Comma 843 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto attuativo del Ministero della salute per definire criteri di accesso, spese ammissibili, importi massimi e modalità di rendicontazione del Fondo per la mobilità pediatrica. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei loro figli di età inferiore a 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.
Norme modificate da questi commi
- Art. 15 TUIR (comma 843): Le detrazioni per spese sanitarie ex art. 15 c. 1 lett. c) TUIR restano cumulabili con il Fondo per le spese mediche non rimborsate.
- Art. 6 TUIR (comma 843): Le somme del Fondo, in quanto provvidenze non sostitutive di reddito, restano fuori dalle categorie reddituali ex art. 6 TUIR.
- Art. 32 Costituzione (comma 843): Il Fondo attua il diritto alla salute ex art. 32 Cost. quale diritto fondamentale dell’individuo.
In sintesi
La misura: un fondo per le famiglie in viaggio della speranza
Il comma 843 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) istituisce, presso lo stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica. La dotazione iniziale è di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si tratta di una misura simbolicamente rilevante, ancorché dimensionata in modo modesto, indirizzata alle famiglie che si trovano costrette a spostarsi fuori dalla provincia di residenza per garantire ai figli minori cure ospedaliere specialistiche.
Beneficiari e requisiti
I destinatari del sostegno sono i genitori di figli di età inferiore a 21 anni ricoverati o in trattamento presso un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza. Il riferimento ai 21 anni è coerente con la definizione di età pediatrica adottata nel Servizio Sanitario Nazionale per alcune patologie complesse (oncologia pediatrica, malattie rare, fibrosi cistica), che riconoscono la continuità assistenziale presso i centri pediatrici anche oltre la maggiore età. Il legislatore non ha posto, in questa sede, requisiti reddituali o ISEE: spetterà al decreto attuativo individuare le modalità e la platea concreta.
Le spese coperte
Il Fondo è destinato a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei figli. La formulazione è volutamente ampia per consentire al decreto attuativo di individuare le spese ammissibili: viaggi (treno, aereo, automobile con rimborso chilometrico), pernottamenti in strutture vicine all’ospedale, eventuali costi di assistenza ai fratelli rimasti a casa. La norma si colloca idealmente nell’alveo dei principi dell’art. 31 della Costituzione, che impegna la Repubblica a proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù, e dell’art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo.
Coordinamento con altre misure
Il Fondo si aggiunge, senza sostituirle, a misure analoghe esistenti. Alcune Regioni hanno già istituito fondi propri per la mobilità sanitaria pediatrica (es. Veneto, Emilia-Romagna, Toscana) o per il sostegno alle famiglie con minori in cura presso centri di riferimento nazionali. Vi sono inoltre detrazioni IRPEF per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR – DPR 22 dicembre 1986, n. 917) che possono coprire una parte delle spese mediche connesse, nonché deduzioni e detrazioni specifiche per malattie rare. I rimborsi del Fondo non costituiscono reddito imponibile in quanto non sostitutivi di retribuzione (cfr. art. 6 TUIR).
Lo schema operativo atteso
La norma rinvia implicitamente a un decreto attuativo del Ministero della salute (di concerto verosimilmente con il MEF) per definire: i criteri di accesso (requisiti reddituali eventuali, soglia minima di distanza per essere considerata «mobilità», durata minima del trattamento), le spese ammissibili, le modalità di rendicontazione (presentazione di documenti di viaggio, fatture di alloggio, certificazione del centro ospedaliero), gli importi massimi erogabili per nucleo familiare. Considerata la dotazione complessiva di 0,5 milioni annui è ragionevole attendersi una platea di beneficiari di poche centinaia di famiglie l’anno, con importi medi a famiglia indicativamente nell’ordine di 1.000-2.000€.
Profili fiscali
I contributi erogati dal Fondo, in quanto provvidenze a sostegno di spese determinate sostenute per gravi ragioni di salute familiare, dovrebbero rientrare nell’esclusione da imposizione prevista dall’art. 6 del TUIR per i redditi non rientranti nelle categorie tipiche. Il decreto attuativo dovrà chiarire il regime fiscale specifico ed escludere espressamente le somme dal calcolo dell’ISEE ai sensi dell’art. 4 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Domande frequenti
Chi può richiedere il contributo del Fondo mobilità pediatrica?
I genitori di figli di età inferiore a 21 anni in degenza o trattamento presso un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza, ai sensi del comma 843 della L. 30 dicembre 2025, n. 199. Le modalità operative concrete (criteri reddituali, soglie di distanza, documentazione necessaria) saranno definite dal decreto attuativo del Ministero della salute. La dotazione complessiva è di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, pertanto la platea concreta di beneficiari sarà necessariamente limitata.
Quali spese sono rimborsabili dal Fondo?
Il comma 843 indica testualmente «gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento». Si tratta dunque, presumibilmente, di spese di viaggio (treno, aereo, automobile con rimborso chilometrico), pernottamento in strutture vicine all’ospedale e altre spese accessorie collegate alla permanenza fuori dalla provincia di residenza. La concreta individuazione delle voci ammissibili e dei tetti massimi sarà definita dal decreto attuativo del Ministero della salute. Le spese mediche restano detraibili autonomamente ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR (DPR 917/1986).
Il contributo è cumulabile con detrazioni e altri rimborsi?
In linea di principio sì, salvo diversa previsione del decreto attuativo. Le detrazioni IRPEF per spese sanitarie ex art. 15, comma 1, lett. c) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) operano sulle spese mediche residue, non sulle spese di viaggio e alloggio già rimborsate. Eventuali rimborsi regionali per mobilità sanitaria si coordineranno con il Fondo nazionale. Il Fondo è un supporto aggiuntivo, non sostitutivo, rispetto alle prestazioni del SSN.
Il contributo si applica anche per visite ambulatoriali o solo per ricoveri?
La norma fa riferimento al «periodo di degenza e trattamento», formula che potrebbe ricomprendere sia il ricovero ospedaliero (degenza ordinaria, day hospital) sia trattamenti ambulatoriali ripetuti che richiedono permanenza fuori sede per più giorni (ad esempio cicli di radioterapia o chemioterapia pediatrica). L’interpretazione restrittiva o estensiva dipenderà dal decreto attuativo del Ministero della salute, che dovrà bilanciare la finalità solidaristica della norma con la sostenibilità finanziaria dell’intervento.
Il contributo è tassato ai fini IRPEF?
È ragionevole attendersi che le somme erogate dal Fondo, in quanto provvidenze a sostegno di spese determinate sostenute per gravi ragioni di salute familiare, siano escluse dalla base imponibile IRPEF. L’art. 6 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) classifica i redditi imponibili in sei categorie tassative, fra cui non rientrano i contributi assistenziali finalizzati al ristoro di spese specifiche. Il decreto attuativo dovrà comunque confermare espressamente il regime di non imponibilità, anche ai fini dell’eventuale esclusione dal calcolo dell’ISEE ex DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.