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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il congedo di paternità obbligatorio sale da 5 a 10 giorni lavorativi.
  • Nei casi di parto plurimo i giorni passano da 8 a 14.
  • Modifica chirurgica dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico maternità/paternità).
  • Resta ferma l'indennità INPS al 100% della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro.
  • Misura applicabile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche adottivi e affidatari.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 220 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’ , le parole: «nelarticolo 47, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 limite di cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di dieci giorni» e le parole: «gli otto» sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici».

Cosa cambia con il comma 220

Il comma 220 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene con una tecnica novellistica puntuale sull'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, cioè sul Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. La modifica è duplice: il limite generale di fruizione del congedo passa da «cinque giorni» a «dieci giorni» e, nei casi di parto plurimo, l'estensione passa da «otto» a «quattordici» giorni. Si tratta di un raddoppio sostanziale del congedo riservato al padre lavoratore.

Il congedo di paternità nel quadro del D.Lgs. 151/2001

L'art. 47 del D.Lgs. 151/2001 disciplina il congedo del padre nei primi mesi di vita del figlio. Va distinto dal «congedo di paternità obbligatorio» introdotto dall'art. 4, comma 24, lett. a), della L. 28 giugno 2012, n. 92 (legge Fornero) e stabilizzato dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare. Il legislatore del 2026 conferma la tendenza europea ad ampliare il ruolo del padre nelle prime settimane di vita del figlio, allineando l'Italia ai Paesi che già riconoscono periodi più estesi.

Profili retributivi e contributivi

Il congedo è coperto da indennità pari al 100% della retribuzione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 151/2001 (richiamato dall'art. 47 stesso), anticipata dal datore di lavoro e poi conguagliata con l'INPS. Sotto il profilo previdenziale resta integralmente coperto da contribuzione figurativa, come previsto dall'art. 25 del medesimo Testo unico. Il raddoppio dei giorni non incide quindi sul reddito del lavoratore ma comporta un maggior onere finanziario a carico della finanza pubblica, che il legislatore ha quantificato nei prospetti allegati alla legge.

Ambito soggettivo

La novella si applica a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Restano esclusi i lavoratori autonomi e i parasubordinati iscritti alla gestione separata, per i quali il congedo di paternità obbligatorio non è previsto dal D.Lgs. 151/2001. L'istituto si applica anche nei casi di adozione e affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 151/2001, computando il termine dall'ingresso del minore in famiglia.

Rapporto con il TUIR e con l'assegno unico

L'indennità di paternità rientra nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) e segue le regole ordinarie di tassazione di cui all'art. 51 TUIR. Il padre che fruisce del congedo conserva ogni altro beneficio fiscale collegato al figlio, incluso l'assegno unico e universale ex D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, e le detrazioni residuali per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR nella versione post-riforma 2022.

Coordinamento con la contrattazione collettiva

Numerosi CCNL già prevedevano periodi più ampi rispetto al minimo legale: per effetto del nuovo comma 2 dell'art. 47 D.Lgs. 151/2001, occorre verificare la clausola di miglior favore. Il principio di favor lavoratoris di cui all'art. 2077 c.c. impone che le condizioni collettive in deroga sfavorevole al lavoratore vengano superate dalla nuova soglia legale.

Decorrenza e regime transitorio

La norma entra in vigore il 1° gennaio 2026. Per le nascite, adozioni e affidamenti avvenuti dopo tale data si applica il nuovo limite. Per le situazioni in corso al 31 dicembre 2025, in cui il padre non abbia ancora esaurito il congedo nei termini dell'art. 47 (entro i primi mesi di vita del figlio), si pone un tema di diritto intertemporale che sarà presumibilmente chiarito da circolare INPS. La regola generale è che la legge processuale e di previdenza si applica ai fatti pendenti al momento dell'entrata in vigore: chi ha già usufruito di 5 giorni nel 2025 potrà verosimilmente fruire dei restanti 5 nel 2026 entro i termini residui.

Domande frequenti

Quanti giorni di congedo di paternità spettano nel 2026?

Dal 1° gennaio 2026 il congedo di paternità previsto dall'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 sale a 10 giorni lavorativi (in luogo dei 5 precedenti). In caso di parto plurimo si arriva a 14 giorni (in luogo degli 8 previgenti). Restano fermi i requisiti soggettivi (lavoratori dipendenti pubblici e privati), la copertura economica al 100% della retribuzione e la contribuzione figurativa. La norma si applica anche ai casi di adozione e affidamento.

Il congedo è retribuito al 100%?

Sì. Il congedo di paternità ex art. 47 del D.Lgs. 151/2001 è coperto da indennità pari al 100% della retribuzione, ai sensi del richiamato art. 29 del Testo unico maternità/paternità. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata con l'INPS. Il periodo è integralmente coperto da contribuzione figurativa ex art. 25 D.Lgs. 151/2001 e rileva ai fini pensionistici. Sotto il profilo fiscale rientra nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 TUIR.

I 10 giorni sono lavorativi o di calendario?

Il riferimento storico dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 151/2001 è ai giorni lavorativi: la novella del comma 220 LB 2026 si limita a sostituire il numerale senza toccare la natura del computo. I 10 giorni vanno quindi intesi come giorni lavorativi (con esclusione dei festivi e, di norma, della domenica), da fruire entro i mesi di vita del figlio previsti dal Testo unico. In caso di lavoro su turni o orario plurisettimanale, il giorno corrisponde al turno programmato secondo le indicazioni operative INPS.

La novella si applica anche al pubblico impiego?

Sì. L'art. 47 del D.Lgs. 151/2001 si applica anche al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in forza dell'art. 57 dello stesso Testo unico e del rinvio operato dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni dovranno aggiornare le proprie procedure interne e le circolari attuative. Resta ferma la possibilità per la contrattazione collettiva integrativa di prevedere condizioni di miglior favore.

Come incide sulle detrazioni e sull'assegno unico per i figli?

Il congedo non modifica il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12 TUIR né quello all'assegno unico e universale di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230. L'indennità INPS è reddito imponibile IRPEF assimilato a lavoro dipendente (art. 50 TUIR) e concorre alla determinazione del reddito complessivo. Va inserita nella dichiarazione dei redditi e rileva ai fini ISEE secondo il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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