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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 724 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Si attendono le specifiche tecniche INPS per l’integrazione del dato «dante causa» nei flussi UniEmens; presumibile circolare attuativa nel primo trimestre 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 , dei congedi straordinari di cui all’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizionifebbraio 1992, n. 104 legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo , dei congedi parentali di cui agli e 2001, n. 151 articoli 32 33 del medesimo testo unico di cui al decreto , nonché di quelli di cui all’legislativo 26 marzo 2001, n. 151 articolo 8, comma 4, della legge 22 maggio 2017, n. , spettanti ai lavoratori pubblici e privati, le pubbliche amministrazioni di cui all’81 articolo 1, comma 2, del decreto , sono tenute ad inserire le informazioni relative all’evento fruito e al relativo dantelegislativo 30 marzo 2001, n. 165 causa nelle denunce mensili di cui all’ ,articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla .legge 24 novembre 2003, n. 326

In sintesi

  • Le pubbliche amministrazioni ex art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001 dovranno inserire nelle denunce mensili UniEmens i dati sui permessi e congedi fruiti dai dipendenti.
  • Coinvolti: permessi L. 104/1992 art. 33, congedo straordinario art. 42 c. 5 D.Lgs. 151/2001, congedi parentali artt. 32 e 33 D.Lgs. 151/2001, congedo art. 8 c. 4 L. 81/2017 per donne vittime di violenza.
  • Deve essere indicato anche il dante causa (familiare disabile o figlio per cui è fruito il permesso/congedo).
  • Finalità: potenziare i controlli incrociati INPS sul corretto uso degli istituti.
Cosa prevede il comma 724

Il comma 724 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sul fronte dell’integrità nell’utilizzo dei permessi e congedi di natura familiare e socio-assistenziale, imponendo alle pubbliche amministrazioni un obbligo informativo mensile nei confronti dell’INPS. La norma si inserisce in un percorso più ampio di lotta agli abusi nell’uso dei permessi ex L. 104/1992, già oggetto di numerose pronunce di Cassazione (in particolare in materia di licenziamento per giusta causa quando i permessi vengono fruiti per finalità diverse dall’assistenza al familiare disabile).

Il fenomeno degli abusi e la ratio dell’intervento

I dati raccolti negli ultimi anni dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dall’INPS hanno evidenziato un fenomeno strutturale di uso improprio dei permessi ex L. 104/1992, con casi documentati di lavoratori che fruiscono dei tre giorni mensili per attività personali (viaggi, lavoro presso terzi, attività ricreative) anziché per l’assistenza al familiare. La Corte di Cassazione ha consolidato un orientamento secondo cui l’uso fraudolento legittima il licenziamento per giusta causa anche in assenza di sistematicità, in quanto la condotta integra una grave violazione del rapporto fiduciario. Il problema centrale, tuttavia, era la difficoltà per le PA di rilevare ex ante le anomalie, in mancanza di una banca dati centralizzata. Il comma 724 risponde proprio a questa esigenza: trasferire all’INPS, in tempo reale tramite flusso UniEmens, i dati necessari per individuare pattern anomali (es. due dipendenti che assistono lo stesso disabile in violazione del principio del referente unico, fruizione dei permessi dopo il decesso del dante causa, sovrapposizione anomala con periodi di trasferta o di malattia del lavoratore).

Ambito soggettivo: le PA coinvolte

Sono destinatarie dell’obbligo tutte le pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: amministrazioni statali, aziende ed enti pubblici, regioni, province, comuni, comunità montane, ISTAT, ARAN, agenzie ex D.Lgs. 300/1999, università, IACP, Camere di commercio, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, ASL e aziende ospedaliere, fino al CONI. L’obbligo non si estende ai datori di lavoro privati, che continuano ad applicare le proprie regole UniEmens senza la specificità del dante causa qui prevista.

Ambito oggettivo: quali istituti

I controlli riguardano cinque tipologie di assenze retribuite. Innanzitutto i permessi mensili ex art. 33 della L. 5 febbraio 1992, n. 104: tre giorni mensili (o frazioni orarie) per il lavoratore con disabilità grave o per il familiare che presta assistenza. In secondo luogo il congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico maternità/paternità), che spetta fino a due anni nell’arco della vita lavorativa per assistere il familiare disabile grave convivente. Poi i congedi parentali ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 151/2001, fruibili dai genitori entro l’età del figlio (con la modifica del comma 219 della stessa LB 2026 il limite si estende al quattordicesimo anno). Infine il congedo per donne vittime di violenza di genere ex art. 8, comma 4, della L. 22 maggio 2017, n. 81.

Lo strumento operativo: UniEmens e il dante causa

Lo strumento individuato è la denuncia mensile prevista dall’art. 44, comma 9, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (oggi UniEmens). La novità sostanziale è che le PA dovranno indicare non solo l’evento fruito (giorni di permesso/congedo, periodo, tipologia) ma anche il dante causa: il familiare disabile per cui si fruisce dei permessi ex L. 104, il figlio per cui si fruisce del congedo parentale, e così via. Questa informazione, abbinata ai dati anagrafici INPS, consentirà controlli incrociati su anomalie classiche (es. due lavoratori che dichiarano di assistere lo stesso disabile pur essendo la 104 riconosciuta a un solo referente, o permessi continuati dopo il decesso del dante causa).

Implicazioni per la gestione del personale

Per gli uffici personale delle PA l’impatto operativo è non banale. Sarà necessario adeguare i software paghe (NoiPA, sistemi regionali, applicativi specifici) per tracciare il dante causa associato ad ogni evento, anche per i casi più complessi (cumulo di permessi nello stesso mese per diversi danti causa, frazionamento orario, sostituzione di referente unico in caso di malattia). Il D.Lgs. 165/2001 impone già alle PA un coordinamento con INPS sulle informazioni retributive e contributive; il comma 724 estende il perimetro alla dimensione «qualitativa» dell’assenza. Le amministrazioni dovranno aggiornare la modulistica interna richiedendo, al momento della richiesta del permesso/congedo, codice fiscale del dante causa e copia del verbale L. 104/1992 (per i casi che lo richiedono).

Profili sanzionatori

Il comma 724 non introduce direttamente sanzioni a carico del lavoratore o dell’amministrazione, ma alimenta un sistema informativo che funge da supporto sia ai controlli amministrativi (recupero somme indebite, segnalazioni disciplinari) sia a quelli penali (truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 c.p., già contestata in giurisprudenza nei casi di uso fraudolento dei permessi). L’art. 55-quinquies del D.Lgs. 165/2001 rimane il riferimento sanzionatorio per le false attestazioni di presenza in servizio; la nuova banca dati permetterà di emergere anche pattern di abuso meno eclatanti.

Coordinamento con la disciplina sostanziale

La norma non modifica i presupposti sostanziali per fruire dei permessi e dei congedi: continuano ad applicarsi le condizioni di disabilità grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992), il principio del referente unico (con le eccezioni introdotte dal D.Lgs. 105/2022 di recepimento della direttiva UE 2019/1158 work-life balance), i limiti età del figlio e i periodi massimi per congedo parentale. Il comma 724 si limita a innestare un meccanismo di trasparenza informativa.

Coordinamento con la riforma disabilità D.Lgs. 62/2024

L’intervento si colloca nello stesso periodo storico in cui sta entrando in vigore, in modo progressivo, il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 di riforma della disciplina della disabilità in attuazione della L. 22 dicembre 2021, n. 227. La nuova disciplina sostituisce il termine «handicap» con «condizione di disabilità» e introduce un sistema unitario di accertamento gestito dall’INPS, con eliminazione delle commissioni mediche delle ASL nelle materie di sua competenza. La banca dati alimentata dalle PA grazie al comma 724 si raccorda naturalmente con il nuovo sistema di accertamento, che già centralizza i dati sui beneficiari dei diritti collegati alla L. 104/1992. La compatibilità tra i due interventi normativi è assicurata dal principio del «dato unico»: la PA conosce l’esistenza del verbale L. 104 attraverso le banche dati centrali e può quindi limitarsi a registrare la fruizione del permesso/congedo, senza richiedere documentazione duplicata al dipendente.

Profili di privacy e trattamento dati

L’obbligo informativo sul dante causa comporta il trattamento di dati personali sensibili (la condizione di disabilità del familiare, lo stato di salute del figlio). Il trattamento si fonda sull’art. 6, paragrafo 1, lett. c) e e) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per l’adempimento di un obbligo legale e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, e sull’art. 9, paragrafo 2, lett. b), per il trattamento necessario all’assolvimento degli obblighi in materia di diritto del lavoro, sicurezza sociale e protezione sociale. Le PA dovranno aggiornare le proprie informative privacy e i registri dei trattamenti ex art. 30 GDPR. La trasmissione del dato verso INPS, in qualità di titolare autonomo del trattamento per finalità previdenziali, non richiede consenso dell’interessato in quanto fondata su base legale.

Tempistiche e adempimenti pratici

Le amministrazioni avranno presumibilmente i primi mesi del 2026 per adeguarsi: l’INPS emanerà la circolare tecnica con le specifiche XML del nuovo tracciato UniEmens, fissando una data di prima applicazione (probabilmente competenza marzo o aprile 2026, con denuncia trasmessa nel mese successivo). I responsabili HR dovranno entro tale data: aggiornare il modulo richiesta permessi/congedi inserendo un campo «codice fiscale dante causa»; aggiornare il software paghe per la compilazione automatica del flusso UniEmens; predisporre la formazione del personale dell’ufficio personale.

Quadro costituzionale e dei diritti dei lavoratori

L’intervento del comma 724 si inserisce in un delicato bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti. Da un lato la tutela del lavoratore con responsabilità familiari e il diritto al lavoro ex artt. 4 e 37 della Costituzione; dall’altro il principio di buon andamento dell’amministrazione ex art. 97 Cost. e il dovere di adempimento delle prestazioni lavorative con diligenza ex art. 2104 del codice civile. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 213/2016, ha ribadito che i permessi ex L. 104/1992 non possono essere utilizzati per finalità estranee all’assistenza del disabile, pur riconoscendo la valenza della funzione assistenziale familiare nell’impianto costituzionale. Il comma 724 si limita a creare gli strumenti informativi per dare effettività ai principi già vigenti, senza modificarne il bilanciamento sostanziale.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Tizio, dipendente comunale che assiste la madre disabile

Tizio è funzionario in un Comune capoluogo e fruisce regolarmente dei tre giorni mensili di permesso ex art. 33 della L. 104/1992 per assistere la madre Caia, riconosciuta in condizione di disabilità grave. Fino a dicembre 2025 il flusso UniEmens del Comune indicava solo «evento permesso L. 104». Da gennaio 2026, ai sensi del comma 724, il Comune dovrà indicare anche il codice fiscale della madre Caia come dante causa. L’INPS potrà così verificare incroci di possibili anomalie (es. che nessun altro dipendente pubblico stia fruendo permessi sullo stesso dante causa, dato il principio del referente unico salvo eccezioni del D.Lgs. 105/2022). Tizio non subisce alcuna variazione operativa, ma l’ufficio personale del Comune deve aggiornare il software paghe per registrare il dato.

Caso pratico 2 - Sempronia, dirigente PA in congedo parentale

Sempronia, dirigente di un’Agenzia statale, ha due figli (uno di 10 anni e uno di 13). Nel 2026 chiede un periodo di congedo parentale di tre mesi per il figlio maggiore, sfruttando la nuova finestra fino al quattordicesimo anno introdotta dal comma 219. Il flusso UniEmens trasmesso dall’Agenzia indicherà: tipologia «congedo parentale art. 32 D.Lgs. 151/2001», periodo trimestrale, codice fiscale del figlio dante causa. L’INPS verifica che il figlio non abbia ancora compiuto 14 anni e che il monte ore complessivo tra i due genitori non superi i tetti. Sempronia percepisce l’indennità del 30% (oltre alle eventuali maggiorazioni); la contribuzione figurativa è calcolata sulla retribuzione convenzionale ex art. 35 D.Lgs. 151/2001 trattandosi di periodo successivo ai sei anni del figlio.

Domande frequenti

Da quando le PA devono comunicare il dante causa nell’UniEmens?

L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2026 ai sensi del comma 724 della L. 30 dicembre 2025, n. 199. La denuncia mensile UniEmens ex art. 44, comma 9, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 dovrà contenere, per ogni evento di assenza tutelata, l’identificazione del soggetto in favore del quale il permesso o il congedo è fruito (il familiare disabile per la L. 104/1992 o il figlio per i congedi parentali ex D.Lgs. 151/2001). L’INPS è chiamata ad emanare le specifiche tecniche del flusso, presumibilmente entro il primo trimestre 2026.

L’obbligo riguarda anche i datori di lavoro privati?

No. Il comma 724 si rivolge espressamente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: amministrazioni statali, regioni, province, comuni, enti pubblici non economici, ASL, università, agenzie, ecc. I datori privati continuano ad applicare la disciplina UniEmens generale, senza l’obbligo di specificare il dante causa per ogni assenza tutelata. È ragionevole attendersi, tuttavia, che l’esperienza nel settore pubblico possa estendersi al settore privato in futuro.

Quali sono i rischi per il dipendente che fruisce di permessi 104 in modo improprio?

I rischi sono di tre tipi. Sul piano disciplinare il datore pubblico può procedere al licenziamento per giusta causa, come confermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto legittimo il recesso del dipendente che utilizzi i permessi della L. 104/1992 per finalità estranee all’assistenza del familiare. Sul piano economico l’amministrazione recupera la retribuzione indebitamente percepita. Sul piano penale è configurabile la truffa aggravata ex art. 640 c.p. ai danni dello Stato, con eventuale aggravante ex art. 61 n. 11 c.p. (abuso di prestazione d’opera).

Vengono modificati i presupposti per fruire dei permessi 104 o dei congedi parentali?

No. Il comma 724 si limita a introdurre un obbligo informativo. I presupposti sostanziali continuano a essere disciplinati dalle norme di settore: art. 33 L. 5 febbraio 1992, n. 104 per i permessi mensili (3 giorni o 18 ore), art. 42 c. 5 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 per il congedo straordinario fino a due anni, artt. 32 e 33 del medesimo D.Lgs. 151/2001 per i congedi parentali (con il nuovo limite di età del figlio a 14 anni introdotto dal comma 219 della stessa LB 2026), art. 8 c. 4 L. 22 maggio 2017, n. 81 per le donne vittime di violenza.

Cosa accade se la PA dimentica di indicare il dante causa nell’UniEmens?

Il comma 724 non prevede sanzioni dirette a carico della PA che ometta l’indicazione. Restano applicabili gli ordinari principi di responsabilità del funzionario per la gestione corretta del flusso retributivo e contributivo. È verosimile che l’INPS, con apposita circolare attuativa, individui le modalità di scarto o richiesta integrazione delle denunce incomplete, eventualmente con effetti sull’accreditamento contributivo del dipendente. Le amministrazioni dovranno quindi aggiornare i propri applicativi paghe (NoiPA, sistemi regionali) per garantire la tracciabilità del dato dalla richiesta del dipendente fino al flusso INPS.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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