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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 128 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atto attuativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le modalità tecniche di applicazione del contributo coerenti con il codice doganale UE. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Il contributo di cui al comma 126 si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 , che istituisce il codice doganale dell’Unione.del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013

In sintesi

  • Il comma 128 ribadisce che il contributo doganale del comma 126 si applica nel rispetto del Regolamento UE 952/2013 (codice doganale dell'Unione).
  • La norma esplicita la natura nazionale del prelievo, distinguendolo dai dazi di esclusiva competenza UE.
  • Il rinvio al codice doganale UE garantisce la conformità con il diritto dell'Unione e con il principio di leale cooperazione.
  • Il contributo si configura come tassa amministrativa per la copertura dei costi dei controlli doganali sulle spedizioni di modico valore.
Inquadramento

Il comma 128 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) chiude il blocco normativo dedicato al nuovo contributo amministrativo sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi (introdotto dal precedente comma 126), precisando che la disciplina si applica in coerenza con il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU). La disposizione è tecnicamente una clausola di salvaguardia, ma riveste un significato giuridico importante perché esplicita la collocazione del contributo italiano nel quadro europeo.

La natura del contributo: tassa amministrativa, non dazio

La precisazione del comma 128 conferma indirettamente la natura del prelievo introdotto dal comma 126. Si tratta di una tassa amministrativa volta alla copertura dei costi che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sostiene per la gestione delle spedizioni di modico valore, non di un dazio. Questa distinzione è fondamentale sul piano del riparto delle competenze: ai sensi dell'art. 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la politica commerciale comune e l'unione doganale rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione, e gli Stati membri non possono istituire autonomamente dazi sulle importazioni. I tributi amministrativi nazionali finalizzati a coprire i costi dei servizi, invece, restano nella competenza concorrente o residuale degli Stati, purché rispettino il principio di proporzionalità e di non discriminazione.

Il rinvio al Regolamento UE 952/2013

Il Regolamento UE 952/2013 (codice doganale dell'Unione) costituisce il quadro generale del diritto doganale europeo, applicabile direttamente in tutti gli Stati membri. Stabilisce le regole su classificazione, origine e valore in dogana delle merci, sulle franchigie (compresa quella dei 150 euro per le spedizioni di modico valore), sulle modalità di dichiarazione e sui controlli. La precisazione che il contributo del comma 126 si applica «in coerenza» con il CDU comporta che: (i) la base imponibile e i criteri di applicazione del contributo nazionale non devono contraddire le regole UE; (ii) le modalità operative devono integrarsi con i sistemi di dichiarazione doganale armonizzati (ICS2, AIDA, MRN); (iii) i diritti del dichiarante (rappresentante o importatore) previsti dal CDU restano garantiti.

Il contesto della riforma doganale UE

Il comma 128 si inserisce in un momento di forte attenzione europea sulla riforma del codice doganale. La Commissione UE ha presentato nel 2023 un pacchetto di proposte di riforma del CDU che prevedono, tra l'altro, l'abolizione della franchigia dei 150 euro per le spedizioni di modico valore extra-UE, in risposta all'esplosione del commercio elettronico transfrontaliero da grandi marketplace (Cina, Stati Uniti) e ai costi crescenti dei controlli. La normativa italiana del comma 126 anticipa parzialmente questa tendenza, restando però entro i limiti delle competenze nazionali. Una volta entrata in vigore l'eventuale riforma UE, il contributo nazionale dovrà essere riarmonizzato.

Profili di compatibilità con il diritto UE

La clausola di coerenza del comma 128 riduce il rischio di contenzioso europeo. La Corte di Giustizia UE ha più volte affrontato la questione della legittimità di tasse amministrative nazionali sulle importazioni: l'orientamento consolidato è che gli Stati membri possono istituire prelievi a copertura dei costi di servizi specifici resi al singolo operatore, purché il prelievo sia commisurato al servizio effettivamente prestato e non si traduca in una protezione mascherata della produzione interna in violazione dell'art. 30 TFUE. La proporzionalità sarà quindi un parametro chiave nella concreta attuazione del contributo.

Coordinamento con la disciplina IVA

Sul versante IVA, le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi sono già assoggettate ad imposta sin dal primo euro a seguito dell'abolizione della franchigia IVA di 22 euro, intervenuta con il c.d. pacchetto e-commerce IVA (D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83, che ha attuato le direttive UE 2017/2455 e 2019/1995). Il regime IOSS (Import One Stop Shop) consente ai venditori extra-UE di adempiere agli obblighi IVA tramite un unico punto di contatto. Il contributo amministrativo del comma 126, integrato dalla clausola di coerenza del comma 128, va a sommarsi a questo già complesso quadro fiscale e doganale.

Implicazioni operative

Per gli operatori dell'e-commerce transfrontaliero e per gli spedizionieri, la clausola del comma 128 garantisce che le procedure operative non subiranno disallineamenti rispetto al sistema doganale UE. Tuttavia, il debutto del contributo amministrativo italiano richiederà un coordinamento con i sistemi gestionali esistenti, in particolare con il portale ICS2 e con le procedure di dichiarazione semplificata previste per le spedizioni di modico valore. Una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà verosimilmente definire le modalità tecniche di riscossione, in coerenza con il principio di copertura dei costi e con il diritto UE.

Domande frequenti

Qual è la portata della clausola di coerenza con il codice doganale UE?

Il comma 128 precisa che il contributo amministrativo introdotto dal comma 126 si applica nel rispetto del Regolamento UE 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU). La clausola comporta che la disciplina nazionale del contributo non può contraddire le regole UE su classificazione, origine, valore in dogana, franchigie e procedure di dichiarazione. La precisazione ha valenza interpretativa e operativa: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in sede di attuazione, dovrà calibrare il contributo in modo da integrarsi armonicamente con i sistemi doganali UE (ICS2, AIDA, MRN). La clausola riduce inoltre il rischio di contenzioso davanti alla Corte di Giustizia UE per eventuali profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione.

Perché il contributo non è un dazio?

Ai sensi dell'art. 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la politica commerciale comune e l'unione doganale rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione. Gli Stati membri non possono istituire autonomamente dazi sulle importazioni, perché ciò violerebbe il riparto di competenze e il principio dell'unione doganale (artt. 28-30 TFUE). Il contributo del comma 126 si configura invece come una tassa amministrativa nazionale volta alla copertura dei costi che l'Agenzia delle dogane sostiene per la gestione delle spedizioni di modico valore. La distinzione tra dazio (competenza esclusiva UE) e tassa amministrativa nazionale (competenza degli Stati) è consolidata nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che ammette i secondi purché proporzionati al servizio reso.

Come si coordina il contributo con la disciplina IVA delle importazioni di modico valore?

Le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi sono già assoggettate a IVA sin dal primo euro a seguito dell'abolizione della franchigia di 22 euro, intervenuta con il c.d. pacchetto e-commerce IVA (D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83, in attuazione delle direttive UE 2017/2455 e 2019/1995). Il regime IOSS (Import One Stop Shop) consente ai venditori extra-UE di adempiere agli obblighi IVA tramite un unico punto di contatto. Il contributo amministrativo del comma 126, integrato dalla clausola di coerenza del comma 128, si aggiunge come ulteriore voce di costo alle imposte già dovute. Si tratta di prelievi distinti: l'IVA è un'imposta sui consumi, il contributo doganale è una tassa amministrativa di copertura costi.

Quali sono i possibili profili di contenzioso UE?

La Corte di Giustizia UE ha più volte affrontato la questione della legittimità di tasse amministrative nazionali sulle importazioni. L'orientamento consolidato richiede che il prelievo sia: (i) commisurato al costo effettivo del servizio reso al singolo operatore; (ii) proporzionato e non discriminatorio; (iii) non traducibile in una protezione mascherata della produzione interna in violazione dell'art. 30 TFUE; (iv) compatibile con il principio dell'unione doganale (artt. 28-30 TFUE) e con il codice doganale (Regolamento UE 952/2013). La clausola di coerenza del comma 128 riduce il rischio di contenzioso, ma la concreta attuazione tramite atto regolatorio dovrà rispettare tutti questi parametri.

Cosa cambierà con la riforma del codice doganale UE?

La Commissione UE ha presentato nel 2023 un pacchetto di proposte di riforma del codice doganale dell'Unione che prevedono, tra l'altro, l'abolizione della franchigia dei 150 euro per le spedizioni di modico valore extra-UE. La motivazione è il fenomeno dell'esplosione del commercio elettronico transfrontaliero da grandi marketplace asiatici e statunitensi, con costi crescenti per le amministrazioni doganali. La normativa italiana dei commi 126-128 anticipa parzialmente questa tendenza, restando però entro i limiti delle competenze nazionali. Quando la riforma UE entrerà effettivamente in vigore (con regole armonizzate sui dazi e sulle procedure semplificate), il contributo nazionale dovrà essere riarmonizzato per evitare duplicazioni o sovrapposizioni con i nuovi strumenti europei.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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