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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 923 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

Testo coordinato

. All’articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della è abrogato.Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il secondo comma

In sintesi

  • Abrogazione del secondo comma dell'art. 21 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (TU pensioni di guerra).
  • Intervento di pulizia normativa su disciplina di nicchia (pensioni di guerra).
  • Effetti pratici limitati: l'abrogazione riguarda una disposizione presumibilmente non più attuale o sovrapposta ad altre norme.
  • Applicabilità immediata dal 1° gennaio 2026.
  • Materia di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione generale per le pensioni di guerra.
Una piccola pulizia normativa nel testo unico delle pensioni di guerra

Il comma 923 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene con un'abrogazione puntuale sull'art. 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. Specificamente, viene abrogato il secondo comma dell'art. 21. La norma rappresenta un esempio di pulizia normativa: il legislatore agisce su una disciplina di nicchia (pensioni di guerra) con un intervento di natura formale e di portata ridotta.

Il contesto: il D.P.R. 915/1978 e le pensioni di guerra

Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 è il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. Disciplina le prestazioni erogate dallo Stato italiano a favore di militari e civili che hanno subito menomazioni o danni fisici a causa di eventi bellici (Prima e Seconda Guerra Mondiale, eventi bellici successivi), nonché ai loro familiari superstiti. Le pensioni di guerra sono prestazioni di natura indennitaria-risarcitoria, diverse dalle pensioni previdenziali (gestite da INPS) e dalle pensioni assistenziali (es. invalidità civile). La materia è di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la Direzione generale per la spesa del personale del MEF (o la specifica struttura competente sulle pensioni di guerra).

Il contenuto dell'art. 21 del D.P.R. 915/1978

L'art. 21 del D.P.R. 915/1978 disciplina (in via generale) materie collegate alla determinazione, all'erogazione o alle condizioni di accesso alle pensioni di guerra. Il secondo comma - oggetto di abrogazione - regolava presumibilmente un aspetto specifico o derogatorio, ora ritenuto non più necessario o superato da altre disposizioni intervenute nel tempo. Per cogliere l'esatta portata dell'abrogazione, è necessario consultare il testo coordinato del D.P.R. 915/1978 nella versione previgente al 1° gennaio 2026. Senza tale verifica, è possibile solo ipotizzare che la disposizione abrogata riguardasse: una causale particolare di pensione (es. eventi bellici di particolari conflitti), un limite o una condizione di applicazione del primo comma, una norma di natura transitoria divenuta obsoleta.

Perché abrogare ora una norma del 1978?

L'abrogazione di singole disposizioni in testi unici antichi è tecnica legislativa diffusa nelle leggi di bilancio italiane: la «manovra» assume veste di occasione per interventi di razionalizzazione e pulizia normativa che, fuori da tale contesto, faticherebbero a trovare collocazione autonoma. La specifica abrogazione del secondo comma dell'art. 21 D.P.R. 915/1978 risponde verosimilmente a una di queste esigenze:

  • Esaurimento di efficacia (norma transitoria con effetti esauriti).
  • Sovrapposizione con altre norme intervenute nel tempo (sentenze costituzionali, leggi di riforma del settore, regolamenti applicativi).
  • Incompatibilità con norme sopravvenute (es. orientamenti giurisprudenziali consolidati, ridefinizione di categorie di beneficiari).
  • Semplice opportunità di rimuovere disposizioni inattuali.
Effetti pratici

Per gli operatori del settore (avvocati e patronati che assistono titolari di pensioni di guerra o loro superstiti), il comma 923 ha rilevanza nei limiti del contenuto specifico della disposizione abrogata. Per i beneficiari di pensioni di guerra in essere, di norma non si producono effetti pregiudizievoli: l'abrogazione di norme in testi unici antichi non comporta la cessazione di prestazioni già in essere, in virtù del principio di tutela dell'affidamento e del rispetto dei diritti quesiti. Per nuove domande di pensione di guerra (rare, dato il trascorrere del tempo dalla cessazione degli eventi bellici), l'eventuale impatto va valutato caso per caso alla luce del testo coordinato post-abrogazione. Per i patronati e gli enti di assistenza ai veterani (Associazione Nazionale Combattenti, Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, ecc.), è opportuno verificare nei primi mesi del 2026 la portata della modifica e, se necessario, sollecitare il Ministero dell'Economia per chiarimenti applicativi.

Valutazione critica e tempistiche

L'intervento del comma 923 è di portata oggettivamente limitata. La sua collocazione nella Legge di Bilancio - tra norme di ben maggiore rilievo economico-sociale - riflette la prassi legislativa italiana di concentrare nella «manovra» anche interventi di carattere tecnico e di pulizia normativa. L'applicabilità immediata dal 1° gennaio 2026 non richiede decreti attuativi: l'abrogazione produce effetti diretti. Per gli operatori del settore, è sufficiente prendere atto dell'intervento e aggiornare le proprie banche dati di riferimento.

Domande frequenti

Cosa cambia per chi già percepisce una pensione di guerra dopo il comma 923 della LB 2026?

Per chi già percepisce una pensione di guerra (sia diretta - es. ex militare con invalidità bellica - sia di reversibilità - es. vedova o figlio del titolare), il comma 923 non produce di norma effetti pregiudizievoli. L'abrogazione di una disposizione di un testo unico non comporta la cessazione di prestazioni già in essere e già liquidate sulla base della disciplina previgente, in virtù dei principi di tutela del legittimo affidamento e di rispetto dei diritti quesiti. La concreta portata della modifica - se si tratta di norma sostanziale, procedurale o transitoria - dipende dal contenuto specifico del secondo comma dell'art. 21 del D.P.R. 915/1978, da consultare nella sua versione previgente all'abrogazione. Per chiarimenti, i beneficiari possono rivolgersi ai patronati o al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le pensioni di guerra sono ancora oggi materia di rilievo pratico?

Sì, sebbene con platea progressivamente ridotta per ragioni anagrafiche. Le pensioni di guerra continuano a essere erogate ai titolari diretti viventi (sempre meno numerosi dato il trascorrere di decenni dagli eventi bellici), ai superstiti (vedove/i, orfani in particolari condizioni), e a categorie residuali di beneficiari (ex militari di altri conflitti, vittime civili di eventi bellici degli anni successivi). Le prestazioni sono erogate dal MEF tramite la struttura competente. I patronati (INCA, ITAL, INAS, ACLI, ecc.) e le associazioni di categoria continuano a fornire assistenza per pratiche di nuova domanda (rare), aggiornamento (cambi di domicilio, variazioni di reddito) e contenzioso (impugnazione di provvedimenti di revoca o riduzione).

Perché il legislatore abroga ora una norma del 1978?

Le leggi di bilancio italiane includono spesso interventi di pulizia normativa - abrogazioni di disposizioni esaurite, sovrapposte o inattuali - che fuori da tale contesto faticherebbero a trovare una collocazione autonoma. Le ragioni possono essere molteplici: esaurimento di efficacia (norma transitoria che ha esaurito i suoi effetti); sovrapposizione con norme intervenute dopo (sentenze costituzionali, leggi di riforma, regolamenti); incompatibilità con orientamenti giurisprudenziali consolidati; mera opportunità di rimozione di disposizioni inattuali. Per il caso specifico del secondo comma dell'art. 21 D.P.R. 915/1978, occorre consultare la dottrina e la giurisprudenza sul tema delle pensioni di guerra per cogliere la motivazione concreta - non esplicitata nel testo del comma 923.

Esistono cross-link a articoli del Codice Civile o di altri codici per la materia delle pensioni di guerra?

La materia delle pensioni di guerra è disciplinata dal proprio testo unico (D.P.R. 915/1978) e da norme speciali successive. Non vi sono cross-link diretti a articoli del Codice Civile, del Codice Penale o di altri codici principali, anche perché le pensioni di guerra hanno natura indennitaria-risarcitoria autonoma rispetto agli istituti generali di previdenza o di responsabilità civile. Tematiche collaterali (successione delle pensioni di guerra ai superstiti, rapporti con la pensione di invalidità civile, regime fiscale - le pensioni di guerra sono esenti IRPEF ai sensi dell'art. 34 D.P.R. 601/1973) trovano riferimento in norme specifiche, ma non incidono direttamente sull'abrogazione disposta dal comma 923.

Il comma 923 richiede decreti attuativi?

No, l'abrogazione di una disposizione legislativa produce effetti diretti dal momento dell'entrata in vigore della norma abrogativa. Il comma 923, in vigore dal 1° gennaio 2026, determina l'immediata cessazione di efficacia del secondo comma dell'art. 21 del D.P.R. 915/1978 da tale data. Non sono necessari decreti, regolamenti o circolari attuative. Eventuali atti interpretativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze potranno chiarire aspetti pratici per le strutture amministrative competenti, ma non costituiscono condizione di efficacia. Per beneficiari, patronati e associazioni interessate, è sufficiente prendere atto dell'intervento e aggiornare le banche dati di riferimento.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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