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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 3 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi di conservazione

In vigore dal 30/06/2003

1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l’amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 17, comma 1, lett. b), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164.

In sintesi

  • L’art. 3-bis del DPR 380/2001 disciplina gli interventi di conservazione su edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione urbanistica.
  • Lo strumento urbanistico individua tali edifici e l’amministrazione comunale può promuovere la riqualificazione tramite forme di compensazione, in alternativa all’espropriazione.
  • Le compensazioni incidono sull’area interessata, senza aumento della superficie coperta, e devono essere rispondenti al pubblico interesse, all’imparzialità e al buon andamento.
  • Nelle more dell’attuazione del piano, il proprietario conserva la facoltà di eseguire tutti gli interventi conservativi.
  • È esclusa la demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ragioni statiche o igienico-sanitarie.
  • La norma è stata inserita dall’art. 17 del D.L. 133/2014 (Sblocca Italia) per favorire la rigenerazione urbana evitando l’esproprio.

L’art. 3-bis del Testo Unico Edilizia, introdotto dal D.L. 133/2014 (cosiddetto Sblocca Italia, convertito in L. 164/2014), affronta una situazione tipica dei processi di rigenerazione urbana: la presenza, all’interno del tessuto edificato, di immobili divenuti incompatibili con gli indirizzi della nuova pianificazione. Si pensi a fabbricati industriali dismessi, edifici fuori scala rispetto al contesto, costruzioni che rompono la continuità di un tessuto storico. La norma offre allo strumento urbanistico uno strumento alternativo all’espropriazione, basato sulla compensazione e sul consenso del proprietario.

L’individuazione degli edifici incompatibili

Il primo passaggio è di competenza dello strumento urbanistico generale (PRG, PGT, PUG, PRGC, secondo le diverse denominazioni regionali): è il piano che individua gli edifici esistenti non più compatibili con i nuovi indirizzi. L’incompatibilità può essere funzionale (un capannone industriale in zona divenuta residenziale), morfologica (un volume eccessivo in un contesto storico), urbanistica (un edificio che ostacola la realizzazione di nuovi standard pubblici). L’individuazione deve essere puntuale e motivata: non basta una previsione generica, occorre l’identificazione catastale e una valutazione di incompatibilità sostanziale.

L’alternativa all’esproprio

Tradizionalmente, di fronte a un edificio incompatibile con la pianificazione, l’unica soluzione era l’espropriazione per pubblica utilità: una procedura lunga, costosa per la pubblica amministrazione, conflittuale con il proprietario. L’art. 3-bis introduce un’alternativa: l’amministrazione comunale può (è una facoltà, non un obbligo) favorire la riqualificazione attraverso forme di compensazione. La logica è quella della perequazione e della compensazione urbanistica: si offre al proprietario un beneficio (volumetrico, fiscale, finanziario, di destinazione d'uso) in cambio della trasformazione conforme al nuovo assetto.

Le compensazioni devono soddisfare tre requisiti cumulativi: (a) incidere sull’area interessata, ossia avere effetti localizzati e non generalizzati; (b) non determinare aumento della superficie coperta, per evitare nuovo consumo di suolo; (c) essere rispondenti al pubblico interesse e ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione. Quest'ultimo requisito è particolarmente importante: la compensazione non può essere uno strumento per favorire singoli soggetti, deve sempre rispondere a una logica di interesse generale verificabile.

La salvaguardia degli interventi conservativi

Il secondo periodo del primo comma è una garanzia per il proprietario: nelle more dell’attuazione del piano, ossia fino a quando il comune non interviene concretamente con atti compensativi o espropriativi, resta salva la facoltà di eseguire tutti gli interventi conservativi. È una previsione fondamentale per evitare la cosiddetta congelamento dell’immobile in attesa di un’attuazione che potrebbe richiedere anni o decenni. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia conservativa, ossia tutti quelli che mantengono l’edificio nel suo assetto attuale senza alterarne l’identità.

L’eccezione della demolizione e ricostruzione

L’unico intervento espressamente escluso è la demolizione e successiva ricostruzione, salvo che sia giustificata da obiettive e improrogabili ragioni di ordine statico (rischio di crollo) o igienico-sanitario (insalubrità grave non altrimenti rimediabile). Il senso è chiaro: poiché l’edificio è destinato a essere riqualificato secondo i nuovi indirizzi del piano, non avrebbe senso consentire al proprietario di ricostruirlo nelle forme attuali, perpetuando l’incompatibilità. La demolizione-ricostruzione è ammessa solo in situazioni eccezionali, di vera necessità tecnica.

Caso pratico: il capannone in zona residenziale

Tizio possiede un capannone industriale degli anni '70 in una zona oggi classificata residenziale dal nuovo PUG. Il piano individua l’edificio come incompatibile e prevede una compensazione: il comune offre a Tizio la possibilità di trasformare il capannone in residenza con un premio volumetrico del 15% e l’esonero parziale dagli oneri di costruzione, in cambio della cessione di una porzione di area per parcheggi pubblici e verde urbano. Tizio accetta: l’intervento si realizza con un permesso di costruire convenzionato, evitando l’esproprio e riqualificando l’area.

Caso pratico: la manutenzione in attesa del piano

Caia possiede un palazzo storico individuato dal piano come incompatibile per modifiche aggiuntive deturpanti. Il piano prevede un futuro intervento di compensazione, ma intanto Caia deve sostituire il tetto e rifare gli intonaci. Può procedere con manutenzione straordinaria e restauro, perché si tratta di interventi conservativi pienamente ammessi dall’art. 3-bis. Non potrebbe invece demolire l’edificio e ricostruirlo a meno che dimostri obiettive ragioni statiche.

Coordinamento con altre norme

L’art. 3-bis si coordina con: l'art. 3 TUE (categorie di intervento edilizio), il D.P.R. 327/2001 (T.U. esproprio), le leggi regionali sulla rigenerazione urbana che spesso prevedono meccanismi compensativi più articolati, l'art. 14 TUE (permesso in deroga per ristrutturazione di pubblico interesse), l'art. 16 TUE (oneri di urbanizzazione e contributo straordinario per maggior valore generato). La giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che le compensazioni devono essere proporzionate, motivate e non possono mascherare atti elusivi delle procedure ablatorie.

Domande frequenti

Quando si applica l’art. 3-bis del TUE?

Si applica quando lo strumento urbanistico generale del comune (PRG, PGT, PUG) individua edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione: tipicamente fabbricati industriali dismessi in zone divenute residenziali, edifici fuori scala in contesti storici, costruzioni che impediscono la realizzazione di standard pubblici. Per questi immobili, l’amministrazione comunale può scegliere, in alternativa all’espropriazione, di favorire la riqualificazione attraverso forme di compensazione concordate con il proprietario, evitando il conflitto e accelerando la trasformazione urbana.

Cosa significa compensazione urbanistica in questo contesto?

Significa offrire al proprietario un beneficio (volumetrico, fiscale, finanziario o di cambio di destinazione d'uso) in cambio della trasformazione dell’immobile in modo conforme al nuovo assetto pianificato. La compensazione deve incidere sull’area interessata, non comportare aumento della superficie coperta (per non consumare nuovo suolo) ed essere rispondente al pubblico interesse, all’imparzialità e al buon andamento dell’azione amministrativa. È uno strumento di perequazione che evita l’esproprio sostituendolo con un accordo bilaterale.

Cosa posso fare nel mio edificio in attesa che il piano si attui?

Nelle more dell’attuazione del piano puoi eseguire tutti gli interventi conservativi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e anche ristrutturazione edilizia conservativa che non comporti demolizione integrale. La legge garantisce questa facoltà per evitare il congelamento dell’immobile in attesa di un’attuazione che potrebbe richiedere anni. L’unico intervento espressamente escluso è la demolizione e successiva ricostruzione, salvo che sia giustificata da obiettive e improrogabili ragioni statiche o igienico-sanitarie.

Posso demolire e ricostruire un edificio individuato come incompatibile?

Solo in casi eccezionali. La demolizione e ricostruzione è espressamente esclusa dall’art. 3-bis, salvo che sia giustificata da obiettive e improrogabili ragioni di ordine statico (per esempio rischio di crollo accertato da perizia tecnica) o igienico-sanitario (per esempio insalubrità grave non altrimenti rimediabile). Il divieto ha una logica precisa: poiché l’edificio è destinato a essere riqualificato secondo i nuovi indirizzi del piano, ricostruirlo nelle forme attuali perpetuerebbe l’incompatibilità che il piano vuole superare.

L’amministrazione è obbligata a proporre la compensazione?

No, è una facoltà, non un obbligo. L’art. 3-bis usa il verbo «può favorire», quindi l’amministrazione comunale ha discrezionalità nello scegliere se proporre forme compensative o se procedere con l’espropriazione tradizionale. Tuttavia, se sceglie la via compensativa, deve motivarla in termini di pubblico interesse, imparzialità e buon andamento, e l’accordo deve essere strutturato in modo da non determinare ingiustificati vantaggi al proprietario. La giurisprudenza amministrativa è severa nel sindacare le compensazioni che mascherano elusioni delle procedure ablatorie.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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