Comma 840 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.
Testo coordinato
. All’ , sono apportate le seguentiarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 modificazioni: a) alla lettera c), la cifra: «30.000» è sostituita dalla seguente: «35.000»; b) alla lettera d), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente ovvero almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda» e, all’ultimo periodo, le parole: «nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno o negli anni considerati ai fini della presente lettera».
In sintesi
Il contesto: la riforma del Fondo pensione lavoratori spettacolo
Il comma 840 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) modifica l'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 30 novembre 2023, n. 175, decreto delegato di riforma della disciplina del Fondo pensione lavoratori spettacolo (FPLS) e del Fondo sportivi professionisti, gestiti dall'INPS in qualità di gestioni speciali. Il D.Lgs. 175/2023 ha innovato profondamente la disciplina previgente (R.D.L. 708/1947 ed Enpals confluito in INPS dal 2012) introducendo regole più aggiornate per l'identificazione dei soggetti tenuti alla contribuzione, definendo categorie professionali e fissando requisiti reddituali e contributivi specifici.
Il contenuto della modifica: la nuova soglia di 35.000 euro
La lettera a) del comma 840 sostituisce alla lettera c) dell'art. 2, c. 1, D.Lgs. 175/2023 la cifra di 30.000 euro con 35.000 euro. La lettera c) dell'art. 2 del D.Lgs. 175/2023 disciplina (verosimilmente) una soglia reddituale rilevante per l'identificazione dei soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria al FPLS o per il riconoscimento di particolari status (es. la qualifica di lavoratore dello spettacolo a tempo determinato vs autonomo, oppure il diritto a determinate tutele assicurative e previdenziali). L'innalzamento da 30.000 a 35.000 euro (+16,7%) determina:
L'effettivo significato della soglia richiede la lettura del testo coordinato dell'art. 2, c. 1, lett. c), D.Lgs. 175/2023.
La regola speciale per gli attori cinematografici e di audiovisivi
La lettera b) del comma 840 inserisce, dopo il primo periodo della lettera d) dell'art. 2, c. 1, D.Lgs. 175/2023, una disposizione di favore per «i soli attori cinematografici o di audiovisivi»: il requisito (presumibilmente contributivo, dato il riferimento alle «giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo») si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato:
La ratio è specifica del settore cinematografico/audiovisivo: si tratta di attività tipicamente discontinue, con periodi di concentrazione di lavoro durante le riprese (poche settimane intense) seguiti da lunghi periodi di inattività. Il requisito ordinario (la cui formulazione è nei primi periodi della lettera d) sembrava penalizzante per gli attori, e il legislatore introduce una doppia opzione di calcolo: o nell'anno precedente (con soglia bassa di 15 giornate) o cumulando i due anni precedenti (con soglia di 30 giornate). La modulazione consente all'attore di accedere alle prestazioni anche in presenza di carriere fortemente intermittenti.
Il chiarimento sull'arco temporale: «nell'anno o negli anni considerati»
L'ultima parte del comma 840 modifica l'ultimo periodo della lettera d): le parole «nel medesimo anno» sono sostituite con «nell'anno o negli anni considerati ai fini della presente lettera». La modifica è conseguenziale alla doppia opzione di calcolo (1 anno / 2 anni) introdotta nel periodo precedente. Disciplinando una regola che presumibilmente esclude doppi conteggi o cumuli con altri benefici, il legislatore precisa che la regola si applica all'anno preso a riferimento o, in alternativa, ai due anni considerati se l'attore sceglie la modalità cumulativa. Si tratta di una rifinitura testuale necessaria per la coerenza interna della disposizione, una volta introdotta la doppia opzione.
Effetti pratici per i lavoratori dello spettacolo
Per gli attori cinematografici e dell'audiovisivo che hanno carriere intermittenti - tipico dell'industria del cinema e della televisione italiana - la nuova regola consente l'accesso a prestazioni previdenziali o assicurative del FPLS anche con un numero contenuto di giornate annue. La soglia di 15 giornate corrisponde indicativamente a circa 3 settimane di riprese; quella di 30 giornate complessive su due anni a circa 6 settimane cumulate. Tali parametri sono allineati alla durata media di un set cinematografico (da 6 a 12 settimane per un lungometraggio standard) e ai rapporti di lavoro tipici dei film d'autore e dei progetti seriali. Per l'agente, il manager o il consulente del lavoro che assiste l'attore, l'attenzione deve essere rivolta alla corretta certificazione delle giornate di lavoro - attraverso il Libro Unico del Lavoro e la denuncia mensile INPS (UniEmens), oltre alla COB (Comunicazione Obbligatoria al Centro per l'Impiego).
Considerazioni operative per le case di produzione
Le case di produzione cinematografica e dell'audiovisivo (produzioni indipendenti, gruppi editoriali, piattaforme streaming) non subiscono modifiche dirette dai loro obblighi contributivi (aliquote, modalità di versamento), ma devono prestare attenzione alla correttezza della denuncia delle giornate effettive di lavoro per ciascun attore ingaggiato. Per gli attori in particolare, il datore di lavoro deve assicurarsi che la denuncia UniEmens riporti il numero esatto di giornate di lavoro effettivamente svolte (non solo le giornate retribuite in bilancio, che potrebbero non coincidere). Eventuali errori o omissioni nelle denunce mensili possono pregiudicare l'accesso alle prestazioni FPLS dell'attore, con conseguente potenziale contenzioso lavoristico.
Quadro normativo collegato e tempistica
Il D.Lgs. 175/2023 ha richiesto numerose circolari INPS interpretative nel corso del 2024 e 2025. Il comma 840 produrrà verosimilmente nuove circolari INPS nei primi mesi del 2026, sia per illustrare la nuova soglia di 35.000 euro (e i suoi effetti sulla qualificazione dei soggetti) sia per dettagliare la modalità di calcolo del requisito di 15/30 giornate per gli attori. Per i sindacati del settore (ANAC, SLC-CGIL, FISTeL-CISL, UILCOM-UIL) e le associazioni datoriali (ANICA, APA), l'applicazione pratica sarà oggetto di confronto con l'INPS nei tavoli di concertazione. Il legislatore non fissa termini specifici di entrata in vigore: la modifica si applica dal 1° gennaio 2026, salvo eventuali decorrenze posticipate per le specifiche prestazioni di Fondo (da verificare nelle circolari INPS).
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Attore cinematografico con carriera intermittente
Tizio è attore cinematografico. Nel 2024 ha lavorato per 18 giornate su un lungometraggio italiano e 0 giornate nel 2025 perché non ha trovato altri ingaggi. Nel marzo 2026 presenta domanda al FPLS per una prestazione che richiede il requisito contributivo dell'art. 2, c. 1, lett. d), D.Lgs. 175/2023. Prima del comma 840, considerando la regola ordinaria del primo periodo della lettera d) (presumibilmente almeno X giornate nell'anno precedente), Tizio non avrebbe maturato il diritto perché nel 2025 ha 0 giornate. Dopo il comma 840, applicando la regola speciale per attori cinematografici, Tizio può far valere il cumulo: 18 giornate nel 2024 + 0 nel 2025 = 18 giornate complessive nei due anni precedenti. Tuttavia, 18 < 30, quindi neanche con la regola del cumulo Tizio raggiunge la soglia. Diversamente, se nel 2025 avesse maturato anche solo 12 giornate, il cumulo (18+12=30) avrebbe consentito l'accesso. Risultato: la modifica del comma 840 amplia ma non assicura automaticamente l'accesso - resta determinante la documentazione delle giornate.
Caso pratico 2 - Attrice di soap opera in regime di alternanza
Caia è attrice di una soap opera per una piattaforma streaming italiana. Nel 2025 ha lavorato per 16 giornate (4 episodi sparsi nel corso dell'anno) e nel 2024 per 8 giornate (2 episodi). Nel febbraio 2026 presenta domanda al FPLS per una prestazione che richiede il requisito della lettera d). Applicando la regola del comma 840 per attori cinematografici/audiovisivi, Caia può scegliere: opzione «15 giornate nell'anno precedente» - soddisfatta perché nel 2025 ha 16 giornate > 15. La domanda viene accolta. Il consulente del lavoro che assiste Caia provvede a integrare la documentazione (estratto conto contributivo INPS, contratti con la casa di produzione audiovisiva, denunce UniEmens). La regola speciale del comma 840 - introdotta dal 1° gennaio 2026 - consente a Caia di accedere a prestazioni a cui altrimenti, applicando un requisito più rigido, non avrebbe diritto.
Domande frequenti
Cosa cambia per gli attori cinematografici con la nuova regola del comma 840?
La lettera b) del comma 840 introduce, per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, una regola alternativa di calcolo del requisito contributivo all'art. 2, c. 1, lett. d), D.Lgs. 175/2023: si considera soddisfatto anche con almeno 15 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente, oppure con almeno 30 giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda. La ratio è tenere conto della natura discontinua del lavoro di set cinematografico/audiovisivo (poche settimane di riprese concentrate). L'attore può dunque accedere alle prestazioni di settore (verosimilmente indennità di disoccupazione speciale ALAS o altri trattamenti del FPLS) anche con carriere intermittenti, purché le giornate siano correttamente accreditate dalla casa di produzione mediante UniEmens.
L'innalzamento della soglia da 30.000 a 35.000 euro a chi si applica?
La lettera a) del comma 840 modifica l'art. 2, c. 1, lett. c), D.Lgs. 175/2023 sostituendo la soglia di 30.000 euro con 35.000 euro. Senza il testo coordinato della lettera c), non è possibile attribuire con certezza la natura della soglia - presumibilmente si tratta di un parametro reddituale per la qualificazione dei lavoratori dello spettacolo a contribuzione obbligatoria al FPLS o per l'accesso a specifiche tutele. Per il commercialista o consulente del lavoro che assiste artisti, attori, musicisti, tecnici dello spettacolo con redditi prossimi alla soglia, è opportuno consultare il testo coordinato dell'art. 2 del D.Lgs. 175/2023 dopo la modifica del comma 840 e attendere la prima circolare INPS interpretativa del 2026.
Cosa significa «giornate di contribuzione accreditata» per gli attori?
Le giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) sono le giornate di lavoro effettivamente prestato dall'attore con un rapporto contrattuale (tipicamente di lavoro subordinato a tempo determinato con casa di produzione, ma anche di lavoro autonomo professionale) per cui il datore di lavoro ha versato i contributi alle gestioni speciali INPS - ex Enpals. Le giornate vengono denunciate mensilmente tramite il modello UniEmens, che riporta sia la retribuzione che le giornate di lavoro per ciascun rapporto. Il numero di giornate determina poi l'ammontare delle prestazioni pensionistiche o assistenziali del FPLS. Per l'attore è importante verificare periodicamente l'estratto conto contributivo sul portale INPS, segnalando eventuali errori o omissioni alla casa di produzione e all'Istituto.
Il comma 840 si applica anche agli attori teatrali, ai musicisti o ai tecnici dello spettacolo?
La regola speciale delle 15/30 giornate (lettera b) del comma 840) si applica espressamente ai «soli attori cinematografici o di audiovisivi». Sono dunque esclusi: gli attori di prosa teatrale, i musicisti, i ballerini, i tecnici di palcoscenico, i registi teatrali, gli operatori cinematografici, i tecnici di sala montaggio o post-produzione. Per questi lavoratori restano fermi i requisiti ordinari dell'art. 2, c. 1, lett. d), D.Lgs. 175/2023, come definiti dal primo periodo della disposizione. La distinzione si fonda sulla particolare discontinuità del lavoro sul set, che il legislatore ha ritenuto meritevole di un regime di accesso più favorevole. Per gli altri lavoratori dello spettacolo, la modifica del comma 840 - per quanto attiene la lettera d) - non produce effetti, mentre la nuova soglia di 35.000 euro (lettera c) si applica trasversalmente a tutti i lavoratori coinvolti dalla disposizione modificata.
Come deve comportarsi una casa di produzione cinematografica dopo il comma 840?
La casa di produzione cinematografica non subisce modifiche degli obblighi contributivi nei confronti del FPLS: aliquote, modalità di versamento, scadenze restano invariate. Tuttavia deve prestare particolare attenzione alla correttezza della denuncia mensile UniEmens, riportando per ciascun attore ingaggiato il numero esatto di giornate di lavoro effettivamente svolte. Eventuali errori o omissioni possono pregiudicare l'accesso dell'attore alle prestazioni FPLS (in particolare il requisito di 15/30 giornate introdotto dal comma 840), con conseguente potenziale contenzioso lavoristico. È opportuno aggiornare le procedure interne del payroll, verificare la corrispondenza tra contratti di scrittura, fogli presenze e denunce mensili, e formare i responsabili amministrativi sulle nuove regole entro i primi mesi del 2026.