← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 c.c. Effetti

In vigore

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

In sintesi

  • La promessa di matrimonio è priva di forza vincolante: nessuno può essere costretto a contrarre matrimonio.
  • Eventuali accordi accessori alla promessa (es. penali o indennizzi per il caso di rottura) sono giuridicamente inefficaci.
  • La norma tutela la libertà matrimoniale come valore fondamentale dell'ordinamento, in linea con gli artt. 80 e 81 c.c. che disciplinano le conseguenze patrimoniali della rottura degli sponsali.

La promessa di matrimonio non crea obblighi legali di matrimonio, né di adempimento delle condizioni accessorie.

Ratio

La disposizione esprime il principio inderogabile della libertà matrimoniale: il consenso al matrimonio deve essere libero e attuale al momento della celebrazione. Rendere la promessa giuridicamente vincolante costringerebbe, di fatto, una persona a sposarsi contro la propria volontà, ledendo un diritto fondamentale della persona riconosciuto anche dalla Costituzione (art. 29 Cost.) e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Analisi

L'art. 79 c.c. sancisce l'inefficacia su due piani distinti: da un lato, l'impossibilità di ottenere in giudizio una sentenza che obblighi a celebrare il matrimonio; dall'altro, la nullità di qualsiasi clausola convenzionale che preveda una sanzione patrimoniale per chi recede dalla promessa. La promessa di matrimonio (o «sponsali») è dunque un atto giuridicamente irrilevante sotto il profilo dell'adempimento in forma specifica e di eventuali penali contrattuali.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che due persone si siano formalmente o informalmente impegnate a sposarsi e una di esse intenda recedere dall'impegno. Il partner che recede non può essere condannato a contrarre il matrimonio né a corrispondere somme previste in accordi preparatori. La disposizione non esclude tuttavia la possibilità di richiedere la restituzione dei doni e, in determinati casi, un risarcimento del danno: profili regolati dagli artt. 80 e 81 c.c.

Connessioni

L'art. 79 c.c. va letto in stretta connessione con le disposizioni immediatamente successive: l'art. 80 c.c. disciplina la restituzione dei doni scambiati in vista del matrimonio in caso di rottura della promessa; l'art. 81 c.c. prevede il risarcimento del danno nei casi in cui la promessa fosse stata fatta per iscritto da persona maggiorenne o da un genitore/tutore per il minore, sempre che la rottura non sia giustificata da un giusto motivo. Il complesso degli artt. 79-81 c.c. forma un microsistema coerente che bilancia la libertà matrimoniale con la tutela dell'affidamento dell'altro promesso sposo.

Domande frequenti

La promessa di matrimonio è vincolante?

No, la promessa non obbliga al matrimonio né all'adempimento di clausole accessorie.

Cosa può chiedere il promittente?

Se rifiutato senza causa, può chiedere risarcimento danni entro i limiti della sua posizione.

Vale anche per promesse scritte?

Sì, indipendentemente da atto pubblico, scrittura privata o pubblicazione.

Si può chiedere restituzione dei doni?

Sì, ma solo se il matrimonio non è stato contratto.

Il termine per agire quanto è?

Un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.