Comma 596 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Casa Immobili
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; proroga al 31 dicembre 2026 del termine D.L. 109/2018 e stanziamento 4 milioni per il 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. L’attuazione è affidata alle ordinanze del Commissario straordinario di cui all’art. 17 del D.L. 109/2018, da adottare ai sensi dell’art. 18, comma 2, del medesimo decreto. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Il termine di cui all’ ,articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla , è prorogato al 31 dicembre 2026. Per le attivitàlegge 16 novembre 2018, n. 130 di cui all’ è autorizzata la spesa di 4articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018 milioni di euro per l’anno 2026, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione. I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l’assegnazione del contributo di cui all’ , nonché le procedure per laarticolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decretolegge n. 109 del 2018 relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all’articolo 17, con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 18, comma 2, delcomma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 medesimo decreto-legge.
Norme modificate da questi commi
- Art. 16-bis TUIR (comma 596): Detrazione 50% per interventi di recupero edilizio applicabile alle spese di ricostruzione post-sisma Ischia
- Art. 31 DPR 380/01 Edilizia (comma 596): Interventi di ristrutturazione edilizia e ricostruzione nel quadro del T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001
- Art. 24 DPR 380/01 Edilizia (comma 596): Certificato di agibilità quale presupposto per il rientro nell’abitazione ricostruita
- Art. 10 TUIR (comma 596): Definizione fiscale di abitazione principale rilevante per l’individuazione dei beneficiari
In sintesi
Inquadramento del comma 596
Il comma 596 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sulla gestione post-sisma dell'isola di Ischia, colpita dal terremoto del 21 agosto 2017 con epicentro a Casamicciola Terme. La norma proroga al 31 dicembre 2026 il termine fissato dall'art. 17, comma 2, terzo periodo, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 (cd. "decreto Genova", convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, che includeva anche misure per Ischia) e autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività previste dall'art. 18, comma 1, lettera i-bis), del medesimo decreto-legge.
Il decreto Genova come cornice normativa
Il D.L. 109/2018, convertito dalla L. 130/2018, è il provvedimento che ha disciplinato in modo organico la ricostruzione dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova e, contestualmente, ha rafforzato gli strumenti per la ricostruzione di Ischia post-sisma 2017. L'art. 17 ha istituito la struttura commissariale, mentre l'art. 18 ha definito i poteri di ordinanza e i contributi. La lettera i-bis) dell'art. 18, comma 1, prevede specificamente sostegni in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata oggetto di domanda di contributo per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o per la ricostruzione.
La natura della proroga
La proroga del termine al 31 dicembre 2026 si inserisce nel filone consolidato delle proroghe annuali in materia di ricostruzione post-calamità, sperimentato anche per il sisma del Centro Italia 2016 (D.L. 189/2016) e per il sisma de L'Aquila 2009 (D.L. 39/2009). La ragione sottostante è la complessità tecnica e amministrativa della ricostruzione, che richiede tempi molto più lunghi rispetto a quelli inizialmente preventivati. La proroga non è un mero rinvio ma riapre la possibilità di accedere alle misure di sostegno per i nuclei che ancora non hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni.
I beneficiari del contributo
Sono ammessi al contributo "i soli nuclei familiari" la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata oggetto di domanda di contributo per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione. La formulazione, che ricalca quella del comma 592 per il sisma Marche-Umbria, conferma la coerenza dell'impianto: il sostegno post-emergenza presuppone l'avvio del percorso di ricostruzione documentato dalla presentazione di una domanda formale presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'isola di Ischia, istituito dal D.L. 109/2018.
La nozione di abitazione principale
Il riferimento all'abitazione principale, abituale e continuativa richiama la nozione consolidata nella legislazione fiscale (art. 10, comma 3-bis, TUIR; art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 per l'IMU; art. 43 c.c. per il domicilio e la residenza). La verifica si fonda su elementi oggettivi quali residenza anagrafica, utenze attive, dichiarazioni di vicinato e altri indici. La giurisprudenza, anche tributaria, ha precisato che la "abitualità" non richiede una presenza continuativa per tutto l'anno solare, ma la stabilità del centro degli interessi vitali (cfr. orientamento consolidato in tema di prima casa ai fini IMU).
Il limite di spesa e la gestione commissariale
La spesa è autorizzata nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2026, importo che dovrà essere ripartito tra i beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Commissario straordinario. La gestione commissariale, prevista dall'art. 17 del D.L. 109/2018, opera attraverso ordinanze adottate ai sensi dell'art. 18, comma 2, del medesimo decreto. Le ordinanze hanno natura di atti amministrativi generali a contenuto normativo, con efficacia derogatoria limitata e sono soggette al controllo di legittimità del giudice amministrativo ex D.Lgs. 104/2010 (CPA).
I criteri di assegnazione del contributo
Il comma rinvia espressamente alle ordinanze commissariali per la definizione di criteri, modalità, termini e condizioni di assegnazione, nonché per le procedure di istruttoria, concessione ed erogazione. La prassi commissariale per analoghe situazioni post-sisma (Centro Italia 2016, Emilia 2012, L'Aquila 2009) ha sviluppato schemi consolidati: parametri reddituali ISEE ex D.P.C.M. 159/2013, composizione del nucleo, gravità del danno all'immobile, presenza di soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani). È ragionevole attendersi un'analoga articolazione anche per le ordinanze di Ischia 2026.
Rapporto con altre misure di sostegno
Il contributo del comma 596 si raccorda con le altre misure di ricostruzione post-Ischia 2017: il contributo per la ricostruzione vera e propria, gestito dall'Ufficio speciale, e le agevolazioni fiscali. Sul piano fiscale, i nuclei beneficiari potranno cumulare il contributo con la detrazione del 50% per gli interventi di recupero edilizio ex art. 16-bis TUIR (D.P.R. 917/1986), con il Sismabonus per le zone sismiche 1, 2 e 3 (per Ischia rilevante la classificazione), e con eventuali agevolazioni IMU per le unità inagibili ex art. 13, comma 3, lett. b), D.L. 201/2011. La detrazione opera sulla quota di spesa eventualmente non coperta dal contributo pubblico, secondo il principio del divieto di doppia agevolazione ex art. 19, comma 1, della L. 449/1997.
Aspetti procedurali
Le ordinanze del Commissario disciplineranno le modalità operative: presentazione della domanda (presumibilmente tramite piattaforma telematica dedicata), documentazione richiesta (titolo di proprietà o diritto reale, certificato di inagibilità, prova della domanda di contributo edilizio, ISEE, autocertificazioni), termini di istruttoria (di regola 90 giorni, salvo termini diversi), forme di erogazione (di norma trimestrale o semestrale, in base alle disponibilità di cassa). Avverso il diniego è possibile ricorso al TAR competente entro 60 giorni ex art. 41 CPA.
Indicazioni per il professionista
Per il commercialista che assiste un nucleo familiare ischitano potenzialmente beneficiario, le azioni operative includono: verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; predisposizione della documentazione completa; aggiornamento dell'ISEE ex D.P.C.M. 159/2013; raccordo con altre agevolazioni fiscali (detrazione ristrutturazioni art. 16-bis TUIR, Sismabonus, esenzioni IMU/TASI); valutazione dell'impatto sulla dichiarazione dei redditi; monitoraggio delle ordinanze commissariali pubblicate sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di Ischia.
Il contesto territoriale ischitano
L'isola di Ischia presenta peculiarità che rendono la ricostruzione particolarmente complessa: alta densità abitativa, conformazione vulcanica del territorio, vincoli paesaggistici e ambientali ex artt. 134 e seguenti del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), presenza di numerosi immobili classificati di interesse storico-artistico. Il sisma del 21 agosto 2017, pur di magnitudo non elevata (Mw 3.9, secondo le rilevazioni INGV), ha prodotto danni considerevoli, soprattutto a Casamicciola Terme, a causa della vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente, in gran parte realizzato senza criteri antisismici. La gestione commissariale ha dovuto coordinare la ricostruzione con la regolarizzazione di un patrimonio edilizio storicamente caratterizzato da abusivismo diffuso, secondo la complessa disciplina dell'art. 25 del D.L. 109/2018 (originaria) e delle successive modificazioni.
Profili IMU e tributi locali per gli immobili inagibili
Per le unità immobiliari dichiarate inagibili a seguito del sisma, si applicano le agevolazioni IMU previste dall'art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, con riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e di fatto non utilizzati. Le ordinanze commissariali per Ischia hanno inoltre previsto, sulla falsariga dei precedenti, esenzioni integrali per le aree maggiormente colpite. Sul fronte TARI ex art. 1, comma 641, della L. 147/2013, è possibile l'esenzione per i fabbricati non occupabili. Il commercialista assistente del nucleo beneficiario dovrà coordinare la richiesta del contributo per il disagio abitativo con la rideterminazione dei tributi locali e con le eventuali istanze di rimborso o conguaglio.
Implicazioni successorie
Per gli immobili gravati da successione apertasi dopo il sisma, il valore catastale ai fini dell'imposta di successione e donazione (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) deve tenere conto della condizione di inagibilità: la giurisprudenza tributaria ha chiarito che il valore catastale rivalutato deve essere ridotto in funzione dello stato di conservazione e di utilizzabilità del bene. Il contributo pubblico per la ricostruzione, eventualmente percepito dagli eredi, segue il regime fiscale del contributo originario (esclusione dal reddito imponibile) e si trasmette agli eredi nei limiti del titolo di legittimazione (proprietà o altro diritto reale sull'immobile). È opportuno coordinare la dichiarazione di successione con la posizione contributiva post-sisma, anche per evitare distorsioni nel calcolo dell'imposta.
Coordinamento con la disciplina IVA per gli interventi di ricostruzione
Sul piano dell'IVA, gli interventi di ricostruzione e ripristino edilizio beneficiano dell'aliquota agevolata del 10% ai sensi della Tabella A, parte III, n. 127-quaterdecies), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di servizi relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d) della L. 5 agosto 1978, n. 457 (oggi assorbiti nell'art. 3 del D.P.R. 380/2001). Per i materiali e beni significativi acquistati direttamente dal committente vale la specifica disciplina dell'art. 7, comma 1, lett. b), della L. 23 dicembre 1999, n. 488. Il commercialista dovrà verificare la corretta applicazione dell'aliquota ridotta nelle fatture dei fornitori e raccordare le spese soggette ad agevolazione fiscale con le quote coperte dal contributo pubblico, evitando duplicazioni e contestazioni.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1: il nucleo ischitano in attesa della ricostruzione
Tizio è proprietario di un'abitazione a Casamicciola Terme, gravemente danneggiata dal sisma del 21 agosto 2017. L'immobile è stato dichiarato inagibile e Tizio, con la moglie e tre figli minori, vive da anni in una sistemazione provvisoria nei pressi di Forio d'Ischia. Nel 2020 ha presentato all'Ufficio speciale per la ricostruzione di Ischia domanda di contributo per il ripristino con miglioramento sismico, ma i lavori non sono ancora iniziati per la complessità delle procedure autorizzative. Per il 2026, grazie alla proroga del comma 596, Tizio può accedere ai 4 milioni stanziati. Il commercialista gli prepara la documentazione: titolo di proprietà, certificato di inagibilità ex art. 54 TUEL, copia della domanda di contributo edilizio già presentata, ISEE aggiornato ex D.P.C.M. 159/2013 (8.500 euro), composizione del nucleo (cinque persone di cui tre minori). Pubblicata l'ordinanza commissariale, Tizio presenta la domanda tramite la piattaforma dell'Ufficio speciale. Il Commissario, in considerazione del basso ISEE e della presenza di tre minori, ammette Tizio con priorità alta. Il contributo è erogato a rate trimestrali per tutto il 2026. Il commercialista, parallelamente, prepara la dichiarazione dei redditi 2026 valutando l'esclusione del contributo dall'imponibile e applicando la detrazione ex art. 16-bis TUIR sulle spese di ricostruzione a carico del cliente.
Caso pratico 2: il cumulo con il Sismabonus
Caio possiede un'abitazione a Lacco Ameno, anch'essa danneggiata dal sisma del 2017. Nel 2025 sono finalmente iniziati i lavori di ricostruzione con adeguamento sismico, finanziati in parte dal contributo per la ricostruzione gestito dall'Ufficio speciale. Per il 2026 Caio beneficia anche del contributo per il disagio abitativo del comma 596, in quanto la sua abitazione principale, abituale e continuativa, è ancora inagibile durante i lavori. Il commercialista di Caio è chiamato a coordinare i benefici: applicare la detrazione del 50% ex art. 16-bis TUIR (D.P.R. 917/1986) o l'aliquota maggiorata del Sismabonus, solo sulla quota di spesa effettivamente rimasta a carico di Caio (non coperta dal contributo pubblico), in conformità al divieto di doppia agevolazione ex art. 19 L. 449/1997. Caio conserva ricevute, fatture e attestazioni dei contributi ricevuti, distinguendo accuratamente le spese coperte da contributo da quelle a proprio carico. La detrazione viene quindi calcolata solo sulla seconda categoria, evitando contestazioni in sede di controllo formale dell'Agenzia delle Entrate.
Domande frequenti
Cosa è il termine prorogato dal comma 596?
Il comma 596 proroga al 31 dicembre 2026 il termine fissato dall'art. 17, comma 2, terzo periodo, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 (decreto Genova), convertito dalla L. 16 novembre 2018, n. 130. Si tratta del termine entro il quale possono essere esercitati alcuni poteri commissariali e attivati specifici interventi di sostegno per la ricostruzione del sisma di Ischia del 21 agosto 2017. La proroga annuale è ormai prassi consolidata, considerati i tempi lunghi della ricostruzione: si tratta della più recente di una serie di proroghe disposte con le leggi di bilancio degli ultimi anni.
Chi può beneficiare dei 4 milioni stanziati?
Sono ammessi al contributo i soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata oggetto di domanda di contributo per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione. La nozione di abitazione principale richiama l'art. 10, comma 3-bis, TUIR e l'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 per l'IMU. Sono esclusi i locatari, salvo gli assegnatari ERP, in coerenza con la logica del contributo legato alla ricostruzione del bene. I requisiti specifici saranno dettagliati nelle ordinanze del Commissario straordinario ex art. 17 D.L. 109/2018.
Chi definisce criteri e modalità di accesso?
Il comma 596 rinvia espressamente alle ordinanze del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 109/2018, da adottare ai sensi dell'art. 18, comma 2, del medesimo decreto. Le ordinanze definiscono criteri, modalità, termini, condizioni di assegnazione e procedure di istruttoria, concessione ed erogazione. Si tratta di atti amministrativi generali con efficacia derogatoria limitata, soggetti al controllo del giudice amministrativo. I criteri prevedibili, sulla scorta della prassi consolidata, riguarderanno parametri ISEE, composizione del nucleo, gravità del danno e presenza di soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani).
Il contributo si cumula con la detrazione del 50% per ristrutturazioni?
Sì, è possibile il cumulo, ma con l'importante limite del divieto di doppia agevolazione sulla medesima spesa. La detrazione del 50% ex art. 16-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986) si applica solo sulla quota di spesa effettivamente sostenuta dal contribuente e non coperta dal contributo pubblico, secondo il principio fissato dall'art. 19, comma 1, della L. 449/1997. Lo stesso vale per il Sismabonus, particolarmente rilevante per Ischia in quanto zona sismica. È sempre necessario conservare la documentazione che attesti l'entità del contributo ricevuto e l'effettiva spesa rimasta a carico, anche ai fini di eventuali controlli dell'Agenzia delle Entrate.
Come si presenta la domanda?
Le modalità di presentazione saranno definite dalle ordinanze del Commissario straordinario, ma sulla base della prassi consolidata è ragionevole attendersi una procedura telematica tramite piattaforma dedicata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di Ischia. La documentazione richiesta tipicamente include: titolo di proprietà o di altro diritto reale ex artt. 1021 c.c., certificato di inagibilità ex art. 54 TUEL, prova della domanda di contributo per la ricostruzione, dichiarazione ISEE aggiornata ex D.P.C.M. 159/2013, autocertificazioni sullo stato dell'abitazione principale. Il termine ordinario di conclusione del procedimento è di 30 giorni ex art. 2 L. 241/1990, salvo diverso termine fissato dalle ordinanze.