Comma 185 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni
In vigore dal: Vigore: 30/12/2025 (entrata anticipata).
Testo coordinato
. L’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell’ , convertito,articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 con modificazioni, dalla , limitatamente all’anno 2027, è applicato nella misura di unlegge 30 luglio 2010, n. 122 mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli , e , nonché per il personalearticoli 1, comma 2 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell’anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennità di fine servizio, comunque denominate, di cui all’ , convertito, conarticolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 modificazioni, dalla , sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato illegge 28 maggio 1997, n. 140 diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, , convertito, con modificazioni, dalla , e sulla base della disciplina vigente inn. 201 legge 22 dicembre 2011, n. 214 materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
In sintesi
Cosa fa il comma 185: una piccola "sterilizzazione" mirata sul 2027
Il comma 185 della Legge di Bilancio 2026 interviene sull'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico alla speranza di vita, meccanismo istituito dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In base a questo meccanismo, ogni due anni un decreto direttoriale del MEF, di concerto con il Ministero del lavoro, aggiorna l'età pensionabile (vecchiaia, anticipata, pensione di reversibilità collegata e altri istituti) alla luce dell'aumento della vita media calcolato dall'ISTAT. La logica è quella di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico contributivo: se la vita media cresce, anche l'età pensionabile deve crescere proporzionalmente per evitare di prolungare oltre misura la durata media di erogazione della pensione.
Il decreto direttoriale già emanato prevedeva un incremento dei requisiti decorrente dal 1° gennaio 2027. Il comma 185 stabilisce che, per il solo 2027, tale incremento si applica nella misura di un mese, fermo restando il valore pieno (quale stabilito dallo stesso decreto direttoriale) a decorrere dal 1° gennaio 2028. In altre parole, il legislatore ha deciso di "diluire" l'effetto sui requisiti del biennio 2027-2028 ammorbidendo il 2027 e lasciando intatto il 2028. La scelta è politicamente significativa perché va incontro alle aspettative di chi si trovava a un passo dalla soglia pensionistica e avrebbe visto improvvisamente allontanarsi il traguardo per più mesi.
Il contesto: la storia recente dell'adeguamento alla speranza di vita
L'aggancio automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita è uno dei capisaldi della cosiddetta "riforma Fornero" del 2011 (articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e ne costituisce la più rilevante eredità strutturale. Nel decennio successivo, il legislatore ha più volte modulato gli effetti del meccanismo: con la cosiddetta "Quota 100" (D.L. 4/2019) e successive "Quota 102" e "Quota 103", che hanno consentito uscite anticipate al di fuori del regime ordinario; con sterilizzazioni temporanee dell'aggancio per specifiche categorie (lavori gravosi, donne, ecc.); con interventi annuali nella legge di bilancio. Il comma 185 si colloca in questa scia, ma con una caratteristica peculiare: non sospende l'aggancio, lo modula nel primo anno di applicazione.
La ratio: alleggerire l'impatto del primo anno
L'aumento dei requisiti pensionistici per effetto della speranza di vita aveva subito una pausa formale lunga, con il legislatore che è ripetutamente intervenuto per rinviare, sterilizzare o modulare l'effetto del meccanismo automatico. Il comma 185 si colloca in questa scia: non abolisce il decreto direttoriale, ma ne riduce l'impatto nel primo anno di applicazione (2027). Per il lavoratore che maturi i requisiti di pensione di vecchiaia o anticipata nel corso del 2027, la finestra di uscita scivola in avanti di un solo mese rispetto al regime 2026, anziché del numero di mesi pieni indicato dal decreto direttoriale.
Dal 1° gennaio 2028 il decreto direttoriale produce però tutti i suoi effetti: chi matura i requisiti nel 2028 sconta l'intero incremento previsto. La norma è quindi temporanea e limitata.
Il TFS-TFR dei dipendenti pubblici: aggancio al "diritto teorico"
Il secondo periodo del comma 185 disciplina una conseguenza importante della sterilizzazione parziale: per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nel 2027 i requisiti di cui al primo periodo (vale a dire i requisiti maturati con il solo incremento di un mese), le indennità di fine servizio (TFS, TFR, indennità di buonuscita, premio di servizio, comunque denominate) di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla loro corresponsione secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (riforma Fornero) e secondo la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio.
In sostanza, il dipendente pubblico che si avvale della finestra anticipata 2027 grazie alla sterilizzazione non ottiene anche un'anticipazione delle indennità di fine servizio: queste maturano sul piano del diritto alla riscossione secondo le tempistiche ordinarie, ossia con i tempi di liquidazione previsti dalla riforma Fornero (12 mesi per pensione di vecchiaia, 24 mesi per pensione anticipata, ecc., oltre ai tempi tecnici di pagamento previsti dalla disciplina speciale del comparto pubblico). Il legislatore ha voluto evitare che la sterilizzazione del requisito pensionistico per il 2027 si traducesse in un vantaggio finanziario a cascata sulla cassa pubblica della liquidazione del TFS, già oggetto di forti tensioni di bilancio.
Chi resta fuori dalla nuova regola TFS
La disposizione del secondo periodo si applica solo ai dipendenti pubblici inquadrati ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 e al personale degli enti pubblici di ricerca. Restano fuori dal differimento i lavoratori privati (il cui TFR è già disciplinato dall'art. 2120 del codice civile e dalle regole del fondo di tesoreria INPS o della previdenza complementare). Per il dipendente pubblico in regime di TFR (chi assunti dopo il 31 dicembre 2000 e in alcune categorie particolari) si applica la regola del decreto-legge 79/1997 per quanto compatibile.
L'entrata in vigore anticipata
Una caratteristica del comma 185 è l'entrata in vigore anticipata al 30 dicembre 2025, cioè il giorno stesso della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale. La scelta è coerente con la necessità di dare certezza ai lavoratori che pianificano l'uscita nel 2027 e che già nel 2026 devono presentare domanda di pensione (le finestre INPS prevedono tempi tecnici di alcuni mesi). Il professionista che assiste lavoratori prossimi al pensionamento deve aggiornare immediatamente la simulazione delle decorrenze 2027 considerando il solo mese in più rispetto al regime 2026.
L'impatto sui lavoratori privati e sui regimi di flessibilità
La sterilizzazione parziale del comma 185 vale anche per i lavoratori del settore privato che maturino i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata nel 2027. Per i privati, peraltro, non si pone il problema specifico del TFS/TFR a carico dell'INPS o dell'ente datore di lavoro pubblico: il TFR matura secondo l'articolo 2120 del codice civile e viene liquidato dal datore o tramite il fondo di tesoreria INPS al momento della cessazione del rapporto, secondo le ordinarie tempistiche concordate. La pensione decorre invece secondo le finestre dell'articolo 24 del D.L. 201/2011, eventualmente adattate dalle disposizioni speciali successive.
Per chi accede alla pensione tramite istituti di flessibilità (Quota 103 nelle sue varianti annuali, Opzione donna, APE sociale), occorre verificare se la disciplina specifica dell'istituto preveda l'incorporazione dell'adeguamento speranza di vita o se ne sia esclusa. Storicamente alcuni istituti hanno previsto la sospensione dell'aggancio per le platee interessate, altri lo hanno applicato. La lettura combinata con i commi 186-194 (che disciplinano gli istituti di flessibilità per il 2026) è quindi indispensabile prima di formulare proiezioni puntuali al cliente.
Coordinamento con i commi 180 e 186-194
Il comma 185 va letto in modo coordinato con le altre disposizioni pensionistiche della Legge di Bilancio 2026. Il comma 180 prevede, per il personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, un incremento aggiuntivo dei requisiti pensionistici (un mese nel 2028, un altro nel 2029, un terzo dal 2030). I commi 186-194 disciplinano gli istituti di flessibilità (Quota 103, Opzione donna, APE sociale) e relative platee. Per questi soggetti la sterilizzazione parziale del 2027 prevista dal comma 185 si combina con eventuali requisiti specifici dell'istituto di uscita. Il professionista deve quindi predisporre simulazioni puntuali, perché la combinazione tra regola generale (comma 185), regola di comparto (comma 180) e istituti di flessibilità (commi 186-194) può produrre risultati non intuitivi.
Si segnala anche che la sterilizzazione del primo periodo del comma 185 si applica solo all'incremento decorrente dal 1° gennaio 2027 stabilito dal decreto direttoriale ex art. 12, comma 12-bis, D.L. 78/2010. Non interferisce con incrementi differenti previsti da altre normative (per esempio, eventuali innalzamenti dell'età di pensione di vecchiaia previsti da leggi ad hoc), che continuano a operare secondo la rispettiva disciplina.
Considerazioni operative
Il comma 185 produce tre effetti concreti che il commercialista, il consulente del lavoro e il direttore del personale di un'amministrazione pubblica devono governare. Primo, ricalcolare le decorrenze pensionistiche 2027 per tutti i dipendenti in uscita, tenendo conto di un solo mese di incremento. Secondo, ricalcolare le decorrenze pensionistiche 2028 con il valore pieno del decreto direttoriale, per evitare aspettative errate. Terzo, comunicare al dipendente pubblico in uscita 2027 che il TFS-TFR è comunque liquidato secondo le tempistiche ordinarie del D.L. 201/2011 (anche se la pensione decorre con un solo mese di slittamento). Da coordinare con il comma 180, che aggiunge un mese ulteriore per il comparto difesa-sicurezza nel 2028, e con i commi 186-194 che disciplinano i diversi istituti di flessibilità (Quota 103, Opzione donna, Ape sociale).
Sul piano del contenzioso, si può ipotizzare che la disposizione del secondo periodo (TFS liquidato secondo le regole ordinarie, anche per chi anticipa l'uscita grazie alla sterilizzazione) sarà oggetto di attenzione da parte dei sindacati del pubblico impiego e potrebbe dare luogo a contenziosi davanti al giudice del lavoro o alla Corte costituzionale. La tesi che potrebbe essere prospettata è che la combinazione tra cessazione anticipata del rapporto e differimento del TFS leda il principio di adeguatezza della retribuzione (art. 36 Cost.) e di parità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati. Allo stato attuale, tuttavia, la giurisprudenza ha confermato più volte la legittimità di disposizioni analoghe sulla scia delle sentenze in tema di differimento del TFS (in particolare, la giurisprudenza costituzionale ha ribadito il principio di sostenibilità finanziaria come legittimazione delle scelte legislative in materia, pur in un contesto di necessaria proporzionalità). Il professionista che assista un dipendente pubblico in uscita anticipata deve prudenzialmente informarlo dei tempi effettivi di liquidazione e, se ritiene di voler agire, valutare con cautela le possibilità di tutela in sede contenziosa.
Infine, sul piano della prassi, si attende la pubblicazione della circolare INPS che chiarirà le modalità operative del comma 185 (gestione delle domande già presentate per decorrenza 2027 nel previgente regime, modalità di riliquidazione d'ufficio, modulistica aggiornata). Il professionista è chiamato a monitorare attentamente le pubblicazioni dell'istituto previdenziale e, se necessario, a richiedere chiarimenti tramite gli ordinari canali di interlocuzione con l'INPS.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Caio, dipendente pubblico, matura i requisiti a luglio 2027
Caio è funzionario di un ministero, assunto nel 1997 in regime di TFS. Avrebbe maturato i requisiti per la pensione anticipata a giugno 2027 secondo il regime pre-decreto direttoriale. Il decreto direttoriale MEF-Lavoro prevedeva, dal 1° gennaio 2027, un incremento di tre mesi: quindi Caio sarebbe potuto andare in pensione a settembre 2027. Con il comma 185, l'incremento per il 2027 si applica nella misura di un solo mese: Caio matura i requisiti a luglio 2027. Tuttavia, il secondo periodo del comma 185 stabilisce che il TFS gli viene liquidato al momento in cui sarebbe stato dovuto secondo le regole ordinarie: il pagamento del TFS slitta di 24 mesi dalla cessazione (tipologia pensione anticipata), cioè verrà corrisposto a luglio 2029, indipendentemente dal beneficio sulla decorrenza pensionistica.
Caso pratico 2 - Sempronia, ricercatrice in ente pubblico di ricerca, valuta l'uscita 2027 vs 2028
Sempronia è ricercatrice in un EPR e maturerà i requisiti per la pensione di vecchiaia ad agosto 2027 nel regime di un solo mese di incremento. Il consulente le illustra due scenari. Scenario A: uscita ad agosto 2027 con un mese in più di lavoro rispetto al 2026 e pensione decorrente dal mese successivo; TFS liquidato 12 mesi dopo la cessazione, ossia ad agosto 2028. Scenario B: uscita a gennaio 2028 con i requisiti pieni del decreto direttoriale (tre mesi in più): pensione decorrente dal 1° febbraio 2028 e TFS a gennaio 2029. Il professionista calcola il beneficio finanziario netto del primo scenario (anticipazione della pensione di sei mesi) confrontato con il maggior differimento del TFS rispetto allo scenario B e conclude che la finestra 2027 resta conveniente, ma occorre considerare il fabbisogno di liquidità di Sempronia nei dodici mesi successivi alla cessazione.
Domande frequenti
Il comma 185 cancella l'adeguamento alla speranza di vita?
No, il comma 185 non cancella il meccanismo automatico introdotto dall'articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 78/2010: la norma si limita a stabilire che, per il solo 2027, l'incremento dei requisiti pensionistici previsto dal decreto direttoriale MEF-Lavoro si applica nella misura di un solo mese. Dal 1° gennaio 2028 il decreto direttoriale produce i suoi effetti integrali. Si tratta quindi di una sterilizzazione parziale e temporanea, non di un'abrogazione strutturale dell'aggancio alla speranza di vita.
Per un dipendente pubblico che matura i requisiti nel 2027, quando incassa il TFS?
Il comma 185 ha previsto un disallineamento esplicito: il dipendente pubblico (art. 1, c. 2 e art. 70, c. 4 D.Lgs. 165/2001) e il personale degli enti di ricerca che maturano nel 2027 i requisiti grazie al solo mese di incremento incassano il TFS al momento in cui avrebbero maturato il diritto secondo le regole ordinarie dell'art. 24 del D.L. 201/2011. In pratica, la pensione decorre anticipatamente di pochi mesi rispetto al regime pieno 2028, ma il TFS viene liquidato secondo le tempistiche standard del comparto pubblico (tipicamente con un differimento di 12 o 24 mesi dalla cessazione, a seconda della causa).
Cosa cambia per un dipendente privato che va in pensione nel 2027?
Per il lavoratore del settore privato la disciplina del TFR resta quella generale del codice civile (articolo 2120) e delle eventuali fonti collettive: la liquidazione è dovuta alla cessazione del rapporto di lavoro secondo i tempi tecnici concordati con il datore o gestiti dal fondo di tesoreria INPS o dal fondo di previdenza complementare di destinazione. Il secondo periodo del comma 185 sui tempi di corresponsione si riferisce esclusivamente al TFS-TFR dei dipendenti pubblici. Il lavoratore privato beneficia però della sterilizzazione del primo periodo, ossia accede alla pensione 2027 con un solo mese di incremento rispetto al regime 2026, senza ulteriori complicazioni sulla buonuscita.
Quale è l'effetto cumulato per il personale militare e di pubblica sicurezza?
Il personale di cui al comma 180 (Forze armate, Carabinieri, Guardia di finanza, Forze di polizia ad ordinamento civile, Vigili del fuoco) sconta sia la regola generale del comma 185 (solo un mese per il 2027, valore pieno dal 2028) sia gli ulteriori incrementi specifici del comma 180 (un mese in più nel 2028, un altro nel 2029, un terzo dal 2030). Il commercialista o l'ufficio personale che assiste un militare prossimo alla pensione deve quindi sommare gli effetti dei due commi per ottenere la decorrenza effettiva, soprattutto per chi matura i requisiti negli anni 2028-2030.
Il comma 185 retroagisce su domande già presentate?
Il comma 185 entra in vigore il 30 dicembre 2025 e dispone per il futuro: si applica ai requisiti che saranno maturati nel 2027 e ai relativi pagamenti di TFS-TFR. Per chi ha già presentato domanda di pensione con decorrenza 2026 o anteriore non c'è alcun effetto retroattivo. Per chi aveva pianificato l'uscita nel 2027 in base al regime previgente (incremento pieno da decreto direttoriale), l'effetto è favorevole: occorre solo un mese di lavoro in più e non il numero di mesi previsto dal decreto direttoriale. Le domande già protocollate per decorrenza 2027 saranno riliquidate d'ufficio dall'INPS.