Art. 28 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Dichiarazione della successione
In vigore dal 01/01/1991
1. La dichiarazione della successione è presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione. (1) 2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali nonchè i trustee, in caso di trust testamentario (2); gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente; gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari. 3. La dichiarazione della successione, a pena di nullità, è redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ed è sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. (3) 4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo. 5. I chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell’art. 31, hanno rinunziato all’eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato l’ufficio, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione (4) di rinunzia all’eredità o copia dell’istanza di nomina autenticata dal cancelliere del tribunale (5). 6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all’art. 13, comma 4, e dall’erogazione di rimborsi fiscali (6) che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8. 6 bis. I rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle entrate. Con provvedimento (7) del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo. […] (8) (9) 7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila (10) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare. 8. La dichiarazione nulla si considera omessa. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “La dichiarazione della successione deve essere presentata all’ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.“. (2) Le parole “nonchè i trustee, in caso di trust testamentario” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall’ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.“. (4) Le parole “l’ufficio, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione” sono state sostituite alle precedenti “per raccomandata l’ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione” dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Le parole “dal cancelliere del tribunale” sono state sostituite alle precedenti “dal cancelliere della pretura” dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (6) Le parole “e dall’erogazione di rimborsi fiscali” sono state inserite dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. (7) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 1.9.2022 n. 339178. (8) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 5), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Alle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.“. (9) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, DL 21.6.2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2022 n. 122. (10) Le parole “a euro centomila” sono state sostituite alle precedenti “a lire cinquantamilioni“ dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 2, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277.
In sintesi
L’art. 28 del D.Lgs. 346/1990 è la norma cardine del Testo Unico sulle successioni: definisce chi è tenuto a presentare la dichiarazione, quali soggetti sono esonerati, con quali modalità il documento arriva all’Agenzia delle Entrate e cosa succede se dopo la presentazione muta la devoluzione ereditaria. Pur essendo una disposizione apparentemente procedurale, le sue conseguenze pratiche sono enormi: una dichiarazione omessa, infedele o sottoscritta da chi non poteva farlo apre la strada a sanzioni, alla decadenza dei benefici «prima casa» e, soprattutto, al blocco delle volture catastali e dello svincolo dei conti correnti del defunto. La riforma operata dal D.Lgs. 18.9.2024 n. 139, in vigore per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, ha riscritto i commi 1, 3 e parte del 5, consolidando la telematizzazione integrale e inserendo espressamente fra i soggetti obbligati i trustee del trust testamentario.
La logica della norma è quella di concentrare in un unico atto l’inventario fiscale dell’eredità: attivo, passivo, beneficiari, quote e franchigie. Da quel documento discendono l’autoliquidazione dell’imposta di successione (per le successioni aperte dal 2025 il calcolo è automatico nel quadro EF), la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, l’aggiornamento del Catasto tramite voltura automatica e la prova nei confronti di banche e terzi della legittimazione successoria. Senza dichiarazione presentata e ricevuta protocollata, in pratica, l’erede resta «sospeso».
Soggetti obbligati alla presentazione
Il comma 2 elenca in modo tassativo chi deve presentare la dichiarazione. In primo luogo i chiamati all’eredità: si noti che non è richiesta l’accettazione, è sufficiente la vocazione, perché l’imposta non grava sulla qualità di erede definitivo ma sulla devoluzione astratta del patrimonio. Sono poi obbligati i legatari, i rappresentanti legali di minori, interdetti o inabilitati, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente (artt. 50 ss. c.c.), gli amministratori e curatori dell’eredità giacente (art. 528 c.c.) e gli esecutori testamentari. La novità più rilevante della riforma 2024 è l’inserimento espresso dei trustee in caso di trust testamentario: se il de cuius con testamento ha istituito un trust, è il trustee a dover presentare la dichiarazione per i beni in trust, in coerenza con la nuova disciplina dell’art. 4-bis sulla tassazione «in uscita» verso il beneficiario.
Tizio muore lasciando moglie Caia e due figli minori. Caia, quale chiamata e rappresentante legale dei figli, può presentare un’unica dichiarazione per sé e per i minori: il comma 4 chiarisce infatti che se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, questa non si considera omessa se presentata da uno solo. È un principio di economia procedurale che evita duplicazioni e responsabilità sanzionatorie a catena.
Casi di esonero: la soglia dei 100.000 euro
Il comma 7 prevede un esonero tassativo: non vi è obbligo di dichiarazione se ricorrono congiuntamente tre condizioni:
Basta che venga meno una sola di queste condizioni e l’obbligo riemerge. Se ad esempio Caio lascia alla moglie 90.000 euro su un conto corrente e un box auto di proprietà, l’esonero non opera perché c'è un immobile, anche modesto. La norma aggiunge poi una clausola di salvaguardia: se per effetto di sopravvenienze ereditarie (rimborsi fiscali, eredità che si scopre tardivamente, beni emersi dopo l’apertura della successione) la soglia viene superata o entra un immobile, l’esonero cade e la dichiarazione va presentata. In quel caso il termine di dodici mesi di cui all’art. 31 decorre dal momento in cui l’erede ha avuto conoscenza della sopravvenienza.
Attenzione a un punto spesso frainteso: l’esonero riguarda solo l'obbligo dichiarativo, non le franchigie dell’imposta. La franchigia di 1.000.000 di euro per coniuge e figli vive su un piano diverso: è una soglia di imposta, non di obbligo formale. È del tutto possibile che un’eredità di 800.000 euro in titoli, devoluta a moglie e figli, non paghi imposta (sotto franchigia) ma debba comunque essere dichiarata, perché supera i 100.000 euro di attivo.
Dichiarazione telematica obbligatoria
Il comma 1 stabilisce che la dichiarazione è presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il riferimento operativo è il provv. AE 27.12.2016 n. 231243, che ha approvato il modello unico di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e ne ha disposto la trasmissione esclusivamente per via telematica per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006. Dal 2017 il vecchio Modello 4 cartaceo è andato definitivamente in soffitta, salvo casi residuali (successioni aperte prima del 3 ottobre 2006, integrative di dichiarazioni cartacee).
La trasmissione avviene attraverso i canali Entratel/Fisconline, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato (commercialisti, CAF, notai, avvocati). Dal 2023 è disponibile anche la dichiarazione di successione precompilata «web», in cui l’Agenzia precarica automaticamente i dati noti (immobili da Catasto in compilazione assistita, rapporti finanziari, anagrafica del de cuius e dei chiamati) e il dichiarante li valida o modifica. L’accesso richiede SPID, CIE, CNS o credenziali Entratel/Fisconline. Per i non residenti, il comma 1 prevede in via derogatoria la possibilità di spedire la dichiarazione per raccomandata o altro mezzo equivalente con data certa di spedizione: in tal caso vale la data di spedizione.
Contenuto necessario e sottoscrizione a pena di nullità
Il comma 3, riscritto dal D.Lgs. 139/2024, ribadisce che la dichiarazione, a pena di nullità, è redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ed è sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. Il modello attuale (FASCICOLO 1, quadri EA-EF-ER-ES ecc.) richiede l’indicazione di: dati anagrafici del de cuius, eredi e legatari con codice fiscale e quote; descrizione analitica dell’attivo (immobili, conti, titoli, aziende, quote sociali, crediti); passività deducibili (debiti, spese funebri, spese mediche); donazioni anteriori rilevanti ai fini del coacervo (artt. 8 e 57); richieste di agevolazioni («prima casa», fondi rustici, beni culturali ex art. 25); quadro EF per l’autoliquidazione delle imposte. La dichiarazione nulla si considera omessa (comma 8): è una clausola di chiusura draconiana che equipara, sul piano sanzionatorio, l’errore di forma all’inadempimento sostanziale.
Scadenza, dichiarazione sostitutiva e integrativa
Il termine per la presentazione è dodici mesi dall’apertura della successione, secondo l’art. 31 del Testo Unico al quale l’art. 28 fa rinvio. Il termine decorre, in via ordinaria, dalla data di morte del de cuius, ma può slittare in caso di dichiarazione di morte presunta, di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, di nomina di curatore dell’eredità giacente o di sopravvenienze. Se dopo la presentazione si verifica un evento diverso da quelli dell’art. 13, comma 4, che modifica la devoluzione o comporta un’imposta più elevata, il comma 6 impone una dichiarazione sostitutiva o integrativa con le stesse modalità della prima. Sono casi tipici: la revoca giudiziale di un testamento, la scoperta di un legato non considerato, l’accertamento di un bene non dichiarato, l’avveramento di una condizione.
Il comma 6-bis, introdotto nel 2022 e parzialmente modificato nel 2024, regola un aspetto pratico delicato: i rimborsi fiscali spettanti al defunto. Salvo diversa comunicazione, l’Agenzia li eroga ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione (per le sole eredità devolute per legge), in proporzione alla quota; chi non vuole accettare il rimborso lo riversa all’Agenzia. È un meccanismo che evita il blocco perpetuo dei crediti del de cuius e va tenuto presente quando si dichiarano partite IRPEF aperte.
Rinuncia all’eredità ed eredità giacente
Il comma 5 disciplina l'esonero dei chiamati e legatari in due ipotesi specifiche: a) chi, prima della scadenza del termine dell’art. 31, ha rinunciato all’eredità o al legato con atto formale (art. 519 c.c. per la rinuncia, dichiarazione resa al notaio o al cancelliere del tribunale); b) chi, non essendo nel possesso di beni ereditari, ha chiesto la nomina di un curatore dell’eredità ai sensi dell’art. 528, comma 1, c.c., con istanza al tribunale del luogo di apertura della successione. In entrambi i casi l’esonero opera solo se il chiamato informa l’ufficio con le modalità stabilite da provvedimento del direttore AE, allegando copia autentica dell’atto di rinuncia o dell’istanza di nomina autenticata dal cancelliere. È un onere comunicativo: senza notizia all’Agenzia, la rinuncia non blocca l’obbligo dichiarativo e l’erede rinunciante rischia comunque una contestazione formale.
Errori frequenti nella prassi professionale
Coordinate con la riforma 2024-2025 e con il nuovo TU 2027
La riforma dell’imposta operata dal D.Lgs. 18.9.2024 n. 139 (pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231) ha effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applica alle successioni aperte da tale data, nonché agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire dal 1° gennaio 2025. Tre sono le modifiche operative dell’art. 28 che il professionista deve memorizzare: il rinvio al provvedimento del direttore AE quale unica fonte regolamentare delle modalità telematiche (comma 1), l’ingresso del trustee del trust testamentario fra i soggetti obbligati (comma 2) e la riscrittura del comma 3, che àncora la nullità della dichiarazione esclusivamente al modello approvato con provvedimento direttoriale e alla mancata sottoscrizione di almeno un obbligato. Per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va inoltre tenuto presente che il D.Lgs. 123/2025 (in vigore dal 1° agosto 2025) ha avviato la riconduzione del Testo Unico nella nuova architettura dei Testi Unici tributari: dal 2027 le disposizioni del D.Lgs. 346/1990 confluiranno, con rinumerazione, negli artt. 87 e seguenti del nuovo TU, senza alterazione sostanziale dei principi qui esaminati. Per il dichiarante, sul piano pratico, nulla cambia: il modello resta quello AE, il canale resta telematico, la disciplina dell’esonero e della dichiarazione integrativa resta governata dall’art. 28.
In sintesi, l’art. 28 è il cuore procedurale del Testo Unico: governa chi parla, come parla e quando parla con il Fisco in occasione della successione. La sua applicazione corretta presuppone la conoscenza congiunta del diritto sostanziale (codice civile, libro II) e della prassi operativa AE, oggi integralmente digitale e progressivamente assistita dalla precompilazione.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Provvedimento n. 231243 del 27.12.2016
Agenzia delle Entrate
Approva il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali con relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica; rende obbligatoria la presentazione esclusivamente in via telematica per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006, salvo regime transitorio 2017.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare n. 3/E del 22.01.2008
Agenzia delle Entrate
Circolare AE su reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni dopo il DL 262/2006: chiarimenti su soggetti obbligati alla dichiarazione, esoneri, franchigie, dichiarazioni integrative e modalità di presentazione del Modello 4 nell’assetto pre-telematizzazione.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare n. 29/E del 19.10.2023
Agenzia delle Entrate
Imposta sulle successioni e donazioni: chiarimenti su artt. 8, comma 4, e 57, comma 1, D.Lgs. 346/1990 in tema di coacervo successorio e donativo, rilevante per il quadro ER della dichiarazione e per la corretta valorizzazione delle donazioni anteriori da indicare.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDocumento di prassi Area tematica «Dichiarazione di successione precompilata (web)»
Agenzia delle Entrate
Pagina ufficiale AE che illustra la dichiarazione di successione precompilata web: accesso con SPID/CIE/CNS/Entratel, dati precaricati (immobili da Catasto con compilazione assistita, rapporti finanziari, anagrafica), validazione e modifica; per successioni aperte dal 1° gennaio 2025 autoliquidazione automatica dell’imposta nel quadro EF.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Chi è obbligato a presentare la dichiarazione di successione ai sensi dell’art. 28?
Sono obbligati i chiamati all’eredità (anche senza accettazione), i legatari, i loro rappresentanti legali, i trustee in caso di trust testamentario (novità dal 1° gennaio 2025), gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacente, gli esecutori testamentari. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, basta che la presenti uno solo: la dichiarazione non si considera omessa.
Quando scatta l’esonero dalla dichiarazione di successione per la soglia di 100.000 euro?
L’esonero del comma 7 dell’art. 28 opera al verificarsi congiunto di tre condizioni: l’eredità è devoluta solo al coniuge e ai parenti in linea retta; l’attivo ereditario non supera 100.000 euro; non sono compresi immobili o diritti reali immobiliari. Se anche una sola condizione manca, la dichiarazione va presentata. Se sopraggiungono beni che fanno saltare la soglia o introducono un immobile, l’esonero decade e il termine di dodici mesi decorre dalla sopravvenienza.
È ancora possibile presentare la dichiarazione di successione in formato cartaceo (Modello 4)?
In via ordinaria no. Dal 2017, in base al provv. AE 27.12.2016 n. 231243, la dichiarazione si presenta esclusivamente per via telematica tramite Entratel/Fisconline o la procedura web precompilata. Il Modello 4 cartaceo resta utilizzabile solo per casi residuali (successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o integrative di dichiarazioni cartacee anteriori). I soggetti non residenti possono spedire la dichiarazione per raccomandata o mezzo equivalente con data certa di spedizione.
Cosa succede se dopo aver presentato la dichiarazione emerge un nuovo bene o un nuovo erede?
Il comma 6 dell’art. 28 impone una dichiarazione sostitutiva o integrativa quando un evento sopravvenuto, diverso da quelli dell’art. 13 comma 4 e dall’erogazione di rimborsi fiscali, modifica la devoluzione ereditaria o comporta un’imposta più elevata. La nuova dichiarazione segue le stesse regole della prima (modalità telematica, sottoscrizione a pena di nullità) e va trasmessa entro dodici mesi dalla data in cui l’obbligato ha avuto conoscenza dell’evento.
La rinuncia all’eredità libera automaticamente dall’obbligo di presentare la dichiarazione?
No. La rinuncia formale ex art. 519 c.c. esonera dall’obbligo solo se interviene prima della scadenza del termine dell’art. 31 e se il chiamato informa l’Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale, allegando copia autentica dell’atto di rinuncia. Stesso meccanismo per chi, non essendo nel possesso di beni ereditari, chiede la nomina di un curatore dell’eredità giacente ex art. 528 c.c. e ne comunica copia autenticata dal cancelliere del tribunale.