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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il riporto delle perdite ex art. 84 del TUIR (DPR 917/1986) e dell'eccedenza ACE ex art. 5 D.Lgs. 216/2023 è limitato in modo selettivo nei periodi d'imposta in corso al 31/12/2026 e al 31/12/2027.
  • Anno 2026: la compensazione è ammessa solo fino al 35% del maggior reddito imponibile generato dalle disposizioni dell'art. 1, c. da 14 a 17, della L. 207/2024 (riforma IRES con maggiorazione delle aliquote ordinarie).
  • Anno 2027: la compensazione è ammessa fino al 42% del maggior reddito imponibile derivante dalle disposizioni dei commi 76-78 della medesima LB 2026 (deroghe alla deducibilità di componenti negative).
  • Le stesse regole si applicano al reddito complessivo globale del consolidato nazionale e mondiale ex artt. 117 e seguenti del TUIR (comma 80).
  • Comma 81: gli acconti 2026 e 2027 sono ricalcolati assumendo l'imposta come se le nuove disposizioni fossero già applicate nel periodo precedente; per gli acconti 2028 non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi 76-78.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 79-81 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir

In vigore dal: I commi 79, 80 e 81 entrano in vigore dal 01/01/2026 e producono effetti già sulla determinazione del reddito imponibile e degli acconti IRES per i periodi d’imposta in corso al 31/12/2026 (per il primo tetto al 35%) e al 31/12/2027 (per il secondo tetto al 42%). Il comma 81 disciplina anche gli acconti per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2028.

Testo coordinato

. Il computo delle perdite, ai sensi dell’ , di cui al articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi decreto del , e dell’eccedenza, ai sensi dell’Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 articolo 5 del decreto , relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 articolo 1, comma 4, del , convertito, con modificazioni, dalla , indecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 legge 22 dicembre 2011, n. 214 diminuzione del reddito: a) del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all’ a articolo 1, commi da 14 17, della , in misura non superiore al 35 per cento dello stesso maggior reddito imponibile;legge 30 dicembre 2024, n. 207 b) del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 76 a 78 del presente articolo in misura non superiore al 42 per cento dello stesso maggior reddito imponibile. . Le disposizioni di cui al comma 79 si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui , di cui al . A tale fine, il redditoredditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 complessivo globale dei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina, rispettivamente, ai sensi delle disposizioni di cui all’ a , e delle disposizioni di cui al comma 79,articolo 1, commi da 14 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 lettera a), nonché ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 76, 77, 78 e 79, lettera b), del presente articolo. . Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso: a) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 79, lettera a), e 80 del presente articolo; b) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’ e , convertito, con modificazioni, dalla articolo 16, commi 4 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 , della legge 6 agosto 2015, n. 132, l’articolo 1, comma 1079 legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l’articolo 1, e , della medesima , e applicando le disposizioni di cui ai commicommi 1067 1068 legge 30 dicembre 2018, n. 145 76, 77, 78, 79, lettera b), e 80 del presente articolo; c) al 31 dicembre 2028 e per quello successivo, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 76 a 78 del presente articolo.

Il senso del blocco 79-81: stretta sul riporto perdite a copertura della stretta su deducibilità

I commi da 79 a 81 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) compongono un blocco strettamente IRES, che opera in modo accessorio rispetto a due manovre principali di cui il legislatore intende garantire il gettito atteso. La prima manovra è l'art. 1, c. da 14 a 17, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (LB 2025), che ha modificato la disciplina dell'IRES introducendo una maggiorazione di aliquota o restrizioni sulla determinazione della base imponibile. La seconda manovra è rappresentata dai commi 76, 77 e 78 della stessa LB 2026, che introducono deroghe transitorie alla deducibilità di componenti negative (in genere ammortamenti o accantonamenti) producendo un maggior reddito imponibile in capo ai soggetti IRES. Il rischio, per il legislatore, era che il maggior gettito generato dalla due manovre venisse neutralizzato dal riporto delle perdite pregresse ex articolo 84 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) o dall'eccedenza ACE (aiuto alla crescita economica) ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 e dell'art. 1, c. 4, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (manovra Monti). Il blocco 79-81 chiude questa potenziale falla.

Comma 79 - Il doppio tetto al riporto perdite e all'ACE

Il comma 79 stabilisce due tetti distinti, applicabili a esercizi diversi. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, il computo delle perdite art. 84 TUIR e dell'eccedenza ACE in diminuzione del reddito è ammesso limitatamente al maggior reddito imponibile generato dalle disposizioni dell'art. 1, c. da 14 a 17, della L. 207/2024 e in misura non superiore al 35% di tale maggior reddito imponibile. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, il computo è ammesso limitatamente al maggior reddito imponibile derivante dalle disposizioni dei commi 76, 77 e 78 della LB 2026 e in misura non superiore al 42% di tale maggior reddito imponibile.

La meccanica è chiarissima sul piano fiscale ma piuttosto complessa nella pratica gestionale. Occorre infatti scomporre il reddito imponibile complessivo del periodo in due tranche distinte: (a) il reddito imponibile ordinario, sul quale le perdite e l'ACE operano secondo le regole generali dell'art. 84 TUIR (limite dell'80% del reddito imponibile, con riportabilità illimitata, salvo eccezioni per i primi tre periodi d'imposta delle nuove imprese); (b) il maggior reddito imponibile generato dalle manovre della LB 2025 o della LB 2026, sul quale opera il tetto specifico del 35% o del 42%. Il limite specifico opera in concorso, e non in alternativa, con il limite generale dell'80% di cui all'art. 84, comma 1, del TUIR: in pratica le perdite riportate possono compensare al massimo l'80% del reddito complessivo, ma all'interno di questa quota deve essere rispettato anche il sotto-limite del 35% o del 42% applicato al maggior reddito generato dalla manovra.

L'effetto pratico è sempre quello di garantire un gettito IRES minimo sui maggiori imponibili 2026 e 2027. Per fare un esempio: una società che ha 1.000.000 di euro di perdite riportate dal 2023 e che nel 2026 dichiara un reddito imponibile complessivo di 800.000 euro, di cui 300.000 derivanti dalla manovra L. 207/2024, potrà compensare con perdite riportate un massimo di 800.000 x 80% = 640.000 euro a regime ordinario; il vincolo del 35% sui 300.000 di maggior reddito (= 105.000 euro) opera però come sotto-tetto. La quota di reddito imponibile da manovra che eccede il 35% (= 195.000 euro) deve essere tassata senza riporto perdite. Il calcolo richiede, dunque, una doppia colonna: reddito ordinario e maggior reddito da manovra.

Comma 80 - Applicazione al consolidato nazionale e mondiale

Il comma 80 estende la disciplina del comma 79 al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR. La trasposizione non è banale, perché nel consolidato il reddito complessivo globale è calcolato come somma algebrica dei redditi delle controllate consolidate, e le perdite pregresse possono essere sia di consolidato sia individuali pre-ingresso. La norma stabilisce un criterio di imputazione prioritaria: il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile derivante dalle manovre della L. 207/2024 (per il 2026) e dei commi 76-78 della LB 2026 (per il 2027), nonché dalle disposizioni del comma 79 stesso. In pratica, ai fini del consolidato, prima si compone il reddito globale di gruppo, poi si individuano le tranche di maggior reddito da manovra, e infine si applicano i tetti del 35% e del 42% del comma 79 lett. a) e b).

Per il professionista che assiste un gruppo consolidato, l'adempimento operativo passa attraverso la modulistica CNM (consolidato nazionale e mondiale) già in uso, che dovrà essere aggiornata dalle istruzioni ministeriali per evidenziare separatamente la tranche di reddito da manovra LB 2025/LB 2026 e l'applicazione del tetto specifico del 35% e del 42%.

Comma 81 - La rideterminazione degli acconti 2026, 2027 e 2028

Il comma 81 disciplina, infine, il calcolo degli acconti IRES per i periodi d'imposta in corso al 31/12/2026, al 31/12/2027 e al 31/12/2028. Lo schema è quello del metodo storico, che assume come base di calcolo l'imposta del periodo precedente. La novità del comma 81 sta nell'imporre una rideterminazione virtuale dell'imposta del periodo precedente, calcolata come se le nuove regole della LB 2026 fossero già in vigore.

In dettaglio: per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2026 (lett. a) si assume, come imposta del periodo precedente (2025), quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 79, lett. a) (tetto 35%) e del comma 80; per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2027 (lett. b) si assume, come imposta del periodo precedente (2026), quella che si sarebbe determinata senza applicare l'art. 16, c. 4-9, del DL 27 giugno 2015, n. 83 (convertito dalla L. 132/2015 - svalutazioni crediti banche), l'art. 1, c. 1079 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), e l'art. 1, c. 1067 e 1068 della stessa L. 145/2018, e applicando le disposizioni dei commi 76, 77, 78, 79 lett. b) e 80; per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2028 e successivi (lett. c) non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi 76-78. Sui versamenti di giugno e novembre 2026, in particolare, l'impresa dovrà ricalcolare l'IRES 2025 figurativa applicando il tetto del 35%; il valore così rideterminato sarà usato per stabilire l'acconto 100% del 2026 (oppure le rate di giugno e novembre, secondo le modalità consuete).

Profili sistemici e di tutela del contribuente

Le previsioni dei commi 79-81 ripropongono uno schema già sperimentato dal legislatore (vedi ad esempio l'art. 1, c. 1079 della L. 145/2018 e la disciplina degli IFRS9 per le banche) di limitazione temporanea al riporto delle perdite. Il sindacato della Corte costituzionale su queste misure, in passato, ha richiesto la verifica di ragionevolezza e proporzionalità: la giustificazione del legislatore della LB 2026 sta nella necessità di salvaguardare il gettito atteso dalle manovre della LB 2025 e della LB 2026 stessa. Sotto il profilo dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) si pone, in particolare, il tema dell'art. 3 sull'irretroattività delle norme tributarie: la limitazione del riporto perdite riguarda perdite pregresse, già quantificate in dichiarazione, ma incide sull'utilizzo in periodi successivi all'entrata in vigore della norma, e per questo è tradizionalmente considerata costituzionalmente compatibile.

Considerazioni di sintesi per il professionista

Il blocco 79-81 impone al consulente fiscale un attento lavoro di doppia colonna già in sede di chiusura del bilancio 2026 e di redazione del modello Redditi SC 2027. Va costruita una tabella che evidenzi: (1) il reddito imponibile ordinario; (2) il maggior reddito imponibile generato dalle manovre L. 207/2024 (art. 1, c. 14-17) per il 2026 e dai commi 76-78 della LB 2026 per il 2027; (3) le perdite pregresse e l'eccedenza ACE disponibili; (4) il calcolo dei due limiti (80% generale art. 84 TUIR e 35%/42% del comma 79); (5) la rideterminazione virtuale dell'imposta del periodo precedente ai fini degli acconti. La pianificazione dovrà anche valutare la convenienza di anticipare a chiusura 2025 alcune operazioni straordinarie (fusioni, conferimenti) che generino perdite utilizzabili nel 2026 senza il vincolo del 35%; tale convenienza dipenderà dalla composizione del reddito 2026 atteso e dall'incidenza relativa del maggior reddito da manovra.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Tizio SpA industriale con perdite riportate e maggior reddito IRES 2026

Tizio SpA è un'impresa industriale del settore meccanico con sede a Brescia che ha accumulato 1.500.000 di euro di perdite IRES riportate dai periodi 2020-2023 (a seguito di investimenti straordinari mai pienamente assorbiti dai redditi successivi). Per il 2026 l'amministratore stima un reddito imponibile complessivo di 1.000.000 di euro, di cui 400.000 derivanti dall'applicazione dell'art. 1, c. 14-17 della L. 207/2024 (manovra IRES LB 2025). Senza i nuovi limiti, Tizio SpA avrebbe potuto utilizzare perdite per 800.000 (= 80% di 1.000.000 ex art. 84 TUIR), azzerando quasi del tutto il debito IRES 2026.

Con il comma 79, lett. a) della LB 2026, il calcolo cambia. La quota di reddito da manovra (400.000) tollera l'assorbimento da perdite solo fino al 35%, ovvero 140.000 euro; i restanti 260.000 euro vanno tassati al 24%. Per la quota di reddito ordinario (600.000), si applica il limite generale dell'80% dell'art. 84 TUIR: assorbimento fino a 480.000 con perdite. In sintesi: utilizzo perdite = 140.000 + 480.000 = 620.000; reddito imponibile residuo tassato = 1.000.000 - 620.000 = 380.000; IRES 2026 = 380.000 x 24% = 91.200 euro. Senza i limiti, l'IRES sarebbe stata di 1.000.000 x 20% (= 200.000) - perdite utilizzate (800.000 x 24% = 192.000) = circa 8.000 euro. La differenza, oltre 80.000 euro, è il prezzo del comma 79.

Per gli acconti 2026, il comma 81, lett. a) impone di ricalcolare l'IRES 2025 figurativa applicando le stesse regole: l'acconto sale di conseguenza. La pianificazione finanziaria di Tizio SpA dovrà quindi prevedere un fabbisogno di liquidità aggiuntivo già per la rata di giugno 2026. Le perdite non utilizzate nel 2026 (1.500.000 - 620.000 = 880.000 euro) restano riportabili nei periodi successivi.

Caso pratico 2 - Caio Holding e consolidato nazionale 2027

Caio Holding SpA, consolidante di un gruppo di tre società controllate (Alfa, Beta, Gamma), opta da anni per il consolidato nazionale ex artt. 117 e ss. del TUIR. Per il periodo 2027 il reddito complessivo globale è 2.000.000 di euro, di cui 700.000 generati dai commi 76, 77 e 78 della LB 2026 (deroghe a deducibilità ammortamenti delle controllate Alfa e Beta). Il consolidato dispone di 1.800.000 euro di perdite pregresse di consolidato 2024.

Il comma 80 stabilisce che il reddito complessivo globale 2027 si considera prioritariamente formato dal maggior reddito derivante dai commi 76-78 (700.000). Il comma 79, lett. b) consente di assorbire fino al 42% di tale tranche con perdite: 700.000 x 42% = 294.000 euro. La residua quota di reddito da manovra (406.000) va tassata. La quota di reddito ordinario (1.300.000) consente assorbimento fino all'80%: 1.040.000 euro. Totale perdite utilizzate: 294.000 + 1.040.000 = 1.334.000 euro. Reddito imponibile residuo: 2.000.000 - 1.334.000 = 666.000 euro. IRES consolidata 2027 = 666.000 x 24% = 159.840 euro. Le perdite non utilizzate (1.800.000 - 1.334.000 = 466.000 euro) restano disponibili per il 2028 e successivi senza il vincolo del 42%, che cessa di operare dall'esercizio in corso al 31/12/2028 ai sensi del comma 81, lett. c).

Domande frequenti

Come opera il limite del 35% al riporto perdite nel 2026?

Il comma 79, lett. a) della LB 2026 stabilisce che le perdite riportate ai sensi dell'art. 84 del TUIR e l'eccedenza ACE residua possono ridurre il maggior reddito imponibile derivante dalle disposizioni dell'art. 1, c. 14-17, della L. 207/2024 in misura non superiore al 35% di tale maggior reddito. Il limite opera in aggiunta al limite generale dell'80% dell'art. 84, comma 1, del TUIR e non in sostituzione. In pratica, il maggior reddito 2026 generato dalla manovra IRES della LB 2025 deve essere tassato per almeno il 65% senza poter essere assorbito dalle perdite pregresse. Per il consulente fiscale è quindi necessario costruire una doppia colonna (reddito ordinario e maggior reddito da manovra) già in fase di redazione del bilancio 2026 e del modello Redditi SC 2027.

Il tetto del 42% nel 2027 si applica anche al consolidato?

Sì. Il comma 80 estende espressamente le regole del comma 79 al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR. Il reddito complessivo globale del 2027 si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile derivante dai commi 76, 77 e 78 della LB 2026; su tale tranche le perdite del consolidato e l'eccedenza ACE possono operare fino a un massimo del 42% del maggior reddito (oltre, naturalmente, al limite dell'80% di cui all'art. 84 TUIR). La consolidante dovrà pertanto evidenziare nel modello CNM la tranche di maggior reddito 2027 generata dai commi 76-78 e applicare in via prioritaria il vincolo del 42% prima di redistribuire le perdite di consolidato fra le partecipanti.

Come si calcolano gli acconti IRES 2026 con il nuovo regime?

Il comma 81, lett. a), della LB 2026 prevede che, ai fini del calcolo dell'acconto 2026 con il metodo storico, l'imposta del periodo precedente (2025) sia rideterminata come se già nel 2025 fossero state applicate le disposizioni del comma 79, lett. a) (tetto del 35%) e del comma 80 (consolidato). Sostanzialmente, l'impresa dovrà calcolare un'IRES 2025 figurativa partendo dal reddito 2025 effettivo, immaginando però di aver applicato il vincolo del 35% al maggior reddito 2025 derivante dalla L. 207/2024. Su questa IRES figurativa si calcolerà l'acconto 2026 nei modi consueti. La regola comporta un acconto più alto rispetto a quello che risulterebbe applicando i principi generali, in quanto il limite del 35% riduce la quota di perdite utilizzabili e quindi aumenta l'imposta dovuta in via figurativa.

Esiste un dubbio di costituzionalità per la limitazione retroattiva del riporto perdite?

Il tema è ricorrente nella giurisprudenza costituzionale italiana. La Corte costituzionale, in numerose pronunce sulla limitazione del riporto perdite (anche per le banche, vedi DL 83/2015 sulle svalutazioni crediti), ha riconosciuto la compatibilità con l'art. 53 Cost. delle limitazioni temporanee, purché sussistano ragioni di interesse pubblico (qui, il gettito atteso dalle manovre LB 2025 e LB 2026) e purché sia salvaguardato il principio del divieto di doppia imposizione. Il limite del 35% e del 42% non azzera il diritto al riporto, ma lo posticipa nel tempo: le perdite non utilizzate nel 2026 e nel 2027 restano disponibili per i periodi d'imposta successivi, secondo l'ordinaria regola del riporto illimitato di cui all'art. 84 del TUIR. Sotto il profilo dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), la norma incide su utilizzi futuri di perdite pregresse: tradizionalmente le Sezioni Unite e la Corte costituzionale considerano costituzionalmente compatibile questo schema.

Cosa succede al riporto ACE residua dopo il 2027?

L'eccedenza ACE deriva, in regime transitorio, dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 (riforma IRES), in particolare per le quote di ACE maturate negli ultimi periodi prima dell'abrogazione e ancora riportabili. Il comma 79 della LB 2026 disciplina specificamente l'utilizzo dell'eccedenza ACE nei periodi d'imposta in corso al 31/12/2026 e 31/12/2027 (con i tetti del 35% e del 42%); dal 31/12/2028 in avanti il comma 81, lett. c) non disciplina specificamente l'eccedenza ACE e l'utilizzo segue le ordinarie regole dell'art. 5 del D.Lgs. 216/2023 e dell'art. 1, c. 4 del DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011. In ogni caso, l'eccedenza non assorbita nel 2026-2027 a causa dei tetti del 35% e del 42% resta riportabile nei periodi d'imposta successivi, alle condizioni previste dalla disciplina ACE residua.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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