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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 872 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Disabilita Non Autosufficienza

In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026. Dotazione 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto interministeriale MIT-MEF-Ministro disabilità previsto dal comma 874, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di sostenere la mobilità per le persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

In sintesi

  • Istituito un nuovo fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per sostenere la mobilità delle persone con disabilità.
  • Dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  • Finalità: agevolare la mobilità quotidiana e l’accessibilità ai mezzi di trasporto da parte delle persone con disabilità.
  • Le modalità di funzionamento e ripartizione sono rinviate al decreto del comma 874.
  • Norma coerente con i principi di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione e con la L. 104/1992.
Inquadramento normativo

Il comma 872 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), un apposito Fondo per il sostegno della mobilità delle persone con disabilità, con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La disposizione, di natura prevalentemente programmatica, va letta congiuntamente al successivo comma 874, che demanda a un decreto interministeriale (MIT, MEF, Ministro per le disabilità) la definizione dei criteri di funzionamento, riparto e selezione dei beneficiari.

Quadro costituzionale e fonti primarie di riferimento

La norma si inserisce nel solco dell’art. 3, secondo comma, della Costituzione, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, e dell’art. 38 Cost., che garantisce il diritto al mantenimento e all’assistenza per gli inabili al lavoro. Sul piano dell’ordinamento, il riferimento principale è la L. 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare l’art. 26, che disciplina la mobilità e i trasporti. Rileva inoltre il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), nella misura in cui le risorse del fondo possano finanziare interventi promossi da ETS attivi nel campo dei trasporti adattati.

Rapporto con la riforma della disabilità

Il fondo si colloca anche nel quadro attuativo della L. 22 dicembre 2021, n. 227 (delega in materia di disabilità) e del successivo D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, che ha riformato in modo organico il sistema di accertamento e valutazione della disabilità, introducendo i progetti di vita personalizzati e partecipati. La mobilità, intesa come capacità effettiva di muoversi liberamente sul territorio, costituisce uno degli ambiti di vita su cui il progetto personalizzato deve incidere. Il fondo del comma 872, pur con dotazione modesta, fornisce una leva finanziaria ulteriore per le politiche di settore.

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Sul piano sovranazionale, l’intervento attua il principio di accessibilità sancito dall’art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18, e l’art. 20 sulla mobilità personale, che impegna gli Stati parti ad adottare misure efficaci per facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità con la massima autonomia possibile.

Possibili ambiti di intervento

Pur in attesa del decreto attuativo previsto dal comma 874, il perimetro della norma lascia ipotizzare diverse direttrici di spesa: contributi per l’adattamento di veicoli privati a guida o trasporto di persone con disabilità (in coordinamento con le agevolazioni IVA al 4% e detrazione IRPEF del 19% già previste dall’art. 15, comma 1, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 — TUIR — e dall’art. 8 della L. 27 dicembre 1997, n. 449); finanziamenti a enti locali o ETS per servizi di trasporto sociale; sostegno a progetti di mobilità condivisa accessibile; investimenti in infrastrutture di trasporto pubblico locale prive di barriere architettoniche.

Coordinamento con le agevolazioni fiscali esistenti

La nuova misura non sostituisce, ma si aggiunge, alle agevolazioni fiscali già vigenti per le persone con disabilità: detrazione IRPEF del 19% sulle spese per l’acquisto di veicoli adattati (art. 15, comma 1, lett. c), TUIR), IVA agevolata al 4% per acquisto e adattamento veicoli (Tabella A parte II-bis allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), esenzione bollo auto e imposta di trascrizione. La coesistenza di più strumenti richiederà un coordinamento applicativo che il decreto attuativo dovrà chiarire, per evitare sovrapposizioni o duplicazioni di benefici.

Profili operativi per i potenziali beneficiari

I soggetti potenzialmente interessati — persone con disabilità e loro familiari, ETS, enti locali, aziende di trasporto pubblico — dovranno monitorare la pubblicazione del decreto attuativo previsto dal comma 874, che dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Il decreto definirà criteri di accesso, modalità di presentazione delle domande, importi unitari e procedure di controllo, presumibilmente in coordinamento con l’Agenzia delle entrate ai sensi del D.P.R. 600/1973 per i controlli sul corretto utilizzo dei contributi.

Domande frequenti

Chi può beneficiare del fondo per la mobilità delle persone con disabilità?

Il comma 872 non individua direttamente i beneficiari, rinviando al decreto interministeriale previsto dal comma 874 per la definizione dei requisiti. È ragionevole attendersi che la platea includa persone fisiche con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 (per acquisto e adattamento di veicoli) e i loro familiari fiscalmente a carico, enti del Terzo settore iscritti al RUNTS che gestiscono servizi di trasporto sociale, enti locali e aziende di trasporto pubblico locale per investimenti in accessibilità. Il decreto attuativo dovrà definire anche le soglie reddituali eventuali, gli importi unitari massimi e le modalità di presentazione delle domande di contributo.

Qual è la dotazione complessiva del fondo e per quanto tempo?

La dotazione del fondo è pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per un totale di 2 milioni di euro nel biennio. Si tratta di uno stanziamento contenuto, che indica una logica di intervento mirato e probabilmente complementare rispetto alle agevolazioni fiscali strutturali già previste per le persone con disabilità (detrazione IRPEF del 19%, IVA agevolata al 4%, esenzioni). Non sono previste risorse a regime per gli anni successivi, salvo eventuali rifinanziamenti in successive leggi di bilancio. Per ampliare l’impatto, sarà importante il coordinamento con i fondi regionali e locali destinati alla mobilità accessibile.

Come si coordina il fondo con le agevolazioni fiscali per disabili già esistenti?

Il fondo del comma 872 non sostituisce le agevolazioni fiscali già vigenti, ma si aggiunge ad esse. Le persone con disabilità continueranno a beneficiare della detrazione IRPEF del 19% sulle spese per veicoli adattati (art. 15, comma 1, lett. c), TUIR), dell’IVA agevolata al 4% per acquisto e adattamento veicoli, dell’esenzione dal bollo auto e dell’esenzione dall’imposta di trascrizione. Il decreto attuativo previsto dal comma 874 dovrà chiarire le modalità di coesistenza degli strumenti, evitando duplicazioni di beneficio sullo stesso costo già agevolato e definendo eventuali regole di cumulo o priorità nell’accesso ai contributi.

Quando sarà emanato il decreto attuativo del fondo?

Il comma 874 della Legge di Bilancio 2026 prevede che il decreto interministeriale (MIT, MEF, Ministro per le disabilità) sia adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Considerando che la legge entra in vigore il 1° gennaio 2026, il termine ordinatorio scadrebbe intorno alla fine di febbraio o inizio di marzo 2026. Tuttavia, l’esperienza dei decreti attuativi delle leggi di bilancio mostra spesso ritardi significativi, anche di diversi mesi. Fino all’adozione del decreto, le risorse del fondo restano stanziate ma non spendibili, salvo specifiche disposizioni transitorie.

Quali interventi potrebbero essere finanziati dal fondo?

In attesa del decreto attuativo, gli ambiti di intervento ipotizzabili includono: contributi a fondo perduto per l’adattamento di veicoli privati destinati a persone con disabilità, integrativi rispetto alle agevolazioni fiscali esistenti; finanziamenti a enti locali o ETS per l’organizzazione di servizi di trasporto sociale dedicati; sostegno a progetti di mobilità condivisa accessibile (car-pooling, taxi sociale); investimenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei mezzi di trasporto pubblico locale; ausili tecnologici per l’orientamento e la mobilità autonoma. Il decreto del comma 874 dovrà selezionare le priorità di intervento, definire gli importi massimi e disciplinare i controlli sul corretto utilizzo delle risorse.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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