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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 159 c.c. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

In vigore

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.

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In sintesi

  • Il regime patrimoniale legale della famiglia è la comunione dei beni, che si applica automaticamente in assenza di convenzione matrimoniale.
  • I coniugi possono scegliere un regime diverso attraverso convenzione stipulata nelle forme dell'art. 162 c.c.
  • La comunione legale è disciplinata dagli artt. 177-197 c.c.
  • Il regime legale si applica a tutti i coniugi che non abbiano espressamente optato per un regime diverso.
  • Le norme sulla comunione legale sono in parte inderogabili ai sensi dell'art. 160 c.c.

In assenza di convenzione matrimoniale, il regime patrimoniale legale tra i coniugi è la comunione dei beni, salva diversa scelta adottata nelle forme dell'art. 162 c.c.

Ratio

L'art. 159 c.c., introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, ha sostituito il precedente regime di separazione legale con la comunione come regime di default. La scelta riflette il principio di parità tra i coniugi e l'idea che il matrimonio implichi una compartecipazione agli acquisti effettuati durante la vita comune, tutelando il coniuge economicamente più debole.

Analisi

L'art. 159 c.c. svolge una funzione di norma di chiusura del sistema. La comunione legale ha una disciplina speciale (artt. 177-197 c.c.) e presenta caratteristiche peculiari rispetto alla comunione ordinaria. La convenzione matrimoniale che deroga al regime legale deve essere stipulata per atto pubblico notarile e annotata a margine dell'atto di matrimonio per essere opponibile ai terzi.

Quando si applica

Il regime di comunione legale si applica automaticamente al momento della celebrazione del matrimonio in assenza di convenzione. Non si applica alle unioni civili, per le quali il regime legale è la separazione dei beni (art. 1, co. 13, L. n. 76/2016).

Connessioni

Art. 162 c.c. (convenzioni matrimoniali); artt. 177-197 c.c. (disciplina della comunione legale); art. 215 c.c. (separazione dei beni); art. 160 c.c.; art. 167 c.c. (fondo patrimoniale); L. n. 76/2016 (unioni civili).

Domande frequenti

Se non abbiamo firmato nulla prima del matrimonio, siamo in comunione dei beni?

Sì. In assenza di convenzione matrimoniale, il regime legale di comunione dei beni si applica automaticamente a partire dalla celebrazione del matrimonio.

È possibile cambiare regime patrimoniale dopo il matrimonio?

Sì. I coniugi possono modificare il regime patrimoniale in qualsiasi momento stipulando una nuova convenzione matrimoniale per atto pubblico notarile, con annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Le unioni civili sono soggette alla stessa regola?

No. Per le unioni civili la L. n. 76/2016 prevede come regime legale la separazione dei beni, salvo diversa scelta delle parti.

I debiti contratti da un coniuge in regime di comunione ricadono anche sull'altro?

Dipende dalla natura del debito. I debiti contratti nell'interesse della famiglia gravano sul patrimonio comune; i debiti personali gravano in primo luogo sui beni personali e solo sussidiariamente sulla quota di comunione.

Il regime di comunione legale si applica anche ai beni posseduti prima del matrimonio?

No. La comunione legale riguarda gli acquisti compiuti durante il matrimonio. I beni posseduti prima delle nozze rimangono beni personali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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