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Art. 103 c.c. Atto di opposizione
In vigore
L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione, e contenere la elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio. […] (1)
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In sintesi
L'art. 103 c.c. stabilisce i requisiti formali tassativi che l'atto di opposizione al matrimonio deve contenere a pena di inammissibilità.
Ratio
La norma risponde all'esigenza di contemperare due interessi contrapposti: la tutela dell'ordine pubblico matrimoniale, che impone di verificare l'esistenza di impedimenti, e la protezione della libertà matrimoniale dei nubendi da opposizioni strumentali o generiche. L'imposizione di requisiti formali tassativi realizza un filtro di serietà: solo chi è titolato e indica un impedimento specifico può bloccare la celebrazione.
Analisi
I tre requisiti hanno funzioni distinte. La qualità dell'opponente assolve alla verifica della legittimazione attiva, disciplinata dall'art. 102 c.c. Le cause dell'opposizione devono corrispondere a un impedimento matrimoniale previsto dalla legge: non è sufficiente una generica contrarietà all'unione. L'elezione di domicilio nel comune del tribunale competente ha funzione processuale: consente le notificazioni nel successivo giudizio di convalida o rigetto dell'opposizione davanti al tribunale. Il difetto anche di un solo requisito rende l'atto inammissibile, con conseguente obbligo dell'ufficiale di stato civile di procedere alla celebrazione.
Quando si applica
La disposizione si applica ogni volta che un soggetto legittimato intende impedire la celebrazione di un matrimonio civile per la sussistenza di un impedimento legale. Non riguarda il matrimonio concordatario nelle fasi di competenza ecclesiastica, ma trova applicazione nella fase civile della trascrizione. L'atto deve essere proposto prima della celebrazione: dopo di essa, il rimedio esperibile è l'impugnazione del matrimonio, non l'opposizione.
Connessioni
L'art. 103 c.c. si inserisce nel sistema degli impedimenti matrimoniali (artt. 84-89 c.c.) e della legittimazione all'opposizione (art. 102 c.c.). Il procedimento successivo alla notifica è regolato dall'art. 104 c.c. (effetti dell'opposizione). Sul piano processuale, le forme della notifica seguono il codice di procedura civile. In caso di opposizione temeraria, l'art. 106 c.c. prevede la condanna al risarcimento del danno.
Domande frequenti
Quali informazioni deve contenere l'atto di opposizione?
L'atto deve dichiarare la qualità dell'opponente, le cause dell'opposizione e contenere l'elezione di domicilio presso il tribunale competente.
Chi ha il diritto di presentare opposizione?
Genitori, ascendenti, collaterali entro il terzo grado, tutori, curatori, coniuge dell'altra parte e il pubblico ministero.
Dove si deposita l'atto di opposizione?
Presso il tribunale nel cui territorio deve celebrarsi il matrimonio.
L'opposizione sospende la celebrazione del matrimonio?
Sì, la celebrazione è impedita fino alla risoluzione giudiziale dell'opposizione.
Che conseguenze ha un'opposizione infondata?
L'opponente può essere condannato al risarcimento dei danni cagionati alle parti dal ritardo della celebrazione.
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