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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 215 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

Testo coordinato

. Al fine di incentivare l’applicazione del criterio di priorità di cui al comma 214, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di cui al medesimo comma 214 la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

In sintesi

  • Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi INAIL) per 24 mesi dalla trasformazione contrattuale.
  • Trasformazione prevista dal comma 214 (criterio di priorità per lavoratori dipendenti).
  • Condizione: nessuna riduzione del complessivo monte orario di lavoro.
  • Limite massimo: 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (250 euro mese).
  • Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per il lavoratore.
  • Misura strutturata come incentivo a praticare il criterio di priorità del comma 214.
Inquadramento: l'esonero contributivo al servizio del criterio di priorità del comma 214

Il comma 215 della Legge di Bilancio 2026 introduce un esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro privati che applicano il criterio di priorità previsto dal comma 214 (criterio di precedenza nella trasformazione contrattuale verso determinate categorie di lavoratori dipendenti). La misura ha quindi natura accessoria: incentiva la concreta applicazione del criterio di priorità del comma 214 attraverso una leva economica significativa.

Oggetto dell'esonero: contributi datoriali al 100%, esclusi premi INAIL

L'esonero copre il 100% dei «complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro», con l'esclusione esplicita dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Restano quindi: contributo IVS a carico del datore, contributi minori (NASpI, CUAF, malattia/maternità, fondo garanzia TFR, mobilità). Restano esclusi: premi INAIL (assicurazione contro infortuni), contributi a carico del lavoratore (quota IVS dipendente, irrinunciabile). L'esonero al 100% è quindi totale sulle voci previdenziali datoriali, ma non sui premi assicurativi infortuni né sulla quota lavoratore.

Durata: massimo 24 mesi dalla trasformazione

L'esonero ha durata massima di 24 mesi a decorrere dalla data di trasformazione del contratto. La trasformazione rilevante è quella prevista dal comma 214 (verosimilmente da tempo parziale a tempo pieno, o forma analoga di riarticolazione contrattuale). I 24 mesi sono il tetto massimo: l'esonero può cessare prima in caso di esaurimento delle risorse stanziate o di cessazione del rapporto di lavoro.

Condizione vincolante: nessuna riduzione del monte orario complessivo

La norma subordina l'esonero alla condizione che la trasformazione avvenga «senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro». La condizione è cruciale: serve a evitare che il datore strumentalizzi l'esonero per ridurre le ore complessive (con conseguente perdita retributiva per i lavoratori) ottenendo un risparmio contributivo. Il monte orario va calcolato a livello aziendale o di unità produttiva, su un orizzonte temporale di riferimento (verosimilmente l'anno precedente la trasformazione). La verifica del rispetto della condizione spetta all'INPS in sede di controllo successivo.

Tetto economico: 3.000 euro annui, 250 euro mensili

L'esonero opera nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Significa 250 euro al mese (3.000 / 12). Il tetto è più basso rispetto ad altri esoneri biennali (es. comma 153 LB 2026 senza tetto specifico) e modula l'agevolazione sulle retribuzioni medio-basse. Per inquadrare l'impatto: a una contribuzione datore stimata al 30% della retribuzione, il tetto di 250 euro mese corrisponde a una retribuzione mensile esente fino a circa 833 euro lordi (250/30%); per retribuzioni superiori, la quota di contribuzione eccedente è a carico del datore in via ordinaria. In altri termini: chi assume o trasforma a retribuzione mensile di circa 833 euro lordi (RAL di circa 10.000-11.000 euro) gode dell'esonero pieno; oltre questa soglia, l'esonero copre solo i primi 250 euro mensili di contribuzione, lasciando l'eccedenza al datore. Tradotto in retribuzioni mensili lorde superiori: per 1.500 euro mese (RAL 19.500) il datore versa contributi su 1.500-833=667 euro residui.

Salvaguardia aliquota di computo pensionistico

Il comma 215 chiarisce espressamente che «resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche». Significato: il lavoratore continua a maturare contribuzione piena ai fini del calcolo della futura pensione, come se i contributi datoriali fossero stati effettivamente versati. Il sistema NoiPA-INPS gestisce questa partita figurativamente, accreditando la contribuzione virtuale al conto individuale del lavoratore. La tutela è importante: i lavoratori coinvolti non subiscono alcuna penalizzazione previdenziale per effetto dell'esonero.

Profili sistematici: il comma 215 nel filone della trasformazione part-time/full-time

L'impostazione del comma 215 (tetto di 3.000 euro annui, esonero al 100%, durata massima 24 mesi) ricorda da vicino l'esonero per la trasformazione del part-time in full-time già previsto da norme precedenti (anche se la formulazione precisa dipende dal contenuto del comma 214). La logica è incentivare l'estensione dell'orario di lavoro presso lo stesso datore, valorizzando il capitale umano già presente in azienda e migliorando la qualità occupazionale. Per i lavoratori, la trasformazione tipicamente comporta un aumento del reddito da lavoro e un avanzamento di carriera.

Considerazioni operative

Per i datori di lavoro privati interessati ad applicare il criterio di priorità del comma 214 nel 2026 e oltre, è consigliabile: programmare le trasformazioni in coordinamento con il consulente del lavoro, verificando la sussistenza dei requisiti (priorità ai lavoratori della categoria del comma 214); documentare puntualmente il monte orario complessivo aziendale prima e dopo la trasformazione, per dimostrare la mancata riduzione; predisporre la denuncia UNIEMENS con i codici corretti per attivare l'esonero contributivo; monitorare l'effettivo accreditamento del beneficio nelle ricevute INPS mensili.

Per il lavoratore beneficiario della trasformazione, il vantaggio principale è l'estensione dell'orario senza penalizzazione retributiva o previdenziale. Il salario mensile aumenta proporzionalmente alle ore aggiunte e la contribuzione pensionistica copre il monte ore pieno.

Sintesi

Il comma 215 è un classico esonero contributivo da 24 mesi al 100% con tetto annuale a 3.000 euro. La struttura è collaudata e già sperimentata in misure precedenti. La novità sta nell'ancoraggio al criterio di priorità del comma 214: l'esonero non opera in via generale ma solo per le trasformazioni che rispettano tale criterio. L'efficacia complessiva della misura dipenderà dalla diffusione effettiva del criterio di priorità tra i datori di lavoro.

Domande frequenti

L'esonero al 100% del comma 215 vale per qualunque trasformazione contrattuale?

No. L'esonero opera solo per le trasformazioni previste dal comma 214 (criterio di priorità verso determinate categorie di lavoratori dipendenti), purché non comportino riduzione del complessivo monte orario di lavoro aziendale. Le altre trasformazioni contrattuali (es. da tempo determinato a indeterminato fuori dal perimetro del comma 214) non rientrano nell'agevolazione e seguono le regole ordinarie. La concreta delimitazione del perimetro applicativo dipende dal contenuto puntuale del comma 214 e dalle istruzioni operative INPS che saranno pubblicate per l'applicazione tecnica.

Quanto vale concretamente l'esonero di 3.000 euro annui?

Il tetto di 3.000 euro su base annua corrisponde a 250 euro mese (3.000 / 12). A una contribuzione datore media del 30% della retribuzione, l'esonero copre interamente la contribuzione per retribuzioni mensili lorde fino a circa 833 euro (RAL annua di circa 10.000-11.000 euro). Per retribuzioni mensili superiori, l'esonero copre solo i primi 250 euro di contribuzione, lasciando il datore a carico della differenza. Esempio: per una retribuzione di 1.500 euro mese, il datore versa contributi sui 667 euro residui (1.500 - 833) per le ore aggiunte dalla trasformazione, godendo dell'esonero sui primi 833.

Cosa significa che «resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche»?

Significa che il lavoratore beneficiario della trasformazione continua a maturare contribuzione piena ai fini del calcolo della futura pensione, come se i contributi datoriali fossero stati effettivamente versati. La gestione è figurativa: l'INPS accredita virtualmente la contribuzione al conto individuale del lavoratore, anche se il datore non l'ha materialmente versata grazie all'esonero. Questo evita penalizzazioni previdenziali per i lavoratori coinvolti: la pensione futura non subisce riduzioni né nel diritto né nella misura. La tutela è coerente con il principio costituzionale di adeguatezza della prestazione.

Cosa succede se il datore riduce il monte orario complessivo dopo aver fruito dell'esonero?

La condizione «senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro» è un requisito sostanziale dell'esonero. Una riduzione successiva del monte orario aziendale (es. licenziamenti o riduzioni d'orario di altri lavoratori non motivate da cause oggettive) potrebbe configurare un'ipotesi di decadenza dall'esonero, con recupero dei contributi non versati ed eventuali sanzioni. Il controllo spetta all'INPS in sede di verifica successiva. Per evitare contestazioni, è consigliabile documentare puntualmente il monte orario complessivo nei 12 mesi precedenti la trasformazione e nei 24 mesi successivi, conservando registri delle presenze e UNIEMENS aziendali.

L'esonero del comma 215 si cumula con altri esoneri (es. comma 153 LB 2026)?

Il comma 215 non disciplina espressamente la cumulabilità. Il principio generale prevede che, in mancanza di previsione esplicita di cumulo, le agevolazioni non si sommano sulla medesima contribuzione. La differenza di oggetto (il comma 153 incentiva nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, il comma 215 incentiva trasformazioni nel perimetro del comma 214) suggerisce comunque una separazione concettuale. Per le situazioni borderline (es. trasformazione di un contratto a termine in indeterminato che rientri anche nel perimetro del comma 214), sarà opportuno attendere il chiarimento del decreto attuativo o della circolare INPS prima di scegliere l'esonero più vantaggioso.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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