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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 771 sostituisce il comma 3 dell'art. 334 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005).
  • Restano applicabili le regole della L. 1216/1961 per individuazione, denuncia, riscossione e sanzioni del contributo SSN sui premi RC auto.
  • Introdotto un obbligo di versamento di acconto pari all'85% del contributo dovuto per l'anno precedente, entro il 16 novembre di ogni anno.
  • L'acconto è scomputabile, per esigenze di liquidità, dai versamenti del contributo a partire dal mese di febbraio successivo.
  • Misura di anticipazione di gettito a carico delle imprese di assicurazione, con impatto sulla pianificazione finanziaria.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 771 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Crediti Imposta Investimenti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; primo versamento di acconto entro il 16 novembre 2026.

Testo coordinato

. All’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il è sostituito dal seguente:comma 3 «

3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la . Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano altresì a titololegge 29 ottobre 1961, n. 1216 di acconto una somma pari all’85 per cento del contributo dovuto per l’anno precedente; per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma».

Inquadramento normativo e ratio

Il comma 771 della legge di bilancio 2026 modifica l'art. 334 del Codice delle assicurazioni private (CAP), introdotto dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. La norma sostituisce integralmente il comma 3, che disciplina la riscossione del contributo al Servizio sanitario nazionale (SSN) gravante sui premi di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. La ratio della modifica è chiaramente di carattere finanziario: anticipare il gettito a beneficio della finanza pubblica e renderlo più prevedibile, introducendo un meccanismo di acconto sul modello di quello tradizionalmente previsto per l'imposta sulle assicurazioni (cfr. art. 9 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216). Il contributo SSN ex art. 334 CAP è pari al 10,5% dei premi RC auto ed è addebitato in fattura dagli assicuratori agli assicurati, ma costituisce un'obbligazione propria dell'impresa di assicurazione nei confronti dello Stato.

Le novità introdotte: acconto e scomputo

Il nuovo testo del comma 3 dell'art. 334 CAP mantiene il rinvio alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216 (legge sull'imposta sulle assicurazioni) per quanto attiene a individuazione e denuncia dei premi soggetti al contributo, riscossione e relative sanzioni. La vera novità consiste nell'introduzione di un obbligo di acconto: entro il 16 novembre di ogni anno gli assicuratori versano una somma pari all'85% del contributo dovuto per l'anno precedente. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti del contributo da eseguire ai sensi del comma 3 dell'art. 334 CAP (versamenti mensili del contributo SSN sui premi incassati). Si delinea quindi un meccanismo a tre tempi: (i) versamento dell'acconto entro il 16 novembre dell'anno corrente, (ii) versamenti mensili ordinari sino al gennaio successivo, (iii) scomputo progressivo dell'acconto a partire dal mese di febbraio dell'anno successivo, sino al riassorbimento dello stesso.

Coordinamento con la L. 1216/1961 e con le procedure di riscossione

Il rinvio alla L. 1216/1961 conserva il regime sostanziale e procedimentale: la denuncia annuale dei premi soggetti al contributo, le sanzioni amministrative tributarie (art. 24 e ss. della L. 1216/1961, oggi coordinate con il D.Lgs. 471/1997 e con il D.Lgs. 472/1997), le modalità di pagamento tramite F24 con i codici tributo dedicati. In particolare, il contributo SSN viene versato mensilmente in base al modello del 26 luglio 1939, con scadenza entro la fine del mese successivo a quello di incasso dei premi (art. 9 L. 1216/1961). Resta ferma l'applicabilità delle sanzioni previste per omessa o tardiva denuncia (sanzione amministrativa proporzionale al contributo non versato) e per l'omesso versamento (sanzione del 25% ex art. 13 D.Lgs. 471/1997, riducibile in caso di ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997).

Profili contabili e finanziari

Per gli assicuratori l'acconto rappresenta un onere finanziario aggiuntivo perché anticipa di alcuni mesi una parte rilevante del gettito che, secondo lo schema previgente, sarebbe stato versato mensilmente nel corso dell'anno successivo. Sotto il profilo contabile l'acconto si configura come credito tributario verso lo Stato, da iscrivere fra le attività correnti e da scomputare progressivamente dai debiti tributari verso l'erario nei mesi successivi. L'iscrizione in bilancio segue le regole del codice civile (artt. 2424 e 2425 c.c.) e dei principi contabili OIC 25 sulle imposte e OIC 19 sui debiti. Per gli assicuratori IFRS, la rilevazione segue lo IAS 12 per la quota tributaria, ferma restando la rappresentazione separata. La pianificazione di tesoreria deve quindi considerare l'esborso di un importo prossimo all'85% del contributo annuo nel mese di novembre, con effetti sui covenants finanziari e sulle riserve tecniche.

Rapporto con il contraente: ribaltamento e clausole contrattuali

Il contributo SSN è tradizionalmente ribaltato sull'assicurato in fattura come componente del premio totale lordo. La modifica del comma 771 non incide sulla natura sostanziale del contributo né sulle modalità di riaddebito al contraente: l'acconto resta un onere dell'impresa di assicurazione e non genera, di per sé, un'anticipazione del premio richiesto al cliente. Tuttavia, in sede contrattuale e di policy interna le compagnie potranno valutare la coerenza con le previsioni IVASS in materia di trasparenza dei premi (Regolamento IVASS n. 41/2018), in particolare per quanto riguarda l'evidenza in nota informativa precontrattuale del contributo SSN come componente del premio.

Coordinamento con TUIR, IRAP e IVA

Pur essendo il contributo SSN una componente specifica del settore assicurativo, la modifica del comma 771 presenta riflessi di carattere generale. Ai fini IRES, il contributo è deducibile dal reddito d'impresa dell'assicuratore come onere tributario inerente all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 99 TUIR (imposte e tasse deducibili), con applicazione del principio di competenza dell'art. 109 TUIR. L'acconto non altera il momento di deduzione ma incide sulla rappresentazione finanziaria. Ai fini IRAP, il contributo non rileva nel valore della produzione netta degli intermediari finanziari e assicurativi disciplinato dall'art. 7 del D.Lgs. 446/1997, in quanto onere tributario specifico. Sotto il profilo IVA, le operazioni di assicurazione sono esenti ai sensi dell'art. 10, n. 2, del D.P.R. 633/1972: il contributo SSN, pur addebitato in fattura, segue il regime di esenzione dell'operazione principale.

Profili sanzionatori e ravvedimento

Il mancato versamento dell'acconto entro il 16 novembre comporta l'applicazione della sanzione del 25% di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, fatta salva la riduzione in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. L'omessa denuncia dei premi soggetti al contributo continua a essere sanzionata ai sensi della L. 1216/1961, in coordinamento con il sistema sanzionatorio amministrativo tributario. Per gli assicuratori esteri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi o tramite stabile organizzazione si applicano le medesime regole, con eventuali peculiarità previste dalla normativa secondaria IVASS e dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Avvertenze operative per il professionista

Il consulente fiscale o il revisore di un'impresa di assicurazione deve presidiare quattro profili. Primo, calcolare correttamente la base di acconto pari all'85% del contributo dovuto per l'anno precedente: occorre verificare l'inclusione di tutte le componenti soggette al contributo SSN. Secondo, programmare l'esborso di liquidità entro il 16 novembre, integrando il piano di tesoreria con la nuova scadenza. Terzo, monitorare la riconciliazione mensile dello scomputo a partire da febbraio, evitando l'utilizzo eccedente dell'acconto residuo o, al contrario, la mancata fruizione dello scomputo a danno della liquidità. Quarto, presidiare la corretta esposizione in bilancio del credito tributario per acconto SSN e la conseguente informativa nelle note al bilancio civilistico e nel modello F24. Verosimile che IVASS o AdE emanino chiarimenti applicativi nei primi mesi del 2026 sulla modalità di calcolo dell'acconto in casi particolari (es. fusioni di compagnie, primo anno di operatività, variazioni significative del portafoglio).

Domande frequenti

Chi è tenuto al versamento dell'acconto dell'85% del contributo SSN sui premi RC auto?

L'obbligo grava sulle imprese di assicurazione che esercitano in Italia il ramo della responsabilità civile auto e raccolgono premi soggetti al contributo SSN ex art. 334 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005). Si tratta sia delle compagnie italiane sia di quelle estere operanti tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi che dichiarino premi italiani soggetti al contributo. L'obbligo è autonomo e si affianca ai versamenti mensili ordinari del contributo. L'acconto va versato entro il 16 novembre di ogni anno, sulla base del contributo dovuto per l'anno precedente, indipendentemente dall'andamento della raccolta premi dell'anno in corso. Il professionista deve quindi sapere che la base di calcolo è storica.

Come si determina la base di calcolo dell'85% dovuto come acconto?

La base è pari al contributo SSN dovuto per l'anno precedente, ossia l'importo complessivo del contributo del 10,5% versato dall'impresa sui premi RC auto soggetti al contributo nell'anno civile precedente. Il calcolo va effettuato sulla somma dei versamenti mensili effettuati ai sensi dell'art. 334 CAP e della L. 1216/1961. L'85% di tale importo costituisce l'acconto da versare entro il 16 novembre. In caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni di rami d'azienda) si applicheranno verosimilmente i principi consolidati per l'imposta sulle assicurazioni e per gli altri tributi anticipati: la base è il contributo dovuto dal soggetto pre-operazione. È auspicabile un chiarimento di prassi su questi casi particolari.

Come funziona il meccanismo di scomputo dell'acconto a partire da febbraio?

La norma prevede che, per esigenze di liquidità, l'acconto possa essere scomputato dai versamenti mensili del contributo da eseguire ai sensi del comma 3 dell'art. 334 CAP, a partire dal mese di febbraio dell'anno successivo. In pratica, l'impresa di assicurazione versa mensilmente il contributo del 10,5% sui premi incassati nel mese precedente, ma a partire da febbraio può compensare tali versamenti con la quota residua di acconto fino a esaurimento. Il meccanismo è analogo allo scomputo dell'acconto IVA o dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni della L. 1216/1961. Il professionista deve predisporre un prospetto di riconciliazione che evidenzi mese per mese il consumo dell'acconto e la corretta esposizione del credito tributario residuo in bilancio.

Quali sono le sanzioni in caso di omesso o tardivo versamento dell'acconto?

Si applica la sanzione amministrativa del 25% sull'ammontare non versato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta secondo il regime del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: la riduzione varia in funzione del tempo trascorso (1/10 entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro l'anno, e così via). Sono dovuti gli interessi legali. Restano applicabili anche le sanzioni della L. 1216/1961 in coordinamento con il sistema sanzionatorio amministrativo tributario generale. Il professionista deve quindi monitorare strettamente la scadenza del 16 novembre per evitare aggravi significativi.

L'introduzione dell'acconto modifica il premio richiesto agli assicurati?

No. La modifica del comma 771 incide esclusivamente sulla tempistica del versamento del contributo all'Erario da parte dell'assicuratore. Il contributo SSN ex art. 334 CAP resta pari al 10,5% del premio RC auto e continua a essere addebitato in fattura all'assicurato come componente del premio totale lordo. L'acconto è un onere finanziario interno della compagnia che non si traduce in alcuna anticipazione del premio richiesto al contraente. Restano applicabili le regole IVASS sulla trasparenza dei premi (Regolamento IVASS n. 41/2018), che impongono l'evidenza in nota informativa precontrattuale della componente di contributo SSN. Eventuali variazioni di premio per gli assicurati dipenderanno esclusivamente da politiche commerciali e tariffarie autonome dell'impresa.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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