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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 117 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Rottamazione Riscossione

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; provvedimento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per le modalità attuative della lett. b-ter) dell’art. 1, comma 5-bis, D.Lgs. 127/2015, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (rinvio espresso dal comma 118). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR, come da modifiche in corso di riprogrammazione, all’ , dopo laarticolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 lettera b-bis) è aggiunta la seguente: «b-ter) dall’Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

In sintesi

  • Il comma 117 inserisce la nuova lettera b-ter) all’art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. 127/2015, autorizzando l’Agenzia delle Entrate a comunicare all’agente della riscossione i corrispettivi delle fatture elettroniche emesse nei sei mesi precedenti dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cliente.
  • La finalità dichiarata è l’avvio mirato di pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973: il dato delle fatture diventa segnale di un credito esigibile aggredibile.
  • L’intervento attua la riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR ed è coerente con la riforma fiscale (L. 111/2023) e con la riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024).
  • Le modalità operative sono rimesse ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (comma 118).
  • Il professionista deve aggiornare i presidi privacy (GDPR e Codice della privacy) e l’analisi delle azioni esecutive prevedibili per i clienti con carichi pendenti.
Un nuovo canale informativo tra Agenzia delle Entrate e agente della riscossione

Il comma 117 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sull’architettura informativa che alimenta l’azione esecutiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La norma inserisce, dopo la lettera b-bis) dell’art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, la nuova lettera b-ter): l’Agenzia delle Entrate, gestore del Sistema di Interscambio (SdI), è autorizzata a mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati della somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse, nei sei mesi precedenti, dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di un medesimo cliente. La finalità è consentire analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, vale a dire, principalmente, pignoramenti ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973.

Le coordinate della norma di partenza: art. 1, comma 5-bis, D.Lgs. 127/2015

L’art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. 127/2015 disciplina i flussi che possono essere costruiti a partire dai dati delle fatture elettroniche transitate tramite SdI. Le lettere a) e b) già consentono l’utilizzo dei dati per le attività di controllo, accertamento e analisi del rischio; la lettera b-bis), introdotta dal D.L. 146/2021, ha esteso l’impiego anche alle analisi mirate all’applicazione delle disposizioni sul reverse charge e sullo split payment. La nuova lettera b-ter) si colloca in questa progressiva apertura del patrimonio informativo dell’Agenzia delle Entrate ad altri attori del sistema fiscale, in linea con la riforma 1.12 del PNRR e con l’art. 17 della L. 111/2023 (delega per la riforma fiscale), che ha previsto il rafforzamento dell’interoperabilità delle banche dati tributarie.

Il pignoramento presso terzi come obiettivo operativo

L’istituto bersaglio del nuovo flusso informativo è il pignoramento presso terzi disciplinato dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973: l’agente della riscossione, anziché avviare un’ordinaria espropriazione ex artt. 543 e seguenti c.p.c., notifica al terzo (in questo caso il cliente del debitore iscritto a ruolo) un atto di pignoramento con cui ordina di pagare direttamente all’agente della riscossione le somme dovute al debitore esecutato, fino alla concorrenza del credito iscritto a ruolo. Il dato della somma delle fatture emesse negli ultimi sei mesi diventa così una sorta di «mappa» dei flussi commerciali del debitore: se Tizio ha fatturato 250.000 euro a Caio nel semestre, è presumibile che esistano crediti maturati e in corso di maturazione aggredibili presso Caio.

Il perimetro soggettivo: debitori iscritti a ruolo e coobbligati

La norma si applica ai soggetti i cui carichi siano già iscritti a ruolo ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 602/1973 e siano già stati affidati all’agente della riscossione (presupposto della cartella di pagamento). Vi rientrano anche i coobbligati: in tale categoria si collocano, in particolare, i soci illimitatamente responsabili delle società di persone (artt. 2291 e 2313 c.c.), gli amministratori chiamati a rispondere ex art. 36 del D.P.R. 602/1973 e i responsabili d’imposta. Per il singolo professionista, ciò significa che il flusso informativo può toccare anche il socio o l’amministratore della società debitrice quando sia stato attivato il vincolo solidale.

I limiti oggettivi: sei mesi e medesimo cliente

La norma circoscrive la trasmissione alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nei sei mesi precedenti a quello in cui i dati sono messi a disposizione e ai rapporti con uno stesso soggetto. Si tratta di una scelta di proporzionalità: l’agente della riscossione riceve il dato aggregato per ciascun cliente, non l’intero archivio delle fatture, e solo se la relazione commerciale è abbastanza ricorrente da rendere plausibile la sussistenza di un credito aggredibile. L’intervallo semestrale tende a evitare l’ostentazione di flussi datati e ormai estinti.

Profili di privacy e tutela del contribuente

Il nuovo flusso informativo è un trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy). La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’adempimento di un obbligo legale ex art. 6, paragrafo 1, lett. c) GDPR; il principio di minimizzazione (art. 5, paragrafo 1, lett. c) impone che i dati siano limitati a quanto necessario alle finalità di riscossione. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate richiamato dal comma 118 dovrà disciplinare le misure tecniche e organizzative (cifratura, log, conservazione, profili autorizzativi) richieste dall’art. 32 GDPR e coordinarsi con il regolamento del Garante n. 1/2018 sui trattamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Coordinamento con accertamento, ruolo e contenzioso

Sul piano sistematico, la nuova lettera b-ter) si colloca a valle del procedimento di accertamento disciplinato dal D.P.R. 600/1973 e del titolo esecutivo formato ai sensi dell’art. 29 del D.L. 78/2010 (accertamento esecutivo). L’eventuale erroneità del dato comunicato dall’Agenzia delle Entrate non incide sulla validità del pignoramento, che ha un proprio iter di opposizione disciplinato dagli artt. 57 e 58 del D.P.R. 602/1973 e dall’art. 615 c.p.c. (per le opposizioni che riguardano la pignorabilità del credito). Il contribuente che intenda contestare il merito del ruolo dovrà comunque utilizzare gli ordinari strumenti del D.Lgs. 546/1992, mentre l’opposizione agli atti esecutivi resta affidata al giudice ordinario nei casi previsti dall’art. 57 cit.

Profili di tutela per l’impresa: come prepararsi

Il professionista deve anticipare l’impatto operativo. In primo luogo, una verifica preventiva della posizione presso l’agente della riscossione (estratto di ruolo, art. 26 D.P.R. 602/1973): un debito anche modesto può tradursi in un pignoramento presso un cliente strategico, con conseguente danno reputazionale e operativo. In secondo luogo, l’eventuale rateazione ex art. 19 del D.P.R. 602/1973 sospende l’efficacia esecutiva dei ruoli e dunque, in linea di principio, anche la possibilità di avviare nuovi pignoramenti; il provvedimento attuativo dovrà chiarire se il flusso informativo sia bloccato in pendenza di rateazione. In terzo luogo, per le imprese in tensione finanziaria, la composizione negoziata ex art. 17 CCII e gli strumenti di regolazione della crisi (artt. 56 e seguenti del D.Lgs. 14/2019) prevedono misure protettive che sospendono le azioni esecutive, incluse quelle dell’agente della riscossione.

Tempistiche e attuazione

Il comma 118 fissa il termine per il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate in 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il provvedimento dovrà definire formato dei dati, frequenza dell’estrazione, profili autorizzativi del personale dell’agente della riscossione, modalità di conservazione e tracciamento. Trattandosi di norma autoapplicativa nella sua portata principale, la mancata adozione del provvedimento nei termini non incide sulla vigenza della disposizione, ma ne ritarda la concreta operatività.

Il rapporto con il discarico automatico e la riforma della riscossione

La nuova lettera b-ter) si inserisce in un disegno di riforma della riscossione articolato dal D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, che ha introdotto il discarico automatico dei ruoli decorsi cinque anni dall’affidamento. Il flusso informativo del comma 117 mira proprio a comprimere il fenomeno dei carichi inerti: dotando l’agente della riscossione di un’informazione tempestiva sui flussi commerciali del debitore, si aumenta la probabilità di un’azione efficace nei cinque anni utili. L’effetto combinato è quello di responsabilizzare ADER ad agire mirato e di ridurre la massa di crediti destinati al magazzino dei ruoli inesigibili (oggetto, per la quota storica, del piano di stralcio dei vecchi carichi 2000-2015 di cui all’art. 4 del D.L. 119/2018 e dei successivi interventi).

Coordinamento con la cessione dei crediti commerciali

Un profilo operativo che il provvedimento attuativo dovrà chiarire riguarda i rapporti con la cessione dei crediti commerciali. Il debitore iscritto a ruolo che abbia ceduto pro soluto le proprie fatture a una banca o a un factor (artt. 1260 e seguenti c.c. e L. 52/1991 sul factoring) non è più titolare del credito al momento dell’eventuale pignoramento: il flusso informativo, fondato sul mero dato del corrispettivo fatturato, non rileva più la titolarità sostanziale del credito. Sarà quindi cruciale prevedere meccanismi di confronto con il Registro dei conti correnti e con le segnalazioni alla Centrale rischi, evitando azioni esecutive presso terzi che colpiscano crediti già ceduti e non più nel patrimonio del debitore. L’agente della riscossione dovrà attendere il pagamento da parte del terzo, valutando le difese del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. (dichiarazione di terzo).

Profili antielusivi e interrelazione con l’abuso del diritto

Il nuovo flusso informativo è anche un presidio antielusivo: rende più difficile per il debitore iscritto a ruolo dissimulare i propri ricavi attraverso società veicolo o cessioni infragruppo. In caso di operazioni elusive volte a sottrarsi all’azione esecutiva, restano applicabili l’art. 36 del D.P.R. 602/1973 (responsabilità di amministratori, liquidatori e soci per i debiti tributari), l’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) e l’art. 2901 c.c. sull’azione revocatoria ordinaria, oltre alle azioni di natura penale. Il dato della fatturazione costituisce un indicatore di reddito reale che può alimentare anche l’accertamento ex art. 39 del D.P.R. 600/1973 nei casi di scostamento significativo rispetto ai redditi dichiarati.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — Pignoramento mirato presso il cliente principale

Tizio gestisce una S.r.l. di servizi di logistica con un debito IVA e IRES iscritto a ruolo per 180.000 euro. La società fattura mensilmente all’e-commerce Caio S.p.A. per circa 60.000 euro al mese (360.000 euro nel semestre). Con il nuovo flusso ex comma 117, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione individua Caio come terzo aggredibile e notifica un atto di pignoramento ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 ordinando al cliente di versare direttamente le somme dovute. Caio sospende il pagamento delle fatture in scadenza; Tizio si trova in tensione di cassa e valuta l’istanza di rateazione ex art. 19 del D.P.R. 602/1973 e, in alternativa, la composizione negoziata della crisi ex art. 17 del CCII (D.Lgs. 14/2019) per ottenere le misure protettive che sospendano l’azione esecutiva.

Caso pratico 2 — Coobbligato e contestazione del ruolo

Sempronio è stato amministratore di una S.n.c. cessata nel 2024, debitrice di 95.000 euro per IRPEF e contributi. In quanto socio illimitatamente responsabile ex art. 2291 c.c., risulta coobbligato sui ruoli. Sulla base del comma 117, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione individua, dalle fatture elettroniche emesse dalla sua nuova attività individuale, un cliente ricorrente e notifica pignoramento. Sempronio ha però già impugnato la cartella per vizio di notifica ex art. 60 D.P.R. 600/1973 davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e ha chiesto sospensione cautelare ex art. 47 D.Lgs. 546/1992: in caso di accoglimento, il pignoramento dovrà essere revocato.

Domande frequenti

Quali dati l’Agenzia delle Entrate comunica all’agente della riscossione in base al comma 117?

Viene comunicata la somma aggregata dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse nei sei mesi precedenti dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cliente. Non si tratta del dettaglio analitico di ciascuna fattura né dell’intero archivio: il legislatore ha scelto un dato aggregato e con orizzonte temporale limitato, in linea con il principio di proporzionalità. Il flusso transita tra Agenzia delle Entrate (titolare del Sistema di Interscambio) e Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo modalità che saranno definite con provvedimento del direttore entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

A quale procedura esecutiva è finalizzato il nuovo flusso informativo?

L’obiettivo dichiarato è l’avvio di procedure esecutive presso terzi, principalmente il pignoramento ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. Con questo strumento l’agente della riscossione ordina al terzo (tipicamente il cliente del debitore) di pagare direttamente le somme dovute al debitore iscritto a ruolo, fino alla concorrenza del credito vantato. I dati delle fatture servono a individuare clienti «ricorrenti» presso cui è plausibile l’esistenza di crediti aggredibili, ottimizzando l’efficacia delle procedure e riducendo gli atti esplorativi inutili.

Il nuovo flusso si applica anche ai soci e agli amministratori della società debitrice?

Sì, nei limiti in cui siano qualificabili come coobbligati. Rientrano in tale categoria i soci illimitatamente responsabili delle società di persone ex artt. 2291 e 2313 c.c., gli amministratori e i liquidatori chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973 quando abbiano distratto attività in pregiudizio dei crediti tributari, nonché i responsabili d’imposta. Per le SRL, l’estensione opera solo se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già attivato il vincolo solidale notificando l’atto di accertamento o la cartella anche al soggetto coobbligato.

La rateazione del debito impedisce l’applicazione del comma 117?

La rateazione concessa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 sospende l’avvio di nuove azioni esecutive finché il piano è regolarmente in corso (con decadenza dopo otto rate non pagate, anche non consecutive). In linea di principio, dunque, il flusso informativo sui dati delle fatture non dovrebbe tradursi in pignoramenti finché la rateazione è viva. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, previsto dal comma 118, dovrà chiarire se la condivisione del dato sia comunque bloccata in pendenza di rateazione o se prosegua a fini di monitoraggio.

Quali tutele privacy ha il contribuente rispetto a questo nuovo trattamento di dati?

Il trattamento ha base giuridica nell’adempimento di un obbligo legale ex art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e nel D.Lgs. 196/2003. Si applicano i principi di minimizzazione (art. 5 GDPR), accuratezza dei dati e sicurezza del trattamento (art. 32 GDPR). Il contribuente conserva i diritti di accesso, rettifica e cancellazione nei limiti previsti per i trattamenti pubblici. Il Garante per la protezione dei dati personali, in linea con il regolamento n. 1/2018 sui trattamenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sarà presumibilmente consultato in sede di adozione del provvedimento attuativo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.