← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Modifica all'art. 2 del D.L. 9/2022, convertito dalla L. 29/2022, in materia di peste suina africana.
  • Inserito nuovo comma 2-septies dopo il comma 2-sexies.
  • Il Commissario straordinario definisce con proprio provvedimento i criteri di ripartizione delle risorse del comma 2-sexies.
  • Risorse destinate alle regioni interessate al depopolamento dei cinghiali.
  • Finalità di contenimento della peste suina africana sul territorio nazionale.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 419 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso provvedimento del Commissario straordinario alla peste suina africana con criteri di ripartizione fondi tra regioni interessate al depopolamento cinghiali. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 legge 7 aprile 2022, , dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente:n. 29 «2-septies. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies tra le regioni interessate al depopolamento dei cinghiali, per la realizzazione delle finalità del medesimo comma».

Inquadramento

Il comma 419 della Legge di Bilancio 2026 introduce, dopo il comma 2-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, un nuovo comma 2-septies con il seguente tenore: «Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies tra le regioni interessate al depopolamento dei cinghiali, per la realizzazione delle finalità del medesimo comma». Si tratta di un intervento normativo specifico sul quadro di intervento per il contenimento della peste suina africana (PSA), già oggetto di intervento commissariale.

Il quadro del D.L. 9/2022 e l'emergenza PSA

Il D.L. 9/2022 ha istituito misure straordinarie per la prevenzione e il contenimento della peste suina africana, malattia virale altamente contagiosa che colpisce suini domestici e cinghiali selvatici, con gravi impatti sull'intera filiera suinicola nazionale. La peste suina africana ha colpito il territorio italiano a partire da inizio 2022, con focolai iniziali in Piemonte e Liguria e successiva diffusione in altre regioni. La normativa europea di riferimento è il Reg. UE 2016/429 (Animal Health Law) e il Reg. UE 2020/689 sulle malattie animali trasmissibili. Il Commissario straordinario, nominato con DPCM, ha il compito di coordinare le azioni di contenimento e di gestire le risorse stanziate.

Il ruolo del Commissario straordinario

Il Commissario straordinario alla peste suina africana è figura istituzionale chiave per il coordinamento delle politiche di contenimento. Opera ai sensi delle disposizioni del D.L. 9/2022 e delle successive integrazioni, con poteri di ordinanza in deroga alla legislazione ordinaria nei limiti previsti dalla normativa di protezione civile. Il comma 419 attribuisce al Commissario la competenza a definire, con proprio provvedimento, i criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni interessate al depopolamento dei cinghiali. La scelta di affidare al Commissario tale competenza si spiega con la natura emergenziale e tecnica dell'intervento, che richiede flessibilità e specializzazione.

Le regioni interessate al depopolamento

Il depopolamento dei cinghiali è una delle misure principali di contenimento della peste suina africana, prescritta a livello europeo per ridurre la circolazione del virus nelle popolazioni selvatiche. Le regioni interessate sono quelle nei cui territori è stata accertata la presenza del virus o quelle confinanti con aree infette, secondo la mappatura delle zone di restrizione definita a livello europeo (zone I, II, III). Le competenze sulla gestione della fauna selvatica sono delle regioni ai sensi della L. 157/1992 e degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., con coordinamento statale per le misure di emergenza sanitaria.

Profili procedurali

Il provvedimento del Commissario straordinario si configura come atto amministrativo generale, motivato sulla base di criteri oggettivi (presumibilmente densità di cinghiali, estensione delle zone di restrizione, intensità dei focolai, capacità operativa delle regioni). Le regioni destinatarie devono utilizzare le risorse per gli interventi di depopolamento (caccia di selezione, abbattimenti programmati, gestione delle carcasse, recinzioni faunistiche), rendicontando l'utilizzo secondo le regole sui trasferimenti vincolati. La trasparenza del processo è garantita dalla pubblicazione del provvedimento sui siti istituzionali e dall'eventuale ricorso davanti al TAR competente in caso di contestazioni sui criteri di riparto.

Coordinamento con le competenze regionali

Le regioni esercitano competenza primaria sulla fauna selvatica ai sensi della L. 157/1992 (legge quadro sulla caccia) e devono attuare il depopolamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea sulla biodiversità (Direttiva 92/43/CEE Habitat e Direttiva 2009/147/CE Uccelli, recepite dal D.P.R. 357/1997). La Regione, attraverso le proprie strutture (assessorati all'agricoltura e alla sanità pubblica veterinaria), coordina l'attività sul territorio con il supporto degli ambiti territoriali di caccia (ATC), dei comprensori alpini e delle province, ove ancora competenti dopo la riforma Delrio (L. 56/2014). Le province autonome di Trento e Bolzano operano in regime di specialità statutaria.

Considerazioni finali

Il comma 419 risponde all'esigenza di assicurare flessibilità e tempestività nella distribuzione delle risorse per il contenimento della peste suina africana, in coerenza con il modello di gestione emergenziale. La sua efficacia dipenderà dalla qualità del provvedimento commissariale e dalla capacità delle regioni di attuare gli interventi in modo coordinato.

Domande frequenti

Cosa cambia con il nuovo comma 2-septies?

Il nuovo comma 2-septies, introdotto nell'art. 2 del D.L. 9/2022 dal comma 419 della LB 2026, affida espressamente al Commissario straordinario alla peste suina africana la competenza a definire, con proprio provvedimento, i criteri di ripartizione delle risorse stanziate dal precedente comma 2-sexies tra le regioni interessate al depopolamento dei cinghiali. Si tratta di un'integrazione procedurale che chiarisce il soggetto competente e la natura dell'atto, riducendo possibili incertezze sul modello di governance delle risorse. La modifica risponde all'esigenza di garantire tempestività nella distribuzione delle risorse, evitando passaggi burocratici aggiuntivi che potrebbero rallentare le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria animale e i conseguenti danni economici alla filiera suinicola nazionale.

Quali sono le regioni interessate al depopolamento?

Le regioni interessate sono quelle nei cui territori è stata accertata la presenza del virus della peste suina africana o quelle confinanti con aree infette, secondo la mappatura delle zone di restrizione definita a livello europeo (zone di restrizione I, II e III, ai sensi del Reg. UE 2023/594 e successive modifiche). L'identificazione precisa avviene per decreto del Ministro della salute o con ordinanza commissariale, sulla base delle evidenze epidemiologiche fornite dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio. Le regioni interessate possono variare nel tempo, a seconda dell'evoluzione dell'epidemia e dell'efficacia delle misure di contenimento. Il provvedimento del Commissario straordinario dovrà tener conto della mappatura aggiornata al momento dell'adozione, garantendo equità nella distribuzione delle risorse.

Quale è il ruolo delle regioni nella gestione del depopolamento?

Le regioni hanno competenza primaria sulla gestione della fauna selvatica ai sensi della L. 157/1992 (legge quadro sulla caccia) e degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. Devono coordinare gli interventi di depopolamento dei cinghiali con il supporto degli ambiti territoriali di caccia (ATC), dei comprensori alpini e delle province ancora competenti in materia di caccia dopo la riforma Delrio (L. 56/2014). Le regioni sono responsabili della rendicontazione dell'uso delle risorse ricevute, secondo le regole sui trasferimenti vincolati. Devono inoltre garantire il rispetto della normativa europea e nazionale sulla biodiversità, in particolare le Direttive 92/43/CEE Habitat e 2009/147/CE Uccelli recepite dal D.P.R. 357/1997, evitando impatti negativi su altre specie protette o sugli habitat naturali.

I comuni hanno un ruolo nel contenimento?

I comuni hanno un ruolo limitato nella gestione diretta del depopolamento, che è di competenza primaria regionale. Tuttavia, possono essere coinvolti in attività collaterali, come l'informazione alla popolazione sui rischi sanitari, il coordinamento con i servizi veterinari delle ASL, la gestione delle ordinanze sindacali a tutela della salute pubblica ex art. 50 D.Lgs. 267/2000 (TUEL), in particolare quando gli interventi di depopolamento si svolgono in aree urbanizzate o peri-urbane. I sindaci possono adottare ordinanze contingibili e urgenti per la sicurezza dei cittadini in caso di presenza di cinghiali nei centri abitati. La collaborazione tra livelli di governo (Stato-regioni-comuni) è essenziale per l'efficacia delle misure di contenimento.

Cosa succede se una regione non utilizza correttamente le risorse?

Le risorse trasferite alle regioni dal Commissario straordinario sono vincolate alle finalità di depopolamento dei cinghiali ex comma 2-sexies dell'art. 2 D.L. 9/2022. Il mancato o non corretto utilizzo comporta il recupero delle somme da parte dello Stato, secondo le regole sui trasferimenti vincolati e i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (L. 131/2003 e L. 266/2005) esercitano controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e possono rilevare irregolarità. In casi di particolare gravità, il Commissario straordinario può ridurre o sospendere le successive assegnazioni alla regione inadempiente, anche al fine di garantire l'efficacia complessiva del programma nazionale di contenimento della peste suina africana.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.