← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2026 i contratti a termine degli Uffici speciali per la ricostruzione del sisma 2016.
  • Estensione anche ai contratti di lavoro a termine ex art. 50, c. 3, lett. b) e c), D.L. 189/2016 conv. L. 229/2016.
  • Deroga ai limiti temporali del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico pubblico impiego).
  • Deroga ai limiti degli artt. 19, 21 e 23 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act sui contratti a termine).
  • Deroga alla contrattazione collettiva nazionale dei comparti pubblico impiego, limitata al 2026.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 586 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pa Dipendenti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all’ e articolo 50, comma 3, lettere b) c), del , convertito, con modificazioni, dalla , ladecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 legge 15 dicembre 2016, n. 229 proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal , e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavorodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli , e articoli 19 21 23 del decreto legislativo 15 .giugno 2015, n. 81

Cosa stabilisce il comma 586

Il comma 586 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) consente la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2026, di due categorie di contratti di lavoro a tempo determinato collegati alla ricostruzione post-sisma del Centro Italia del 2016: a) i contratti del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere; b) i contratti del personale assunto in base alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229). La proroga opera in deroga ai limiti temporali del D.Lgs. 165/2001, della contrattazione collettiva del pubblico impiego e degli artt. 19, 21 e 23 del D.Lgs. 81/2015.

Gli Uffici speciali per la ricostruzione

Gli Uffici speciali per la ricostruzione (USR) sono strutture amministrative istituite dal D.L. 189/2016 per gestire localmente l'istruttoria dei progetti di ricostruzione privata e pubblica nel cratere del sisma 2016 che ha colpito Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo. Operano in raccordo con Regioni, Comuni e con la struttura del Commissario straordinario. Il personale degli USR è tradizionalmente assunto con contratti a termine, perché il fabbisogno è legato al volume e ai tempi delle pratiche di ricostruzione, fisiologicamente non stabili.

Le deroghe al D.Lgs. 165/2001

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico del pubblico impiego) limita rigorosamente il ricorso ai contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni: l'articolo 36 li ammette solo per esigenze straordinarie e nei limiti del fabbisogno verificato, con tetto di 36 mesi nell'arco quinquennale (analogamente al settore privato). Le proroghe ripetute oltre tali limiti potrebbero porre problemi di legittimità sotto il profilo della clausola di non discriminazione (clausola 4 dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP del 18 marzo 1999, recepito dalla direttiva 1999/70/CE) e della responsabilità dirigenziale ex art. 36 D.Lgs. 165/2001. La deroga del comma 586 risolve in via legislativa questo profilo, limitatamente al 2026 e per il personale della ricostruzione.

Le deroghe agli artt. 19, 21 e 23 del D.Lgs. 81/2015

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Codice dei contratti di lavoro, c.d. Jobs Act) disciplina il contratto a tempo determinato negli articoli 19-29. In particolare: l'articolo 19 fissa la durata massima (24 mesi, salve causali specifiche per il superamento dei 12 mesi); l'articolo 21 disciplina proroghe e rinnovi (massimo 4 proroghe nell'arco dei 24 mesi); l'articolo 23 fissa il limite quantitativo del 20% di rapporti a termine sull'organico a tempo indeterminato. La deroga del comma 586 a queste tre disposizioni consente di prorogare o rinnovare i contratti senza dover rispettare durata massima, numero massimo di proroghe e contingente percentuale, limitatamente al 2026.

Deroga alla contrattazione collettiva

I CCNL del pubblico impiego (comparto Funzioni centrali, Funzioni locali, Sanità, Istruzione e ricerca) prevedono spesso limiti aggiuntivi al ricorso ai contratti a termine, ad esempio sotto forma di percentuali più stringenti o causali più restrittive. Il comma 586 deroga anche a queste disposizioni contrattuali per il solo 2026. La deroga è legittima perché introdotta da norma di rango primario, che prevale sulla disciplina contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 165/2001.

Il D.L. 189/2016 e le società in convenzione

L'articolo 50 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (decreto-legge sulla ricostruzione delle aree colpite dal sisma) ha previsto strumenti di rafforzamento amministrativo per gestire l'emergenza e la successiva ricostruzione. In particolare, il comma 3 ha autorizzato il Commissario e gli enti del cratere a stipulare convenzioni con società pubbliche (in particolare Invitalia e altre società in house statali individuate dalle lettere b) e c)) per l'assunzione di personale a termine dedicato. Anche per tali contratti opera la proroga al 31/12/2026.

Profili giuslavoristici critici

La reiterazione delle proroghe ai contratti a termine nelle PA, anche se autorizzata per legge, espone potenzialmente a contenzioso comunitario. La Corte di Giustizia UE, con sentenze risalenti almeno alla Mascolo e successive sui precari della scuola, ha più volte censurato l'abuso di contratti a termine senza misure preventive o sanzionatorie equivalenti. La normativa italiana tende a riconoscere in tali casi un risarcimento per equivalente, escludendo la conversione in indeterminato (art. 36 D.Lgs. 165/2001). Per il personale degli USR e delle società in convenzione, la prospettiva di una stabilizzazione resta legata a futuri provvedimenti legislativi ad hoc, non automaticamente derivabili dalla mera reiterazione delle proroghe.

Effetti pratici

Per i circa 1.000-1.500 lavoratori coinvolti negli USR e nelle convenzioni del cratere 2016, il comma 586 garantisce la continuità del rapporto per tutto il 2026. Per gli enti, evita di perdere personale formato e specializzato proprio nella fase in cui i progetti di ricostruzione, ancora numerosi, richiedono istruttorie tecniche complesse. Resta il tema strutturale: la ricostruzione del Centro Italia dura ormai da dieci anni e l'assetto del personale dedicato continua a essere gestito con strumenti emergenziali, in attesa di un assetto più stabile.

Domande frequenti

Quali contratti vengono prorogati dal comma 586?

Il comma 586 della Legge di Bilancio 2026 consente la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 di due categorie di contratti di lavoro a tempo determinato: 1) i contratti del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del Centro Italia 2016 (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo); 2) i contratti del personale assunto sulla base delle convenzioni stipulate con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229), tra cui in genere Invitalia e altre società in house. La proroga è limitata all'esercizio 2026 ed è quindi più uno strumento di continuità che di stabilizzazione strutturale del personale.

Cosa significano le deroghe agli artt. 19, 21 e 23 del D.Lgs. 81/2015?

Gli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 fissano i principali limiti al ricorso al contratto a tempo determinato: l'art. 19 limita la durata massima a 24 mesi salvo causali specifiche per il superamento dei 12 mesi; l'art. 21 limita a quattro il numero di proroghe nell'arco dei 24 mesi e disciplina rigorosamente il rinnovo; l'art. 23 fissa il limite percentuale del 20% di rapporti a termine sull'organico a tempo indeterminato. La deroga del comma 586 consente, per il solo 2026, di prorogare o rinnovare i contratti del personale della ricostruzione senza rispettare nessuno di questi tre vincoli. La deroga è coerente con la natura straordinaria delle esigenze legate alla ricostruzione post-sisma.

I lavoratori possono chiedere la conversione in tempo indeterminato?

No, nel pubblico impiego la conversione automatica del contratto a termine abusivo in contratto a tempo indeterminato è esclusa dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in linea con il principio costituzionale del concorso pubblico (art. 97 Cost.). Al lavoratore spetta, in caso di abuso accertato, il risarcimento per equivalente, secondo un orientamento consolidato della Corte di Giustizia UE (a partire dalla sentenza Mascolo) e della Corte di Cassazione. La proroga prevista dal comma 586 è legittimata da legge primaria, quindi non costituisce di per sé abuso, ma resta il tema strutturale della precarietà di lungo periodo del personale della ricostruzione, da affrontare con eventuali futuri interventi normativi di stabilizzazione.

Cosa succede al 31 dicembre 2026?

Allo scadere del 31 dicembre 2026, in assenza di un'ulteriore proroga o di una norma di stabilizzazione, i contratti prorogati ai sensi del comma 586 cessano per scadenza del termine. L'esperienza degli anni passati mostra che, in vicende analoghe (proroghe ripetute di anno in anno), il legislatore interviene di solito con la successiva legge di bilancio per prorogare ulteriormente i rapporti, in funzione del volume di pratiche di ricostruzione ancora pendenti. È però opportuno che gli enti coinvolti programmino fin dal 2026 una strategia di lungo periodo, vuoi attraverso piani di stabilizzazione (eventualmente con concorsi riservati ex art. 20 D.Lgs. 75/2017), vuoi attraverso il trasferimento delle funzioni a strutture stabili.

La proroga in deroga ai CCNL è legittima?

Sì, la deroga è legittima perché introdotta da norma di rango primario (legge dello Stato). Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme di legge prevalgono sulle disposizioni della contrattazione collettiva, salvo che la legge stessa rinvii alla contrattazione la regolamentazione di determinati aspetti. Nel caso del comma 586, la legge espressamente prevede la deroga ai limiti contrattuali. Resta il dovere delle amministrazioni di motivare la scelta di prorogare il contratto e di verificare l'effettiva persistenza del fabbisogno: la deroga rimuove i tetti formali ma non legittima proroghe arbitrarie, soggette comunque al sindacato giurisdizionale in caso di contenzioso individuale o collettivo.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.