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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Stanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro per il 2026 sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
  • Risorse destinate alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore call center, ex articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015.
  • Motivazione: parziale operatività finanziaria del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (DM Lavoro 4/8/2023, ex articolo 26, comma 1-bis, D.Lgs. 148/2015).
  • Criteri di erogazione: quelli del DM Lavoro-MEF n. 45 del 16/01/2025.
  • INPS responsabile del controllo e monitoraggio dei flussi di spesa nel limite, con comunicazione tempestiva al Ministero del lavoro.
  • Norma a regime di limite di spesa: erogazioni cessano al raggiungimento del tetto.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 170 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

Testo coordinato

. In considerazione della parziale operatività finanziaria del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con , pubblicatodecreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 agosto 2023 nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo , sono stanziate ulteriori risorse per un importo di 20 milioni di euro per l’anno 2026 a14 settembre 2015, n. 148 valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del , convertito, con modificazioni, dalla . Ledecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 legge 28 gennaio 2009, n. 2 risorse di cui al primo periodo sono destinate alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. , e sono autorizzate secondo i criteri previsti nel 148 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di . Ai fini del rispetto del limite diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 45 del 16 gennaio 2025 spesa di cui al primo periodo, l’INPS assicura il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Quadro: ammortizzatori per i call center e rete di protezione per il 2026

Il comma 170 della Legge di Bilancio 2026 stanzia 20 milioni di euro aggiuntivi per il 2026 al fine di sostenere i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center. Le risorse confluiscono sul Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a, del DL 185/2008, convertito dalla L. 2/2009) e vengono destinate alle misure di sostegno al reddito previste dall'articolo 44, comma 7, del D.Lgs. 148/2015 per i lavoratori del comparto. La norma nasce dalla «parziale operatività finanziaria» del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con DM del Ministro del lavoro 4 agosto 2023 (G.U. 218 del 18 settembre 2023) ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, del D.Lgs. 148/2015.

Perché il Fondo bilaterale telecomunicazioni non basta

Il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni è stato istituito nel 2023 come strumento ammortizzatore di comparto, finanziato dai contributi delle imprese del settore (tipicamente operatori TLC e fornitori di servizi di call center). Si tratta di un meccanismo «chiuso»: le risorse disponibili dipendono dal gettito contributivo, che richiede tempo per stratificarsi prima di poter coprire prestazioni di rilievo. La fase di avvio di un fondo bilaterale è sempre delicata: nei primi anni le entrate contributive sono insufficienti a sostenere prestazioni significative.

Il comma 170 riconosce esplicitamente questa «parziale operatività finanziaria» e introduce un sostegno integrativo a carico del bilancio statale: 20 milioni di euro per il 2026, attinti al Fondo sociale per occupazione e formazione. La logica è quella della rete di protezione transitoria, in attesa che il fondo bilaterale raggiunga l'equilibrio strutturale.

Beneficiari: lavoratori dei call center ex art. 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015

Le risorse sono destinate alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center previste dall'articolo 44, comma 7, del D.Lgs. 148/2015. Tale norma disciplina le prestazioni di integrazione salariale e di sostegno al reddito specifiche del comparto, comprese forme di indennità per ristrutturazioni aziendali, contratti di solidarietà difensivi, riduzioni di orario per crisi di settore. Il comparto è storicamente soggetto a forti tensioni occupazionali: stagionalità delle commesse, delocalizzazioni, cambi appalto, automazione progressiva (IA conversazionale). Le 20.000 unità circa di lavoratori del settore in Italia restano una platea di attenzione politica costante.

Criteri di erogazione: DM Lavoro-MEF n. 45 del 16/01/2025

Il comma 170 rinvia espressamente ai criteri già previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, n. 45 del 16 gennaio 2025. La scelta di non emanare un nuovo decreto attuativo ma di riutilizzare la cornice esistente ha un duplice vantaggio: rapidità di erogazione (il sistema gestionale INPS-Lavoro è già allineato a quel decreto) e prevedibilità per imprese e lavoratori. I criteri tipicamente disciplinano: requisiti aziendali (codici ATECO ammessi, soglia minima di dipendenti, situazione di crisi documentata), causali (ristrutturazione, cessazione di attività, crisi di mercato), modalità di calcolo dell'integrazione (percentuale della retribuzione lorda, tetti massimi), durata massima della prestazione, procedure di accesso (istanza al Ministero del lavoro, esame della commissione tecnica, decreto di concessione, pagamento INPS).

Tetto di spesa rigido e ruolo dell'INPS

La norma chiarisce che le risorse di 20 milioni «costituiscono limite di spesa»: superato il tetto, non possono essere erogate ulteriori prestazioni nel 2026. L'INPS deve quindi assicurare il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti alle prestazioni erogate, con comunicazione tempestiva al Ministero del lavoro. In pratica, l'INPS predispone un cruscotto di monitoraggio in tempo reale che traccia le concessioni cumulate; quando il consumo supera la soglia di guardia (tipicamente 80-90%), il Ministero può sospendere l'accettazione di nuove istanze. Il meccanismo, comune a tutti gli stanziamenti a tetto di spesa, comporta per i datori di lavoro un'incertezza temporale: la presentazione tardiva dell'istanza rischia di trovarsi al di là della copertura.

Profili previdenziali per i lavoratori

Le prestazioni di sostegno al reddito ex articolo 44, comma 7 del D.Lgs. 148/2015 si comportano, ai fini previdenziali, in maniera simile alle integrazioni salariali ordinarie: il periodo è coperto da contribuzione figurativa, utile sia per il diritto sia per la misura della pensione. I lavoratori non subiscono quindi una riduzione della copertura contributiva, fermo restando l'impatto sull'importo della pensione finale che dipende dalla retribuzione di riferimento (l'integrazione tipicamente è pari all'80% della retribuzione lorda persa, entro massimali).

Sul piano fiscale, le prestazioni sono soggette a IRPEF ordinaria con ritenuta d'acconto applicata dall'INPS; concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'anno e si conteggiano per le detrazioni da lavoro dipendente e per la determinazione del bonus tredicesima e simili.

Profili sistematici: dal welfare di settore al welfare misto

L'intervento del comma 170 conferma una linea politica costante negli ultimi cinque anni: integrare i fondi bilaterali con risorse statali nei comparti in transizione (call center, trasporto aereo, marittimi). La differenza rispetto a un finanziamento puro è sostanziale: il fondo bilaterale mantiene la sua natura di strumento di settore, partecipato da imprese e organizzazioni sindacali; lo Stato interviene per integrare la capacità di erogazione nelle fasi critiche, non per sostituire il fondo. Si tratta di un modello di welfare misto che combina solidarietà intersettoriale, contribuzione di categoria e intervento pubblico residuale.

Considerazioni operative per le imprese

Per le imprese del settore call center in difficoltà nel 2026, è consigliabile: anticipare le istanze di accesso alle misure ex articolo 44, comma 7, del D.Lgs. 148/2015 nei primi mesi dell'anno per beneficiare della più ampia capienza di spesa; documentare puntualmente la causale (crisi commessa, riorganizzazione, ristrutturazione) con bilanci, lettere di disdetta clienti, piani industriali; coordinarsi con le OO.SS. di comparto per il rispetto delle procedure di consultazione previste dal D.Lgs. 148/2015 e dai CCNL applicabili.

Per i lavoratori coinvolti, l'accesso alla prestazione avviene tipicamente in via automatica una volta accolta l'istanza aziendale: non sono richieste domande individuali, ma occorre verificare presenza di tutti i requisiti (anzianità aziendale minima, contratto subordinato ammesso, ecc.).

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Call center Beta srl accede al sostegno al reddito

Beta srl è un'azienda di call center con 120 dipendenti che opera prevalentemente in outbound per due clienti TLC. Nel dicembre 2025 perde la commessa del cliente principale (60% del fatturato) per cessazione del contratto. Nel febbraio 2026 attiva una procedura di ristrutturazione con riduzione temporanea dell'orario per 75 dipendenti. Presenta istanza al Ministero del lavoro secondo le procedure del DM 45/2025, allegando il piano industriale e l'accordo sindacale. L'istanza viene accolta per 9 mesi, dal marzo 2026 al novembre 2026. Per ciascun lavoratore interessato la riduzione media dell'orario è del 40% e l'integrazione INPS copre l'80% della retribuzione persa. Un addetto con RAL di 22.000 euro che perde circa 700 euro lordi mese su 8 ore ridotte a 4,8 riceverà circa 560 euro lordi di integrazione mensile. Per Beta srl, la riduzione del costo del lavoro nel periodo è significativa, evitando licenziamenti immediati. La copertura è possibile grazie ai 20 milioni del comma 170 e ai criteri DM 45/2025, fermo restando il tetto di spesa nazionale.

Caso pratico 2 - Sempronio lavoratore in sostegno al reddito

Sempronio è un addetto call center inbound con 8 anni di anzianità in Beta srl, RAL di 21.500 euro. Da marzo 2026 entra nel regime di sostegno al reddito ex articolo 44, comma 7 D.Lgs. 148/2015: orario ridotto al 60% per 9 mesi. La retribuzione effettiva da lavoro si riduce a circa 1.080 euro netti mese (rispetto ai 1.350 abituali). L'integrazione INPS copre l'80% della retribuzione persa, pari a circa 216 euro netti mese (calcolo semplificato). Il reddito complessivo mensile si attesta sui 1.296 euro netti. Sul piano previdenziale, il periodo è coperto da contribuzione figurativa: la pensione futura non subisce penalizzazioni in termini di anzianità. Sul piano fiscale, l'integrazione è tassata IRPEF ordinaria; la dichiarazione dei redditi 2027 includerà sia la retribuzione effettiva sia l'integrazione, con regolazione del conguaglio.

Domande frequenti

Quali lavoratori dei call center possono beneficiare delle risorse del comma 170?

I lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center indicati dall'articolo 44, comma 7, del D.Lgs. 148/2015. Si tratta tipicamente di addetti con contratto subordinato (a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale) in aziende che svolgono attività di contact center inbound, outbound, supporto clienti, vendita a distanza, codice ATECO 82.20.00 e affini. Non rientrano i collaboratori autonomi e i somministrati. Il datore di lavoro presenta l'istanza al Ministero del lavoro secondo le procedure del DM 45/2025. La copertura è soggetta al tetto di 20 milioni di euro per il 2026.

Perché lo Stato finanzia direttamente un fondo bilaterale di settore?

Perché il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con DM Lavoro 4 agosto 2023, ha «parziale operatività finanziaria». Significa che il gettito contributivo proveniente dalle imprese aderenti non è ancora sufficiente a coprire prestazioni di sostegno al reddito significative, specie in un settore in tensione come i call center. L'intervento statale dei 20 milioni è integrativo e transitorio: serve a garantire continuità di protezione mentre il fondo bilaterale raggiunge l'equilibrio strutturale. Il modello è coerente con altri interventi analoghi in settori in transizione (trasporto aereo, marittimi).

Le prestazioni del comma 170 sono tassate? Maturano contribuzione?

Sì, sono tassate. Le prestazioni di sostegno al reddito ex articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015 concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'anno, con ritenuta d'acconto applicata direttamente dall'INPS. Il lavoratore le inserirà nella dichiarazione dei redditi sommandole agli altri redditi di lavoro dipendente. Sul piano previdenziale, il periodo coperto matura contribuzione figurativa utile sia per il diritto sia per la misura della pensione. Non c'è quindi una perdita di copertura contributiva, fermo restando che il calcolo finale della pensione tiene conto delle retribuzioni effettive e dei periodi figurativi secondo le regole del sistema in vigore.

Cosa significa che le risorse «costituiscono limite di spesa»?

Significa che le erogazioni a valere sui 20 milioni di euro cessano automaticamente al raggiungimento del tetto, senza necessità di un atto normativo di blocco. L'INPS è tenuto a controllare e monitorare in tempo reale i flussi di spesa e a comunicarli tempestivamente al Ministero del lavoro. In pratica, le istanze presentate dopo il superamento del tetto non possono essere accolte per esaurimento della capienza. Per le imprese in difficoltà è quindi consigliabile presentare l'istanza il prima possibile nel 2026, documentando con cura la causale e i requisiti aziendali.

Quali criteri si applicano per l'erogazione delle prestazioni?

Il comma 170 rinvia espressamente al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, n. 45 del 16 gennaio 2025. Tale decreto disciplina: codici ATECO ammessi, soglia minima di dipendenti, causali della crisi (ristrutturazione, cessazione di attività, crisi di mercato), durata massima della prestazione, modalità di calcolo dell'integrazione (tipicamente 80% della retribuzione persa entro massimali), procedure di istanza al Ministero, esame della commissione tecnica, decreto di concessione, pagamento INPS. Non è previsto un nuovo decreto attuativo: la cornice del DM 45/2025 si applica anche alle risorse aggiuntive del comma 170.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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