Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 159 c.c. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi
In vigore
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In assenza di convenzione matrimoniale, il regime patrimoniale legale tra i coniugi è la comunione dei beni, salva diversa scelta adottata nelle forme dell'art. 162 c.c.
Ratio
L'art. 159 c.c., introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, ha sostituito il precedente regime di separazione legale con la comunione come regime di default. La scelta riflette il principio di parità tra i coniugi e l'idea che il matrimonio implichi una compartecipazione agli acquisti effettuati durante la vita comune, tutelando il coniuge economicamente più debole.
Analisi
L'art. 159 c.c. svolge una funzione di norma di chiusura del sistema. La comunione legale ha una disciplina speciale (artt. 177-197 c.c.) e presenta caratteristiche peculiari rispetto alla comunione ordinaria. La convenzione matrimoniale che deroga al regime legale deve essere stipulata per atto pubblico notarile e annotata a margine dell'atto di matrimonio per essere opponibile ai terzi.
Quando si applica
Il regime di comunione legale si applica automaticamente al momento della celebrazione del matrimonio in assenza di convenzione. Non si applica alle unioni civili, per le quali il regime legale è la separazione dei beni (art. 1, co. 13, L. n. 76/2016).
Connessioni
Art. 162 c.c. (convenzioni matrimoniali); artt. 177-197 c.c. (disciplina della comunione legale); art. 215 c.c. (separazione dei beni); art. 160 c.c.; art. 167 c.c. (fondo patrimoniale); L. n. 76/2016 (unioni civili).
Domande frequenti
Se non abbiamo firmato nulla prima del matrimonio, siamo in comunione dei beni?
Sì. In assenza di convenzione matrimoniale, il regime legale di comunione dei beni si applica automaticamente a partire dalla celebrazione del matrimonio.
È possibile cambiare regime patrimoniale dopo il matrimonio?
Sì. I coniugi possono modificare il regime patrimoniale in qualsiasi momento stipulando una nuova convenzione matrimoniale per atto pubblico notarile, con annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Le unioni civili sono soggette alla stessa regola?
No. Per le unioni civili la L. n. 76/2016 prevede come regime legale la separazione dei beni, salvo diversa scelta delle parti.
I debiti contratti da un coniuge in regime di comunione ricadono anche sull'altro?
Dipende dalla natura del debito. I debiti contratti nell'interesse della famiglia gravano sul patrimonio comune; i debiti personali gravano in primo luogo sui beni personali e solo sussidiariamente sulla quota di comunione.
Il regime di comunione legale si applica anche ai beni posseduti prima del matrimonio?
No. La comunione legale riguarda gli acquisti compiuti durante il matrimonio. I beni posseduti prima delle nozze rimangono beni personali.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.