Art. 63 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Entrata in vigore
In vigore dal 01/01/1991
1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1991 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data. ALLEGATO Prospetto dei coefficienti (1) Note: (1) Allegato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. fff), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Si veda anche l’art. 1, comma 3, DM 27.12.2024, pubblicato in G.U. 31.12.2024 n. 305. DOCUMENTAZIONE – Tabella di raffronto tra le “vecchie” disposizioni e il nuovo Testo unico
In sintesi
L’art. 63 e l’ultima disposizione del Titolo IV (Disposizioni transitorie e finali) del D.Lgs. 346/1990 e chiude formalmente il Testo unico. La norma adempie a due funzioni essenziali in ogni provvedimento legislativo: fissa la data di entrata in vigore e definisce l’ambito temporale di applicazione del nuovo regime, con i conseguenti effetti di diritto intertemporale rispetto alla normativa previgente.
Entrata in vigore e diritto intertemporale
Il TU e entrato in vigore il 1° gennaio 1991, due mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (27 novembre 1990). La scelta della «vacatio» piu lunga del solito si giustifica con la natura complessa del provvedimento, che ha riunito in un unico testo le disposizioni del DPR 637/1972 (imposta di successione) e del DPR 367/1972, oltre alle modifiche introdotte dalla L. 154/1989. Il comma 1 detta la regola di diritto intertemporale: il TU si applica alle successioni aperte (cioe ai decessi) e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 1991. Per le successioni aperte prima di tale data e per le donazioni precedenti continua ad applicarsi il regime previgente, anche se gli adempimenti procedurali (presentazione della dichiarazione, liquidazione, pagamento) avvengono successivamente.
L’Allegato sui coefficienti
Il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha inserito al termine del TU un Allegato contenente il «Prospetto dei coefficienti» utili al calcolo del valore di rendite vitalizie, rendite a tempo indeterminato e pensioni, indispensabile per la determinazione della base imponibile in presenza di tali beni nell’attivo ereditario o nelle donazioni. L’Allegato sostituisce il prospetto contenuto nel DM 21 dicembre 1990 e successive modificazioni, ora inglobato direttamente nel TU. I coefficienti sono parametrati al tasso legale di interesse (oggi 2% ex DM 10 dicembre 2024, in vigore dal 1° gennaio 2025), e sono soggetti a aggiornamento periodico con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. L’ultimo aggiornamento e stato disposto con il DM 27 dicembre 2024 (in GU 31 dicembre 2024 n. 305) in adeguamento alle modifiche del tasso legale.
Il rapporto con il D.Lgs. 123/2025
La riforma del 1° agosto 2025 (D.Lgs. 123/2025) ha riordinato l’intero sistema dei testi unici tributari, includendo il TU successioni e donazioni nel nuovo «Testo unico dei tributi indiretti». Gli articoli del D.Lgs. 346/1990 sono destinati a transitare nel nuovo TU con numerazione diversa (gli articoli del Titolo III dovrebbero diventare artt. 87 ss.). L’efficacia del riordino e differita al 1° gennaio 2027, sicche fino a tale data il D.Lgs. 346/1990 resta pienamente operativo nella sua veste originaria e nella numerazione storica. L’art. 63 in particolare e destinato a essere assorbito nelle disposizioni di entrata in vigore del nuovo TU.
L’uso operativo dei coefficienti
L’Allegato e di applicazione frequente nella prassi notarile e nelle dichiarazioni di successione. Esempio: Tizio dona alla figlia Caia una rendita vitalizia mensile di 2.000 euro (24.000 euro annui). Per determinare il valore della donazione ai fini dell’imposta si applica il coefficiente dell’Allegato corrispondente all’eta del beneficiario all’atto della donazione, moltiplicato per la rendita annua. Se Caia ha 40 anni e il coefficiente di riferimento (con tasso legale al 2%) e 28,38, il valore imponibile della rendita e di 24.000 x 28,38 = 681.120 euro. Su questo valore si applicano franchigia e aliquote dell’art. 56. La stessa logica vale per usufrutto vitalizio e nuda proprieta ex art. 14 TU.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 3/E del 16.04.2025
Agenzia delle Entrate
Illustra le novita del D.Lgs. 139/2024, incluso l’inserimento dell’Allegato con il prospetto dei coefficienti utili al calcolo del valore di rendite, pensioni e usufrutto. Conferma l’applicabilita del nuovo regime alle successioni aperte e alle donazioni dal 1° gennaio 2025.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Quando e entrato in vigore il D.Lgs. 346/1990?
Il TU successioni e donazioni e entrato in vigore il 1° gennaio 1991. Si applica alle successioni aperte (decessi) e alle donazioni fatte a partire da tale data; per le situazioni precedenti continua ad applicarsi la normativa previgente (DPR 637/1972 e successive modifiche).
Cosa contiene l’Allegato al TU inserito dal D.Lgs. 139/2024?
Contiene il prospetto dei coefficienti utili al calcolo del valore di rendite vitalizie, rendite a tempo indeterminato, pensioni, usufrutto e nuda proprieta. I coefficienti sono parametrati al tasso legale di interesse e vengono aggiornati periodicamente con decreto del MEF (ultimo aggiornamento DM 27.12.2024).
Come si calcola il valore di una rendita vitalizia ai fini dell’imposta di donazione?
Si moltiplica l’annualita della rendita per il coefficiente dell’Allegato corrispondente all’eta del beneficiario alla data dell’atto. Il coefficiente varia con il tasso legale di interesse vigente: attualmente (tasso 2%) si va da 49,75 per beneficiari fino a 20 anni a 5,98 per beneficiari oltre 90 anni.
Cosa cambia con il D.Lgs. 123/2025?
Il D.Lgs. 123/2025 ha riordinato i testi unici tributari, includendo il TU successioni e donazioni nel nuovo Testo unico dei tributi indiretti, con rinumerazione degli articoli (il vecchio Titolo III diventera artt. 87 ss.). L’efficacia del riordino e fissata al 1° gennaio 2027.
Le successioni aperte prima del 1° gennaio 1991 sono ancora soggette al vecchio regime?
Si, l’art. 63 stabilisce un confine temporale netto: per le successioni aperte e le donazioni anteriori al 1° gennaio 1991 si applica la normativa previgente (DPR 637/1972 e successive modificazioni), anche se la dichiarazione e gli adempimenti vengono presentati dopo l’entrata in vigore del TU.