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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 20 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del .Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

In sintesi

  • Il comma 20 disciplina le modalità operative di riconoscimento del trattamento integrativo speciale previsto dal comma 18 per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo e termale.
  • Il beneficio è concesso dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore, non in via automatica.
  • Il lavoratore deve attestare per iscritto al sostituto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025.
  • Le somme erogate vanno indicate nella Certificazione Unica ai sensi dell'art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
  • Il meccanismo richiama la disciplina già sperimentata per il trattamento integrativo del settore turistico-alberghiero.
Quadro generale

Il comma 20 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) regola le modalità con cui il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale previsto dal precedente comma 18, riservato ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo e termale. La disposizione si inserisce nel solco delle agevolazioni già introdotte dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 85) per il settore turistico, confermando la tecnica di intervento basata sull'erogazione di una somma aggiuntiva netta in busta paga, parametrata al lavoro notturno e straordinario.

La natura del trattamento integrativo speciale

Il trattamento integrativo speciale è una somma erogata in aggiunta alla retribuzione ordinaria, fiscalmente non imponibile ai fini IRPEF, destinata a remunerare il maggior impegno richiesto ai lavoratori del settore turistico-ricettivo in periodi di alta stagione. La sua natura giuridica resta quella di componente retributiva, ma con un trattamento fiscale di favore che ne aumenta il valore netto percepito dal dipendente. Il meccanismo non incide sulla base imponibile contributiva, che resta soggetta alle ordinarie regole dell'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153.

L'attivazione su richiesta

La caratteristica saliente della disciplina è il meccanismo di attivazione: il trattamento non è riconosciuto in via automatica, ma soltanto su esplicita richiesta del lavoratore. Si tratta di una scelta di policy che responsabilizza il dipendente, il quale deve consapevolmente attivare il beneficio e fornire al datore le informazioni necessarie a verificarne i presupposti. Il sostituto d'imposta, una volta ricevuta la richiesta, è tenuto ad applicare il trattamento secondo i parametri fissati dal comma 18.

L'attestazione del reddito 2025

Il lavoratore deve attestare per iscritto al sostituto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. La soglia reddituale è quella indicata al comma 18, e l'attestazione del lavoratore consente al sostituto di verificare la sussistenza del presupposto soggettivo. L'autodichiarazione non è soggetta a forme sacramentali, ma deve essere veritiera e conservata dal sostituto per eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, in coerenza con i poteri di accertamento del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La nozione di reddito di lavoro dipendente da considerare resta quella dell'art. 51 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

L'obbligo di esposizione in CU

Il comma 20 chiude precisando che le somme erogate vanno indicate nella Certificazione Unica prevista dall'art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Si tratta di un adempimento essenziale, sia per consentire al lavoratore il controllo della corretta applicazione del beneficio sia per permettere all'Amministrazione finanziaria di tracciare i flussi delle somme agevolate. La CU 2027 (relativa ai redditi 2026) dovrà quindi riportare in apposito codice il trattamento integrativo speciale, distinguendolo dalle altre voci retributive.

Profili procedurali per il sostituto

Sul piano operativo, il sostituto d'imposta deve: (i) raccogliere la richiesta scritta del lavoratore con l'attestazione del reddito 2025; (ii) verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati al comma 18; (iii) applicare il trattamento integrativo speciale nelle competenze relative al lavoro notturno o straordinario nei periodi indicati; (iv) esporre le somme erogate nella CU annuale; (v) conservare la documentazione a supporto per il periodo previsto dalle norme di accertamento. La mancata indicazione in CU può esporre il sostituto a sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Considerazioni per la consulenza professionale

Il commercialista che assiste imprese del comparto turistico-ricettivo dovrebbe predisporre tempestivamente un modulo standard di richiesta del trattamento integrativo speciale, da sottoporre ai dipendenti all'inizio della stagione 2026. Il modulo deve contenere: dati identificativi del lavoratore, dichiarazione del reddito 2025, impegno a comunicare eventuali variazioni dei presupposti, autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679. È inoltre opportuno formare il personale amministrativo sulla corretta esposizione in CU e sul coordinamento con eventuali altri benefici fiscali del settore, quale il regime di tassazione separata per i premi di risultato della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Domande frequenti

Come si attiva il trattamento integrativo speciale del comma 18?

Il trattamento non opera in via automatica, ma richiede una specifica richiesta del lavoratore al sostituto d'imposta. Il dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta con cui chiede l'applicazione del beneficio e attesta l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Solo dopo aver ricevuto la richiesta, il sostituto deve verificare i presupposti previsti dal comma 18 e applicare il trattamento nelle competenze relative al lavoro notturno o straordinario nei periodi agevolati. L'attivazione su istanza responsabilizza il lavoratore e gli consente di valutare la convenienza del regime in relazione alla propria situazione fiscale complessiva.

Quale forma deve avere l'attestazione del reddito 2025 da parte del lavoratore?

Il comma 20 non prescrive forme sacramentali: è sufficiente un'attestazione scritta che indichi l'importo del reddito di lavoro dipendente percepito nel 2025. In pratica si utilizza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o un modello predisposto dal datore di lavoro, datata e sottoscritta dal lavoratore. La dichiarazione deve essere veritiera e va conservata dal sostituto a fini di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, secondo i poteri previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La nozione di reddito di lavoro dipendente da considerare è quella dell'art. 51 del TUIR, quindi al lordo dell'IRPEF e al netto dei contributi a carico del lavoratore.

Come si indicano le somme nella Certificazione Unica?

Le somme erogate a titolo di trattamento integrativo speciale vanno indicate nella Certificazione Unica ai sensi dell'art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. L'Agenzia delle Entrate, con il modello CU annuale, individua il codice specifico da utilizzare. L'indicazione in CU è obbligatoria e consente al lavoratore di verificare l'esatta applicazione del regime, eventualmente recuperando differenze in sede di dichiarazione dei redditi. Per il sostituto, l'omissione o l'errata indicazione può comportare sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sui controlli formali e sulle violazioni in materia di sostituzione d'imposta.

Il trattamento integrativo concorre alla formazione del reddito imponibile?

No, il trattamento integrativo speciale del comma 18 non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, in linea con la natura agevolativa della disposizione. Resta invece soggetto alle ordinarie regole contributive previdenziali e assistenziali, salvo diverse previsioni di CCNL applicabile al settore turistico-ricettivo. Per il lavoratore, ciò significa percepire una somma netta integrale, senza prelievo erariale, che si aggiunge alla retribuzione ordinaria. Per il datore, l'erogazione resta deducibile dal reddito d'impresa secondo i principi dell'art. 95 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e non determina alcun particolare aggravio amministrativo oltre alla corretta esposizione in CU.

Cosa accade se il lavoratore non richiede tempestivamente il trattamento?

Se il lavoratore non presenta la richiesta scritta al proprio sostituto d'imposta, il trattamento integrativo speciale non viene applicato in busta paga. La normativa non disciplina espressamente la possibilità di un recupero in sede di dichiarazione dei redditi: trattandosi di una somma erogata in via aggiuntiva dal datore di lavoro, è necessaria l'effettiva erogazione tramite il sostituto per beneficiarne. In pratica, è opportuno che il dipendente formuli la richiesta tempestivamente, idealmente all'inizio della stagione 2026 o comunque prima della maturazione delle competenze relative al lavoro notturno o straordinario agevolato, per evitare di perdere il beneficio.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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