In sintesi
- Il comma 353 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di definire la remunerazione dei servizi della farmacia dei servizi di cui al comma 351.
- La remunerazione è fissata negli accordi integrativi regionali, all’esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private.
- Si applica nei limiti dell’importo stabilito dal comma 352 e nel rispetto dell’accordo collettivo nazionale ex art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
- L’intervento è coerente con l’art. 117 Cost. (tutela della salute come materia concorrente) e con la disciplina del SSN.
- I tetti di spesa sono vincolanti per Regioni, ASL e farmacie convenzionate.
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Comma 353 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. La remunerazione dei servizi di cui al comma 351 è definita nell’ambito degli accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all’esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dal citato accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto , nei limiti dell’importo di cui al comma 352 del presente articolo.legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 353): tutela della salute come materia concorrente: l’accordo integrativo regionale è espressione della competenza regionale
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Quadro normativo
Il comma 353 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 si inserisce nella disciplina della cosiddetta «farmacia dei servizi» introdotta dal D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 e progressivamente potenziata negli anni successivi. La norma affida alle Regioni e alle Province autonome la definizione della remunerazione dei servizi resi dalle farmacie convenzionate, secondo lo schema dell’accordo integrativo regionale, in coerenza con l’accordo collettivo nazionale (ACN) di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. La «farmacia dei servizi» identifica un modello operativo nel quale la farmacia, pur restando esercizio commerciale privato, eroga prestazioni aggiuntive remunerate dal Servizio sanitario nazionale (prenotazioni CUP, telemedicina, screening, monitoraggio dell’aderenza terapeutica).
Evoluzione storica della farmacia dei servizi
Il modello nasce con il D.Lgs. 153/2009 e si è consolidato attraverso una sequenza di provvedimenti attuativi: il D.M. 16 dicembre 2010 sulle prestazioni analitiche di prima istanza; il D.M. 8 luglio 2011 sui servizi di prenotazione; gli accordi nazionali Federfarma-Assofarm con il SSN. Negli anni della pandemia, la farmacia dei servizi è stata valorizzata anche per la somministrazione di vaccini e tamponi. I commi 351-354 della Legge di Bilancio 2026 rappresentano un’ulteriore tappa di consolidamento, che fissa le regole della remunerazione e gli obblighi di rendicontazione.
Modulo negoziale
La remunerazione non è fissata in via autoritativa, ma all’esito di una negoziazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private. Si tratta dello stesso schema impiegato per la convenzione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, fondato su un nucleo nazionale (ACN) e su una declinazione regionale (accordo integrativo regionale). Il principio è quello della concertazione: la remunerazione è espressione di un’intesa fra il SSN (attraverso le Regioni) e le organizzazioni di categoria, non un atto unilaterale dell’amministrazione.
Vincoli finanziari
Il comma 353 espressamente rinvia ai limiti dell’importo di cui al comma 352, che fissa il tetto di spesa nazionale per i nuovi servizi. Si tratta di una clausola di salvaguardia finanziaria coerente con l’art. 81 della Costituzione e con l’art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica. Le Regioni non possono dunque negoziare remunerazioni che, complessivamente, eccedano il tetto definito a livello statale. In caso di sforamento, scattano i meccanismi di responsabilità finanziaria regionale previsti dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191.
Profili di riparto di competenze
L’assetto rispetta l’art. 117, terzo comma, Cost. (tutela della salute come materia concorrente) e l’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. sui LEA, garantendo uniformità nazionale ma flessibilità regionale. Il riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano riconosce le loro competenze speciali ex Statuto (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Il sistema multilivello così delineato è coerente con la giurisprudenza costituzionale in materia sanitaria, che ha tendenzialmente legittimato vincoli statali sul livello di spesa, purché le Regioni mantengano spazi di discrezionalità nelle scelte organizzative.
Implicazioni per il bilancio comunale
Il TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) prevede agli artt. 112 e ss. la gestione dei servizi pubblici locali, fra cui possono rientrare le farmacie comunali. Per i Comuni che gestiscono farmacie comunali, l’estensione dei servizi remunerati può rappresentare una leva di valorizzazione del servizio pubblico locale e una potenziale fonte di nuove entrate. Resta inteso che la gestione delle farmacie comunali rispetta i principi di concorrenza e di trasparenza nei rapporti contrattuali con il SSN, in coerenza con la disciplina europea e con il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
Profili di accreditamento e qualità
L’erogazione dei servizi della farmacia dei servizi presuppone un’adeguata organizzazione professionale e tecnica del singolo esercizio: la presenza di un farmacista qualificato, l’adozione di procedure standard operative, eventuali certificazioni di qualità, l’impiego di sistemi informatici interoperabili con il Fascicolo sanitario elettronico e con il Sistema tessera sanitaria. Le Regioni possono prevedere meccanismi di accreditamento volontario o di certificazione tipologica delle farmacie, in modo da garantire standard uniformi e tutelare l’assistito. Il principio è coerente con l’art. 8-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina l’autorizzazione e l’accreditamento degli operatori sanitari.
Considerazioni conclusive
Il comma 353 segna un’ulteriore tappa nella trasformazione delle farmacie da meri erogatori di medicinali a presidi territoriali integrati nel SSN. Le scelte operative regionali risulteranno decisive per l’effettivo decollo del modello: la qualità degli accordi integrativi regionali, la chiarezza delle tariffe, la solidità dei flussi informativi e l’attenta governance del tetto di spesa nazionale di cui al comma 352 sono fattori critici di successo. Un commercialista che assista una farmacia (pubblica o privata) dovrà aggiornare la contabilità analitica per separare la remunerazione standard delle dispensazioni dalla nuova remunerazione dei servizi, anche in ottica IVA (esenzione ex art. 10 D.P.R. 633/1972 per le prestazioni sanitarie).
Domande frequenti
Quali sono i servizi remunerati ai sensi del comma 353?
Il comma 353 rinvia ai servizi di cui al comma 351 della stessa Legge di Bilancio 2026, riconducibili al modello della «farmacia dei servizi» (D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153). Si tratta di prestazioni aggiuntive rispetto alla mera dispensazione di medicinali, come prenotazioni CUP, telemedicina, screening, monitoraggio dell’aderenza terapeutica e altri servizi di prossimità. La remunerazione di queste prestazioni non è quella ordinaria della tariffa farmaceutica, ma una remunerazione specifica negoziata a livello regionale, nei limiti del tetto nazionale fissato dal comma 352, e disciplinata dagli accordi integrativi regionali.
Qual è il rapporto con l’accordo collettivo nazionale (ACN)?
L’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 prevede che i rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private siano disciplinati da accordi collettivi nazionali. L’accordo nazionale fissa la cornice (servizi, criteri generali, tariffe minime e massime), mentre le Regioni, attraverso accordi integrativi regionali, declinano le condizioni operative in funzione delle proprie esigenze. Il comma 353 ribadisce questo doppio livello: nessuna negoziazione regionale può derogare al quadro nazionale, ma le Regioni possono modulare la remunerazione nei limiti previsti.
Chi sono le organizzazioni di categoria che partecipano alla negoziazione?
La norma rinvia alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private. Per le farmacie private operano in particolare Federfarma, mentre per le farmacie pubbliche (comunali) opera Assofarm. La rappresentatività è valutata in base a parametri di iscritti, copertura territoriale e partecipazione storica ai tavoli negoziali. La scelta del legislatore di delimitare la trattativa alle organizzazioni più rappresentative è coerente con l’analogo schema in vigore per la convenzione con i medici di medicina generale e con i principi della contrattazione collettiva pubblica.
Il comma 353 incide sui Comuni titolari di farmacie comunali?
Sì, indirettamente. I Comuni che gestiscono farmacie comunali, in forma diretta o tramite aziende speciali e società partecipate, beneficiano dell’estensione dei servizi remunerati: si tratta di nuove entrate per il bilancio del Comune o dell’azienda. La gestione resta soggetta ai principi dei servizi pubblici locali e alle regole sui contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), nonché ai vincoli di finanza locale del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). L’accordo integrativo regionale di cui al comma 353 si applica anche alle farmacie pubbliche locali tramite Assofarm o le associazioni rappresentative.
Cosa accade se le Regioni non stipulano l’accordo integrativo?
La norma non disciplina espressamente l’ipotesi di mancata stipulazione dell’accordo integrativo regionale. In linea generale, in assenza di accordo regionale, continuano ad applicarsi le condizioni dell’accordo collettivo nazionale per la parte direttamente applicabile. La Regione che non avvii la negoziazione resta tuttavia soggetta a valutazione nell’ambito dei meccanismi di monitoraggio della spesa sanitaria e dei piani di rientro. In ogni caso la remunerazione complessiva è soggetta al limite del comma 352: anche in assenza di accordo regionale, lo Stato mantiene un meccanismo di chiusura finanziaria che impedisce sforamenti.