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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Comma 364: modificato l'art. 5, comma 1, del D.L. 73/2024 (conv. L. 107/2024) sui tetti di spesa per il personale sanitario; soppressa la deroga del 5% e introdotta una nuova deroga fino al 3% dell'incremento del fondo sanitario regionale.
  • Comunicazione obbligatoria al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ex intesa Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
  • Comma 365: estese al 31 dicembre 2026 le finestre temporali per la stabilizzazione del personale sanitario reclutato nell'emergenza Covid ex art. 1, comma 268, L. 234/2021.
  • Estesa anche la stabilizzazione al personale dei servizi esternalizzati (sanitario, socio-sanitario, tecnico, amministrativo) con almeno sei mesi di servizio nel periodo Covid e 18 mesi complessivi.
  • Comma 366: introdotta in via sperimentale dal 2026 al 2029 una premialità aggiuntiva fino all'1% della componente stabile dei fondi per dirigenti medici, infermieri, assistenti infermieri e OSS assegnati al pronto soccorso.
  • La premialità opera in deroga all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 sull'invariabilità del fondo di posizione e risultato.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 364-366 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Sanita

In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Per il comma 366 si attende la contrattazione integrativa aziendale ex art. 40 D.Lgs. 165/2001 con coinvolgimento dell'ARAN per la definizione dei criteri attuativi della premialità per il personale del pronto soccorso. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 5, comma 1, del decretolegge 7 giugno 2024, n. 73 legge 29 , sono apportate le seguenti modificazioni:luglio 2024, n. 107 a) al primo periodo, le parole da: «e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento» fino alla fine del periodo sono soppresse; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni, nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale e dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017,ministri 12 gennaio 2017 possono incrementare i valori di spesa di cui al primo periodo di un ulteriore importo sino al 3 per cento dell’incremento del fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente, dandone comunicazione al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui all’articolo 12 dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005». . All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 a) alla lettera b), le parole: «dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026», le parole: «maturato al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «maturato al 31 dicembre 2026» e le parole: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026»; b) alla lettera c), le parole: «personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «personale impiegato in mansioni sanitarie, socio-sanitarie, tecniche e amministrative corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti o comunque la funzionalità dei servizi per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 e con almeno diciotto mesi di servizio». . Ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni, fermo restando il rispetto dell’ , convertito,articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 con modificazioni, dalla , e dell’equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, inlegge 29 luglio 2024, n. 107 deroga all’ , l’ammontare della componentearticolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell’area Sanità nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto Sanità in misura complessivamente non superiore all’1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione del citato personale.

Un pacchetto integrato sul personale del Servizio sanitario nazionale

I commi 364-366 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) intervengono organicamente sulla gestione del personale del SSN affrontando tre profili distinti ma collegati: il regime dei tetti di spesa per le assunzioni regionali (comma 364), la stabilizzazione del personale precario reclutato durante l'emergenza Covid (comma 365) e l'introduzione di una premialità ad hoc per il personale del pronto soccorso (comma 366). Si tratta di un pacchetto di rilievo strategico in un settore strutturalmente carente di organico, come ampiamente documentato dalle relazioni della Corte dei conti e del Ministero della salute.

Comma 364: la revisione dei tetti di spesa per il personale sanitario regionale

Il comma 364 interviene chirurgicamente sull'art. 5, comma 1, del D.L. 7 giugno 2024, n. 73 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 107) che ha riscritto la disciplina dei tetti di spesa per il personale sanitario. La normativa storica di riferimento è l'art. 11, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (convertito dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, c.d. Decreto Calabria), che fissava il limite di spesa per il personale al livello 2018 incrementabile fino al 10% dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto al 2018. Il D.L. 73/2024 aveva successivamente ampliato la flessibilità consentendo, su richiesta della regione, un ulteriore incremento sino al 5%.

Il comma 364 sopprime la facoltà di chiedere l'ulteriore 5% (lettera a) e introduce una nuova lettera (lettera b) che consente alle regioni, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale e dei LEA ex D.P.C.M. 12 gennaio 2017, di incrementare i valori di spesa fino a un ulteriore 3% dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. La novità tecnica è significativa: la base di calcolo non è più l'incremento rispetto al 2018, ma l'incremento annuale rispetto all'esercizio precedente, con un effetto cumulativo nel tempo. La regione deve darne comunicazione al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ex intesa Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005, garantendo così il controllo statale sulla spesa.

Comma 365: la stabilizzazione del personale Covid prolungata

Il comma 365 modifica l'art. 1, comma 268, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che ha introdotto le procedure straordinarie di stabilizzazione del personale sanitario reclutato per l'emergenza Covid. La novella opera su due livelli.

Alla lettera b), si estende la finestra temporale di stabilizzazione: il periodo che decorre dal 1° luglio 2022 viene prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Analogamente, il requisito del servizio "maturato al 31 dicembre 2025" diventa "maturato al 31 dicembre 2026" e il riferimento al periodo di servizio "tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" si estende fino al 31 dicembre 2026. Si offre dunque ulteriore tempo al SSN per stabilizzare il personale precario Covid che ancora non rispettava i requisiti.

Alla lettera c), si amplia significativamente la platea dei lavoratori dei servizi esternalizzati ammessi alla stabilizzazione: si passa dal solo personale "sanitario e socio-sanitario" al personale "sanitario, socio-sanitario, tecnico e amministrativo". Si riducono i requisiti di anzianità di servizio: da "tre anni di servizio" a "diciotto mesi di servizio"; e il periodo di servizio prestato durante l'emergenza Covid passa da "tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021" ad "almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025". Si tratta di un'apertura notevole, che riconosce il ruolo svolto anche dal personale delle imprese di servizi (pulizie, lavanderia, IT) nell'assicurare la continuità assistenziale.

Comma 366: la premialità sperimentale per il personale del pronto soccorso

Il comma 366 introduce, in via sperimentale dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029, una premialità aggiuntiva per il personale dipendente delle aziende e degli enti del SSN assegnato ai servizi di pronto soccorso. Il personale beneficiario è tassativamente individuato: dirigenti medici, infermieri, assistenti infermieri (figura introdotta dal D.M. 13 marzo 2024) e operatori socio-sanitari (OSS).

Lo strumento operativo è l'incremento, in deroga all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (riforma del pubblico impiego, c.d. Riforma Madia), dell'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area Sanità, nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto Sanità, in misura complessivamente non superiore all'1% della componente stabile dei fondi medesimi. La deroga è significativa: l'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 dispone che l'ammontare complessivo dei fondi destinati al trattamento accessorio non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016. La norma in commento permette quindi un'eccezione mirata, condizionata al rispetto dell'art. 5 del D.L. 73/2024 e dell'equilibrio annuale di bilancio della regione.

La finalizzazione vincolata nella contrattazione integrativa

Le risorse aggiuntive sono destinate, tramite la contrattazione integrativa aziendale, alla valorizzazione del personale del pronto soccorso. La contrattazione integrativa, disciplinata dall'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TU pubblico impiego), individuerà criteri di attribuzione e tipologie di trattamento. La sperimentazione triennale consente di valutare l'efficacia della misura nel contrasto alla cronica carenza di personale nei pronto soccorso, ulteriormente acuita dalle dimissioni post-pandemia.

Implicazioni operative e profili di costituzionalità

L'impianto normativo è rispettoso del riparto di competenze Stato-Regioni ex art. 117, comma 3, Cost. (tutela della salute, materia concorrente) e dei principi di leale collaborazione (Conferenza Stato-Regioni). Il vincolo dei LEA e dell'equilibrio finanziario regionale, ripetutamente richiamato, garantisce la compatibilità con i principi di sostenibilità sanciti dall'art. 81 Cost. Sotto il profilo applicativo, regioni e aziende dovranno tempestivamente attivarsi: 1) per quantificare gli incrementi di spesa consentiti ex comma 364; 2) per ripubblicare gli avvisi di stabilizzazione recependo il comma 365; 3) per avviare la contrattazione integrativa ex comma 366. Si attende il coinvolgimento dell'ARAN nella definizione dei criteri attuativi.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1: l'ASL di Eridano e l'applicazione del comma 364

L'ASL di Eridano, della regione Tigris, deve programmare le assunzioni 2026 nel rispetto dei tetti di spesa per il personale. Il fondo sanitario regionale di Tigris cresce nel 2026 di 180 milioni di euro rispetto al 2025. La regione esercita la facoltà del nuovo comma 364, decidendo di incrementare la spesa di personale fino al 3% di tale incremento, pari a 5,4 milioni di euro. Il direttore generale Tizio dell'ASL di Eridano riceve assegnazione di 1,2 milioni di euro per nuove assunzioni. Programma il reclutamento di 12 infermieri, 4 OSS e 3 dirigenti medici, prioritariamente destinati al pronto soccorso (che beneficerà anche della premialità ex comma 366). La regione comunica al Tavolo tecnico ex intesa 23 marzo 2005 l'esercizio della facoltà e i criteri di assegnazione alle ASL. Caio, direttore amministrativo, predispone il piano del fabbisogno biennale 2026-2027 garantendo il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario.

Caso pratico 2: la stabilizzazione del tecnico di laboratorio Sempronio

Sempronio è tecnico di laboratorio assunto a tempo determinato da una cooperativa di servizi esternalizzati che lavora presso l'Ospedale di Reno dal 15 marzo 2020 al 30 giugno 2022 (28 mesi di servizio durante il periodo Covid), poi assunto come dipendente dell'ASL di Reno dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2024 (24 mesi). Complessivamente ha maturato 52 mesi di servizio. Con la disciplina previgente Sempronio non poteva essere stabilizzato perché le mansioni tecniche dei servizi esternalizzati non rientravano nella platea. Con il comma 365 (lettera c) le mansioni "tecniche" vengono incluse: Sempronio supera il requisito dei sei mesi di servizio durante il periodo Covid (28) e i diciotto mesi complessivi di servizio (52). Può quindi accedere alla procedura di stabilizzazione presso l'ASL di Reno. Il direttore del personale dell'ASL Tizio attiva la procedura ex art. 1, comma 268, L. 234/2021 nella formulazione modificata.

Domande frequenti

Cosa cambia per i tetti di spesa del personale sanitario regionale dal 2026?

Il comma 364 modifica l'art. 5, comma 1, del D.L. 73/2024 (conv. L. 107/2024) sostituendo la deroga del 5% con una nuova deroga fino al 3% dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. La differenza sostanziale è che la nuova base di calcolo è annuale (incremento anno per anno) e non più rispetto al 2018: ne deriva un effetto cumulativo nel tempo. Le regioni devono rispettare l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale e i LEA ex D.P.C.M. 12 gennaio 2017, e comunicare l'esercizio della facoltà al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ex intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005. La misura è meno generosa rispetto al previgente 5% ma più sostenibile nel medio periodo.

Chi può accedere alla stabilizzazione estesa dal comma 365?

Il comma 365 estende la stabilizzazione su due piani. In primo luogo, proroga la finestra temporale al 31 dicembre 2026: il personale che maturerà i requisiti entro tale data potrà essere stabilizzato. In secondo luogo, amplia significativamente la platea dei lavoratori dei servizi esternalizzati: si include il personale sanitario, socio-sanitario, tecnico e amministrativo (prima limitato al sanitario e socio-sanitario) con almeno sei mesi di servizio nel periodo Covid e diciotto mesi di servizio complessivi (in luogo dei precedenti tre anni). L'ampliamento mira a riconoscere il contributo del personale delle imprese di pulizia, lavanderia, IT e logistica che hanno garantito la continuità dei servizi ospedalieri durante la pandemia.

La premialità per il pronto soccorso ex comma 366 è cumulabile con altri istituti retributivi?

Sì, la premialità del comma 366 è aggiuntiva rispetto alle voci retributive ordinarie. Si configura come un incremento della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area Sanità, nonché dei fondi premialità del personale del comparto Sanità, in misura complessivamente non superiore all'1% della componente stabile. La contrattazione integrativa aziendale ex art. 40 D.Lgs. 165/2001 dovrà definire criteri di attribuzione (presenza in turno, ore lavorate, complessità dei codici trattati) e tipologie di trattamento. La misura opera in via sperimentale dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 e sarà oggetto di valutazione di efficacia.

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 viene derogato in via generale?

No, la deroga è circoscritta. L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 dispone che l'ammontare complessivo dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale pubblico non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016. Il comma 366 introduce una deroga mirata limitata: a) al solo personale del SSN; b) al solo personale assegnato ai servizi di pronto soccorso; c) all'ammontare massimo dell'1% della componente stabile dei fondi; d) al periodo sperimentale 2026-2029. La deroga è inoltre condizionata al rispetto dell'art. 5 del D.L. 73/2024 sui tetti complessivi di spesa e all'equilibrio annuale di bilancio della regione. Si tratta dunque di un'eccezione mirata, non di un superamento sistemico del principio.

Quale ruolo ha il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali?

Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, istituito dall'art. 12 dell'intesa Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 105 del 7 maggio 2005), è l'organo di monitoraggio congiunto Stato-Regioni che verifica annualmente il rispetto, da parte delle regioni, degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia sanitaria. Il comma 364 attribuisce al Tavolo il compito di ricevere le comunicazioni regionali sull'esercizio della facoltà di incremento del 3% della spesa di personale. Il Tavolo valuterà la coerenza dell'incremento con l'equilibrio economico-finanziario regionale e con i LEA, attivando, in caso di criticità, le procedure di affiancamento o di piano di rientro previste dall'art. 1, commi 174-180, della L. 311/2004.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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