- Fissazione del limite di spesa pluriennale per l'esonero contributivo previsto dai commi 215-217 in favore delle madri lavoratrici.
- Tetti annui: 3,3 mln nel 2026, 11,6 mln nel 2027, 17,7 mln nel 2028, 18,1 mln nel 2029, 18,5 mln nel 2030, 19 mln nel 2031.
- Importi crescenti a regime: 19,4 mln (2032), 19,8 mln (2033), 20,2 mln (2034), 20,7 mln annui dal 2035.
- INPS monitora il rispetto del limite e informa il Ministero del Lavoro e il MEF.
- In caso di raggiungimento - anche prospettico - del limite, l'INPS sospende l'accoglimento di ulteriori comunicazioni di accesso all'esonero.
- Norma di copertura finanziaria collegata alla disciplina sostanziale dei commi 214-217.
Comma 218 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.
Testo coordinato
. L’esonero contributivo di cui ai commi da 215 a 217 è riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l’anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l’anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l’anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l’anno 2030, di 19 milioni di euro per l’anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l’anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l’anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se dall’attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero contributivo di cui ai commi da 214 al presente comma.
La natura del comma: clausola di salvaguardia finanziaria
Il comma 218 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) non introduce una disciplina sostanziale autonoma, ma costituisce la clausola di copertura finanziaria e di salvaguardia di bilancio per la misura agevolativa disciplinata dai commi 215-217 - l'esonero contributivo in favore delle madri lavoratrici. Si tratta di una tecnica legislativa ormai consolidata nelle leggi di bilancio italiane: ogni misura agevolativa «misura aperta» (cioè potenzialmente fruibile da un numero indeterminato di soggetti che ne maturino i requisiti) viene affiancata da un tetto di spesa annuale e da un meccanismo di monitoraggio gestito dall'ente erogatore, che è abilitato a sospendere l'ammissione di nuovi beneficiari quando il limite sia raggiunto o si profili come prossimo. La ratio è duplice: garantire la sostenibilità di bilancio pluriennale ed evitare oneri non programmati a carico dello Stato.
Il quadro di riferimento: l'esonero contributivo madri dei commi 214-217
La disciplina sostanziale dell'agevolazione di cui il comma 218 dispone la copertura finanziaria si trova nei commi 214-217 (in particolare 215-217, espressamente richiamati). Trattandosi di disciplina specifica - non incidentalmente di lavoro femminile o di sostegno alla natalità - il commercialista o il consulente del lavoro deve leggere unitariamente i due blocchi normativi: i commi 214-217 definiscono platea, requisiti, durata e misura dell'esonero (presumibilmente analogo o evolutivo rispetto a precedenti misure: esonero contributivo madri lavoratrici introdotto da L. 213/2023 e successivi rinnovi); il comma 218 ne quantifica il costo massimo annuale ammesso dal bilancio dello Stato. Senza il comma 218, la misura sarebbe priva di limite di spesa e dunque costituzionalmente problematica ex art. 81 Cost. e art. 17 L. 196/2009.
I limiti di spesa annui: lettura analitica
Il comma 218 dispone i seguenti tetti:
L'andamento crescente nei primi tre anni (3,3 mln nel 2026, 11,6 nel 2027, 17,7 nel 2028) riflette il graduale ingresso a regime della misura: nel 2026 il beneficio si applica solo alle nuove assunzioni stipulate dal 1° gennaio 2026 e per la sola quota di mensilità godute nell'anno; nel 2027 si aggiungono le assunzioni 2026 in seconda annualità di beneficio (se la misura prevede pluriennalità) e le nuove assunzioni 2027; nel 2028 si entra a regime con il flusso annuale completo. Dal 2029 in poi, la crescita lineare di circa 0,4-0,5 mln/anno riflette la rivalutazione contributiva implicita (aumenti retributivi e contributivi) e non un'espansione della platea, che dovrebbe stabilizzarsi attorno al numero fisiologico di nuove assunzioni annue di donne madri di tre o più figli minori (presumibilmente platea destinataria dei commi 215-217, da verificare leggendo i commi richiamati).
Il meccanismo di monitoraggio e sospensione
L'INPS è designato come gestore unico del monitoraggio. La norma stabilisce che l'Istituto «provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze». La trasmissione è presumibilmente periodica (mensile o trimestrale) ed avviene secondo le procedure interne dell'Istituto. Quando dal monitoraggio emerge «anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa», l'INPS «non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai commi da 214 al presente comma». Il riferimento alla «via prospettica» è importante: la sospensione non interviene quando il limite è già raggiunto in via consuntiva, ma quando lo si prevede in via attuariale sulla base dell'andamento delle comunicazioni già pervenute. È un meccanismo ricorrente nella normativa di sostegno al lavoro - applicato in passato per altri esoneri contributivi (es. esonero giovani, esonero donne) e per il bonus assunzioni vario.
Effetti pratici sul datore di lavoro
Per il datore di lavoro che intende fruire dell'esonero contributivo per assunzione di madri (disciplina dei commi 215-217), il comma 218 introduce un rischio finanziario specifico: l'agevolazione non è certa fino alla comunicazione di accettazione INPS. Il datore di lavoro deve dunque procedere all'assunzione computando il costo pieno della contribuzione previdenziale, e considerare l'esonero come eventualità positiva sopravvenuta - non come elemento del business case. Sul piano contabile e di rendicontazione, ciò significa: il costo previdenziale viene contabilizzato per intero al momento del rateo del salario; l'esonero, ove riconosciuto, viene contabilizzato come abbattimento del costo nel periodo in cui INPS comunica l'accoglimento, generando una sopravvenienza attiva (o un «costo del personale» ridotto, secondo la prassi contabile adottata).
Tempistica della comunicazione INPS e ruolo del consulente del lavoro
La norma si riferisce a «comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo», lasciando intendere - in continuità con prassi consolidata - che il datore di lavoro o il suo consulente del lavoro debba trasmettere all'INPS un'istanza/comunicazione preventiva o contestuale all'assunzione, sulla base di un modulo o procedura telematica resi disponibili dall'Istituto. Le modalità specifiche saranno verosimilmente dettagliate in una circolare o messaggio INPS nei primi mesi del 2026 (analogamente alla prassi seguita per gli esoneri precedenti: circolari INPS sull'esonero giovani, sull'esonero donne, sul bonus IRPEF). Il consulente del lavoro deve dunque presidiare l'evoluzione documentale INPS e impostare la procedura di gestione interna per le pratiche di esonero, includendo la verifica dei requisiti soggettivi (madre di X figli, età minori, mancanza di impiego retribuito da almeno X mesi) e oggettivi (tipologia contratto, durata, retribuzione).
Considerazioni operative e valutazione critica
I tetti di spesa fissati dal comma 218 sono di ammontare modesto: 3,3-20,7 milioni annui corrispondono - in via di stima molto approssimativa, assumendo un esonero medio di 8.000 euro/anno per dipendente - a una platea di 400-2.500 lavoratrici beneficiarie l'anno. La modestia dei tetti suggerisce che la misura dei commi 215-217 abbia perimetro selettivo (specifiche condizioni soggettive cumulative), come tipicamente avviene per gli esoneri rivolti alle donne madri di tre o più figli o ad altre categorie definite. Per il consulente del lavoro che riceve incarichi di assunzione di donne potenzialmente rientranti nel beneficio, è raccomandabile presentare quanto prima nell'anno la comunicazione di accesso, dato che il rischio di sospensione per raggiungimento del tetto cresce nei mesi finali dell'anno solare. Sul piano dell'equità, il meccanismo «first come first served» può risultare problematico per assunzioni programmate nella seconda metà dell'anno, che potrebbero non beneficiare dell'esonero per esaurimento delle risorse - dovrà essere il monitoraggio INPS a fornire trasparenza sull'andamento residuo del plafond.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Datore di lavoro che assume madre nei primi mesi del 2026
La «Edilizia Tizio S.r.l.» nel febbraio 2026 assume Caia, madre di tre figli minori, in possesso dei requisiti previsti dai commi 215-217 (da verificare nel testo coordinato della LB 2026). Il consulente del lavoro della società trasmette tempestivamente all'INPS la comunicazione di accesso all'esonero contributivo tramite la procedura telematica dedicata, entro pochi giorni dall'assunzione. INPS, verificati i requisiti soggettivi e oggettivi, accoglie la comunicazione. Nel libro unico del lavoro vengono mensilmente esposti: contribuzione previdenziale teorica piena a carico Tizio S.r.l. (ad esempio 850 euro/mese) e contestuale esonero per la misura di legge (presumibilmente fino a 666 euro/mese, equivalenti a 8.000 euro/anno riparametrati su base mensile, con esclusione INAIL). Risparmio annuo lordo per Tizio S.r.l.: circa 8.000 euro. La lavoratrice Caia non subisce penalizzazione previdenziale: l'aliquota di computo per la pensione resta integra.
Caso pratico 2 - Datore di lavoro escluso per esaurimento plafond a fine 2026
La «Servizi Sempronio S.r.l.» nel novembre 2026 assume una madre lavoratrice in possesso dei requisiti, e il consulente del lavoro trasmette la comunicazione INPS di accesso all'esonero. INPS, dal proprio monitoraggio, rileva che il plafond annuo di 3,3 milioni di euro è già raggiunto in via prospettica considerando le comunicazioni già in lavorazione. La comunicazione di Sempronio S.r.l. viene respinta. Effetti: la società deve versare la contribuzione previdenziale piena per l'intera durata del rapporto di lavoro - presumibilmente circa 8.000 euro/anno in più rispetto al business case originario, importo non recuperabile. Il consulente del lavoro può valutare se ripresentare la comunicazione nel gennaio 2027 a valere sul plafond del nuovo esercizio (11,6 mln) - ipotesi possibile solo se il beneficio dei commi 215-217 prevede pluriennalità e non è ancorato esclusivamente alla data di assunzione. L'esito dipende dal contenuto specifico dei commi sostanziali.
Domande frequenti
Cosa succede se il limite di spesa del comma 218 viene raggiunto a metà 2026?
Se il monitoraggio INPS evidenzia, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di 3,3 milioni di euro per il 2026, l'Istituto non accoglie ulteriori comunicazioni di accesso all'esonero per l'anno. Le comunicazioni già accolte mantengono efficacia per l'intera durata del beneficio originariamente riconosciuto (presumibilmente fino a 8.000 euro nel limite mensile riparametrato). Le nuove comunicazioni vengono respinte fino al ripristino di disponibilità - tipicamente con l'esercizio finanziario successivo, dato che i tetti sono annuali. Per il datore di lavoro escluso, non vi è diritto di rivalsa: l'esonero è un beneficio condizionato a disponibilità di plafond, non un diritto soggettivo perfetto. È opportuno presentare la comunicazione INPS in tempi quanto più rapidi successivi all'assunzione.
Come monitora INPS il rispetto del limite di spesa?
L'INPS, in qualità di ente erogatore dell'esonero, gestisce in via informatica le comunicazioni di accesso pervenute dai datori di lavoro tramite le procedure telematiche dedicate. Il sistema tiene traccia dell'onere stimato per ciascuna comunicazione accolta, sulla base dei dati retributivi e dei requisiti soggettivi indicati, sommandoli nel monte spesa annuo. Quando la somma raggiunge - o approssima in via prospettica - il tetto annuale (3,3 mln nel 2026), il sistema blocca l'accoglimento delle nuove comunicazioni. INPS comunica periodicamente al Ministero del Lavoro e al MEF i dati di consumo del plafond, in coerenza con le procedure di monitoraggio della spesa pubblica. Per gli operatori, la disponibilità residua dovrebbe essere consultabile via portale INPS - dettagli operativi saranno presumibilmente forniti in una circolare INPS di inizio 2026.
Per i commi 215-217 ci sono ulteriori condizioni di accesso oltre al limite di spesa?
Le condizioni soggettive di accesso (qualifica di madre lavoratrice, numero di figli, età, status di lavoratrice priva di impiego retribuito da almeno tot mesi, ecc.) sono definite dai commi 215-217, da leggere unitariamente con il comma 214. La misura del beneficio (percentuale di esonero contributivo, tetto annuo - tipicamente 8.000 euro su base annua riparametrato e applicato mensilmente, esclusione contributi INAIL, mantenimento aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche) è anch'essa nei commi sostanziali. Il comma 218 si limita a disporre il tetto finanziario e il meccanismo di monitoraggio. Per cogliere l'intero quadro, il commercialista o consulente del lavoro deve consultare il testo coordinato dei commi 214-218 e attendere la circolare INPS interpretativa, che illustrerà il modulo telematico di richiesta e i controlli sui requisiti.
L'esonero contributivo del comma 218 incide sulle prestazioni pensionistiche della lavoratrice?
Il comma 218 non disciplina autonomamente questo aspetto, ma trattandosi di norma di copertura finanziaria collegata ai commi 215-217 si applica per analogia la regola generale degli esoneri contributivi previdenziali: il datore di lavoro è esonerato dal versamento della propria quota di contribuzione, ma resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per la lavoratrice. Significa che l'esonero non riduce l'ammontare della pensione futura: la contribuzione «figurativa» viene comunque accreditata al fondo previdenziale ai fini del calcolo della pensione, sebbene non sia versata in cassa dal datore di lavoro. Il meccanismo è comune a tutti gli esoneri contributivi recenti (esonero giovani, esonero donne, decontribuzione Sud) e tutela la lavoratrice dal punto di vista pensionistico nonostante l'agevolazione goduta dal datore.
Cosa rischia il datore di lavoro che ha fatto affidamento sull'esonero e poi se lo vede negato per esaurimento plafond?
Non rischia sanzioni amministrative o tributarie, perché la mancata fruizione dell'esonero non è un'irregolarità: l'esonero è un beneficio condizionato a disponibilità finanziaria, non un diritto soggettivo perfetto. Il datore di lavoro versa la contribuzione previdenziale piena, come per qualsiasi altra assunzione, secondo le ordinarie aliquote contrattuali. L'impatto è esclusivamente economico-finanziario: il costo dell'assunzione risulta maggiore rispetto a quello stimato in fase di programmazione, per circa 8.000 euro all'anno per dipendente (importo presumibile del tetto di esonero, da verificare nei commi 215-217). Per evitare sorprese, è raccomandabile non considerare l'esonero come elemento del business case dell'assunzione: l'agevolazione va trattata come sopravvenienza positiva eventuale, da rilevare contabilmente solo a comunicazione di accoglimento INPS pervenuta.