← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 213 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

Testo coordinato

. L’esonero contributivo di cui ai commi da 210 a 212 è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l’anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l’anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l’anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l’anno 2031, di 27 milioni di euro per l’anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l’anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se dall’attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero contributivo di cui ai commi da 210 al presente comma.

In sintesi

  • Definisce il limite di spesa per l'esonero contributivo introdotto dai commi da 210 a 212 della legge di bilancio 2026.
  • Stanziamento crescente: 5,7 mln euro nel 2026, 18,3 nel 2027, 24,7 nel 2028, fino a 28,9 mln annui a regime dal 2035.
  • Importi intermedi: 25,3 mln (2029), 25,9 (2030), 26,5 (2031), 27 (2032), 27,6 (2033), 28,2 (2034).
  • L'INPS monitora il rispetto del limite, anche in via prospettica.
  • Quando il limite è in via di esaurimento, l'INPS non accoglie ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero.
  • Risultati del monitoraggio comunicati al Ministero del lavoro e al MEF.
Quadro complessivo

Il comma 213 della legge di bilancio 2026 chiude il blocco di disposizioni dedicate a uno specifico esonero contributivo introdotto dai commi 210, 211 e 212. La sua funzione è tecnica ma cruciale: fissare il tetto annuale di spesa entro cui l'agevolazione può essere riconosciuta e definire il meccanismo di monitoraggio che impedisce lo sforamento. Non è un comma sostantivo (non definisce la platea né il quantum del beneficio per il singolo soggetto), ma è quello che, in pratica, determina chi effettivamente potrà usufruire dello sgravio: oltre il limite, le richieste vengono rigettate.

Per il commercialista che assiste imprese o committenti potenzialmente interessati all'esonero, capire il funzionamento del tetto di spesa è essenziale per consigliare tempestività nella comunicazione di adesione, evitando di trovarsi a porta chiusa. La logica del “chi prima arriva meglio alloggia”, tipica delle agevolazioni a sportello, qui non è esplicitamente codificata ma emerge come conseguenza del meccanismo di stop alle comunicazioni una volta raggiunto il limite.

Lo stanziamento pluriennale

Il comma 213 articola gli stanziamenti su un orizzonte temporale ampio, segno che il legislatore ha previsto una misura strutturale e non episodica. Gli importi sono:

- 5,7 milioni di euro per il 2026;
- 18,3 milioni per il 2027;
- 24,7 milioni per il 2028;
- 25,3 milioni per il 2029;
- 25,9 milioni per il 2030;
- 26,5 milioni per il 2031;
- 27 milioni per il 2032;
- 27,6 milioni per il 2033;
- 28,2 milioni per il 2034;
- 28,9 milioni annui a decorrere dal 2035.

Il profilo finanziario evidenzia un'evoluzione graduale: lo stanziamento del 2026 è ridotto perché la misura entra in vigore nel corso dell'anno e produce effetti limitati. Cresce poi sensibilmente nel 2027 (oltre tre volte tanto), si stabilizza a regime dal 2028 e dal 2035 raggiunge il livello strutturale di 28,9 milioni annui. Questa progressione è tipica delle agevolazioni contributive che si applicano su un beneficio che si genera nel tempo (ad esempio sgravi pluriennali per assunzioni o iscrizioni a forme previdenziali), dove la spesa annuale dipende dalla stratificazione delle posizioni agevolate.

Il meccanismo di monitoraggio INPS

La seconda parte del comma definisce un sistema di monitoraggio attivo. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il monitoraggio non è meramente ex post (a consuntivo), ma anche prospettico: l'Istituto deve valutare se, in via prospettica, il limite di spesa rischia di essere raggiunto.

La conseguenza giuridica del raggiungimento, anche prospettico, del tetto è netta: l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo. Si tratta di una clausola di salvaguardia finanziaria classica nelle misure agevolative italiane, finalizzata a evitare disavanzi rispetto agli importi autorizzati dalla legge di bilancio. La formulazione è rilevante perché: (a) il blocco scatta non solo quando il limite è già stato superato, ma anche quando si proietta, in via prospettica, il superamento; (b) il blocco riguarda l'accoglimento delle comunicazioni per l'accesso (vale a dire le istanze che il soggetto interessato presenta all'Istituto), e non la revoca di esoneri già concessi.

Su chi impatta

L'impatto del comma 213 si dispiega su tre categorie di soggetti. In primo luogo i destinatari dell'esonero introdotto dai commi 210-212 (la cui esatta perimetrazione richiede la lettura coordinata dei commi precedenti, non oggetto di questo articolo): per loro la tempestività della comunicazione INPS è essenziale. Tardare nell'inviare l'istanza può significare trovarsi fuori dal limite di spesa e perdere il beneficio. In secondo luogo l'INPS, su cui ricade l'onere organizzativo del monitoraggio e l'eventuale impopolare decisione di sospendere l'accoglimento di nuove istanze. In terzo luogo il Ministero del lavoro e il MEF, destinatari delle informative periodiche, che dovranno valutare l'opportunità di eventuali rifinanziamenti.

Sul piano della tecnica legislativa, il comma 213 conferma un'impostazione tipica della finanza pubblica italiana, basata su agevolazioni a sportello con tetti di spesa rigorosi. La logica è coerente con i vincoli di bilancio costituzionali (articolo 81 della Costituzione) ma comporta un'incertezza per i potenziali beneficiari, soprattutto nei primi anni in cui la velocità di consumo del plafond non è ancora prevedibile.

Considerazioni operative

Per il consulente del lavoro o il commercialista che assiste imprese interessate all'esonero, la raccomandazione operativa è di curare con la massima tempestività la presentazione delle comunicazioni INPS per l'accesso al beneficio. Si dovrà monitorare il portale INPS (Cassetto previdenziale aziendale, sezione comunicazioni dedicate) per cogliere eventuali aggiornamenti sullo stato di utilizzo del plafond. È inoltre opportuno predisporre tempestivamente la documentazione probatoria della sussistenza dei requisiti, perché un'istanza incompleta può subire un differimento procedurale che, in regime di sportello, equivale alla perdita del beneficio.

Sul piano del controllo interno, le imprese che fanno affidamento sull'esonero per le proprie scelte di assunzione o gestione del personale dovrebbero evitare di considerare l'agevolazione come acquisita prima della formale conferma dell'INPS. Il rischio di un “riempimento” del plafond rende prudente impostare i piani di sviluppo prevedendo scenari alternativi in caso di mancato accoglimento. Resta in ogni caso valida la regola generale per cui gli esoneri già riconosciuti non sono revocati per esaurimento del plafond: il blocco riguarda esclusivamente le nuove istanze.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Impresa Tizio S.r.l. richiede l'esonero a marzo 2026

La Tizio S.r.l. matura i requisiti per l'esonero contributivo introdotto dai commi 210-212 della legge di bilancio 2026 a partire da febbraio 2026. Il commercialista che assiste la società, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive richieste, invia tempestivamente la comunicazione INPS a marzo 2026. A quella data il plafond 2026 di 5,7 milioni di euro è ancora ampiamente capiente: l'INPS accoglie l'istanza e la società può fruire dell'esonero. Per gli anni successivi, l'esonero produce effetti senza necessità di nuove istanze (salvo quanto previsto dai commi sostanziali 210-212), perché il blocco del comma 213 riguarda solo le nuove comunicazioni per l'accesso e non la prosecuzione dei benefici già in corso. Il commercialista raccomanda comunque alla Tizio S.r.l. di mantenere documentazione probatoria dei requisiti anche dopo l'accoglimento, in vista di eventuali verifiche INPS.

Caso pratico 2 - Caio S.r.l. tarda l'istanza e perde il beneficio nel 2026

La Caio S.r.l. matura i requisiti già a gennaio 2026 ma il consulente, per motivi organizzativi interni, presenta la comunicazione INPS solo a novembre 2026. A quella data il plafond 2026 di 5,7 milioni è in via di esaurimento e l'INPS, sulla base del monitoraggio prospettico previsto dal comma 213, comunica che non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'esercizio. La Caio S.r.l. perde quindi l'esonero per il 2026. Il consulente valuta la possibilità di presentare una nuova istanza per il 2027, anno in cui il plafond cresce a 18,3 milioni e la capienza dovrebbe consentire l'accoglimento. La perdita finanziaria per la società corrisponde all'esonero contributivo non fruito per il 2026, importo che varia in base alla dimensione della platea agevolata e alla retribuzione imponibile dei lavoratori interessati. La lezione operativa del caso è chiara: nelle agevolazioni a sportello la tempestività non è un'opzione ma una condizione di effettività del diritto.

Domande frequenti

Qual è lo stanziamento totale dell'esonero contributivo per il 2026?

Per il 2026 il comma 213 fissa un limite di spesa di 5,7 milioni di euro. Si tratta di un importo iniziale ridotto, coerente con l'entrata in vigore della misura nel corso dell'anno (dal 1° gennaio 2026) e con la fisiologica stratificazione dei beneficiari nei primi mesi di applicazione. Per il 2027 il plafond cresce a 18,3 milioni, per il 2028 a 24,7 milioni, fino a stabilizzarsi su 28,9 milioni annui a decorrere dal 2035. La differenza tra il primo anno e il regime a 28,9 milioni è importante e indica che il legislatore prevede un graduale incremento della platea beneficiaria. Il commercialista che pianifica la richiesta dell'esonero per un cliente nel 2026 dovrà tenere conto della relativa contenutezza dello stanziamento per il primo anno.

Cosa succede se il limite di spesa è raggiunto nel corso dell'anno?

Il comma 213 prevede una conseguenza chiara: se dall'attività di monitoraggio dell'INPS emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'Istituto non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo. In pratica, le nuove istanze vengono rigettate o messe in stand-by. La conseguenza non è la revoca degli esoneri già concessi (che restano validi), ma il blocco di nuove adesioni. Il meccanismo è classico nelle agevolazioni a sportello e impone tempestività nella presentazione dell'istanza. Va inoltre sottolineato che il blocco scatta anche su base prospettica: l'INPS non aspetta l'esaurimento effettivo del plafond, ma può intervenire quando il consumo presenta una traiettoria che proietta lo sforamento.

L'INPS comunica pubblicamente lo stato di utilizzo del plafond?

Il comma 213 prevede che l'INPS fornisca i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Non è espressamente prevista una pubblicazione sul portale dell'Istituto, ma l'esperienza delle agevolazioni analoghe (esonero per assunzioni di giovani, esonero per donne, decontribuzione Sud) ha mostrato che l'INPS tipicamente diffonde, tramite messaggi e circolari, informazioni sullo stato di utilizzo dei plafond. È quindi probabile che, in attuazione del comma 213, l'Istituto pubblichi periodici aggiornamenti operativi. Il commercialista deve quindi monitorare i messaggi INPS e le aree del portale dedicate all'agevolazione di interesse per valutare la persistenza della capienza.

Posso impugnare il rigetto dell'esonero per esaurimento del plafond?

Il comma 213 attribuisce all'INPS un potere conformato dalla legge: l'Istituto “non procede all'accoglimento” delle ulteriori comunicazioni quando il limite di spesa è raggiunto, anche in via prospettica. La decisione di rigetto, se motivata sull'esaurimento del plafond, è un atto vincolato e non discrezionale. Sul piano della tutela giurisdizionale, restano impugnabili davanti al giudice ordinario eventuali errori di calcolo nella proiezione del consumo o eventuali disparità di trattamento, ma la giurisprudenza tradizionale sulle agevolazioni a sportello tende a riconoscere la legittimità del blocco quando il plafond è effettivamente in via di esaurimento. La via più praticabile resta dunque la tempestività nella presentazione dell'istanza, non il contenzioso successivo.

Lo stanziamento è previsto fino a quando?

Il comma 213 prevede uno stanziamento strutturale a regime: 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. La misura è quindi pluriennale e non temporanea. Il legislatore ha indicato gli importi annuali fino al 2035 con cifre crescenti e poi un valore stabile dal 2035 in avanti. Naturalmente, come tutte le previsioni di spesa pluriennali, lo stanziamento può essere modificato da successive leggi di bilancio o da provvedimenti di finanza pubblica che riducano, integrino o sopprimano l'agevolazione. Allo stato del 2026 lo schema è quello descritto, e i potenziali beneficiari possono pianificare nel medio-lungo periodo sulla base di questa proiezione di spesa, che indica una sostanziale stabilità della misura a partire dal 2035.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.