Art. 56 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Determinazione dell’imposta (1)
In vigore dal 01/01/1991
1. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; d) a favore di altri soggetti: 8 per cento. 2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro. 3. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell’articolo 34, commi 3, 4 e 5. 4. Si applicano le riduzioni previste nell’articolo 25, salvo quanto stabilito nell’articolo 13, commi 3, 4 e 5, e nell’articolo 51, comma 2. È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell’atto di donazione è allegata la fattura, l’imposta sul valore aggiunto afferente alla cessione. 5. Dall’imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione o liberalità e in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte dell’imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. zz), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Art. 56 (Determinazione dell’imposta) – 1. […] 1-bis. […] 2. […] 3. […] 4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell’articolo 34, commi 3, 4 e 5. 5. Si applicano le riduzioni previste nell’art. 25, salvo quanto stabilito nell’art. 13, commi 3, 4 e 5, e nell’art. 51, comma 2, e si detrae l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell’imposta proporzionale al valore dell’immobile stesso. È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell’atto di donazione è allegata la fattura, l’imposta sul valore aggiunto afferente la cessione.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 2, comma 56, lett. c), DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286; – l’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. (2) Per le aliquote sulle donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, fino al 31.12.2024 era necessario consultare l’art. 2, comma 49, DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286.
In sintesi
L’art. 56 del D.Lgs. 346/1990 è il cuore della disciplina dell’imposta di donazione: stabilisce aliquote, franchigie e regole di calcolo dell’imposta dovuta al momento del trasferimento gratuito tra vivi. Il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 ha integralmente sostituito l’articolo, con effetto dall'1.1.2025, consolidando in modo organico nel Testo Unico le aliquote che dal 2006 erano contenute in una norma «esterna» (art. 2, comma 49, DL 262/2006). Il risultato è un quadro normativo più chiaro e accessibile, anche in vista della rinumerazione operata dal D.Lgs. 123/2025 (vigente dal 1° agosto 2025).
La struttura dell’articolo è quadripartita: il comma 1 fissa aliquote e franchigie per categorie di parentela; il comma 2 introduce la franchigia speciale per beneficiari disabili; il comma 3 rinvia per la valutazione dei beni; il comma 4 disciplina riduzioni e detrazioni interne; il comma 5 regola la detrazione delle imposte pagate all’estero. È una norma sistematica, da leggere in combinato con l’art. 7 (aliquote successioni) e con l’art. 57 (coacervo donativo).
Le aliquote per categorie di parentela (comma 1)
Quattro categorie progressive. Lett. a): trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (ascendenti e discendenti, naturali e adottivi): aliquota del 4% sul valore eccedente la franchigia di €1.000.000 per ciascun beneficiario. Lett. b): trasferimenti a favore di fratelli e sorelle: aliquota del 6% sul valore eccedente la franchigia di €100.000 per ciascun beneficiario. Lett. c): trasferimenti a favore di altri parenti fino al 4° grado e di affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al 3° grado: aliquota del 6%, senza franchigia. Lett. d): trasferimenti a favore di altri soggetti (estranei, conviventi non uniti civilmente, persone giuridiche): aliquota dell'8%, senza franchigia.
La franchigia è personale: si applica a ogni singolo beneficiario, non globalmente all’atto. Quindi una donazione fatta congiuntamente a due figli di €1.800.000 (€900.000 ciascuno) non subisce imposta perché entrambi sono sotto la franchigia. Se invece il padre dona tutto a un solo figlio, l’imposta del 4% si applica sull’eccedenza di €800.000 (€32.000 di imposta).
La franchigia speciale per disabilità (comma 2)
Se il beneficiario è una persona con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992 n. 104 (handicap grave), l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera €1.500.000. Questa franchigia è cumulabile con la franchigia ordinaria del comma 1 oppure le si sostituisce? La Circolare AE 3/E del 22.01.2008, par. 4.4, ha chiarito che si tratta di una franchigia autonoma e più favorevole, ma non cumulabile con quella ordinaria: opera in luogo della franchigia ordinaria.
La franchigia speciale prescinde dal rapporto di parentela: si applica anche a estranei o parenti remoti se il beneficiario è persona con handicap grave. Esempio: Tizio dona €1.400.000 al cugino di terzo grado Caio, persona con handicap grave certificato. Senza il comma 2 si applicherebbe il 6% (cugino è entro il 4° grado, aliquota 6%, no franchigia). Con il comma 2 si applica la franchigia di €1.500.000: imposta zero.
La valutazione dei beni (comma 3)
Il valore dei beni e diritti donati si determina con le stesse regole previste per le successioni: artt. 14-19 e art. 34, commi 3-5. Le regole più importanti: (a) immobili: valore venale in comune commercio, salvo «prezzo-valore» per immobili abitativi a favore di persone fisiche ex art. 1, comma 497, L. 266/2005 (calcolo su rendita catastale rivalutata); (b) aziende e partecipazioni non quotate: patrimonio netto contabile rettificato; (c) partecipazioni quotate: corso medio dell’ultimo trimestre; (d) crediti: valore nominale, con sconto per esigibilità incerta.
Riduzioni e detrazioni (comma 4)
Si applicano le riduzioni dell’art. 25 (es. trasferimenti di azienda al coniuge/discendente per la prosecuzione dell’attività, ex art. 3, comma 4-ter; trasferimenti di beni culturali; trasferimenti di immobili al coniuge/figli), salvo il caso di violazione degli obblighi di mantenimento dei presupposti (art. 13, commi 3-5) e delle ipotesi dell’art. 51, comma 2.
Se alla richiesta di registrazione è allegata la fattura, è detraibile l’IVA afferente alla cessione: è una norma di coordinamento per le donazioni di beni che, se cedute a titolo oneroso, sarebbero soggette a IVA (es. donazioni di terreni edificabili da impresa, donazioni di beni strumentali). La detrazione evita la doppia imposizione IVA + donazione.
La detrazione delle imposte pagate all’estero (comma 5)
Il comma 5 introduce la regola del tax credit estero: dall’imposta italiana sulle donazioni si detraggono le imposte pagate all’estero per la stessa donazione, in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte dell’imposta italiana proporzionale al valore dei beni esteri. Salve le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (Italia ha stipulato convenzioni specifiche in materia di donazioni con pochi Stati, in molti casi si applica il principio generale di tax credit).
Esempi pratici
Caso 1, Donazione padre/figlia. Tizio dona alla figlia Tizia un appartamento di €1.300.000. Aliquota 4% (parente in linea retta), franchigia €1.000.000. Imposta: 4% × €300.000 = €12.000. Oltre alle imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) sul valore catastale, oltre al bollo €230 e ai tributi minori.
Caso 2, Donazione tra fratelli. Caio dona al fratello Sempronio €500.000 in denaro. Aliquota 6%, franchigia €100.000. Imposta: 6% × €400.000 = €24.000. Nessuna imposta ipocatastale (è denaro). Tributi minori contenuti.
Caso 3, Donazione con coacervo (combinato art. 57). Mevio aveva già donato alla figlia Mevia €600.000 nel 2020. Nel 2026 le dona altri €700.000. La franchigia di €1.000.000 ai fini della seconda donazione si calcola al netto della prima (€600.000): residuano €400.000 di franchigia. Imposta sulla seconda donazione: 4% × (€700.000 − €400.000) = 4% × €300.000 = €12.000.
Caso 4, Beneficiario con handicap grave. Filana dona al nipote Filano, persona con handicap grave certificato L. 104/92 art. 3 comma 3, €1.700.000. Senza il comma 2 si applicherebbe il 6% sui €1.700.000 (nipote è parente di 3° grado, aliquota 6%, no franchigia). Con il comma 2 la franchigia di €1.500.000 abbatte la base imponibile a €200.000: imposta 6% × €200.000 = €12.000.
Errori frequenti
Le patologie più frequenti che si vedono in studio: (i) cumulare la franchigia speciale per disabilità (€1.500.000) con la franchigia ordinaria (€1.000.000) per parenti in linea retta: non si cumulano, opera la più favorevole in luogo dell’altra (Circolare AE 3/E/2008, par. 4.4); (ii) trascurare il coacervo donativo dell’art. 57: la prima donazione consuma la franchigia, le successive trovano una base ridotta; (iii) applicare l’aliquota del coniuge ai conviventi non uniti civilmente: il convivente è «estraneo» ai fini fiscali (aliquota 8% senza franchigia), salvo unione civile ex L. 76/2016 che equipara al coniuge; (iv) calcolare la franchigia sul valore lordo anziché netto degli oneri non escludibili (gli oneri ex art. 58, comma 1, sono esclusi e dunque non riducono la base); (v) dimenticare il tax credit estero: per donazioni «internazionali» l’imposta estera pagata si detrae fino a concorrenza dell’imposta italiana proporzionale.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 3/E del 16.04.2025
Agenzia delle Entrate
Documento di prassi centrale post-riforma D.Lgs. 139/2024: illustra il consolidamento delle aliquote di donazione (4%, 6%, 8%) e delle franchigie (€1.000.000 coniuge/parenti retti, €100.000 fratelli, €1.500.000 disabilità) direttamente nell’art. 56 del Testo Unico, in luogo del previgente rinvio all’art. 2, comma 49, DL 262/2006. Chiarisce inoltre il regime delle detrazioni interne (riduzioni art. 25, IVA) e del tax credit estero del comma 5.
Leggi il documento su def.finanze.itCircolare n. 3/E del 22.01.2008
Agenzia delle Entrate
Circolare di sistema sull’imposta sulle successioni e donazioni reintrodotta dal DL 262/2006: illustra aliquote, franchigie (anche quella speciale di €1.500.000 per persone con handicap grave al par. 4.4), regole di calcolo dell’imposta, principio di personalità della franchigia. Resta il riferimento storico anche per la lettura post-riforma 2024-2025, ove non superato.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare n. 29/E del 19.10.2023
Agenzia delle Entrate
Coacervo successorio e donativo (artt. 8 e 57 D.Lgs. 346/1990): conferma l’operatività del coacervo donativo per la determinazione della franchigia in caso di donazioni successive dello stesso donante allo stesso donatario, mentre supera il coacervo successorio (le donazioni in vita non si cumulano più all’asse ai fini dell’imposta di successione). Rilevante per il calcolo dell’art. 56 in presenza di donazioni anteriori.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Quali sono le aliquote dell’imposta di donazione nel 2026?
Quattro categorie: 4% per coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti diretti) con franchigia €1.000.000 per beneficiario; 6% per fratelli e sorelle con franchigia €100.000; 6% per altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta o collaterale fino al 3°, senza franchigia; 8% per tutti gli altri (estranei, conviventi non uniti civilmente, persone giuridiche), senza franchigia. Per persone con handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 la franchigia è €1.500.000.
La franchigia è personale o globale per la donazione?
È personale: si applica a ciascun beneficiario, non all’atto nel suo complesso. Quindi una donazione di €1.800.000 ripartita tra due figli (€900.000 ciascuno) non sconta imposta perché entrambi sono sotto la franchigia di €1.000.000. Se invece il padre dona tutto a un solo figlio, l’imposta del 4% si applica sull’eccedenza di €800.000 (€32.000). La regola favorisce le donazioni distribuite tra più beneficiari.
La franchigia per disabilità si somma a quella ordinaria?
No, non si cumulano. La Circolare AE 3/E del 22.01.2008, par. 4.4, ha chiarito che la franchigia speciale di €1.500.000 per beneficiari con handicap grave opera «in luogo» della franchigia ordinaria del comma 1, non in aggiunta. È comunque una franchigia più favorevole (€1.500.000 vs €1.000.000 per parenti in linea retta) e si applica indipendentemente dal rapporto di parentela con il donante.
Le donazioni precedenti contano per la franchigia?
Sì, ai fini del coacervo donativo dell’art. 57 D.Lgs. 346/1990. La franchigia di una donazione successiva si calcola sottraendo il valore delle donazioni anteriori fatte dallo stesso donante allo stesso donatario. La Circolare AE 29/E del 19.10.2023 ha confermato l’attualità del coacervo «donativo», pur abbandonando il coacervo «successorio» (le donazioni in vita non si cumulano più all’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione).
Le imposte pagate all’estero sulla donazione sono detraibili in Italia?
Sì. L’art. 56, comma 5, riformato dal D.Lgs. 139/2024, prevede che dall’imposta italiana sulle donazioni si detraggano le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione, in relazione ai beni esteri, fino a concorrenza della parte dell’imposta italiana proporzionalmente riferibile a tali beni. Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, quando esistenti per donazioni, prevalgono se più favorevoli.