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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 141 c.c. Competenza

In vigore

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

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In sintesi

  • Norma di rito che fissa la competenza per i reati contemplati dagli articoli precedenti della sezione (artt. 134–140 c.c.).
  • Competenza attribuita al tribunale ordinario, escludendo quella del giudice di pace o del magistrato onorario.
  • Disposizione coerente con la natura delle contravvenzioni e dei delitti previsti nella sezione, che richiedono un organo giurisdizionale di primo grado a composizione professionale.
  • Norma di carattere processuale inserita nel Codice Civile in ragione della collocazione sistematica delle fattispecie sanzionatorie matrimoniali.
  • Deve coordinarsi con le vigenti norme del Codice di Procedura Penale in materia di competenza per materia e per territorio.

Attribuisce al tribunale la competenza per i reati previsti nella sezione penale del Libro I del Codice Civile in materia matrimoniale.

Ratio
La scelta di attribuire la competenza al tribunale riflette la volontà del legislatore del 1942 di riservare a un organo collegiale professionale la cognizione di illeciti che, pur sanzionati con pene relativamente lievi, investono interessi fondamentali dell'ordinamento matrimoniale e dello stato civile delle persone.
Analisi
L'art. 141 c.c. costituisce una norma processuale atipica, inserita nel corpo del Codice Civile ma destinata a disciplinare la competenza in sede penale. Con l'entrata in vigore del Codice di Procedura Penale del 1989 e delle successive riforme ordinamentali, la disposizione deve essere interpretata in coordinamento sistematico con gli artt. 6 ss. c.p.p., che regolano la competenza per materia. Per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, come quella di cui all'art. 140 c.c., la competenza sarebbe in astratto del giudice di pace ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 274/2000; tuttavia la norma speciale del codice civile depone per la competenza del tribunale, ferma restando la prevalenza delle norme processuali generali sopravvenute.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che venga promossa un'azione penale per uno dei reati previsti dagli artt. 134–140 c.c., determinando la competenza del tribunale come giudice naturale precostituito.
Connessioni
Artt. 134–140 c.c. (fattispecie penali matrimoniali); art. 142 c.c. (clausola di sussidiarietà); artt. 6 ss. c.p.p. (competenza per materia); art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (competenza penale del giudice di pace).

Domande frequenti

Quale giudice è competente per i reati matrimoniali del Codice Civile?

L'art. 141 c.c. attribuisce la competenza al tribunale ordinario, escludendo quella di organi giurisdizionali diversi.

Quali reati rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 141 c.c.?

I reati previsti dagli artt. 134–140 c.c., ossia le fattispecie penali relative alla celebrazione di matrimoni in presenza di impedimenti o in violazione di divieti previsti dal Libro I del Codice Civile.

La norma è ancora attuale dopo la riforma del codice di procedura penale del 1989?

La norma è formalmente vigente, ma deve essere coordinata con le disposizioni processuali sopravvenute. In caso di contrasto, le norme processuali generali prevalgono, salvo che l'art. 141 c.c. sia qualificato come norma speciale.

Il tribunale giudica in composizione monocratica o collegiale?

Per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, come quella ex art. 140 c.c., il tribunale giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 33-ter c.p.p.

L'art. 141 c.c. disciplina anche la competenza territoriale?

No. La norma si limita a fissare la competenza per materia (tribunale); la competenza territoriale è determinata secondo le regole generali del codice di procedura penale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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