Art. 73 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui dividendi
In vigore dal 1/1/1974
1. Le disposizioni dell’art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle società ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme emanate nell’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, comprese quelle degli articoli 10-bis e 10-ter. (1) 3. In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli articoli 42,-1,30382,1,00’>7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il terzo comma dell’art. 54 del presente decreto. Note: (1) Con riferimento all’art. 10-ter, L. 29.12.1962 n. 1745, pubblicata in G.U. 7.1.1963 n. 5, relativo agli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari e dalle società cooperative, si tenga conto di quanto disposto dall’art. 20, DL 8.4.1974 n. 95, e dall’art. 29, DL 2.3.1989 n. 69.
In sintesi
Le ritenute sui dividendi nella riforma tributaria del 1973
L’articolo 73 del D.P.R. 600/1973 disciplina il regime transitorio per le ritenute alla fonte sugli utili distribuiti dalle società. Si tratta di una norma di raccordo che stabilisce il confine temporale tra l’applicazione del vecchio sistema (fondato sulla L. 29 dicembre 1962 n. 1745) e il nuovo sistema introdotto dall’art. 27 del D.P.R. 600/1973. Il momento-chiave è la delibera di distribuzione degli utili: la nuova disciplina si applica per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 600/1973 (1° gennaio 1974). Per le delibere anteriori, anche se il pagamento avviene successivamente, si applica il vecchio sistema.Il criterio della delibera di distribuzione come discrimine temporale
La scelta del momento della delibera (e non del pagamento effettivo) come discrimine è tecnicamente accurata. La delibera assembleare di distribuzione degli utili è l’atto giuridico che fa sorgere il diritto dell’azionista al dividendo e, contestualmente, l’obbligo della società di operare la ritenuta. Usare il pagamento come criterio avrebbe potuto creare problemi di pianificazione per le società che deliberano in un anno e pagano nell’anno successivo. L’inciso «anche a titolo di acconto» chiarisce che il criterio si applica anche alle distribuzioni di acconti sui dividendi, sempre più diffuse nella pratica societaria: se la delibera di distribuzione dell’acconto è successiva all’entrata in vigore del D.P.R. 600/1973, si applica la nuova disciplina.La L. 1745/1962 e la sua sopravvivenza residuale
Il comma 2 stabilisce che, in quanto non diversamente stabilito dal D.P.R. 600/1973 e dalle norme della delega legislativa (L. 825/1971 e successive modificazioni), continuano ad applicarsi le disposizioni della L. 29 dicembre 1962 n. 1745 e successive modificazioni, comprese quelle degli articoli 10-bis e 10-ter. La L. 1745/1962 era la legge sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulle ritenute sui dividendi, e aveva costituito per oltre un decennio la disciplina di riferimento per la tassazione degli utili distribuiti. La sua sopravvivenza residuale nel regime di transizione garantisce continuità per le fattispecie non ancora coperte dalla nuova normativa. La nota in calce al testo ricorda che l’art. 10-ter, relativo agli utili distribuiti da banche cooperative popolari e cooperative, va letto tenendo conto dell’art. 20 del D.L. 95/1974 e dell’art. 29 del D.L. 69/1989, che hanno introdotto disposizioni speciali per queste categorie di soggetti.La sanzione per il ritardo nelle comunicazioni obbligatorie
Il comma 3 si occupa delle comunicazioni obbligatorie previste dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della L. 1745/1962. Queste norme imponevano alle società emittenti specifici obblighi di comunicazione nei confronti dell’amministrazione finanziaria (comunicazione degli elenchi degli azionisti, delle delibere di distribuzione, dei pagamenti effettuati, ecc.). In caso di ritardo in queste comunicazioni si applica la sanzione prevista dal terzo comma dell’art. 54 del D.P.R. 600/1973, che disciplina le sanzioni per l’omessa o ritardata presentazione di dichiarazioni o comunicazioni. Il rinvio all’art. 54 garantisce coerenza sanzionatoria all’interno del sistema del D.P.R. 600/1973 anche per gli obblighi derivanti dalla normativa previgente.Il regime attuale delle ritenute sui dividendi
Oggi la disciplina delle ritenute sui dividendi è profondamente mutata rispetto al sistema del 1973. Le principali tappe di evoluzione: - L. 662/1996 e D.Lgs. 461/1997: introduzione dell’imposta sostitutiva e del regime del risparmio amministrato e gestito; - D.Lgs. 344/2003 (riforma IRES): introduzione della participation exemption e delle nuove regole sui dividendi intercompany; - D.Lgs. 136/2024 e precedenti: adeguamento alle direttive UE in materia di imposte sui dividendi transfrontalieri. Oggi i dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori sono generalmente soggetti a una ritenuta a titolo d'imposta del 26% (aliquota stabilita dal D.L. 66/2014), con alcune eccezioni per partecipazioni qualificate e per i dividendi percepiti nell’ambito di regimi agevolati. I dividendi infrasocietari (da società a società) beneficiano invece dell’esenzione parziale (95% del dividendo escluso dalla base imponibile IRES).Rilevanza attuale dell’art. 73
Come gli altri articoli del Titolo VII, l’art. 73 ha esaurito gran parte della sua portata operativa diretta, essendo una norma transitoria riferita al momento storico della riforma del 1972-1973. Mantiene interesse sistematico come punto di raccordo tra la L. 1745/1962 e il nuovo sistema del D.P.R. 600/1973, e come testimonianza dell’approccio graduale del legislatore italiano nella transizione tra i due regimi.Domande frequenti
A partire da quale momento si applica la nuova ritenuta sui dividendi introdotta dall’art. 27 D.P.R. 600/1973?
Si applica per gli utili la cui distribuzione sia stata deliberata (anche a titolo di acconto) a partire dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 600/1973, ossia dal 1° gennaio 1974. Il momento rilevante è la delibera di distribuzione, non il pagamento effettivo.
La L. 1745/1962 sulle ritenute sui dividendi è stata completamente abrogata dall’entrata in vigore del D.P.R. 600/1973?
No. Il comma 2 prevede che le disposizioni della L. 1745/1962 continuino ad applicarsi in quanto non diversamente stabilito dal D.P.R. 600/1973 e dalle norme della delega legislativa. Si tratta di una sopravvivenza residuale: la L. 1745/1962 rimane in vigore per le fattispecie non ancora coperte dalla nuova normativa, salvo le deroghe espresse.
Cosa succede se una società ritarda le comunicazioni obbligatorie previste dalla L. 1745/1962?
Si applica la sanzione prevista dall’art. 54, terzo comma, del D.P.R. 600/1973, che disciplina le sanzioni per omessa o ritardata presentazione di dichiarazioni e comunicazioni. Il rinvio all’art. 54 assicura uniformità sanzionatoria all’interno del sistema del decreto.
Qual è oggi l’aliquota della ritenuta sui dividendi percepiti da persone fisiche?
I dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori (indipendentemente dalla percentuale di partecipazione) sono oggi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta del 26%, introdotta dal D.L. 66/2014 e unificata per tutte le partecipazioni. I dividendi tra società residenti beneficiano invece dell’esenzione del 95% ai fini IRES (participation exemption).