- Riforma organizzativa dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA), istituita dalla L. 12 luglio 2011, n. 112.
- Aggiunti all'art. 5-bis della L. 112/2011 nuovi periodi che disciplinano gli incarichi dirigenziali: un posto di livello dirigenziale generale e posti di livello dirigenziale non generale, conferiti secondo le procedure di cui all'art. 19, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001.
- Limitatamente alla posizione di livello dirigenziale generale e a una posizione non generale è consentito il ricorso all'art. 19, comma 5-bis, D.Lgs. 165/2001 (incarichi a dirigenti di altre amministrazioni).
- L'AGIA può avvalersi di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo ai sensi dell'art. 17, comma 14, della L. 15 maggio 1997, n. 127.
- Nuovo comma 1-bis: il titolare AGIA può avvalersi di un consigliere di supporto (compenso fino a 80.000 euro annui omnicomprensivi) e di esperti gratuiti o retribuiti fino a 30.000 euro annui ciascuno (tetto complessivo 100.000 euro annui).
- L'intervento risponde a esigenze di rafforzamento operativo dell'Autorità per la tutela e promozione dei diritti delle persone di minore età.
Comma 276 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pa Dipendenti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesi gli avvisi pubblici AGIA per la selezione dei nuovi dirigenti e l’eventuale designazione del consigliere personale del Garante in carica. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Al fine di rafforzare la tutela e la promozione dei diritti delle persone di minore età, all’articolo 5-bis della legge , istitutiva dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, sono apportate le seguenti12 luglio 2011, n. 112 modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli incarichi dirigenziali relativi al posto di livello dirigenziale generale e ai posti di livello dirigenziale non generale sono conferiti secondo le procedure di cui all’articolo 19, , e, limitatamente alla posizione di livello dirigenzialecomma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 generale e a una posizione di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del medesimo . Fermo restando il limite della dotazione organica di cui al secondodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 periodo, per esigenze organizzative o di funzionamento l’Autorità garante può avvalersi, ai sensi dell’articolo 17, , di personale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrocomma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, »;comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In aggiunta al personale di cui al comma 1, il titolare dell’Autorità garante può avvalersi, ai sensi dell’articolo , di un consigliere, quale supporto per lo svolgimento7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 delle proprie funzioni e per il raccordo con l’Ufficio dell’Autorità garante, con incarico di durata non superiore al mandato del titolare dell’Autorità garante e con compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 80.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione, nonché di esperti a titolo gratuito oppure con un compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 30.000 euro per ciascun incarico, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’Autorità garante, per un importo massimo complessivo annuo pari a 100.000 euro».
Norme modificate da questi commi
- Art. 31 Costituzione (comma 276): Protezione dell’infanzia e della gioventù come dovere costituzionale alla base dell’AGIA
- Art. 30 Costituzione (comma 276): Diritti dei minori nella famiglia e tutela istituzionale
- Art. 97 Costituzione (comma 276): Buon andamento e procedure concorsuali per gli incarichi dirigenziali
- Art. 2112 Codice Civile (comma 276): Principi di tutela del rapporto di lavoro applicabili analogicamente al transito di personale
Quadro normativo: l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Il comma 276 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interviene sul sistema organizzativo dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA), istituita dalla L. 12 luglio 2011, n. 112, in attuazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di tutela dei minori, in particolare con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176. L'AGIA è un organo monocratico con sede a Roma, nominato dai Presidenti di Camera e Senato d'intesa, con il compito di promuovere e tutelare i diritti riconosciuti ai minori dalla Convenzione ONU e dalla normativa interna ed europea. Le sue competenze includono il diritto di accesso ai luoghi di cura, custodia e accoglienza dei minori, il potere di formulare segnalazioni e raccomandazioni alle istituzioni, la promozione di iniziative culturali e educative, la collaborazione con autorità giudiziarie e amministrative.
La ratio dell'intervento: rafforzare la struttura operativa
L'art. 5-bis della L. 112/2011 disciplina l'ufficio dell'Autorità garante, ossia la struttura di supporto tecnico-amministrativo del Garante. Prima dell'intervento del comma 276, la disciplina era piuttosto stringata e creava difficoltà operative nell'attribuzione di incarichi dirigenziali di alta qualificazione, specialmente quando si trattava di reclutare professionalità specialistiche (psicologia evolutiva, diritto minorile, sociologia dell'infanzia). La Legge di Bilancio 2026 riconosce l'esigenza di un rafforzamento strutturale e dota l'AGIA di un'architettura organizzativa più articolata, che riprende con adattamenti il modello di altre autorità indipendenti italiane.
L'aggiunta di nuovi periodi al comma 1 dell'art. 5-bis L. 112/2011
La lettera a) del comma 276 aggiunge, in fine del comma 1 dell'art. 5-bis L. 112/2011, alcuni nuovi periodi che disciplinano in modo dettagliato la struttura dirigenziale dell'Autorità. La nuova formulazione introduce: (i) un posto di livello dirigenziale generale, ossia una posizione apicale di vertice tecnico-amministrativo, conferito secondo le procedure dell'art. 19, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (il quale prevede pubblicità, comparazione dei curricula e motivazione del provvedimento di scelta); (ii) posti di livello dirigenziale non generale, sempre conferiti secondo le medesime procedure. La novità sostanziale è il riconoscimento di un livello dirigenziale generale: l'AGIA potrà così dotarsi di un dirigente di vertice che coordini l'intera struttura, sotto la direzione politica del Garante titolare.
Il ricorso all'art. 19, comma 5-bis, D.Lgs. 165/2001
La nuova formulazione introduce poi una facoltà ulteriore: «limitatamente alla posizione di livello dirigenziale generale e a una posizione di livello dirigenziale non generale» gli incarichi possono essere conferiti anche ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001. Questo comma consente di conferire incarichi dirigenziali a dirigenti già in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, con istituto del comando o del fuori ruolo, ma senza i limiti percentuali tipici degli incarichi a soggetti esterni alla PA. Il vantaggio è doppio: maggiore flessibilità nel reperimento delle professionalità sul mercato del personale pubblico e possibilità di attingere a esperienze maturate in altre amministrazioni con compiti analoghi (Ministero della giustizia, Ministero del lavoro e politiche sociali, Garante per la protezione dei dati personali).
Personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo
Per esigenze organizzative o di funzionamento, l'AGIA può avvalersi anche di personale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Il riferimento normativo è all'art. 17, comma 14, della L. 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta Bassanini-bis), che prevede una disciplina specifica per il comando di personale presso uffici di rilevanza nazionale. Resta fermo il limite della dotazione organica, sicché il ricorso a queste forme di utilizzo del personale altrui non può superare i posti previsti dal nuovo testo normativo. Si tratta di un istituto che bilancia esigenze di stabilizzazione con esigenze di flessibilità nel reperimento di competenze qualificate.
Il nuovo comma 1-bis: consigliere ed esperti del Garante
La lettera b) del comma 276 inserisce un nuovo comma 1-bis nell'art. 5-bis L. 112/2011, dedicato agli ausiliari diretti del Garante titolare. La norma autorizza il titolare dell'AGIA a avvalersi di: (i) un consigliere, quale supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il raccordo con l'Ufficio dell'Autorità garante. L'incarico ha durata non superiore al mandato del titolare (quindi di norma quattro anni) e prevede un compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 80.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione; (ii) esperti, a titolo gratuito oppure con un compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 30.000 euro per ciascun incarico, sempre al lordo degli oneri fiscali e contributivi. Il tetto complessivo per le spese di esperti è di 100.000 euro annui.
Il riferimento all'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001
Sia il consigliere sia gli esperti sono conferiti «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Si tratta della norma che disciplina, in via generale, il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo (consulenze esterne) da parte della PA, subordinandolo al possesso di particolare e comprovata specializzazione professionale, all'oggetto della prestazione corrispondente alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, all'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne, alla determinazione preventiva di durata e compenso. L'art. 7, comma 6, è stato più volte interpretato in modo restrittivo dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti) per evitare abusi nel ricorso alle consulenze esterne nella PA.
Inquadramento sistematico
L'intervento si colloca nel solco delle riforme strutturali delle autorità indipendenti italiane, in particolare di quelle più recenti e con dotazioni di personale storicamente limitate. Si veda, per confronto, l'art. 17, comma 14, della L. 15 maggio 1997, n. 127 (già richiamato), l'art. 11 della L. 287/1990 per l'AGCM e l'art. 154 del D.Lgs. 196/2003 per il Garante privacy. Il modello adottato per l'AGIA è più agile rispetto a quelli citati: una piccola struttura dirigenziale (un dirigente generale, alcuni non generali) integrata da personale comandato, un consigliere personale del titolare e una rete di esperti. La scelta riflette le dimensioni e il mandato dell'Autorità, pensato come organo di pressione e advocacy più che come autorità di regolazione tradizionale.
Profili costituzionali e diritti dei minori
La riforma rispetta i principi degli artt. 30, 31 e 34 della Costituzione, che pongono in capo allo Stato il dovere di tutelare l'infanzia e la gioventù, di proteggere la famiglia e di garantire il diritto all'istruzione. Si conforma altresì alle norme della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, in particolare agli artt. 3 (interesse superiore del minore) e 12 (diritto del minore di esprimere la propria opinione), che richiedono l'esistenza di istituzioni efficaci di tutela dell'infanzia, dotate di adeguate risorse organizzative. L'art. 97 della Costituzione (buon andamento della PA) è rispettato attraverso il riferimento alle procedure concorsuali e di pubblicità ex art. 19 D.Lgs. 165/2001. L'art. 81 della Costituzione (equilibrio di bilancio) è presidiato dai tetti di spesa fissati per consigliere ed esperti.
La governance dell'AGIA: titolare, ufficio, consigliere, esperti
Con la riforma del comma 276, l'architettura organizzativa dell'AGIA si articola su quattro livelli: (i) il Garante titolare, organo monocratico nominato dai Presidenti di Camera e Senato; (ii) l'Ufficio dell'Autorità, composto dalla struttura dirigenziale e dal personale di comando/distacco/fuori ruolo; (iii) un consigliere personale del Garante, di natura fiduciaria, con compito di supporto strategico e raccordo; (iv) gli esperti, con compiti tecnici specialistici e durata limitata. Questa articolazione consente al Garante di disporre di competenze diversificate e di un nucleo fiduciario per la programmazione delle attività, mantenendo però la struttura permanente dell'Ufficio come riferimento operativo stabile.
Effetti operativi e prospettive
Per l'AGIA, la riforma significa la possibilità di dotarsi finalmente di una struttura dirigenziale articolata, in grado di reggere il carico crescente di lavoro generato dall'aumento delle competenze in materia di tutela dei minori (in particolare nei procedimenti di adozione internazionale, nel monitoraggio dei minori stranieri non accompagnati, nelle istanze di accesso a cartelle cliniche e atti giudiziari riguardanti minori). Per i candidati ai nuovi posti dirigenziali, si aprirà una selezione di alto profilo, di particolare interesse per dirigenti con esperienza nei settori della giustizia minorile, della tutela dei diritti dei minori e delle politiche sociali. Per il consigliere e gli esperti, la norma offre opportunità di collaborazione con un'istituzione di rilevanza nazionale, con regole chiare di compenso e durata. Per il professionista che assiste l'Autorità o singoli candidati, sarà cruciale verificare la corretta applicazione delle procedure ex art. 19 D.Lgs. 165/2001 e la motivazione dei singoli atti di conferimento, anche in vista di possibili contenziosi amministrativi.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Il consigliere fiduciario del Garante
Tizio è un professore universitario di diritto minorile, esperto riconosciuto in ambito accademico per le sue pubblicazioni sulla tutela dei minori migranti non accompagnati. Caia, neoeletta Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, vuole avvalersi di Tizio come consigliere personale per il proprio mandato quadriennale 2026-2030. La proposta è un compenso annuo omnicomprensivo di 75.000 euro al lordo degli oneri fiscali e contributivi, per un impegno di consulenza strategica e raccordo con l'Ufficio AGIA. Tizio chiede al suo commercialista di analizzare il quadro. Il professionista verifica: (i) la riconducibilità dell'incarico al nuovo comma 1-bis dell'art. 5-bis L. 112/2011, introdotto dal comma 276 LB 2026; (ii) il rispetto del tetto di 80.000 euro annui (75.000 rientra); (iii) la durata coincidente con il mandato AGIA di Caia (quattro anni, non rinnovabile insieme al rinnovo del mandato della Garante); (iv) la natura di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, con conseguente apertura partita IVA per Tizio se non già aperta, applicazione del regime fiscale ordinario o forfettario (se i ricavi complessivi di Tizio rimangono entro la soglia 2025 elevata dalla LB 2025 per professionisti); (v) iscrizione INPS Gestione separata, con aliquota a carico dell'amministrazione 24% e quota a carico del professionista al ribaltamento. Si valuta anche se Tizio possa cumulare il compenso AGIA con lo stipendio universitario, alla luce dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 sulle incompatibilità: trattandosi di incarico autorizzato dall'università di appartenenza e di natura intellettuale-consultiva, è ammissibile previa autorizzazione formale dell'ateneo. Il commercialista predispone il contratto, l'autorizzazione universitaria e l'avvio dell'incarico.
Caso pratico 2 - Il selezionato come dirigente non generale via art. 19, comma 5-bis
Sempronio è un dirigente di seconda fascia del Ministero della giustizia, in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC). Ha quindici anni di esperienza nei procedimenti di adozione internazionale e nei sistemi di accoglienza dei minori in carico al servizio sociale ministeriale. L'AGIA pubblica un avviso ex art. 19, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto dirigenziale non generale, indicando espressamente che, ai sensi del nuovo art. 5-bis L. 112/2011 come modificato dal comma 276 LB 2026, l'incarico può essere conferito anche a dirigenti di ruolo di altre amministrazioni pubbliche (art. 19, comma 5-bis). Sempronio si candida. La selezione comparativa lo individua come miglior candidato. L'AGIA procede al conferimento dell'incarico, della durata di tre anni rinnovabili, mediante atto motivato. Sempronio passa in posizione di comando dal Ministero della giustizia all'AGIA, conservando il rapporto di ruolo con il Ministero ma operando funzionalmente per l'AGIA. Il commercialista di Sempronio verifica gli aspetti retributivi: il trattamento economico fondamentale resta a carico dell'amministrazione di provenienza (Ministero della giustizia), mentre il trattamento accessorio è corrisposto dall'AGIA secondo i propri parametri retributivi. Vengono coordinate le posizioni previdenziali (INPS Gestione dipendenti pubblici) e si applica regolarmente il regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente, con l'AGIA come sostituto d'imposta per la quota accessoria. Al termine dei tre anni, Sempronio potrà rientrare al Ministero della giustizia o partecipare a un eventuale rinnovo dell'incarico, sempre con motivazione adeguata.
Domande frequenti
Chi è l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza?
È un'autorità amministrativa indipendente, organo monocratico, istituita dalla L. 12 luglio 2011, n. 112, con sede a Roma. Il titolare è nominato dai Presidenti del Senato e della Camera d'intesa tra loro, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Le sue competenze includono la promozione e tutela dei diritti riconosciuti ai minori dalla Convenzione ONU del 1989 e dalla normativa interna ed europea, il diritto di accesso ai luoghi di cura e accoglienza, la formulazione di segnalazioni e raccomandazioni alle istituzioni, la promozione di iniziative culturali ed educative. Il comma 276 LB 2026 rafforza la sua struttura organizzativa con dirigenti, consigliere ed esperti.
Cosa cambia con la nuova struttura dirigenziale prevista dal comma 276?
L'AGIA si dota di una nuova architettura organizzativa: un posto di livello dirigenziale generale, posti di livello dirigenziale non generale, personale in posizione di comando/distacco/fuori ruolo, oltre a un consigliere personale del Garante e a esperti tecnici. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo le procedure dell'art. 19, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 (pubblicità, comparazione, motivazione). Per il dirigente generale e per uno dei non generali è consentito attingere a dirigenti già in servizio in altre amministrazioni (art. 19, comma 5-bis, D.Lgs. 165/2001). Si tratta di un significativo passo avanti rispetto alla disciplina previgente, che lasciava margini ridotti all'AGIA per dotarsi di personale dirigenziale qualificato.
Quanto guadagnano il consigliere e gli esperti dell'AGIA?
Il consigliere personale del Garante può percepire un compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 80.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione. Gli esperti possono essere a titolo gratuito (volontari) oppure retribuiti con un compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 30.000 euro per ciascun incarico, sempre al lordo degli oneri. Il tetto complessivo annuo per le spese degli esperti è di 100.000 euro. L'incarico del consigliere ha durata non superiore al mandato del titolare AGIA (quattro anni). Tutti gli incarichi sono conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con i relativi requisiti di particolare specializzazione professionale e indisponibilità di risorse interne.
Chi può candidarsi ai nuovi posti dirigenziali AGIA?
Per il posto di livello dirigenziale generale e per i posti di livello dirigenziale non generale, le procedure seguono l'art. 19, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: pubblicazione di avviso, raccolta di candidature, valutazione comparativa dei curricula con motivazione del provvedimento di scelta. I requisiti includono il possesso di laurea, esperienza dirigenziale (per i posti non generali, normalmente almeno cinque anni; per quello generale anche di più) e particolare specializzazione nelle materie di competenza AGIA (diritto minorile, politiche sociali, tutela dei diritti umani). Per il posto generale e uno dei non generali si possono scegliere anche dirigenti già in servizio in altre amministrazioni (art. 19, comma 5-bis), con istituto del comando.
Cosa significa «al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione»?
Significa che il tetto di 80.000 euro per il consigliere e di 30.000 euro per ciascun esperto comprende non solo il compenso netto al collaboratore, ma anche gli oneri previdenziali e fiscali che gravano sull'AGIA come datore di lavoro o committente. In altri termini, il collaboratore non percepirà 80.000 euro netti, perché da quella cifra l'AGIA dovrà detrarre i contributi INPS Gestione separata (per i lavoratori autonomi con partita IVA o senza), gli eventuali contributi INAIL, gli oneri IRAP se dovuti dall'ente. Il compenso effettivamente erogato al collaboratore sarà più basso, e il collaboratore stesso dovrà poi pagare le proprie imposte sul reddito (IRPEF). La formula serve a garantire il rispetto del tetto di spesa complessivo per il bilancio dell'amministrazione.