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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 25 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Riduzioni dell’imposta

In vigore dal 01/01/1991

1. Se la successione è aperta entro cinque anni da altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l’imposta è ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti i beni e diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe. 2. Se nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all’art. 13, per i quali anteriormente all’apertura della successione non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (1), l’imposta dovuta dall’erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta per cento del loro valore. L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura (2), il quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la dichiarazione di interesse culturale (3) deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L’accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla predetta legge comporta la sottoposizione dell’immobile alla tutela ivi prevista (4). Si applicano le disposizioni dell’art. 13, commi 3, 4 e 5. 3. Se nell’attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui all’articolo 42 (5) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l’imposta dovuta dall’erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291 (6). La riduzione compete a condizione che l’erede o legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga nell’ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e che l’esistenza di questi requisiti risulti da attestazione dell’ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione. È diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all’allevamento e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell’allevamento e del governo del bestiame […] (7). 4. Se nell’attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all’esercizio dell’impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell’ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall’art. 230-bis del codice civile, l’imposta dovuta dall’erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291 (8), a condizione che l’esistenza dell’impresa familiare artigiana risulti dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenti- cata di cui all’art. 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4 bis. Se nell’attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni (9), aziende, quote di società di persone o beni strumentali di cui all’articolo 43 (10) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l’imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell’importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l’attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l’ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l’atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell’imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell’imposta di successione relativa all’ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 38. (11) 4 ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche in caso di donazioni. (12) Note: (1) Le parole “per i quali anteriormente all’apertura della successione non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono state sostituite alle precedenti “non sottoposti anteriormente all’apertura della successione al vincolo previsto nell’articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “Ministero della cultura” sono state sostituite alle precedenti “Ministero per i beni e le attività culturali” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. In precedenza, le parole “Ministero e Ministro per i beni e le attività culturali” erano state sostituite alle precedenti “Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali” dall’art. 12, comma 2, DLgs. 20.10.1998 n. 368, pubblicato in G.U. 26.10.1998 n. 250. (3) Le parole “di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la dichiarazione di interesse culturale” sono state sostituite alle precedenti “di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089; l’attestazione” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “alla tutela ivi prevista” sono state sostituite alle precedenti “al vincolo ivi previsto” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) LE parole “di cui all’articolo 42” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’art. 39” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (6) Le parole “a euro 103.291” sono state sostituite alle precedenti “a lire duecento milioni” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (7) Le parole “; ai fini del calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell’uomo” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (8) Le parole “a euro 103.291” sono state sostituite alle precedenti “a lire duecento milioni” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (9) Le parole “o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni” sono così inserite dall’art. 3, DL 31.12.1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.2.1997 n. 30. (10) Le parole “di cui all’articolo 43” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’articolo 40” Le parole “a euro 103.291” sono state sostituite alle precedenti “a lire duecento milioni” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (11) Comma inserito dall’art. 3, comma 28, L. 23.12.1996 n. 662, pubblicata in G.U. 28.12.1996 n. 303, S.O. n. 233. (12) Comma inserito dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

In sintesi

  • L’art. 25 raccoglie cinque ipotesi tassative di riduzione dell’imposta di successione, applicabili in cumulo se ricorrono i presupposti.
  • Successioni ravvicinate (comma 1): se la nuova successione si apre entro cinque anni da una precedente successione o donazione sugli stessi beni, l’imposta è ridotta di 1/10 per ogni anno o frazione mancante al quinquennio.
  • Beni culturali non vincolati (comma 2): riduzione del 50% del valore proporzionale dell’imposta, con onere di inventario al Ministero della cultura e successivo vincolo di tutela.
  • Fondi rustici a famiglia diretto-coltivatrice (comma 3) e immobili di impresa artigiana familiare (comma 4): riduzione del 40% sul valore fino a 103.291 euro, con stretti requisiti soggettivi e documentali.
  • Aziende e quote in comuni montani sotto 5.000 abitanti (commi 4-bis e 4-ter): riduzione del 40% senza tetto, subordinata alla prosecuzione effettiva dell’attività per almeno cinque anni, anche in caso di donazione.
  • D.Lgs. 139/2024 ha allineato i rinvii al Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) e al TUIR vigente, lasciando intatto l’impianto delle riduzioni.

L’art. 25 del D.Lgs. 346/1990 è il «catalogo» delle riduzioni dell’imposta di successione e donazione: cinque ipotesi tassative, eterogenee tra loro, che il legislatore ha selezionato per attenuare il prelievo in presenza di interessi meritevoli di tutela (continuità familiare ravvicinata, conservazione del patrimonio culturale, salvaguardia dell’attività agricola diretto-coltivatrice, mantenimento delle imprese artigiane familiari, presidio dei territori montani). La norma è stata oggetto di un robusto restyling con il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (in vigore dal 1° gennaio 2025), che ha aggiornato i rinvii al Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) e al TUIR vigente, mantenendo però invariati struttura e percentuali di riduzione. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, inoltre, l’imposta è liquidata in autoliquidazione dal contribuente (riforma D.Lgs. 139/2024), cosicché l’erede deve esporre direttamente in dichiarazione le riduzioni spettanti, assumendosene la responsabilità.

Riduzione per successioni ravvicinate (comma 1)

La prima ipotesi attenua il fenomeno della «doppia imposizione economica» che si verifica quando gli stessi beni vengono colpiti da due successioni (o da una donazione e una successione) in un arco di tempo breve. Se la successione si apre entro cinque anni dalla precedente, l’imposta è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno trascorso, secondo il meccanismo decrescente: 5/10 se la nuova successione si apre nel primo anno, 4/10 nel secondo, 3/10 nel terzo, 2/10 nel quarto, 1/10 nel quinto. Decorso il quinquennio, la riduzione non spetta.

La riduzione opera sulla quota di imposta proporzionale ai beni «comuni» alle due vicende. Esempio: Tizio eredita nel 2026 un appartamento dal padre Caio, già pervenuto a Caio per successione del nonno Sempronio aperta nel 2023. Tra le due successioni sono trascorsi tre anni: la riduzione spetta nella misura di 2/10 (residuano due anni al quinquennio), calcolata sulla sola quota di imposta riferibile a quell’appartamento, non sull’intera imposta liquidata sull’eredità di Caio. Se nella nuova successione sono compresi anche beni nuovi (acquistati da Caio dopo il 2023), la riduzione non li riguarda. L’agevolazione richiede di compilare nel quadro EE della dichiarazione di successione il codice riduzione da 1 a 5, in funzione degli anni trascorsi.

Riduzione per beni culturali non ancora vincolati (comma 2)

Il comma 2 va letto in combinato con l’art. 13 del T.U., che esclude dall’attivo ereditario i beni culturali già sottoposti a dichiarazione di interesse culturale ex D.Lgs. 42/2004 (Codice Urbani). Quando invece il bene possiede le caratteristiche di interesse culturale ma la dichiarazione non è ancora stata emessa al momento dell’apertura della successione, opera la riduzione: l’imposta è ridotta in misura proporzionalmente corrispondente al 50% del valore dei beni stessi.

Il procedimento, riscritto dal D.Lgs. 139/2024, prevede tre passaggi: (i) l’erede o legatario presenta al competente organo periferico del Ministero della cultura (oggi Soprintendenze ABAP) un inventario descrittivo dei beni; (ii) il Ministero attesta per ogni bene l’esistenza delle caratteristiche di interesse culturale; (iii) la dichiarazione di interesse culturale viene allegata alla dichiarazione di successione. L’accertamento positivo comporta la sottoposizione del bene alla tutela del Codice Urbani (vincolo di alienazione, obbligo di conservazione, prelazione statale). Le sanzioni in caso di alienazione o mutamento di destinazione in violazione del vincolo restano quelle dell’art. 13, commi 3-5, richiamato espressamente. Esempio: alla morte di Caio entra in successione una villa storica seicentesca priva di dichiarazione formale. L’erede Tizio chiede l’accertamento al Soprintendente: ottenuta la dichiarazione di interesse, l’imposta sulla villa è dimezzata, ma la villa resta vincolata e non potrà essere liberamente trasformata.

Fondi rustici e famiglia diretto-coltivatrice (comma 3)

La terza ipotesi premia la continuità dell’attività agricola familiare. Se nell’attivo ereditario rientrano fondi rustici (compresi i fabbricati rurali, anche non insistenti sul fondo, di cui all’art. 42 TUIR, il riferimento è stato aggiornato dal D.Lgs. 139/2024 in luogo del vecchio art. 39), devoluti al coniuge, ai parenti in linea retta o ai fratelli/sorelle del defunto, l’imposta è ridotta in misura proporzionalmente corrispondente al 40% del valore complessivo fino a 103.291 euro (importo introdotto in euro dal D.Lgs. 139/2024 in sostituzione delle «duecento milioni di lire»).

I requisiti sono cumulativi e di stretta interpretazione: l’erede deve essere coltivatore diretto; la devoluzione deve avvenire nell’ambito di una famiglia diretto-coltivatrice, cioè un nucleo che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all’allevamento del bestiame, con forza lavorativa familiare non inferiore a un terzo del fabbisogno; l’esistenza dei requisiti deve risultare da apposita attestazione dell’ufficio regionale competente (Centro per l’agricoltura o INPS sede agricola, secondo le procedure regionali) da allegare alla dichiarazione di successione. La giurisprudenza tributaria è costante nel ritenere che il difetto di anche uno solo dei requisiti, in particolare la qualifica di coltivatore diretto in capo all’erede al momento dell’apertura della successione, comporta la decadenza dalla riduzione. Attenzione: questa riduzione è cumulabile con (e non sostitutiva di) le agevolazioni dell’art. 14 della L. 441/1998 e dell’art. 9 del DPR 601/1973 per i territori montani, che operano su piani diversi.

Immobili dell’impresa artigiana familiare (comma 4)

Speculare al comma precedente, il comma 4 riduce del 40% l’imposta sui beni immobili (o parti di essi) adibiti all’esercizio dell’impresa, quando vengono devoluti al coniuge o ai parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto, nell’ambito di una impresa artigiana familiare ex L. 443/1985 e art. 230-bis c.c. Anche qui il limite è 103.291 euro di valore (aggiornato in euro dal D.Lgs. 139/2024) e l’esistenza dell’impresa familiare deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata redatti ex art. 5, comma 4, lett. a) TUIR, con effetti fiscali per la collaborazione familiare. La norma è oggi di limitata applicazione pratica perché si sovrappone, nei casi più rilevanti, all’esenzione totale dell’art. 3, comma 4-ter T.U. per i trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo a discendenti e coniuge: laddove ricorrano i presupposti dell’esenzione, conviene quasi sempre invocare quella; la riduzione del 40% resta utile come «paracadute» quando l’esenzione non spetta (ad esempio per assenza dell’impegno quinquennale di prosecuzione).

Aziende e quote in comuni montani (commi 4-bis e 4-ter)

Aggiunto dalla L. 662/1996 ed esteso alle donazioni dalla L. 342/2000, il regime montano è oggi una delle riduzioni più appetibili: copre aziende, quote di società di persone e beni strumentali (art. 43 TUIR, anche questo rinvio aggiornato dal D.Lgs. 139/2024) ubicati in comuni montani con meno di 5.000 abitanti o nelle frazioni montane sotto 1.000 abitanti, trasferiti al coniuge o a parenti entro il terzo grado.

La riduzione è del 40% sull’intero valore, senza il tetto dei 103.291 euro. È però subordinata a una condizione risolutiva: l’avente causa deve proseguire effettivamente l’attività imprenditoriale per almeno cinque anni dalla data del trasferimento e dimostrarlo entro 60 giorni dalla scadenza del quinquennio, con dichiarazione all’ufficio dove è registrata la denuncia o l’atto. In difetto, l’imposta torna dovuta in misura ordinaria, con interessi di mora dalla data in cui sarebbe stata originariamente dovuta. Per il pagamento si applicano le agevolazioni rateali dell’art. 38 T.U. Il comma 4-ter estende l’agevolazione anche alle donazioni. Esempio: Caio dona al figlio Tizio una piccola officina meccanica situata in un comune montano dell’Appennino con 3.200 abitanti. L’imposta di donazione (oltre franchigia) è ridotta del 40%; Tizio deve però continuare l’attività per almeno cinque anni, pena decadenza.

Condizioni operative, dichiarazione e adempimenti

Tutte le riduzioni dell’art. 25 si fanno valere direttamente nella dichiarazione di successione (modello telematico SUC) o, per le donazioni, nell’atto notarile. Operativamente: nel quadro EE (Riduzioni) si indicano il codice della riduzione invocata e la quota di imposta su cui opera; nei quadri EB (beni immobili) ed EC (aziende/quote) si segnala l’invocazione dell’agevolazione; gli allegati (inventario beni culturali, attestazione coltivatore diretto, atto costitutivo impresa familiare, certificati di residenza nel comune montano) devono essere caricati in formato PDF.

Sul fronte sanzionatorio, il D.Lgs. 87/2024 (vigente per le violazioni dal 1° settembre 2024) ha rimodulato le sanzioni: in particolare, la decadenza dalla riduzione per beni culturali del comma 2 comporta una sanzione amministrativa pari all'80% dell’imposta dovuta. Per le altre ipotesi (commi 3, 4 e 4-bis) la mancanza dei requisiti soggettivi o l’inadempimento all’impegno di prosecuzione comportano la liquidazione dell’imposta in misura piena con interessi.

Un’avvertenza: le riduzioni dell’art. 25 sono cumulabili tra loro se i presupposti coesistono su beni distinti del medesimo asse ereditario (per esempio, fondo rustico + bene culturale), mentre non si applica due volte la stessa riduzione sullo stesso bene. Sono inoltre cumulabili con le franchigie e le aliquote ordinarie degli artt. 7 e 8 T.U., perché operano su un piano diverso (riduzione dell’imposta già liquidata, non della base imponibile).

Coordinamento con altre agevolazioni e con la riforma 2024

La riduzione dell’art. 25 è una delle leve a disposizione del contribuente, ma non è l’unica e va sempre coordinata con le agevolazioni speciali a base imponibile o aliquota. Lo schema operativo, dopo la riforma D.Lgs. 139/2024, è il seguente: (i) prima si determina la base imponibile depurata dalle esclusioni (titoli di Stato, beni culturali già vincolati ex art. 12, indennità di fine rapporto, polizze vita); (ii) si applicano le franchigie dell’art. 8 (1.000.000 per coniuge/figli, 100.000 per fratelli, 1.500.000 per portatori di handicap); (iii) si calcola l’imposta con le aliquote ordinarie del 4-6-8%; (iv) si applicano infine le riduzioni dell’art. 25, sull’imposta già liquidata.

Sul piano sostanziale, gli interventi del D.Lgs. 139/2024 hanno toccato i rinvii normativi (Codice Urbani al posto della L. 1089/1939, artt. 42 e 43 TUIR al posto degli artt. 39 e 40, importi in euro al posto delle vecchie lire) e hanno soppresso l’inciso «ai fini del calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell’uomo» (oggi superfluo perché principio generale dell’ordinamento). Restano invariati: percentuali di riduzione (40% e 50%), tetto di 103.291 euro per commi 3 e 4, durata quinquennale dell’impegno di prosecuzione del comma 4-bis, requisiti soggettivi. La circolare AE n. 3/E del 16 aprile 2025 ha fornito un quadro sistematico delle modifiche, confermando la continuità applicativa delle agevolazioni e l’utilizzabilità della precedente prassi.

Caso pratico riepilogativo: la successione del piccolo imprenditore montano

Tizio muore nel 2026 lasciando in eredità ai due figli Caia e Sempronio: (a) la casa di abitazione in città del valore catastale di 200.000 euro; (b) un fondo rustico con annesso fienile del valore di 150.000 euro, già coltivato dalla famiglia; (c) la piccola azienda agrituristica «Locanda del Falco», con sede in un comune montano di 2.800 abitanti, del valore complessivo di 600.000 euro; (d) una collezione di dipinti seicenteschi di interesse culturale (non ancora vincolata) del valore di 180.000 euro.

Caia è coltivatrice diretta iscritta all’INPS sezione agricola; Sempronio è dipendente in città. I figli decidono che Caia subentra al padre nella conduzione del fondo rustico, mentre Sempronio prosegue la gestione dell’agriturismo per almeno cinque anni. Le riduzioni applicabili sono: per il fondo rustico (a Caia) il 40% sul valore fino a 103.291 euro, con attestazione regionale di famiglia diretto-coltivatrice; per l’azienda montana (a Sempronio) il 40% sull’intero valore, con impegno alla prosecuzione quinquennale; per la collezione (proporzionalmente ai due eredi) il 50%, previa procedura di accertamento presso la Soprintendenza. La casa di abitazione resta soggetta a imposizione ordinaria, ma assorbita dalla franchigia di 1.000.000 di euro per figli. Le riduzioni vanno indicate, ciascuna con il proprio codice, nel quadro EE della dichiarazione di successione, con i relativi allegati documentali.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 3/E del 16.04.2025

Illustra le novità del D.Lgs. 139/2024 in materia di imposta sulle successioni e donazioni, con specifica trattazione del nuovo regime di autoliquidazione, dell’aggiornamento dei rinvii normativi (Codice dei beni culturali D.Lgs. 42/2004, artt. 42 e 43 TUIR) e della rimodulazione delle sanzioni introdotte dal D.Lgs. 87/2024, fra cui la sanzione dell'80% dell’imposta per decadenza dalla riduzione sui beni culturali ex art. 25, comma 2.

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Circolare n. 3/E del 22.01.2008

Circolare di sistema sull’imposta di successione reintrodotta dal DL 262/2006, con chiarimenti operativi sulla compilazione della dichiarazione, sulle riduzioni di cui all’art. 25 (codici 1-5 per anni trascorsi dalla precedente vicenda, riduzioni per beni culturali, fondi rustici e aziende montane) e sul coordinamento con le franchigie e le aliquote di cui all’art. 2, comma 48 DL 262/2006.

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Circolare n. 267 del 19.11.1998

Chiarisce, in materia di beni culturali nelle successioni, il rapporto tra esclusione totale dall’attivo ereditario (art. 13 T.U., per i beni già vincolati) e riduzione del 50% del valore proporzionale (art. 25, comma 2, per i beni con caratteristiche di interesse culturale ancora non formalmente dichiarate), con indicazione delle modalità di inventario e di interlocuzione con il competente organo del Ministero.

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Domande frequenti

Come si calcola la riduzione per successioni ravvicinate? Esempio numerico.

La riduzione è di 1/10 dell’imposta per ogni anno o frazione mancante al quinquennio dalla precedente vicenda. Esempio: Tizio eredita nel 2026 un immobile del valore di 400.000 euro dal padre Caio, che a sua volta lo aveva ereditato dal nonno nel febbraio 2023 (tre anni prima). L’imposta di successione su quell’immobile è ridotta di 2/10. Se l’imposta proporzionale calcolata sull’immobile fosse pari a 10.000 euro, l’erede pagherebbe 8.000 euro (10.000 − 2.000 di riduzione). Se l’asse ereditario comprendesse anche altri beni non provenienti dalla successione del nonno, la riduzione non si applicherebbe a quelli.

Per ottenere la riduzione del 50% sui beni culturali devo prima far emettere la dichiarazione di interesse?

Sì. L’erede o legatario deve presentare al competente organo periferico del Ministero della cultura (Soprintendenza ABAP) un inventario descrittivo dei beni; il Ministero attesta le caratteristiche di interesse culturale; la dichiarazione viene allegata alla dichiarazione di successione. Solo a quel punto opera la riduzione proporzionale al 50% del valore. Attenzione: l’accertamento positivo comporta automaticamente la sottoposizione del bene alla tutela del Codice Urbani (D.Lgs. 42/2004), con i conseguenti vincoli di conservazione, autorizzazione preventiva per interventi e prelazione statale in caso di alienazione.

Cosa significa «famiglia diretto-coltivatrice» ai fini della riduzione sui fondi rustici?

È la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all’allevamento del bestiame, con forza lavorativa familiare non inferiore al terzo di quella necessaria per le normali esigenze del fondo e dell’allevamento. La qualifica di coltivatore diretto deve sussistere in capo all’erede o legatario beneficiario al momento dell’apertura della successione e va attestata dall’ufficio regionale competente (di norma il Centro per l’agricoltura o la sede INPS agricola), con documento allegato alla dichiarazione di successione. Esempio: se Tizio eredita dal padre fondi rustici per 250.000 euro ma è dipendente di banca a tempo pieno, la riduzione non spetta perché manca la qualifica di coltivatore diretto.

La riduzione per aziende in comuni montani è cumulabile con l’esenzione totale dell’art. 3, comma 4-ter del T.U.?

No, non sullo stesso bene. L’esenzione dell’art. 3, comma 4-ter (trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo a discendenti o coniuge con prosecuzione quinquennale) annulla del tutto l’imposta dovuta, mentre la riduzione del 40% del comma 4-bis dell’art. 25 abbatte solo il 40% dell’imposta. Quando ricorrono entrambi i presupposti conviene quasi sempre invocare l’esenzione. La riduzione montana resta utile quando l’esenzione non spetta, ad esempio per partecipazioni non di controllo, o per cessione/aziende non proseguibili, perché ha requisiti soggettivi più ampi (anche parenti entro il terzo grado oltre coniuge e discendenti).

Cosa succede se non rispetto l’impegno quinquennale di prosecuzione dell’attività per la riduzione comma 4-bis?

Decade dalla riduzione e l’imposta torna dovuta in misura ordinaria, con gli interessi di mora calcolati dalla data in cui sarebbe stata originariamente dovuta (cioè dalla scadenza del termine di pagamento sull’imposta «piena»). L’avente causa deve dimostrare la prosecuzione mediante apposita dichiarazione all’ufficio competente entro sessanta giorni dalla scadenza del quinquennio: in assenza di tale comunicazione l’ufficio liquida l’imposta integrale d'ufficio. Esempio: Tizio riceve in donazione dal padre Caio nel 2026 una piccola azienda agrituristica in comune montano di 2.500 abitanti, beneficia della riduzione del 40%; se nel 2029 cessa l’attività e vende l’azienda, perde l’agevolazione e dovrà versare il 40% di imposta risparmiata più interessi dal 2026.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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