Art. 3 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Trasferimenti non soggetti all’imposta
In vigore dal 01/01/1991
1. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, [nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)] (1) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. 2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all’imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma. 3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità o della donazione o dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell’imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo nonchè, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati. (2) 4 bis. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici. (3) 4 ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti. (4) Note: (1) La presente disposizione risulterà abrogata a seguito della modifica dell’art. 19, DLgs. 4.12.1997 n. 460, ai sensi dell’art. 102, comma 2, DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore). (2) Comma sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. a), L. 30.10.2014 n. 161, pubblicata in G.U. 10.11.2014 n. 261, S.O. n. 83. Testo precedente: “Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all’estero.“. (3) Comma così inserito dall’art. 5, comma 4, L. 3.6.1999 n. 157, pubblicata in G.U. 4.6.1999 n. 129. (4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 31, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; – l’art. 1, comma 78, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Si veda l’art. 1, comma 272, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46.
In sintesi
L’art. 3 del D.Lgs. 346/1990 è il cardine delle esenzioni dell’imposta sulle successioni e donazioni: individua i trasferimenti che, pur rientrando astrattamente nel presupposto del tributo, ne restano fuori per ragioni di interesse pubblico (Stato, enti pubblici, finalità sociali), di tutela del pluralismo politico (partiti e movimenti) o di continuità delle imprese familiari (patti di famiglia, partecipazioni di controllo). Si tratta della norma più consultata del Testo unico, perché su di essa si fonda l’intera pianificazione del passaggio generazionale di aziende, quote e azioni, e perché i suoi confini sono stati ridisegnati più volte: dall’introduzione del comma 4-ter con la L. 296/2006, alle modifiche del 2007 (L. 244/2007), al restyling del 2014 sui non residenti (L. 161/2014), fino alla riscrittura operata dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, con effetto dall'1.1.2025.
L’articolo si muove su tre piani logici: agevolazioni a favore di soggetti pubblici e del privato sociale (commi 1-4), esclusione per il finanziamento dei movimenti politici (comma 4-bis) ed esenzione per il trasferimento di aziende e partecipazioni qualificate ai discendenti e al coniuge (comma 4-ter). Comprenderne l’architettura significa orientarsi tra prassi richiamatissime, in particolare la circolare AE 3/E del 22 gennaio 2008, la circolare 18/E del 29 maggio 2013 e la più recente risoluzione 12/E del 14 febbraio 2025 sul patto di famiglia, oltre a una serie nutrita di risposte a interpello (n. 38/2020, n. 155/2020, n. 262/2022). A queste si aggiunge l’interferenza con il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), il cui art. 82, c. 2, ha riscritto in chiave generale l’esenzione successoria per gli ETS.
Trasferimenti a favore della Pubblica Amministrazione
Il comma 1 esclude dall’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nonché degli enti pubblici e delle fondazioni o associazioni legalmente riconosciute con scopo esclusivo di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità. La ratio è evidente: ciò che torna alla collettività o all’attività di interesse generale non può essere depauperato dal prelievo successorio. L’esenzione opera in via automatica, senza necessità di dimostrazione successiva all’accettazione dell’eredità o all’acquisto del legato. Sono inoltre incluse le fondazioni previste dalla L. 461/1998 (le c.d. fondazioni bancarie, oggi ricondotte all’art. 12 del D.Lgs. 153/1999).
Esempio. Tizio, vedovo e senza eredi necessari, dispone con testamento un legato in favore del Comune di Milano per la manutenzione di un parco cittadino: l’attribuzione patrimoniale, a prescindere dal valore, non sconta imposta di successione né è soggetta ai principali oneri accessori. Analogo discorso vale per la fondazione di una cattedra universitaria presso un ateneo statale.
ONLUS, enti del Terzo settore e fondazioni non «pubbliche»
Il riferimento alle ONLUS contenuto nel comma 1 è destinato a uscire di scena a regime, in coerenza con l’art. 102, c. 2, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Per gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al RUNTS opera oggi l’art. 82, c. 2, del medesimo Codice, che dichiara non soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli ETS, a condizione che l’ente impieghi i beni o i diritti ricevuti, o le somme ricavate dalla loro alienazione, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per gli enti che non rientrano nel comma 1, perché non dotati di scopo «esclusivo» di pubblica utilità, il comma 2 estende l’esenzione purché il trasferimento sia disposto per le finalità indicate nel comma 1, con un onere probatorio specifico imposto al comma 3: il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità o della donazione o dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni, i diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal disponente. In mancanza di tale dimostrazione, l’imposta torna dovuta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata. È quindi essenziale, sul piano operativo, conservare evidenza documentale dell’impiego (delibere, rendiconti, fatture passive collegate al progetto, relazioni di missione) e calendarizzare la verifica del termine quinquennale, anche per consentire una eventuale alienazione del bene seguita dal reimpiego del ricavato.
Enti esteri, partiti politici e parità di trattamento
Il comma 4, riscritto dall’art. 8, c. 1, lett. a), della L. 161/2014, applica l’esenzione anche agli enti pubblici, alle fondazioni e alle associazioni istituiti negli Stati dell’Unione europea e nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE). Per gli enti istituiti in altri Stati l’esenzione opera a condizione di reciprocità. La modifica ha allineato l’ordinamento nazionale ai principi unionali in materia di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e ha superato la precedente formulazione, di taglio bilaterale, che subordinava l’agevolazione alla sola reciprocità anche per i Paesi UE.
Il comma 4-bis, introdotto dall’art. 5, c. 4, della L. 157/1999, sottrae all’imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici. La scelta riflette la tutela costituzionale del pluralismo politico (art. 49 Cost.) e va letta in combinato con la disciplina del finanziamento privato (DL 149/2013, conv. L. 13/2014). L’esenzione include sia le donazioni in vita sia i legati testamentari; non copre, di per sé, le quote associative ordinarie, che restano fuori dal presupposto dell’imposta.
Aziende familiari e partecipazioni di controllo (comma 4-ter)
È il segmento operativo più rilevante e oggetto della recente riscrittura. La regola di fondo, ribadita dopo il D.Lgs. 139/2024, è che i trasferimenti di aziende o di rami di esse, di quote sociali e di azioni, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e ss. c.c., a favore dei discendenti e del coniuge, non sono soggetti all’imposta. Il beneficio non è incondizionato: la disciplina differenzia il presupposto a seconda dell’oggetto del trasferimento, recependo sul piano normativo distinzioni che la prassi (circolari 3/E/2008 e 18/E/2013) aveva già introdotto in via interpretativa.
Le novità del 2024 sono dunque due. Da un lato, viene formalizzata la disciplina differenziata fra «altre quote sociali» (mantenimento della titolarità) e quote di controllo (mantenimento del controllo). Dall’altro, viene introdotta una clausola di apertura ai trasferimenti di azioni e di quote di società residenti in Paesi UE/SEE o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i soggetti residenti. La modifica risolve un dubbio interpretativo storico e supera potenziali profili di incompatibilità con la libertà di stabilimento e con la libera circolazione dei capitali.
Nozione di controllo e operazioni straordinarie
La «chiave di volta» del comma 4-ter è la nozione di controllo. L’art. 2359, c. 1, n. 1), c.c., richiamato espressamente, identifica il controllo di diritto nella disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Sono dunque escluse, ai fini dell’agevolazione, le altre forme di controllo previste dall’art. 2359 (controllo di fatto, controllo contrattuale). La circolare AE 3/E/2008 ha chiarito che il controllo può essere acquisito anche congiuntamente da più donatari, purché la partecipazione sia conferita in comproprietà con designazione di un rappresentante comune ex art. 2347 c.c. (per le azioni) o art. 2468, c. 5, c.c. (per le quote di S.r.l.).
Particolare attenzione meritano le operazioni straordinarie infraquinquennali. La circolare 18/E/2013 ha precisato che trasformazioni, fusioni e scissioni effettuate prima dello scadere del quinquennio non costituiscono di per sé causa di decadenza, purché all’esito dell’operazione il beneficiario mantenga o integri una partecipazione di controllo nella società risultante. La risposta a interpello n. 155/2020 ha applicato il principio a una scissione asimmetrica parziale di società detenuta in comunione ereditaria. La risposta n. 38/2020 ha confermato che la donazione di azioni rientra nell’esenzione quando, per effetto del trasferimento, il donatario acquisisce o integra il controllo della società. La risposta n. 262/2022 ha esaminato il delicato caso delle S.r.l. PMI con categorie di quote dotate di diritti particolari di voto, ribadendo che il parametro resta quello del controllo di diritto.
Adempimenti, dichiarazione di impegno e decadenza
Per accedere all’agevolazione gli aventi causa devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, una specifica dichiarazione di impegno. Tale dichiarazione varia in funzione dell’oggetto: impegno alla continuazione dell’attività per le aziende, alla detenzione del controllo per le quote di controllo di società di capitali, al mantenimento della titolarità del diritto per le altre quote. L’omissione della dichiarazione preclude di per sé l’esenzione, anche in presenza dei requisiti sostanziali; per questa ragione il notaio rogante (o, in caso di successione, il commercialista che assiste la presentazione) inserisce sempre una clausola dedicata.
Il mancato rispetto delle condizioni nei cinque anni successivi al trasferimento determina la decadenza: l’imposta torna dovuta in misura ordinaria, con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 (rubricato «omesso versamento») e con gli interessi di mora a decorrere dalla data in cui l’imposta sarebbe stata dovuta. È prassi consigliata richiedere annualmente al beneficiario una self-attestation sulla permanenza dei requisiti, da conservare nel fascicolo della successione fino al sesto anno.
Patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.)
Il patto di famiglia, introdotto dalla L. 55/2006, è lo strumento contrattuale tipizzato per il passaggio dell’azienda o delle partecipazioni qualificate dall’imprenditore ai discendenti, con compensazione dei legittimari non assegnatari. Sul piano fiscale l’art. 3, c. 4-ter, lo equipara espressamente alla successione e alla donazione: l’attribuzione del bene produttivo al discendente è esente da imposta, ferme restando le condizioni quinquennali. Sulle attribuzioni compensative ai legittimari non assegnatari è intervenuta la risoluzione AE 12/E del 14 febbraio 2025, che ha ricostruito il regime fiscale alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni, qualificandole come liberalità collegate ma autonome ai fini dell’imposta di donazione, con applicazione delle aliquote e franchigie corrispondenti al rapporto di parentela fra disponente e legittimario.
Caso pratico: holding di famiglia
Caio, titolare al 100% della Alfa S.p.A., intende donare l’intero pacchetto azionario ai due figli Mevio e Sempronia, in parti uguali. Nessuno dei due, considerato isolatamente, acquisisce il controllo ex art. 2359, c. 1, n. 1, c.c. (50% ciascuno non è maggioranza). Per godere dell’esenzione del comma 4-ter sono praticabili due strade. Prima strada: trasferire la partecipazione in comproprietà con designazione di un rappresentante comune e patto di voto unitario, in modo che la posizione di controllo sia esercitata congiuntamente (linea ammessa dalla circolare 3/E/2008). Seconda strada: conferire le azioni in una holding di famiglia (NewCo) controllata da Caio, e donare ai figli le quote della holding, sempre in comproprietà o con clausole che assicurino il controllo unitario sulla NewCo, la quale a sua volta controlla Alfa. In entrambe le ipotesi è indispensabile che la dichiarazione di impegno copra l’intero perimetro quinquennale e che eventuali patti parasociali siano coerenti con la permanenza del controllo.
Errori frequenti e checklist operativa
Le verifiche da non saltare prima di redigere la dichiarazione di successione o l’atto di donazione sono le seguenti.
In conclusione, l’art. 3 del D.Lgs. 346/1990 resta una norma «di sistema», che richiede una lettura coordinata con la disciplina civilistica del patto di famiglia, con la nozione codicistica di controllo, con il Codice del Terzo settore e con la prassi AE stratificata in quasi vent'anni di applicazione. La riscrittura del 2024 ha consolidato regole già emerse in via interpretativa e ha aperto al mercato unico europeo, ma non ha alterato il cuore della disciplina: l’esenzione c'è, ma è condizionata, va attestata e va presidiata per cinque anni.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 3/E del 22.01.2008
Agenzia delle Entrate
Primi chiarimenti sull’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 dopo l’introduzione del beneficio con la L. 296/2006: perimetro oggettivo (aziende, rami, quote, azioni), nozione di controllo ex art. 2359 c. 1 n. 1 c.c., requisiti soggettivi (discendenti e coniuge), possibilità di controllo congiunto fra più donatari in comproprietà, contenuto della dichiarazione di impegno e meccanismo di decadenza quinquennale.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare n. 18/E del 29.05.2013
Agenzia delle Entrate
Approfondimento sull’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali ex art. 3, comma 4-ter, TUS: chiarisce che le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione) effettuate prima del quinquennio non comportano automatica decadenza, purché venga mantenuto o integrato il controllo nella società risultante, e che il requisito di continuità dell’attività va inteso in senso sostanziale.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisoluzione n. 12/E del 14.02.2025
Agenzia delle Entrate
Patto di famiglia ex artt. 768-bis e ss. c.c. e art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990: conferma l’esenzione per i trasferimenti di aziende, rami, quote e azioni a favore dei discendenti e del coniuge, affrontando il regime fiscale delle attribuzioni compensative ai legittimari non assegnatari del bene produttivo.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello n. 155 del 2020
Agenzia delle Entrate
Decadenza dall’agevolazione ex art. 3, c. 4-ter, in caso di scissione asimmetrica parziale di società detenuta in comunione ereditaria: l’agevolazione non viene meno se, all’esito dell’operazione, il beneficiario mantiene una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c. 1 n. 1 c.c.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello n. 38 del 2020
Agenzia delle Entrate
Donazione di azioni societarie ed esenzione ex art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990: il beneficio spetta quando il donatario, per effetto del trasferimento, acquisisce o integra il controllo di diritto della società, assumendo l’impegno alla detenzione del controllo per almeno cinque anni.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello n. 262 del 13.05.2022
Agenzia delle Entrate
S.r.l. PMI e trasferimento di categorie di quote fornite di diritti particolari: la risposta esamina l’applicabilità dell’esenzione ex art. 3, c. 4-ter, in presenza di quote che attribuiscono diritti di voto non proporzionali alla partecipazione al capitale, ribadendo la centralità del controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 c. 1 n. 1 c.c.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
L’esenzione del comma 4-ter si applica anche al patto di famiglia?
Sì. L’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 include espressamente i trasferimenti effettuati tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e ss. c.c., a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami, quote sociali e azioni. La risoluzione AE 12/E del 14 febbraio 2025 ha riepilogato il regime e affrontato il trattamento fiscale delle attribuzioni compensative ai legittimari non assegnatari, qualificate come liberalità autonome ai fini dell’imposta di donazione.
Quale soglia di partecipazione è richiesta per l’esenzione su quote di S.p.A. o S.r.l.?
Occorre acquisire o integrare il controllo «di diritto» ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., cioè la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (tipicamente oltre il 50% dei diritti di voto). La circolare AE 3/E/2008 e la circolare 18/E/2013 hanno chiarito che il controllo può essere acquisito anche in comproprietà fra più donatari, purché sia previsto un patto di voto unitario tramite rappresentante comune ex artt. 2347 e 2468, c. 5, c.c.
Cosa accade se entro cinque anni l’erede cede l’azienda o perde il controllo della partecipazione?
Si verifica la decadenza dal beneficio. L’art. 3, comma 4-ter, prevede il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e gli interessi di mora a decorrere dalla data in cui l’imposta sarebbe stata dovuta. Le circolari AE 3/E/2008 e 18/E/2013 hanno chiarito che operazioni straordinarie come trasformazione, fusione o scissione non costituiscono di per sé causa di decadenza se il controllo viene preservato nella società risultante (orientamento confermato anche dalla risposta a interpello n. 155/2020 sulla scissione asimmetrica).
Gli enti del Terzo settore beneficiano ancora dell’esenzione?
Sì. Per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS opera l’art. 82, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), che dichiara non soggetti a imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito, a condizione che i beni siano impiegati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il riferimento alle ONLUS contenuto nel comma 1 dell’art. 3 è destinato a essere superato a regime.
L’esenzione spetta anche per partecipazioni in società estere?
Sì, a determinate condizioni. Il nuovo testo del comma 4-ter, in vigore dall'1.1.2025 a seguito del D.Lgs. 139/2024, estende l’esenzione ai trasferimenti di azioni e di quote di società residenti in Paesi UE o SEE e in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle stesse condizioni previste per i soggetti residenti: acquisizione o integrazione del controllo di diritto e mantenimento del medesimo per almeno cinque anni.