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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Incremento del fondo di cui all’art. 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
  • Importo: 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  • Finalità: tutela della minoranza linguistica slovena in Friuli-Venezia Giulia.
  • Attuazione dell’art. 6 Cost. (tutela delle minoranze linguistiche).
  • Misura biennale, di carattere ordinario, senza modifiche strutturali alla L. 38/2001.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 950 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pa Dipendenti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Il fondo di cui all’ , è incrementato di 0,5 milioni di euro perarticolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Quadro normativo

Il comma 950 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 incrementa il fondo previsto dall’art. 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. La L. 38/2001 dà attuazione, per la specifica comunità slovenofona, al principio costituzionale enunciato dall’art. 6 Cost., secondo cui «la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche», e si raccorda con la L. 15 dicembre 1999, n. 482 (norme generali in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche). L’art. 16 della L. 38/2001 istituisce uno specifico fondo per il finanziamento delle attività e degli enti delle istituzioni della minoranza slovena (scuole bilingui, associazioni culturali, organi di stampa in lingua slovena, istituzioni teatrali).

Quantificazione e destinazione

L’incremento di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (1 milione complessivo nel biennio) si somma alle dotazioni ordinarie del fondo. Le risorse sono erogate attraverso i meccanismi già previsti dall’art. 8 della L. 38/2001, che assegna alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia un ruolo centrale nella ripartizione, in collaborazione con il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena (art. 3 L. 38/2001). Gli enti beneficiari devono essere iscritti nell’elenco di cui all’art. 4 della stessa legge.

Aspetti procedurali e copertura

Si tratta di un rifinanziamento ordinario, non di una novella alla L. 38/2001: la disciplina sostanziale resta invariata. La copertura grava sugli equilibri generali della manovra (art. 81 Cost.). Non sono previsti decreti attuativi specifici, essendo la disciplina di erogazione già consolidata. La norma si inserisce in una serie ricorrente di rifinanziamenti biennali o triennali che il legislatore statale assicura al fondo, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa (ratificata con L. 28 agosto 1997, n. 302) e con la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992 (firmata dall’Italia ma non ancora ratificata in via definitiva).

Profili regionali e finanziamenti aggiuntivi

Oltre al fondo statale art. 16, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede in via diretta al sostegno della minoranza slovena con risorse proprie, in attuazione dell’art. 5 dello Statuto speciale (L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1) e della L.R. FVG 16 novembre 2007, n. 26 (norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena). Il combinato dei finanziamenti statali e regionali assicura un sostegno strutturato alle istituzioni della minoranza, in coerenza con il principio di leale collaborazione e con la giurisprudenza costituzionale che ha più volte affermato la centralità del coordinamento Stato-Regione FVG sulla tematica (cfr., in generale, gli orientamenti consolidati della Corte costituzionale in tema di minoranze linguistiche).

Beneficiari concreti del fondo

I principali beneficiari storici del fondo art. 16 L. 38/2001 includono: le scuole bilingui dell’Istituto Comprensivo Statale con Lingua di Insegnamento Slovena di Trieste, Gorizia e Udine; l’Unione Italiana (associazione storica della comunità), la Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) e la Svet slovenskih organizacij (SSO) come organizzazioni ombrello; le testate giornalistiche in lingua slovena (Primorski dnevnik); il Teatro Stabile Sloveno; numerose associazioni culturali, sportive e ricreative diffuse nelle tre province. Il riparto delle risorse avviene secondo i criteri stabiliti dalla L. 38/2001 e dai regolamenti regionali attuativi, con priorità per i progetti di tutela linguistica, attività educative e culturali, conservazione del patrimonio storico.

Profili di coordinamento europeo

La tutela delle minoranze linguistiche è oggetto di un’attenzione crescente a livello UE attraverso programmi di cofinanziamento (Erasmus+, Europa Creativa, Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori 2021-2027). Le istituzioni della minoranza slovena possono accedere a tali fondi in modo complementare al sostegno statale e regionale. Inoltre, la collaborazione transfrontaliera Italia-Slovenia, attraverso programmi Interreg (Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027), offre opportunità di progettualità congiunta che valorizzano l’identità linguistica e culturale della comunità slovenofona di confine.

Domande frequenti

Chi sono i beneficiari del fondo art. 16 L. 38/2001?

I beneficiari sono gli enti, le associazioni e le istituzioni che operano a favore della minoranza linguistica slovena nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, iscritti nell’apposito elenco previsto dall’art. 4 della L. 38/2001. Rientrano tipicamente scuole bilingui e istituti scolastici con insegnamento della lingua slovena, organi di stampa in lingua slovena, istituzioni teatrali e musicali, associazioni culturali, sportive e ricreative riconosciute come espressione della comunità slovenofona storicamente insediata nelle province di Trieste, Gorizia e Udine.

Qual è la base costituzionale della tutela della minoranza slovena?

La base costituzionale è rappresentata dall’art. 6 Cost., che impegna la Repubblica a tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche. La tutela della comunità slovena è inoltre rafforzata dallo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1) e dagli accordi internazionali, in particolare il Trattato di Osimo del 1975 e il Memorandum di Londra del 1954. La L. 38/2001 ha dato attuazione organica a questo quadro, dopo decenni di disciplina frammentaria, integrandosi con la L. 482/1999 sulle minoranze linguistiche storiche.

L’incremento del comma 950 modifica la disciplina della L. 38/2001?

No. Il comma 950 si limita a incrementare le dotazioni del fondo previsto dall’art. 16, senza modificare alcuna disposizione sostanziale della L. 38/2001. Restano dunque invariati il perimetro dei beneficiari (art. 4), le competenze del Comitato istituzionale paritetico (art. 3), i criteri di ripartizione affidati alla Regione FVG (art. 8) e le modalità di rendicontazione. Si tratta di un intervento puramente finanziario, di natura biennale, che non richiede decreti attuativi e si applica con i meccanismi di erogazione già in vigore.

Quali sono gli importi totali stanziati dal comma 950?

Il comma 950 stanzia 500.000 euro per l’anno 2026 e 500.000 euro per l’anno 2027, per un totale di 1 milione di euro nel biennio. Si tratta di risorse aggiuntive che si sommano alle dotazioni ordinarie del fondo art. 16 L. 38/2001, già alimentate dagli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente. Non è previsto un finanziamento per il 2028 o anni successivi: l’incremento è quindi temporaneo e dovrà essere eventualmente rinnovato con successive leggi di bilancio.

Come si raccorda la L. 38/2001 con la L. 482/1999?

La L. 482/1999 reca la disciplina generale di tutela delle minoranze linguistiche storiche (albanese, catalana, germanica, greca, slovena, croata, francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda) attuativa dell’art. 6 Cost. La L. 38/2001 costituisce normativa speciale per la sola minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia, prevedendo strumenti di tutela rafforzati (uso ufficiale della lingua, scuole bilingui, fondo dedicato). In caso di sovrapposizione prevale, ai sensi del principio di specialità, la L. 38/2001; per profili non disciplinati si applica la L. 482/1999.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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