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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 960 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Agricoltura Pesca

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Restano da adottare le ordinanze commissariali che fissano i requisiti di professionalità del personale del contingente (art. 7, comma 3, ult. periodo, D.L. 63/2024 come riscritto dal comma 960). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 legge 12 luglio , sono apportate le seguenti modificazioni:2024, n. 101 a) al comma 2, le parole: «adottate di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,» sono soppresse e le parole: «, collocata presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «, collocata presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «

3. Presso la struttura di cui al comma 2 opera un contingente composto da una unità di livello dirigenziale non generale individuata tra quelle in servizio nell’ambito della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la quale svolge l’incarico nell’ambito delle funzioni dirigenziali assegnate, e da personale non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni: n. 1 unità dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; n. 1 unità dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; n. 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto. Per l’espletamento delle proprie funzioni, il personale della struttura deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità fissati dal Commissario straordinario con propria ordinanza»; c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le esigenze di gestione della contabilità e della rendicontazione delle spese, il Commissario straordinario si avvale degli uffici del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»; d) al comma 4, dopo le parole: «con gli enti predetti» sono inserite le seguenti: «, nonché delle articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali»; e) al comma 8, le parole: «Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’espletamento delle funzioni attuative del piano di cui al comma 5,».

In sintesi

  • La struttura del Commissario straordinario per il granchio blu passa dal Ministero dell’ambiente (MASE) al Ministero dell’agricoltura (MASAF).
  • Soppressa la concertazione con il MEF nell’adozione delle ordinanze commissariali.
  • Nuovo contingente: 1 dirigente non generale dalla Direzione pesca MASAF + 3 unità non dirigenziali (MASAF, MASE, Capitanerie di porto).
  • Introdotto comma 3-bis: il Commissario si avvale degli uffici contabili MASAF per gestione e rendicontazione.
  • Ampliata l’interazione con le articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali.
Origine della struttura commissariale

Il granchio blu (Callinectes sapidus), specie aliena invasiva proveniente dall’Atlantico occidentale, ha generato dal 2023 un’emergenza ambientale e socio-economica nei delta del Po e nelle lagune adriatiche, con gravi danni a vongole, cozze e ittiofauna autoctona. La proliferazione è stata favorita dal riscaldamento delle acque costiere, dall’assenza di predatori naturali e dall’elevata fecondità della specie. I dati ISPRA stimano perdite economiche per centinaia di milioni di euro nei comparti della vongolicoltura emiliano-romagnola e veneta, con ripercussioni occupazionali su migliaia di operatori della piccola pesca. Per fronteggiare la crisi, il D.L. 15 maggio 2024, n. 63 (convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101) ha istituito, all’art. 7, la figura del Commissario straordinario e una struttura di supporto, inizialmente collocata presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), in coerenza con la qualificazione del granchio blu come specie esotica invasiva di rilevanza nazionale ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230 (attuativo del Reg. UE 1143/2014).

Il riassetto operato dal comma 960

Il comma 960 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) interviene chirurgicamente sull’art. 7 del D.L. 63/2024 con cinque modifiche. Lettera a): trasferisce la struttura commissariale dal MASE al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e sopprime la concertazione obbligatoria con il MEF nell’adozione delle ordinanze, semplificando l’iter decisionale. Lettera b): ridisegna il comma 3, introducendo un nuovo contingente composto da un dirigente non generale individuato presso la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del MASAF (che svolge l’incarico nell’ambito delle funzioni già assegnate, senza costi aggiuntivi) e tre unità non dirigenziali: una dal MASAF, una dal MASE e una dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di porto. I requisiti professionali sono fissati con ordinanza commissariale. Lettera c): introduce il comma 3-bis, in base al quale per gestione contabile e rendicontazione il Commissario si avvale degli uffici MASAF. Lettera d): amplia il raggio operativo includendo le articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali (Capitanerie di porto regionali, ispettorati territoriali MASAF, ARPA regionali). Lettera e): chiarisce che il personale opera per l’espletamento delle funzioni attuative del piano di cui al comma 5 dell’art. 7 D.L. 63/2024.

Razionalità del trasferimento al MASAF

Il riassetto risponde a una logica funzionale: l’emergenza granchio blu riguarda primariamente la filiera ittica (acquacoltura, pesca artigianale, vongolicoltura) e i mercati agro-alimentari di sbocco. Il MASAF possiede competenze gestionali consolidate su pesca e acquacoltura ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (riassetto del settore pesca) e del Reg. UE 2021/1139 (FEAMPA 2021-2027). Il MASE conserva un ruolo di interlocuzione tramite la propria unità nel contingente, in coerenza con la natura ambientale del fenomeno invasivo (Reg. UE 1143/2014 sulle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e D.Lgs. 230/2017 nazionale). La soppressione del concerto col MEF accelera l’adozione delle ordinanze: prima della modifica, ogni atto del Commissario doveva ottenere il visto del MEF, con allungamento dei tempi decisionali in una fase emergenziale. La nuova architettura mantiene comunque il controllo finanziario tramite l’avvalimento degli uffici contabili MASAF (comma 3-bis) e la rendicontazione annuale agli organi di controllo (Corte dei conti, Parlamento).

Profili giuslavoristici

Il personale comandato mantiene il rapporto di servizio con l’amministrazione di provenienza. Trovano applicazione l’art. 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulle funzioni dirigenziali e l’art. 30 dello stesso decreto sui passaggi di personale fra amministrazioni. Il dirigente non generale prescelto dalla Direzione pesca del MASAF non subisce variazioni nel trattamento economico, né ottiene indennità aggiuntive: la formula testuale del nuovo comma 3 («la quale svolge l’incarico nell’ambito delle funzioni dirigenziali assegnate») esclude qualsiasi compenso ulteriore. Per il personale non dirigenziale comandato, il trattamento economico fondamentale rimane in capo all’amministrazione di provenienza, mentre eventuali emolumenti accessori per l’incarico presso la struttura commissariale sono ammissibili solo se finanziati con risorse interne. La clausola di invarianza finanziaria è ribadita dal successivo comma 961, che esclude oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il ruolo delle Capitanerie di porto

La presenza di un’unità del Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di porto nel contingente commissariale è coerente con le funzioni di polizia marittima esercitate ex Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 271. Le Capitanerie verificano sul campo l’applicazione delle ordinanze commissariali (campagne di cattura, controlli sui pescati, monitoraggio degli sbarchi) e operano sotto la dipendenza funzionale del MASAF per le materie di pesca, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 196/2010 sull’ordinamento del Corpo. Il loro contributo è essenziale per garantire l’effettività delle misure di contenimento, specie in mare aperto e nelle aree lagunari.

Rilievi pratici per le filiere

L’intervento, di portata organizzativa, non modifica i poteri sostanziali del Commissario (piani d’azione, contributi ai pescatori, organizzazione di catture massive, smaltimento e valorizzazione commerciale del granchio blu). Le aziende ittiche e gli operatori avranno come interlocutore primario il MASAF, con potenziali benefici di filiera. In particolare il coordinamento con i piani FEAMPA permette di intercettare cofinanziamenti europei per misure di compensazione del fermo biologico, ammodernamento delle flotte e diversificazione produttiva. Sul piano fiscale, i prodotti ittici venduti dai pescatori beneficiano del regime IVA agricolo speciale ex art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (con detrazione forfettaria delle percentuali di compensazione previste dal decreto MEF), mentre per il granchio blu commercializzato come prodotto alimentare si applicano le aliquote IVA ordinarie. La valorizzazione commerciale del granchio blu come alimento (pasta, conserve, sughi) si raccorda con le politiche di filiera corta e con le iniziative di valorizzazione del «Made in Italy» agroalimentare promosse dal MASAF.

Profili costituzionali e di riparto

La materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» rientra nella competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost.; la «pesca» è competenza residuale regionale ex art. 117, comma 4 Cost., come ricostruito dalla giurisprudenza costituzionale. Il riassetto operato dal comma 960 si muove nell’area di intersezione delle due competenze: l’istituzione di una struttura commissariale statale per il contenimento di una specie aliena invasiva trova fondamento nella competenza ambientale, mentre l’impatto sulla filiera della pesca giustifica il coinvolgimento delle Regioni costiere (Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche) attraverso meccanismi di leale collaborazione. Il principio del buon andamento (art. 97 Cost.) trova attuazione nella riorganizzazione efficiente della struttura, mentre la tutela ambientale (art. 9 Cost., come modificato dalla L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, che ha inserito espressamente la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della Repubblica) costituisce parametro di legittimità sostanziale dell’intervento.

Coordinamento con il diritto europeo

Il quadro europeo di riferimento è articolato. Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, fornisce la cornice generale, imponendo agli Stati membri obblighi di sorveglianza, intervento rapido sulle specie di rilevanza unionale, gestione delle specie già ampiamente diffuse. Il granchio blu, pur non essendo inserito nell’elenco UE delle specie di rilevanza unionale, è oggetto di misure nazionali ai sensi del D.Lgs. 230/2017. Il Regolamento (UE) 2021/1139 del FEAMPA prevede misure di sostegno specifiche per la lotta alle specie aliene invasive nel settore della pesca (Asse I, obiettivi specifici 1.1 e 1.6), accessibili tramite il PN FEAMPA italiano gestito dal MASAF. Il MASAF, in qualità di autorità di gestione, deve assicurare l’integrazione tra le misure commissariali e i bandi FEAMPA, evitando duplicazioni e cumuli illegittimi di aiuti.

Strumenti di intervento del Commissario

Benché il comma 960 sia di natura organizzativa, vale richiamare gli strumenti operativi del Commissario, derivanti dall’art. 7 D.L. 63/2024 nella sua versione integrale: adozione di un piano di azione nazionale, ordinanze contingibili e urgenti, organizzazione di campagne di cattura, erogazione di contributi ai pescatori per le perdite subite, programmi di smaltimento (compostaggio, mangimi, fertilizzanti) e di valorizzazione commerciale (vendita per consumo umano). L’efficacia di queste misure dipende dalla rapidità decisionale, ora aumentata grazie alla soppressione del concerto MEF, e dal coordinamento con gli enti locali e le associazioni di categoria (es. AGCI Agrital, Coldiretti Impresa Pesca, Federpesca, Lega Pesca).

Considerazioni conclusive

Il comma 960 LB 2026 rappresenta un esempio di razionalizzazione amministrativa: senza modificare i poteri sostanziali del Commissario né introdurre nuovi oneri (vincolo ribadito dal comma 961), riallinea la struttura di supporto al ministero competente per la filiera principale interessata, accelera l’adozione degli atti commissariali eliminando un concerto non strettamente necessario, e amplia la base operativa includendo le articolazioni territoriali. La riforma risponde a un’esigenza pragmatica emersa nei primi mesi di attività del Commissario (2024-2025) e si inserisce in un trend più ampio di valorizzazione del MASAF nelle politiche di filiera ittica e agro-alimentare. Resta da vedere se la nuova struttura saprà produrre risultati misurabili in termini di riduzione della popolazione di granchio blu e di mitigazione del danno economico, obiettivi che richiederanno necessariamente tempi pluriennali e un dialogo costante con la comunità scientifica (ISPRA, CNR-IRBIM, università di Bologna, Padova, Ferrara) e con gli operatori del settore.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — vongolicoltore di Goro

Tizio, vongolicoltore nella sacca di Goro, subisce dal 2024 perdite del 70% per la predazione da granchio blu. Dopo l’entrata in vigore del comma 960 LB 2026, presenta istanza per accedere ai contributi e ai piani di cattura coordinati: l’interlocutore non è più il MASE ma la struttura commissariale presso il MASAF. Tizio si rivolge alla Direzione generale pesca del MASAF, ottenendo informazioni sulle ordinanze commissariali e sui ristori previsti. La pratica viene istruita dagli uffici contabili MASAF (nuovo comma 3-bis art. 7 D.L. 63/2024). Tizio beneficia anche del coordinamento con il FEAMPA per la misura di compensazione del fermo biologico.

Caso pratico 2 — cooperativa di pescatori

La cooperativa «Caio Pesca», operante nel Delta del Po, organizza catture massive di granchio blu in convenzione con il Commissario. Dopo la riforma, la cooperativa firma un nuovo accordo con la struttura MASAF, con il supporto operativo del Reparto Pesca Marittima delle Capitanerie di porto per i controlli a bordo. La rendicontazione dei contributi avviene tramite gli uffici contabili MASAF, accelerata dalla soppressione della concertazione obbligatoria con il MEF. La cooperativa avvia inoltre una linea di valorizzazione commerciale del granchio blu (vendita a ristoratori e industrie conserviere) coordinata con le filiere agro-alimentari MASAF.

Domande frequenti

Cosa fa il Commissario straordinario per il granchio blu?

Il Commissario straordinario, istituito dall’art. 7 del D.L. 63/2024 (convertito dalla L. 101/2024), coordina le azioni di contenimento dell’emergenza granchio blu (Callinectes sapidus) lungo le coste italiane. Adotta ordinanze, gestisce il piano d’azione, eroga contributi ai pescatori danneggiati, organizza catture massive e promuove la valorizzazione commerciale della specie come alimento. Dopo la riforma del comma 960 LB 2026, opera con una struttura ridisegnata di stanza presso il MASAF, con personale dirigenziale e non dirigenziale comandato da MASAF, MASE e Capitanerie di porto.

Perché la struttura passa dal MASE al MASAF?

Il trasferimento risponde a una logica funzionale: l’emergenza granchio blu colpisce principalmente la filiera ittica (vongolicoltura, mitilicoltura, pesca artigianale) e gli operatori del settore agro-alimentare. Il MASAF possiede competenze consolidate su pesca e acquacoltura, derivanti dal D.Lgs. 4/2012 e dalla gestione dei fondi europei FEAMPA (Reg. UE 2021/1139). Il MASE mantiene un ruolo di concertazione tramite l’unità di personale presente nel contingente, in coerenza con la disciplina sulle specie esotiche invasive (Reg. UE 1143/2014). La riallocazione mira a una gestione operativamente più rapida ed efficace.

La riforma del comma 960 comporta nuovi costi per la PA?

No. Il comma 961, immediatamente successivo, dispone espressamente che alle attività di cui al comma 960 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La clausola di invarianza finanziaria significa che il personale comandato mantiene la propria retribuzione di provenienza, il dirigente svolge l’incarico nell’ambito delle funzioni dirigenziali già assegnate e gli uffici contabili MASAF assorbono la gestione amministrativa senza incrementi di organico. La riforma è quindi a costo zero per il bilancio dello Stato.

Quali sono le competenze del MASAF in materia di pesca?

Il MASAF, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (riassetto del settore pesca), è l’amministrazione centrale competente per la politica della pesca e dell’acquacoltura. Esso gestisce i fondi europei (FEAMPA 2021-2027), rilascia licenze di pesca, coordina i contingenti di cattura, sovrintende ai mercati ittici e alle filiere produttive. La Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura è l’ufficio competente cui il comma 960 LB 2026 attinge il dirigente non generale destinato alla struttura commissariale granchio blu.

Le Capitanerie di porto continuano a partecipare alla struttura?

Sì. Il nuovo comma 3 dell’art. 7 D.L. 63/2024, come riscritto dalla lettera b) del comma 960, prevede espressamente un’unità di personale non dirigenziale proveniente dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di porto. La presenza delle Capitanerie è coerente con le loro funzioni di polizia marittima, controllo delle attività di pesca e sicurezza della navigazione, esercitate ai sensi del Codice della navigazione (R.D. 327/1942) e del D.Lgs. 271/1999. Le Capitanerie operano sotto la dipendenza funzionale del MASAF per le materie di pesca.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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