Art. 47 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Poteri dell’Amministrazione finanziaria
In vigore dal 01/01/1991
1. L’ufficio competente, ai fini dell’accertamento e della riscossione, oltre ad avvalersi delle altre facoltà previste nel presente testo unico, può: a) invitare i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione della successione, indicandone il motivo, a produrre documenti, o a comparire di persona o per rappresentanza per fornire dati e notizie, rilevanti ai fini dell’accertamento; b) inviare agli stessi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli enti ed uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare i dati e le notizie di cui siano in possesso: d) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la simulazione di atti di trasferimento a titolo oneroso anteriori di oltre sei mesi all’apertura della successione, di atti costitutivi di passività deducibili e di ogni altro atto rilevante ai fini della determinazione della base imponibile o dell’imposta; d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni, gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l’insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell’imposta. (2) 2. Gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari, su richiesta dell’Agenzia delle entrate, controllano (1) l’esattezza delle certificazioni di cui all’art. 23, comma 2. Note: (1) Le parole “Gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari, su richiesta dell’Agenzia delle entrate, controllano” sono state sostituite alle precedenti “Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, controlla” dall’art. 1, comma 1, lett. rr), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Lettera inserita dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.
In sintesi
L’art. 47 D.Lgs. 346/1990 è la cassetta degli attrezzi dell’Agenzia delle entrate in materia di accertamento sull’imposta di successione. La norma elenca i poteri istruttori dell’ufficio: inviti, questionari, richieste informative a soggetti pubblici e, soprattutto, la facoltà di accertare sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti simulazioni e dissimulazioni rilevanti. La sua portata si è rafforzata significativamente con la L. 21 novembre 2000 n. 342 (collegato fiscale 2000), che ha inserito la lettera d-bis), e con il D.Lgs. 139/2024 che ha aggiornato la titolarità del controllo sulle banche.
Inviti, questionari e richieste informative (lett. a, b, c)
I primi tre poteri sono di natura collaborativa-istruttoria:
Il potere presuntivo: il cuore antielusivo (lett. d e d-bis)
La lett. d) consente all’ufficio di dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la simulazione di:
Il riferimento alle presunzioni gravi, precise e concordanti è tratto dall’art. 2729 c.c. e individua lo standard probatorio classico delle presunzioni semplici, ammesse quando convergono pluralità di indizi univoci e coerenti. Si tratta di una probatio diabolica per il contribuente: l’ufficio non deve fornire prova diretta della simulazione, ma può ricostruirla con elementi indiziari (anomalie dei prezzi, parentele tra le parti, mancanza di tracciabilità dei pagamenti, contemporanea presenza di accordi paralleli, vincoli successori già contestati).
La lett. d-bis): estensione del potere presuntivo
Inserita dall’art. 69, comma 1, L. 21 novembre 2000 n. 342, la lett. d-bis) estende il potere presuntivo a un perimetro più ampio: la sussistenza, insussistenza, simulazione e dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della base imponibile o dell’imposta. La norma supera il vincolo dei sei mesi della lett. d) e copre situazioni più variegate: l’esistenza di beni non dichiarati, l’insussistenza di passività dedotte, la natura dissimulata di donazioni mascherate da contratti onerosi, e così via.
Esempio pratico: Tizio muore nel 2024. Nei due anni precedenti aveva ceduto al figlio Caio un immobile per un prezzo dichiarato di 50.000 € a fronte di un valore di mercato di 300.000 €. L’AE può presumere - in base a presunzioni gravi, precise e concordanti (sproporzione del prezzo, parentela diretta, contestuale debilitazione fisica del cedente, mancata tracciabilità del pagamento) - che si trattasse di donazione dissimulata e includere nell’asse ereditario il valore non corrisposto, applicando l’imposta di successione sulla differenza.
Il controllo sulle banche (comma 2)
Il comma 2, riscritto dal D.Lgs. 139/2024, prevede che gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari, su richiesta dell’Agenzia delle entrate, controllino l’esattezza delle certificazioni di cui all’art. 23 comma 2 (certificazioni delle passività bancarie deducibili dall’asse ereditario). La vecchia formulazione - «servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze» - era anacronistica: oggi il riferimento si rivolge alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e delle altre autorità (CONSOB, IVASS) sui rispettivi soggetti vigilati.
Tutele del contribuente
I poteri istruttori dell’art. 47 sono ampi ma soggetti a limiti procedurali ricavabili dall’ordinamento generale: (i) motivazione dell’invito o del questionario (lett. a richiede esplicitamente l’indicazione del motivo); (ii) contraddittorio endoprocedimentale (oggi rafforzato dall’art. 6-bis L. 212/2000, Statuto del contribuente, nella versione riformata dal D.Lgs. 219/2023); (iii) onere della prova rafforzato sull’ufficio quando opera per presunzioni: gli indizi devono essere effettivamente gravi, precisi e concordanti, non meri sospetti generici.
Errori frequenti
Tre trappole pratiche: (1) ignorare il questionario o l’invito ex lett. a-b, esponendosi alla maturazione di presunzioni a sfavore (silenzio circostanziato dell’ufficio) e a sanzioni autonome; (2) non tracciare flussi di denaro fra parenti negli anni prossimi alla morte, alimentando le presunzioni di donazione dissimulata; (3) sottovalutare la portata della lett. d-bis), che permette di rettificare in aumento la base imponibile anche su atti molto risalenti nel tempo, purché collegabili presuntivamente a manovre elusive.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025
Agenzia delle Entrate
La circolare illustra l’aggiornamento normativo dell’imposta di successione operato dal D.Lgs. 139/2024, inclusa la riformulazione del comma 2 dell’art. 47 sui poteri di controllo verso banche e intermediari finanziari, ora coordinati direttamente con l’Agenzia delle entrate.
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
L’Agenzia delle entrate può accertare l’imposta di successione sulla base di presunzioni?
Sì. L’art. 47, lett. d) e d-bis), consente all’ufficio di dimostrare con presunzioni gravi, precise e concordanti la simulazione di atti onerosi anteriori, la sussistenza o l’insussistenza di fatti rilevanti e la dissimulazione di donazioni mascherate. Lo standard probatorio è quello dell’art. 2729 c.c.
Posso ignorare un questionario inviato dall’Agenzia delle entrate?
No. La mancata risposta espone a sanzioni autonome e a una valutazione sfavorevole in sede di accertamento (presunzioni a carico del contribuente). È sempre opportuno rispondere documentalmente e nei termini, anche per fissare il proprio quadro probatorio.
Su quali atti opera la presunzione di simulazione della lett. d)?
Su atti di trasferimento a titolo oneroso compiuti dal defunto nei sei mesi precedenti la morte (atti immobiliari, mobiliari registrati, partecipazioni), su atti costitutivi di passività deducibili e su ogni altro atto rilevante per la base imponibile. La lett. d-bis) estende il potere oltre il vincolo dei sei mesi.
Le banche sono obbligate a fornire dati sui conti del defunto all’Agenzia delle entrate?
Sì. Il comma 2 dell’art. 47 prevede che gli organismi di vigilanza degli intermediari finanziari, su richiesta dell’Agenzia, controllino l’esattezza delle certificazioni delle passività bancarie. In più, le banche stesse hanno obblighi di comunicazione e di sospensione delle operazioni post mortem ai sensi dell’art. 48.
Cosa cambia con la nuova formulazione del comma 2 dopo il D.Lgs. 139/2024?
L’aggiornamento è soprattutto terminologico: il riferimento al «servizio di vigilanza sulle aziende di credito» è sostituito dal richiamo agli «organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari», e la richiesta non proviene più dal Ministro delle finanze ma direttamente dall’Agenzia delle entrate.