Testo dell'articoloVigente
Art. 79 c.c. – Effetti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 78 - Art. 78 Codice Civile: Affinita’→Cod. civ. art. 80 - Art. 80 Codice Civile: Restituzione dei doni→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 77 Codice Civile: Limite della parentela→Art. 81 Codice Civile: Risarcimento dei danni→Art. 76 Codice Civile: Computo dei gradi→Art. 82 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a ministri→Art. 75 Codice Civile: Linee della parentela→Art. 83 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato→Art. 74 Codice Civile: Parentela
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
La promessa di matrimonio non crea obblighi legali di matrimonio, né di adempimento delle condizioni accessorie.
Ratio
La disposizione esprime il principio inderogabile della libertà matrimoniale: il consenso al matrimonio deve essere libero e attuale al momento della celebrazione. Rendere la promessa giuridicamente vincolante costringerebbe, di fatto, una persona a sposarsi contro la propria volontà, ledendo un diritto fondamentale della persona riconosciuto anche dalla Costituzione (art. 29 Cost.) e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Analisi
L'art. 79 c.c. sancisce l'inefficacia su due piani distinti: da un lato, l'impossibilità di ottenere in giudizio una sentenza che obblighi a celebrare il matrimonio; dall'altro, la nullità di qualsiasi clausola convenzionale che preveda una sanzione patrimoniale per chi recede dalla promessa. La promessa di matrimonio (o «sponsali») è dunque un atto giuridicamente irrilevante sotto il profilo dell'adempimento in forma specifica e di eventuali penali contrattuali.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che due persone si siano formalmente o informalmente impegnate a sposarsi e una di esse intenda recedere dall'impegno. Il partner che recede non può essere condannato a contrarre il matrimonio né a corrispondere somme previste in accordi preparatori. La disposizione non esclude tuttavia la possibilità di richiedere la restituzione dei doni e, in determinati casi, un risarcimento del danno: profili regolati dagli artt. 80 e 81 c.c.
Connessioni
L'art. 79 c.c. va letto in stretta connessione con le disposizioni immediatamente successive: l'art. 80 c.c. disciplina la restituzione dei doni scambiati in vista del matrimonio in caso di rottura della promessa; l'art. 81 c.c. prevede il risarcimento del danno nei casi in cui la promessa fosse stata fatta per iscritto da persona maggiorenne o da un genitore/tutore per il minore, sempre che la rottura non sia giustificata da un giusto motivo. Il complesso degli artt. 79-81 c.c. forma un microsistema coerente che bilancia la libertà matrimoniale con la tutela dell'affidamento dell'altro promesso sposo.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio promettono reciprocamente matrimonio per atto pubblico
Caio successivamente rifiuta. Tizio non può forzare Caio al matrimonio, ma può agire per risarcimento danni.
Caso 2: Sempronio promette a Mevio di pagare una somma in caso di mancato matrimonio
La promessa è nulla: il pagamento non può essere esatto coattivamente.
Domande frequenti
La promessa di matrimonio è vincolante?
No, la promessa non obbliga al matrimonio né all'adempimento di clausole accessorie.
Cosa può chiedere il promittente?
Se rifiutato senza causa, può chiedere risarcimento danni entro i limiti della sua posizione.
Vale anche per promesse scritte?
Sì, indipendentemente da atto pubblico, scrittura privata o pubblicazione.
Si può chiedere restituzione dei doni?
Sì, ma solo se il matrimonio non è stato contratto.
Il termine per agire quanto è?
Un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
Fonti consultate: 1 fonte verificate