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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 129 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «

1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è applicata una riduzione dell’accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto , sono rideterminate nella seguente identica misura:legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 a) benzina: euro 672,90 per mille litri; b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri»; b) il comma 2 è abrogato; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «

3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai e numeri 5 9 della tabella A allegata al testo unico di cui al , non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell’aliquota didecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento, della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo»; d) al comma 4, le parole: «del decreto di cui al comma 2 adottato per l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «del citato , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025»;decreto 14 maggio 2025 e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «

6. Ferma restando la destinazione stabilita dall’ , pubblicato nellaarticolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025 Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall’articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché di quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, , sono destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome din. 504 Trento e di Bolzano, al fondo di cui all’ ».articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

In sintesi

  • Il comma 129 modifica l'art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, sul superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24.
  • Dal 1° gennaio 2026, l'accisa sulle benzine si riduce di 4,05 centesimi/litro e quella sul gasolio carburante aumenta della stessa misura, fino a convergere a 672,90 euro/1.000 litri.
  • L'operazione è fiscalmente neutra ma simbolicamente significativa: porta a parità due aliquote storicamente differenziate.
  • Restano escluse dall'aumento le utilizzazioni del gasolio per usi agricoli (n. 5 della tabella A) e per altri impieghi specifici (n. 9).
  • Le maggiori entrate, al netto della quota di regioni e province autonome, sono destinate al fondo dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
  • La disciplina si coordina con il decreto 14 maggio 2025 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del MEF.
Inquadramento strategico

Il comma 129 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) rappresenta un intervento di sistema nella fiscalità energetica e ambientale. La norma modifica l'art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, che ha disciplinato il superamento del sussidio ambientalmente dannoso (SAD) classificato EN.SI.24 nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli pubblicato dal Ministero dell'ambiente. Il sussidio in questione è quello determinato dalla differenza di aliquota di accisa tra benzina e gasolio per autotrazione, storicamente sfavorevole alla benzina e che incentivava di fatto i veicoli diesel più inquinanti per particolato e ossidi di azoto.

Il riallineamento delle aliquote

L'intervento del comma 129 opera con il meccanismo dei «vasi comunicanti»: l'accisa sulla benzina si riduce di 4,05 centesimi di euro per litro, mentre quella sul gasolio per autotrazione aumenta della medesima misura. L'effetto finale è la convergenza delle due aliquote a 672,90 euro per 1.000 litri (allegato I del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - TUA), eliminando lo storico differenziale che ha favorito il diesel. La scelta del riallineamento integrale completa il percorso iniziato con il D.Lgs. 43/2025 e con il decreto interministeriale 14 maggio 2025 (Min. ambiente e sicurezza energetica - MEF, pubblicato in GU n. 110 del 14 maggio 2025) che aveva avviato la convergenza con un primo aggiustamento.

La cornice europea: i sussidi ambientalmente dannosi

Il superamento dei SAD è un impegno preciso assunto dall'Italia nel quadro dell'Unione europea, in particolare in relazione al Regolamento UE 2021/1119 (Climate Law europea) e al pacchetto Fit for 55. La direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità fissa aliquote minime europee, ma lascia agli Stati membri la facoltà di applicare aliquote più elevate o di differenziare in base agli usi. L'Italia, con il presente intervento, allinea il prelievo sui carburanti convenzionali, riducendo l'incentivo implicito al diesel e rafforzando il segnale di prezzo a favore di motorizzazioni alternative (ibride, elettriche, idrogeno).

L'abrogazione del comma 2 dell'art. 3 e i ritocchi normativi

Il comma 129 abroga il comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 43/2025, che aveva probabilmente previsto un meccanismo di aggiornamento periodico o un percorso graduale ora superato dal riallineamento integrale. Inoltre riformula il comma 3, prevedendo che per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al TUA non si applichino né la variazione in aumento stabilita dal decreto 14 maggio 2025 né quella prevista dal comma 1, lettera b), del nuovo art. 3. Si tratta tipicamente del gasolio agricolo (n. 5, agevolato in misura significativa per il settore primario) e di altri impieghi tutelati (n. 9). La preservazione del trattamento agevolato evita di penalizzare il settore agricolo, già oggetto di tutele specifiche in ragione dell'art. 44 della Costituzione.

La destinazione delle maggiori entrate

Il nuovo comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs. 43/2025, come riformulato dal comma 129, regola la destinazione delle entrate aggiuntive. Resta ferma la destinazione già prevista dall'art. 3 del decreto 14 maggio 2025 per le entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote disposta dall'articolo 2 del medesimo decreto. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1 dell'art. 3 (come riformulato dal comma 129) sono invece destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (in coerenza con l'art. 119 Cost. e con i rispettivi statuti speciali), al fondo di cui all'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209. Si tratta del fondo per il funzionamento del Sistema nazionale di protezione internazionale e per altre finalità sociali e di accoglienza.

Effetti sul prezzo al consumo

Sul piano dei prezzi al distributore, la riduzione di 4,05 centesimi/litro sulla benzina è un beneficio per gli automobilisti con motorizzazioni a benzina, mentre l'aumento di 4,05 centesimi/litro sul gasolio rappresenta un aggravio per gli utilizzatori di veicoli diesel, in particolare per il settore dell'autotrasporto. È opportuno ricordare che, sul fronte dell'autotrasporto, restano in vigore meccanismi di rimborso parziale dell'accisa per i veicoli commerciali (c.d. «gasolio commerciale», disciplinato da norme specifiche). L'IVA del 22 per cento, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (TUIVA), si applica al prezzo finale comprensivo dell'accisa, amplificando lievemente l'effetto sui consumatori.

Coordinamento normativo con altre disposizioni

Il comma 129 si coordina con: (i) il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) per la struttura generale dell'accisa sui prodotti energetici; (ii) il decreto interministeriale 14 maggio 2025, già richiamato; (iii) l'art. 24-ter del TUA per il rimborso del gasolio commerciale; (iv) la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici. Il rinvio nel testo del comma 129 alla «rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto» del 14 maggio 2025 garantisce continuità con il percorso di convergenza già avviato.

Profili costituzionali e di compatibilità UE

L'intervento è coerente con l'art. 41 della Costituzione (libertà di iniziativa economica privata) limitabile per ragioni di utilità sociale, salute e ambiente, con l'art. 32 (tutela della salute) e con l'art. 9, terzo comma, della Costituzione (tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, introdotto dalla riforma costituzionale del 2022). Sul piano UE, la convergenza delle aliquote è perfettamente compatibile con la direttiva 2003/96/CE, che fissa solo i minimi e lascia margini di discrezionalità agli Stati membri. La coerenza con gli impegni climatici (Regolamento UE 2021/1119, Pacchetto Fit for 55) rafforza la legittimità dell'intervento.

Implicazioni operative per le imprese

Per le imprese di autotrasporto e per i gestori di flotte aziendali, l'incremento dell'accisa sul gasolio richiede: (i) una stima del maggior costo carburante per il 2026 e gli anni successivi; (ii) la valutazione del rimborso del gasolio commerciale (ai sensi dell'art. 24-ter TUA) per i veicoli oltre le 7,5 tonnellate; (iii) la rinegoziazione dei contratti di trasporto con clausole di adeguamento per variazioni del costo carburante; (iv) la valutazione strategica di sostituzione delle flotte con motorizzazioni alternative, anche tenendo conto dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e dei piani di transizione energetica.

Conseguenze per il settore agricolo

Il comma 129, lettera c), esclude dall'aumento il gasolio destinato ai numeri 5 e 9 della tabella A del TUA. Il numero 5 individua tipicamente il gasolio agricolo, agevolato in misura significativa rispetto a quello commerciale (con accisa ridotta del 78 per cento circa). L'esclusione tutela il settore agricolo già in tensione competitiva, in coerenza con l'art. 44 della Costituzione che riconosce un favor specifico per l'agricoltura. Per gli imprenditori agricoli, ciò significa che le forniture di gasolio destinato a usi agricoli (lavorazioni del suolo, irrigazione, mietitrebbiatura, ecc.) continuano a beneficiare del regime agevolato senza l'aggravio del comma 129. La documentazione del legittimo utilizzo agricolo resta essenziale per non incorrere in contestazioni in sede di controllo.

Il rimborso del gasolio commerciale e i suoi presupposti

Per le imprese di autotrasporto in conto terzi che utilizzano veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, l'art. 24-ter del TUA (D.Lgs. 504/1995) prevede un meccanismo di rimborso parziale dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante. Il rimborso opera per scaglioni e va richiesto trimestralmente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli mediante apposita istanza, corredata della documentazione che attesta i consumi e l'utilizzo del veicolo per l'attività di trasporto merci o trasporto di persone con caratteristiche specifiche. Con l'aumento di 4,05 centesimi/litro previsto dal comma 129, la base imponibile su cui calcolare il rimborso non subisce sostanziali modifiche di struttura, ma il valore assoluto del rimborso ottenibile può risultare modulato in base al nuovo livello di accisa. La giurisprudenza tributaria ha più volte ribadito che il rimborso del gasolio commerciale non è una concessione discrezionale, ma un diritto soggettivo dell'impresa che ricorre dei presupposti, azionabile davanti alle Corti di giustizia tributaria in caso di rifiuto.

L'interazione con i crediti d'imposta per investimenti

La transizione energetica del settore trasporti si avvale di un insieme di strumenti complementari: crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (in particolare quelli previsti dal piano Industria 4.0 e successive evoluzioni), incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni, contributi per l'installazione di infrastrutture di ricarica. L'aumento del costo del gasolio del comma 129 rende più convenienti, in termini di payback period, le sostituzioni di flotta verso motorizzazioni alternative. Il commercialista che assiste imprese di autotrasporto può quindi affiancare alla stima del maggior costo carburante una valutazione strategica di break-even tra mantenimento del diesel (con rimborso parziale ex art. 24-ter TUA) e migrazione verso LNG, biometano, elettrico o idrogeno, includendo nel calcolo i crediti d'imposta disponibili e gli incentivi all'acquisto.

Profili di accertamento e contenzioso

Sul piano dell'accertamento, l'ADM dispone di poteri di controllo sui depositi autorizzati e sui destinatari registrati ai sensi del TUA e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per i profili tributari. Eventuali sviamenti d'uso del gasolio (ad esempio utilizzo per autotrazione di gasolio destinato all'agricoltura o ad altri impieghi agevolati) integrano violazioni tributarie e penali, con applicazione delle sanzioni del TUA e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e, nei casi più gravi, delle ipotesi delittuose del codice penale e del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374. La denaturazione e la colorazione del gasolio agricolo restano i presidi tecnici fondamentali di prevenzione delle frodi.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - L'impresa di autotrasporto che pianifica il 2026

La Beta S.p.A. è un'impresa di autotrasporto con sede in Veneto, flotta di 80 mezzi pesanti diesel oltre le 7,5 tonnellate, percorrenza media annua di 8 milioni di chilometri e consumo medio di 28 litri per 100 km, pari a circa 2,24 milioni di litri di gasolio annui. Tizio, commercialista dell'azienda, viene chiamato dal direttore amministrativo per stimare l'impatto del comma 129. Il calcolo è lineare: 4,05 centesimi di euro per litro aggiuntivi su 2,24 milioni di litri equivalgono a un maggior costo di circa 90.720 euro annui ante IVA. Considerando l'IVA al 22 per cento ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (TUIVA), il maggior costo finanziario sale a circa 110.700 euro, di cui però l'IVA è detraibile in quanto inerente. Tizio illustra al cliente le contromisure: il rimborso del gasolio commerciale dell'art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995 (TUA) consente di recuperare una parte significativa dell'accisa sui mezzi pesanti per l'attività di autotrasporto. La Beta deve presentare istanza trimestrale all'Agenzia delle dogane secondo le procedure consolidate, mantenendo la tracciabilità dei consumi per veicolo e per percorso. Sul piano contrattuale, Tizio consiglia di inserire nelle convenzioni con i clienti committenti clausole di adeguamento automatico (clausole «carburante» indicizzate all'indice MITE) per evitare di assorbire integralmente il rincaro. Sul fronte strategico, la Beta sta valutando la sostituzione di 15 mezzi diesel con motorizzazioni a LNG (gas naturale liquefatto): Tizio coordina con il consulente energetico una stima del payback period tenendo conto dei differenziali di accisa e dei crediti d'imposta disponibili.

Caso pratico 2 - L'azienda agricola che usa gasolio agricolo

Caio è titolare di un'azienda agricola in Emilia Romagna con 250 ettari coltivati a cereali e foraggio, dotata di trattori, mietitrebbiatrice e impianto di irrigazione alimentati a gasolio. Si rivolge al commercialista Sempronio temendo che l'aumento dell'accisa sul gasolio del comma 129 colpisca anche il suo settore. Sempronio rassicura il cliente: il comma 129, lettera c), esclude espressamente dall'aumento il gasolio destinato agli impieghi del numero 5 della tabella A del TUA (D.Lgs. 504/1995), che corrisponde all'utilizzo agricolo. Il gasolio agricolo continua quindi a beneficiare del regime agevolato con accisa ridotta del 78 per cento rispetto al gasolio commerciale. L'esclusione è coerente con l'art. 44 della Costituzione che riconosce un favor specifico per l'agricoltura. Sempronio ricorda però gli adempimenti operativi: la fornitura di gasolio agricolo deve essere documentata correttamente con la specifica destinazione d'uso, e l'azienda deve presentare le dichiarazioni necessarie per il riconoscimento del regime agevolato all'UTF (Ufficio Tecnico di Finanza) competente. La movimentazione del prodotto e la sua dotazione di mezzi tracciabili (denaturato o colorato in base alle norme tecniche) sono presupposti per evitare contestazioni di sviamento d'uso. Sempronio raccomanda inoltre di mantenere la documentazione contabile in coerenza con le risultanze del registro dei consumi previsto dalla disciplina speciale degli usi agricoli, per facilitare eventuali controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Domande frequenti

Qual è il meccanismo di riallineamento delle accise introdotto dal comma 129?

Il comma 129 modifica l'art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, prevedendo dal 1° gennaio 2026 una riduzione di 4,05 centesimi di euro per litro dell'accisa sulle benzine e un aumento della medesima misura dell'accisa sul gasolio per autotrazione. L'effetto finale è la convergenza delle due aliquote a 672,90 euro per 1.000 litri (allegato I del D.Lgs. 504/1995, TUA), eliminando lo storico differenziale che favoriva il diesel. L'operazione è fiscalmente neutra sul piano aggregato ma simbolicamente significativa: completa il superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24 e rimuove l'incentivo implicito a motorizzazioni diesel più inquinanti per particolato e ossidi di azoto.

Cosa è il sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24?

EN.SI.24 è la classificazione che identifica nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli del Ministero dell'ambiente il sussidio implicito derivante dalla differenza di aliquota di accisa tra benzina e gasolio per autotrazione. L'Italia, in coerenza con gli impegni climatici europei (Regolamento UE 2021/1119 - Climate Law - e Pacchetto Fit for 55) e con la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, si è impegnata al graduale superamento dei sussidi ambientalmente dannosi. Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, e ora il comma 129 della LB 2026 completano questo percorso allineando le aliquote sui due carburanti convenzionali e riducendo l'incentivo fiscale al diesel.

Quali sono le esclusioni dall'aumento dell'accisa sul gasolio?

Il comma 129, lettera c), riformulando il comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 43/2025, esclude dall'aumento il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995 (TUA). Il numero 5 individua il gasolio destinato all'agricoltura, che gode di un'agevolazione storica (accisa ridotta del 78 per cento circa rispetto al gasolio commerciale). Il numero 9 individua altri impieghi tutelati. L'esclusione preserva il regime di favore del settore primario, in coerenza con l'art. 44 della Costituzione che riconosce uno specifico favor per l'agricoltura. Per gli imprenditori agricoli, la documentazione del legittimo utilizzo agricolo resta essenziale per non incorrere in contestazioni in sede di controllo da parte dell'ADM.

Come vengono destinate le maggiori entrate generate dall'aumento sul gasolio?

Il nuovo comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs. 43/2025, come riformulato dal comma 129, regola la destinazione. Resta ferma la destinazione già prevista dall'art. 3 del decreto 14 maggio 2025 (Min. ambiente e sicurezza energetica - MEF) per le entrate derivanti dalla precedente rideterminazione. Le maggiori entrate derivanti dal nuovo comma 1, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (in coerenza con l'art. 119 Cost. e con i rispettivi statuti speciali), sono destinate al fondo dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, dedicato al Sistema nazionale di protezione internazionale e ad altre finalità sociali.

Quali conseguenze pratiche per le imprese di autotrasporto?

Per le imprese di autotrasporto, il riallineamento si traduce in un incremento di 4,05 centesimi/litro del costo del gasolio. L'impatto operativo richiede: stimare il maggior costo carburante annuo per il 2026; verificare la spettanza del rimborso del gasolio commerciale ai sensi dell'art. 24-ter del TUA per i veicoli oltre le 7,5 tonnellate destinati all'autotrasporto di merci e per i mezzi adibiti al trasporto persone; rinegoziare i contratti di trasporto inserendo clausole di adeguamento per variazioni del costo carburante; valutare strategicamente la sostituzione progressiva della flotta con motorizzazioni alternative (LNG, biometano, elettrico) sfruttando i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e i piani nazionali di transizione energetica.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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