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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Commi 883-894 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Scuola Universita

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesa la convenzione MUR-CDP ex comma 885 e l’avviso pubblico per la presentazione delle domande, oltre all’aggiornamento entro 60 giorni del decreto previsto dall’art. 1-bis, comma 11, L. 338/2000. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell’istruzione e del merito, per il tramite dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle istituzioni scolastiche, in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è autorizzata, a favore dell’INDIRE, la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027. . Il Ministero dell’università e della ricerca può affidare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituto nazionale di promozione di cui all’ , l’attuazionearticolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dell’investimento 5 «Fondo per gli alloggi destinati agli studenti» della missione 4, componente 1, del PNRR, per l’importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione, che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dal predetto istituto. . La convenzione di cui al comma 884 definisce, per quanto non espressamente regolato dai commi da 886 a 893: a) i soggetti beneficiari dell’investimento; b) la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili all’investimento; c) l’entità del contributo spettante a ciascuno dei soggetti beneficiari; d) le fasi di esecuzione dell’investimento; e) la disciplina del processo di istruttoria e valutazione delle candidature, nonché delle attività di controllo e monitoraggio ai fini dell’assegnazione e della successiva erogazione delle risorse; f) gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti; g) le modalità di gestione e di trasferimento delle risorse dell’investimento, le quali costituiscono patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.A.; h) l’entità del compenso omnicomprensivo spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro previa adeguata rendicontazione. Il compenso di cui alla presente lettera è a valere sulle risorse destinate all’investimento di cui al comma 884; i) le modalità di coordinamento fra la procedura di attuazione dell’investimento di cui al comma 884 e la procedura disciplinata dal , di cui aldecreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 481 del 26 febbraio 2024 comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2024, in attuazione della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR (M4C1-R1.7); l) ogni ulteriore elemento necessario all’esecuzione della misura. . L’investimento di cui al comma 884 prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Tali contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato. . L’investimento di cui al comma 884 è attuato nel rispetto dei seguenti requisiti: a) il canone di locazione per gli studenti è fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il 15 per cento; b) il 30 per cento dei nuovi posti letto è riservato agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, così come definiti dagli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con le previsioni del citato decreto del Ministro ;dell’università e della ricerca n. 481 del 2024 c) non possono essere finanziati alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell’avviso di cui al comma

888. . Ai fini dell’assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 886, il soggetto incaricato dell’esecuzione dell’investimento di cui al comma 884 pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande. La verifica di ammissibilità delle stesse è affidata ad un Comitato di investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell’università e della ricerca, che svolge funzioni di presidente, e quattro da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o dai soggetti eventualmente incaricati dell’esecuzione della misura. Tre dei componenti del Comitato di investimento sono individuati tra soggetti, estranei al Ministero dell’università e della ricerca, iscritti, da almeno dieci anni, all’albo degli architetti, sezione A, settore architettura, o iscritti, da almeno dieci anni, all’albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale. Gli altri due componenti sono individuati tra persone di comprovata ed elevata qualificazione professionale. Con le stesse modalità sono nominati i cinque membri supplenti del Comitato di investimento. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h). . L’erogazione dei contributi di cui al comma 886 è subordinata alla verifica da parte dell’Agenzia del demanio, anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’ a articolo 1, commi da 162 , dell’avvenuta realizzazione degli alloggi e residenze per studenti. Per lo170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 svolgimento delle attività Cassa depositi e prestiti S.p.A. rifonde all’Agenzia del demanio le spese da essa sostenute a valere sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h). . Le candidature già presentate ai sensi dell’articolo 9 del citato decreto del Ministro dell’università e della sono ammissibili al contributo di cui al comma 886 nei seguenti casi:ricerca n. 481 del 2024 a) rinuncia volontaria alla candidatura presentata e riproposizione della domanda di accesso al contributo nell’ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893; b) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell’obiettivo M4C1-30 del medesimo PNRR, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è incompatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all’articolo , convertito, con modificazioni, dalla 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 legge 29 aprile 2024, n. 56 ; c) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell’obiettivo M4C1-30, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è compatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all’articolo 5, comma 1, del , convertito, con modificazioni, dalla .decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 legge 29 aprile 2024, n. 56 . Nelle ipotesi di cui al comma 890, lettere a) e b), i candidati concorrono all’avviso di cui al comma 888 per l’ammissione ad un contributo ridotto, che è dettagliato quanto alle percentuali di riduzione e alle categorie di beneficiari nella convenzione di cui al comma

885. Con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 890, il Ministero dell’università e della ricerca identifica con l’ausilio del Commissario straordinario di cui all’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 5, comma 1, del decretolegge 2 marzo 2024, n. 19 legge 29 aprile , le domande non ammissibili a valere sul bando di cui al 2024, n. 56 decreto del Ministro dell’università e della entro e non oltre il 28 febbraio 2026 e comunica ai candidati la possibilità di ricandidarsiricerca n. 481 del 2024 nell’ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893 alle condizioni ad essi rispettivamente applicabili. . Con riferimento alle domande di cui al comma 890 per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione nell’ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, al fine di semplificare l’istruttoria relativa all’investimento di cui al comma 884, il Ministero dell’università e della ricerca, con l’ausilio del Commissario straordinario di cui all’ , convertito, con modificazioni,articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 dalla , produce una attestazione dei controlli e delle verifiche effettuati, che sono impiegatilegge 29 aprile 2024, n. 56 ai fini della valutazione di ammissibilità delle candidature a valere sull’avviso di cui al comma

888. A tal fine i candidati producono un’autodichiarazione attestante l’assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui alla misura M4C1-R1.

7. . A decorrere dal 28 febbraio 2026 è preclusa la facoltà di presentazione di ulteriori domande nell’ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.

7. Agli interventi di cui ai commi da 884 a 892 si applicano le disposizioni di cui all’ a , all’ e all’ .articolo 1-bis, commi da 8 12 articolo 1-quater articolo 2-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338 Il decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dal , è aggiornato entro sessanta giorni dallacomma 11 dell’articolo 1-bis della medesima legge n. 338 del 2000 data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma

11. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 885, i termini di cui all’ , sono ridotti di un terzo.articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 . Al fine di potenziare le macrofiliere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell’ambito dell’Accordo per la coesione da definire ai sensi dell’ , relativamente alle risorse delarticolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della , imputate programmaticamente al Ministero dell’università e della ricerca con lamedesima legge n. 178 del 2020 delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77/2024 del 29 novembre 2024, l’importo di euro 56.434.065 è destinato al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, l’high performance computing (HPC) e l’intelligenza artificiale.

In sintesi

  • Stanziati 2 milioni annui per il 2026 e 2027 a favore di INDIRE per percorsi formativi sul rispetto e contro la violenza di genere.
  • L’investimento M4C1-I5 del PNRR sugli alloggi studenti (599 milioni) è affidato a Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  • I contributi a fondo perduto possono raggiungere 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto messo a disposizione.
  • Canone agli studenti almeno 15% sotto i prezzi di mercato e 30% dei posti riservati a studenti meritevoli e privi di mezzi.
  • 56,4 milioni di euro destinati alle infrastrutture di ricerca strategica del Mezzogiorno (quantum, HPC, IA).
Architettura della misura

I commi 883-894 della Legge di Bilancio 2026 disegnano un articolato intervento sulla missione 4 del PNRR, dedicata a istruzione e ricerca. Si tratta di un blocco normativo che attraversa più ambiti: formazione scolastica sul contrasto alla violenza di genere (comma 883), riforma dell’investimento M4C1-I5 sugli alloggi universitari (commi 884-893) e finanziamento delle infrastrutture di ricerca strategica nel Mezzogiorno (comma 894). Il filo conduttore è il rilancio del capitale umano e dell’ecosistema universitario, in coerenza con l’articolo 33 della Costituzione, che garantisce la libertà di insegnamento, e con l’articolo 34, che impone alla Repubblica di rendere effettivo il diritto allo studio anche per i capaci e meritevoli privi di mezzi.

Comma 883: formazione INDIRE su rispetto e violenza di genere

La prima previsione autorizza 2 milioni di euro annui per il 2026 e il 2027 a favore dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), per potenziare i percorsi formativi sull’educazione al rispetto e al contrasto alla violenza di genere nelle istituzioni scolastiche. La misura si raccorda con la legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto Codice rosso) e con le linee guida ministeriali in materia di educazione civica (legge 20 agosto 2019, n. 92). INDIRE è ente di ricerca vigilato dal Ministero dell’istruzione, con compiti di formazione dei docenti e ricerca didattica: il finanziamento permette di consolidare moduli formativi specifici, nel solco anche della Convenzione di Istanbul ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

Investimento M4C1-I5: il nuovo modello attuativo

I commi 884-893 ridisegnano in modo significativo l’investimento 5 della missione 4, componente 1, del PNRR, intitolato «Fondo per gli alloggi destinati agli studenti». La novità principale è l’affidamento dell’attuazione a Cassa depositi e prestiti S.p.A., qualificata come istituto nazionale di promozione ai sensi dell’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L’importo affidato è di 599 milioni di euro, da disciplinare con apposita convenzione tra MUR e CDP. Si tratta di un modello attuativo già collaudato per altre linee di investimento del PNRR e per il Piano nazionale complementare, che valorizza la capacità tecnica di CDP nella gestione di strumenti finanziari pubblici.

Contenuto della convenzione MUR-CDP (comma 885)

La convenzione tra Ministero dell’università e della ricerca e Cassa depositi deve definire: soggetti beneficiari, tipologia e criteri di selezione degli interventi, entità del contributo, fasi di esecuzione, processo di istruttoria, controlli, modalità di trasferimento delle risorse (che costituiscono patrimonio autonomo separato dal patrimonio di CDP) e compenso omnicomprensivo per CDP. Il compenso non può superare 20 milioni di euro complessivi, a valere sulle risorse dell’investimento stesso, previa rendicontazione. La separazione patrimoniale, di matrice analoga a quella prevista per la cartolarizzazione e per altri strumenti di gestione di fondi pubblici, garantisce che le risorse non possano essere aggredite dai creditori di CDP.

Caratteristiche del contributo (commi 886-887)

I contributi sono concessi a fondo perduto, fino a 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato, a soggetti pubblici e privati che mettano a disposizione alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Gli operatori privati devono accettare due vincoli stringenti: il canone di locazione per gli studenti deve essere fissato ad un livello inferiore di almeno il 15% rispetto ai prezzi di mercato locali; il 30% dei nuovi posti letto deve essere riservato a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, in coerenza con la disciplina del diritto allo studio del D.Lgs. 68/2012. Non sono finanziabili gli alloggi già in uso a tale scopo al momento della pubblicazione dell’avviso: l’intervento mira quindi a generare nuova capacità ricettiva, non a sussidiare l’esistente.

Comitato di investimento e verifica del demanio (commi 888-889)

L’istruttoria delle domande è affidata a un Comitato di investimento nominato da CDP, composto da cinque membri: un presidente designato dal MUR, scelto tra esperti, e quattro membri designati da CDP. Tre componenti devono essere architetti o ingegneri civili-ambientali iscritti agli albi da almeno dieci anni, mentre gli altri due sono individuati tra persone di elevata qualificazione. La verifica dell’avvenuta realizzazione degli alloggi spetta all’Agenzia del demanio, eventualmente per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici prevista dall’articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le spese dell’Agenzia del demanio sono rifuse da CDP sul compenso omnicomprensivo. Si tratta di un’architettura di controllo robusta, pensata per soddisfare i requisiti di accountability tipici dei fondi PNRR (regolamento UE 2021/241).

Coordinamento con il D.M. 481/2024 (commi 890-893)

I commi 890-893 disciplinano il transito tra la procedura previgente, regolata dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 481 del 26 febbraio 2024 (in attuazione della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR), e la nuova procedura affidata a CDP. Le domande già presentate ai sensi del D.M. 481/2024 sono ammissibili al nuovo contributo in tre casi: rinuncia volontaria e riproposizione, capienza finanziaria insufficiente con avanzamento lavori incompatibile con la messa a disposizione entro il 15 luglio 2026, o capienza insufficiente ma con avanzamento compatibile. La valutazione spetta al Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. I commi 891 e 892 dettano regole sulla ricandidatura e sulla semplificazione istruttoria per le domande già ammesse. Dal 28 febbraio 2026 è preclusa la presentazione di nuove domande nell’ambito della vecchia procedura M4C1-R1.7. Si applicano inoltre le disposizioni della legge 14 novembre 2000, n. 338, sulla residenzialità universitaria (articoli 1-bis, 1-quater e 2-bis), e il decreto attuativo previsto dal comma 11 dell’articolo 1-bis va aggiornato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Comma 894: ricerca strategica nel Mezzogiorno

L’ultimo comma del blocco destina 56.434.065 euro alle infrastrutture strategiche di ricerca nelle regioni del Mezzogiorno, con focus su tecnologie quantistiche, high performance computing (HPC) e intelligenza artificiale. Le risorse derivano dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, commi 177 e 178, lett. c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, programmate per il MUR con la delibera CIPESS n. 77/2024 del 29 novembre 2024. La misura si inserisce nelle politiche di riequilibrio territoriale di cui all’articolo 119, comma 5, della Costituzione, valorizzando il Sud come hub tecnologico nazionale.

Profili fiscali e operativi per gli operatori

I contributi a fondo perduto concessi ai soggetti pubblici e privati ai sensi dei commi 886 e seguenti hanno natura di contributi in conto impianti, in quanto destinati alla realizzazione di nuova capacità ricettiva. La disciplina IRES/IRPEF dei contributi in conto impianti è quella dell’articolo 88, comma 3, del TUIR e dell’articolo 110, comma 5, TUIR: i contributi non concorrono integralmente al reddito nell’esercizio di riscossione, ma sono ripartiti in base alla durata dell’ammortamento del bene cui si riferiscono (riduzione del costo fiscale ai fini degli ammortamenti) oppure imputati a conto economico per quote correlate agli ammortamenti, mantenendo separata evidenza contabile. Sul piano IVA, le residenze universitarie possono qualificarsi come immobili strumentali di categoria B/1 o B/5: la locazione abitativa agli studenti rientra nelle locazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 8), del DPR 633/1972, salvo opzione per l’imponibilità per i fabbricati strumentali. Il regime IVA va valutato caso per caso. Per le imprese di costruzioni che realizzano gli alloggi, restano applicabili le ordinarie regole di detrazione IVA e la disciplina del reverse charge edile ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/1972, ove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi.

Disciplina della residenzialità universitaria ex L. 338/2000

I commi 893-894 fanno espresso rinvio agli articoli 1-bis, 1-quater e 2-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari». La legge 338/2000 è lo strumento ordinario di sostegno alla residenzialità universitaria, che prevede contributi statali per la realizzazione di alloggi destinati a studenti universitari, gestiti da enti regionali per il diritto allo studio, università, collegi universitari ed enti senza fini di lucro. Il decreto del Ministro dell’università e della ricerca previsto dal comma 11 dell’articolo 1-bis va aggiornato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2026, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma 11. Si tratta del decreto che fissa gli standard tecnici, dimensionali e qualitativi delle residenze finanziate con risorse statali, periodicamente aggiornato dal MUR. L’allineamento tra le procedure del comma 884 (CDP) e della legge 338/2000 garantisce coerenza operativa e standard qualitativi uniformi. Si segnala inoltre che, per la registrazione della convenzione MUR-CDP da parte degli organi di controllo (Corte dei conti), i termini ordinari dell’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (controllo preventivo di legittimità) sono ridotti di un terzo, in coerenza con l’urgenza di attivare i finanziamenti PNRR.

Rapporti con la disciplina degli aiuti di Stato e con il PNRR

Gli aiuti del comma 886 a operatori privati per la realizzazione di studentati a canoni calmierati si configurano come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE, in quanto destinati ad agevolare lo sviluppo di attività di interesse generale (diritto allo studio). La compatibilità va valutata anche alla luce del Regolamento UE 651/2014 (GBER), in particolare con riferimento alle disposizioni sui servizi di interesse economico generale (SIEG) e alla decisione 2012/21/UE della Commissione del 20 dicembre 2011 sui finanziamenti pubblici per la compensazione di obblighi di servizio pubblico (cosiddetta decisione SIEG). L’intervento si raccorda inoltre con il regolamento UE 2021/241 sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), che stabilisce vincoli di esecuzione e di rendicontazione per le risorse PNRR. La rendicontazione delle spese a CDP e successivamente al MEF segue tracciamento elettronico, sistemi di controllo a campione e audit dell’Autorità di Audit nazionale e europea. Per gli operatori beneficiari, l’eventuale mancato rispetto dei requisiti (canone calmierato, 30% di posti riservati, tempistiche di realizzazione) genera obblighi di restituzione integrale o parziale del contributo (clawback), con riprese fiscali speculari sul piano IRES e IRAP.

Investimento nella ricerca strategica del Mezzogiorno: dettagli del comma 894

Il comma 894 stanzia 56.434.065 euro per il finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca nelle regioni del Mezzogiorno. Le risorse derivano dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nell’ambito dell’Accordo per la coesione disciplinato dal comma 178, lett. c), della medesima legge. Le risorse erano già state programmaticamente imputate al MUR con la delibera CIPESS n. 77/2024 del 29 novembre 2024. Gli ambiti tecnologici privilegiati sono espressamente individuati: tecnologie quantistiche, high performance computing (HPC) e intelligenza artificiale. La selezione delle iniziative progettuali da finanziare segue le ordinarie procedure di programmazione del FSC, con definizione degli accordi attuativi tra MUR e Regioni del Mezzogiorno e successiva pubblicazione di avvisi/bandi per gli enti di ricerca, le università e i parchi tecnologici eleggibili. L’intervento si raccorda con la strategia nazionale di specializzazione intelligente (S3) e con i programmi nazionali Horizon Europe e PNR (Programma Nazionale per la Ricerca).

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 – Investitore privato che realizza studentato

Tizio è amministratore di una S.r.l. immobiliare che intende realizzare uno studentato da 200 posti letto in zona universitaria di Bologna. Il costo complessivo dell’intervento è stimato in 14 milioni di euro. Tizio presenta domanda di accesso al contributo CDP ai sensi del comma 886: 200 posti letto x 20.000 euro = 4 milioni di euro di contributo a fondo perduto. Per accedere, la S.r.l. si impegna ad applicare un canone medio inferiore del 15% rispetto al prezzo OMI per studentati nella zona (es. 480 euro mensili contro 565 di mercato) e a riservare 60 posti (30%) a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi individuati dall’ente regionale per il diritto allo studio. Tizio dovrà impostare la contabilità del contributo come contributo in conto impianti (articolo 88, comma 3, TUIR), valutando la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto degli immobili oppure l’imputazione per quote ammortamento.

Caso pratico 2 – Ente regionale DSU con domanda già presentata

L’ente regionale per il diritto allo studio universitario presieduto da Caio aveva presentato a marzo 2024, sotto il D.M. 481/2024, una domanda per 150 posti letto in un’ex caserma da riconvertire. A dicembre 2025 la procedura PNRR M4C1-R1.7 risulta incapiente per riduzione del target M4C1-30. Lo stato lavori al 28 febbraio 2026 non permette la messa a disposizione entro il 15 luglio 2026. Ricorre l’ipotesi del comma 890, lett. b): Caio può ricandidare la domanda nella procedura CDP (comma 891) per ottenere un contributo ridotto, le cui percentuali saranno fissate nella convenzione MUR-CDP. Si dovrà produrre autodichiarazione su assenza di modifiche e attendere comunicazione del MUR entro il 28 febbraio 2026.

Domande frequenti

Quali soggetti possono presentare domanda per il contributo da 20.000 euro a posto letto?

Il comma 886 fa riferimento generico a soggetti pubblici e privati che mettano a disposizione nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. La platea include quindi università statali e non statali, enti regionali per il diritto allo studio universitario, fondazioni, imprese del settore studentato (operatori PBSA, purpose built student accommodation), cooperative edilizie e investitori immobiliari, anche stranieri, che intendano realizzare residenze studentesche. I criteri puntuali di selezione, la documentazione richiesta e gli ulteriori requisiti soggettivi saranno definiti dalla convenzione MUR-CDP e dall’avviso pubblico che verrà emanato dal Comitato di investimento. Va monitorata anche la coerenza con i criteri tariffari del 15% sotto-mercato e con il vincolo del 30% di posti riservati.

Come si determina il prezzo di mercato di riferimento per il canone agevolato?

Il comma 887, lett. a), richiede che il canone applicato agli studenti sia inferiore di almeno il 15% rispetto ai prezzi di mercato locali. Sarà la convenzione MUR-CDP e l’avviso pubblico a chiarire i parametri concreti: in via generale, si può fare riferimento ai dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle entrate, che pubblica quotazioni semestrali per zona, oppure agli studi sui canoni studenteschi elaborati da CDP, MUR o operatori specializzati (es. Scenari Immobiliari, Nomisma). Il monitoraggio della soglia del 15% è condizione di mantenimento del contributo: la sua violazione potrebbe innescare meccanismi di restituzione (clawback), tipici dei contributi PNRR. È opportuno documentare con perizia il prezzo di mercato di riferimento.

I contributi alle imprese costituttrici sono tassabili?

I contributi del comma 886 hanno tipica natura di contributi in conto impianti, in quanto correlati alla realizzazione di nuovi alloggi. Ai sensi dell’articolo 88, comma 3, del TUIR, i contributi in conto impianti non sono integralmente tassati nell’esercizio di percezione: il regime fiscale prevede la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto del bene oppure l’imputazione a conto economico per quote correlate agli ammortamenti, con riprese fiscali speculari. La scelta contabile (riduzione del costo vs sospensione di ricavo) ha effetti sul calcolo degli ammortamenti, sulla determinazione delle imposte differite e sulla base imponibile IRAP. È opportuno il consulto con il revisore e il commercialista per individuare la qualificazione più corretta in funzione del piano dei conti, anche in relazione a OIC 16 e OIC 24.

Le rette di una residenza universitaria pagano IVA?

Dipende dalla qualificazione catastale e dal soggetto erogante. Le residenze universitarie, se classificate B/1 o B/5 (immobili scolastici) o se gestite da enti senza scopo di lucro, vedono le rette tipicamente esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 20), DPR 633/1972 sulle prestazioni educative. Per le locazioni puramente abitative (categoria A/3, A/4) si applica l’esenzione dell’articolo 10, n. 8). Per i fabbricati strumentali (D/2 alberghi, B residenze) è possibile l’opzione per l’imponibilità al 10% (cessione/locazione di fabbricati strumentali). L’impatto IVA condiziona la detraibilità dell’imposta a monte sulle spese di costruzione e gestione: occorre quindi una valutazione preliminare in fase di business plan, soprattutto per gli operatori privati che cedono il servizio a soggetti che non rilevano IVA.

Cosa succede alle domande già presentate sotto il D.M. 481/2024?

I commi 890-893 disciplinano il transito. Le domande già presentate possono confluire nella nuova procedura CDP in tre casi: a) rinuncia volontaria e ripresentazione; b) domande non rinunciate per le quali la dotazione PNRR M4C1-R1.7 (ridotta a seguito della rimodulazione dell’obiettivo M4C1-30) risulta incapiente e con stato avanzamento lavori al 28 febbraio 2026 incompatibile con la messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026; c) stesso scenario di incapienza ma con avanzamento compatibile. Le valutazioni di compatibilità spettano al Commissario straordinario (art. 5, comma 1, D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024). Per le domande già ammesse al vecchio bando, il MUR produce attestazione dei controlli per semplificare l’istruttoria CDP, previa autodichiarazione sull’assenza di modifiche.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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