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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 123 consente lo smaltimento delle scorte di prodotti nicotina non conformi ai nuovi obblighi dei commi 120-121, già giacenti presso depositi e punti vendita alla data di entrata in vigore della legge.
  • Il comma 124 fissa l'efficacia delle nuove regole sui versamenti accise e su alcune disposizioni del comma 119 ai prodotti immessi in consumo dal 1° gennaio 2026.
  • Il comma 125 differisce nuovamente l'entrata in vigore della plastic tax (imposta sui MACSI) al 1° gennaio 2027 e della sugar tax (bevande analcoliche) al 1° gennaio 2027.
  • Il comma 126 istituisce un contributo per le spese amministrative correlate agli adempimenti doganali sulle spedizioni di modico valore (fino a 150 euro) provenienti da Paesi extra-UE.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 123-126 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atto attuativo per la quantificazione e le modalità applicative del contributo doganale di cui al comma 126. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. È consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto , non conformi alle prescrizioni di cui ai commi 120 e 121 del presente articolo elegislativo 26 ottobre 1995, n. 504 giacenti presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore della presente legge. . Le disposizioni di cui al comma 119, lettere b), e) e f), hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026. . All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a) al comma 652, concernente l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027»; b) al comma 676, concernente l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027». . È istituito, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Inquadramento

I commi 123, 124, 125 e 126 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) costituiscono un blocco eterogeneo di disposizioni di chiusura e raccordo. Le prime due regolano la transizione del nuovo regime delle accise sui tabacchi e prodotti nicotina introdotto dal comma 119; la terza opera l'ennesimo differimento delle imposte sui manufatti con singolo impiego (plastic tax) e sulle bevande analcoliche zuccherate (sugar tax); la quarta inaugura un nuovo prelievo amministrativo sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi, in coerenza con l'evoluzione normativa europea sul commercio elettronico transfrontaliero.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti nicotina

Il comma 123 introduce una disciplina transitoria che consente lo smaltimento delle scorte dei prodotti dell'art. 62-quater.1 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) non conformi alle prescrizioni di etichettatura e sicurezza dei commi 120 e 121, purché già giacenti presso depositi di produzione e distribuzione e punti vendita alla data di entrata in vigore della legge. La norma evita la distruzione massiva di prodotti già immessi nel circuito commerciale, riconoscendo il principio di proporzionalità e di tutela dell'affidamento. La finestra di smaltimento non è però temporalmente illimitata: l'esaurimento delle scorte deve avvenire entro un termine ragionevole, dopo il quale i prodotti residui devono essere ritirati dalla vendita.

L'efficacia temporale delle nuove regole sui versamenti

Il comma 124 precisa che le disposizioni del comma 119, lettere b), e) e f), che riguardano i nuovi calendari di versamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e sui prodotti contenenti nicotina, hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026. La precisazione è importante per gli operatori della filiera: i prodotti già immessi in consumo entro il 31 dicembre 2025 restano soggetti al regime previgente, evitando complicazioni applicative sulle transizioni di fine anno.

Il rinvio della plastic tax e della sugar tax

Il comma 125 modifica l'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) prorogando l'entrata in vigore di due imposte da tempo all'orizzonte ma mai effettivamente applicate. L'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (plastic tax, comma 652) slitta dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027. L'imposta sul consumo delle bevande analcoliche zuccherate (sugar tax, comma 676) slitta dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027. Si tratta di un ulteriore differimento di una disciplina prevista originariamente per il 2020 e oggetto di numerosi rinvii con le successive leggi di bilancio. Il legislatore ribadisce così l'orientamento di cautela verso prelievi che inciderebbero su filiere produttive in tensione competitiva.

Il contributo doganale sulle spedizioni di modico valore

Il comma 126 istituisce un contributo per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. I parametri di applicazione sono due: provenienza da Paesi non appartenenti all'Unione europea (Cina, Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, ecc.) e valore dichiarato non superiore a 150 euro. La soglia dei 150 euro è quella oltre la quale già oggi scattano i dazi doganali standard; al di sotto, in forza del Regolamento UE 952/2013 (codice doganale dell'Unione), si applica la franchigia dai dazi pur restando dovuta l'IVA. La norma intende coprire i costi crescenti che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sostiene per gestire l'esplosione di micro-spedizioni di e-commerce dai grandi marketplace asiatici. Il comma 128 (oggetto di articolo dedicato) precisa il coordinamento con il diritto UE.

Coordinamento con il diritto UE doganale

La disciplina del comma 126 si inserisce in un quadro di evoluzione europea: la Commissione UE ha presentato proposte per la riforma del codice doganale dell'Unione e per l'abolizione della franchigia dei 150 euro proprio in risposta al fenomeno dei micro-pacchi extra-UE. Il contributo italiano anticipa, in parte, queste tendenze, restando però nel solco delle competenze nazionali: si tratta di un contributo amministrativo, non di un dazio (la cui competenza è esclusiva dell'Unione ai sensi dell'art. 3 TFUE), e quindi compatibile con il diritto dell'Unione. Il contributo non si applica alle spedizioni intra-UE, in coerenza con il principio di libera circolazione delle merci dell'art. 28 TFUE.

Profili costituzionali

Il contributo doganale del comma 126 si configura come un prelievo di natura tributaria, in quanto coattivo e destinato al finanziamento di servizi pubblici (l'attività di controllo dell'Agenzia delle dogane). La giurisprudenza costituzionale (vedi gli orientamenti consolidati su tasse e tributi) richiede che le norme istitutive di tributi rispettino la riserva di legge dell'art. 23 della Costituzione e il principio di capacità contributiva dell'art. 53. Il rinvio implicito a un atto attuativo per la quantificazione del contributo (presumibilmente un decreto ministeriale) richiederà una corretta cornice di legge primaria che individui i criteri di determinazione.

Implicazioni operative

Per gli operatori della filiera tabacchi e nicotina, il comma 123 consente di esaurire le scorte non conformi senza distruzioni onerose, ma richiede una tracciabilità documentale precisa per dimostrare la giacenza alla data di entrata in vigore. Per gli operatori dell'e-commerce e per gli importatori, il contributo doganale del comma 126 introduce un nuovo costo operativo che dovrà essere prevedibilmente traslato sul consumatore finale o assorbito dal margine. Per i settori plastica e bevande, il rinvio del comma 125 offre dodici mesi aggiuntivi di pianificazione, ma le imprese dovrebbero comunque preparare i sistemi gestionali per il debutto delle imposte nel 2027.

Domande frequenti

Fino a quando è consentito lo smaltimento delle scorte di prodotti nicotina non conformi?

Il comma 123 consente lo smaltimento delle scorte dei prodotti dell'art. 62-quater.1 del D.Lgs. 504/1995 (TUA) non conformi alle prescrizioni di etichettatura e sicurezza dei commi 120 e 121, purché già giacenti presso depositi di produzione, depositi di distribuzione e punti vendita alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2026). La norma non fissa una data di scadenza esplicita, ma la disposizione transitoria deve essere letta in chiave funzionale: lo smaltimento deve avvenire entro un termine ragionevole, esauriti i prodotti non conformi vanno ritirati dalla vendita. È necessaria una tracciabilità documentale precisa della giacenza al 31 dicembre 2025 per evitare contestazioni in sede di controllo da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Da quando si applicano le nuove regole sui versamenti delle accise sui tabacchi?

Il comma 124 precisa che le disposizioni del comma 119, lettere b), e) e f), relative ai nuovi calendari di versamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 39-decies del TUA) e sui prodotti contenenti nicotina (art. 62-quater), si applicano ai prodotti immessi in consumo dal 1° gennaio 2026. I prodotti già immessi in consumo entro il 31 dicembre 2025 restano soggetti al regime previgente. La precisazione evita complicazioni applicative sulle transizioni di fine anno: chi ha immesso in consumo prodotti negli ultimi giorni del 2025 mantiene il calendario dei versamenti previgente, mentre il nuovo regime opera solo per le immissioni successive.

Cosa cambia per la plastic tax e per la sugar tax?

Il comma 125 modifica l'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, differendo l'entrata in vigore di entrambe le imposte. La plastic tax (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, comma 652) slitta dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027. La sugar tax (imposta sul consumo delle bevande analcoliche zuccherate, comma 676) slitta dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027. Si tratta dell'ennesimo rinvio di due imposte introdotte nel 2020 e mai effettivamente applicate. Le imprese dei settori interessati dovrebbero comunque preparare i sistemi gestionali per il debutto effettivo nel 2027, senza confidare in ulteriori differimenti che pure restano sempre possibili nelle future leggi di bilancio.

Come si applica il nuovo contributo doganale sulle spedizioni di modico valore?

Il comma 126 istituisce un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le spedizioni provenienti da Paesi terzi (extra-UE) di valore dichiarato non superiore a 150 euro. La soglia coincide con quella della franchigia daziaria del Regolamento UE 952/2013 (codice doganale dell'Unione). Si applica alle spedizioni di modico valore tipiche del commercio elettronico transfrontaliero (acquisti da marketplace asiatici e statunitensi). Il contributo non è un dazio (la cui competenza spetta in via esclusiva all'Unione ai sensi dell'art. 3 TFUE) ma una tassa amministrativa, in coerenza con il principio di copertura dei costi del servizio. La concreta quantificazione e le modalità applicative sono rimesse a un atto attuativo successivo.

Il contributo doganale del comma 126 si applica anche alle spedizioni intra-UE?

No. Il comma 126 limita l'applicazione del contributo alle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in coerenza con il principio di libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico (art. 28 TFUE). Le spedizioni intra-UE non sono soggette a controlli doganali sistematici e non comportano gli adempimenti che giustificano il contributo. La norma colpisce il fenomeno specifico delle micro-spedizioni provenienti da Paesi terzi (Cina, Stati Uniti, Regno Unito post-Brexit, Giappone, ecc.) e si inserisce nel più ampio dibattito europeo sulla riforma del codice doganale e sull'eventuale abolizione della franchigia dei 150 euro, attualmente all'esame delle istituzioni UE.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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