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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 72 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni

In vigore dal 1/1/1974

1. Per le obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel primo comma dell’art. 26 si applica in misura pari al minore tra l’ammontare determinato a norma del detto articolo e l’ammontare complessivo dell’imposta di ricchezza mobile e dell’imposta sulle obbligazioni, e delle relative addizionali, che avrebbero dovuto essere applicate secondo le disposizioni in vigore prima della data stessa. La rivalsa sarà esercitata soltanto se, in precedenza, veniva effettivamente esercitata per le suddette imposte. 2. La ritenuta non si applica sugli interessi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti e dei mutui contratti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che fruiscono delle esenzioni previste dall’art. 37 e dal terzo comma dell’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

In sintesi

  • Per le obbligazioni e i titoli similari sottoscritti prima del D.P.R. 600/1973, la ritenuta si applica nella misura minore tra quella ordinaria e le imposte previgenti (ricchezza mobile e imposta sulle obbligazioni).
  • La rivalsa sulla ritenuta è consentita solo se era già effettivamente esercitata sotto il vecchio regime.
  • Le obbligazioni e i titoli similari sottoscritti prima della vigenza del decreto e beneficiari di esenzioni ex D.P.R. 601/1973 restano esenti da ritenuta.
  • La norma garantisce la continuità del trattamento fiscale dei titoli già in circolazione al momento della riforma tributaria del 1973.
La norma transitoria sulle ritenute sugli interessi delle obbligazioni
L’articolo 72 del D.P.R. 600/1973 è una disposizione transitoria che disciplina il regime delle ritenute sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. Si tratta di una norma di diritto intertemporale che tutela la certezza dei rapporti contrattuali già in essere al momento della riforma tributaria del 1972-1973. L’esigenza che la norma soddisfa è evidente: chi aveva sottoscritto obbligazioni prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 600/1973 lo aveva fatto sulla base di un preciso regime fiscale (le imposte di ricchezza mobile e l’imposta sulle obbligazioni, con le relative addizionali). Applicare retroattivamente il nuovo sistema delle ritenute ex art. 26 avrebbe potuto alterare l’equilibrio contrattuale e l’aspettativa tributaria dell’investitore.
Il criterio del «minore» tra la ritenuta ordinaria e le imposte previgenti
Il comma 1 stabilisce il meccanismo di raccordo: per le obbligazioni e i titoli similari sottoscritti anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 600/1973, la ritenuta prevista dall’art. 26, primo comma, si applica nella misura pari al minore tra: - l’ammontare calcolato a norma del nuovo art. 26; - l’ammontare complessivo dell’imposta di ricchezza mobile e dell’imposta sulle obbligazioni (e relative addizionali) che sarebbero state applicate secondo il vecchio sistema. Il criterio del «minore» garantisce che il passaggio al nuovo regime non aggravi il carico fiscale sui titoli già in circolazione. Se la nuova ritenuta fosse più alta delle vecchie imposte, si applica il livello previgente; se fosse più bassa, si applica il nuovo livello. Il contribuente non può quindi subire un peggioramento retroattivo per effetto della riforma.
La rivalsa: condizionata all’esercizio effettivo previgente
La rivalsa è il diritto del sostituto d'imposta (es. l’emittente dell’obbligazione) di recuperare dall’obbligazionista l’importo della ritenuta operata. Il comma 1, seconda parte, precisa che la rivalsa potrà essere esercitata solo se, in precedenza, veniva effettivamente esercitata per le imposte di ricchezza mobile e sulle obbligazioni. Questa limitazione è funzionale alla coerenza contrattuale: se l’emittente aveva assunto l’obbligo di non rivalersi sull’obbligazionista (clausola comune in molte emissioni storiche, che rendeva il titolo «al netto» di imposta), il passaggio al nuovo regime non può trasformare retroattivamente un rendimento netto in uno lordo. La tutela dell’affidamento contrattuale prevale sulla comodità operativa dell’emittente.
L’esenzione per i titoli con agevolazioni ex D.P.R. 601/1973
Il comma 2 prevede che la ritenuta non si applichi affatto sugli interessi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti (e dei mutui contratti) anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 600/1973, quando questi titoli o mutui fruiscono delle esenzioni previste: - dall’art. 37 del D.P.R. 601/1973 (agevolazioni tributarie per obbligazioni di enti pubblici e istituti di credito speciale); - dal terzo comma dell’art. 40 del medesimo D.P.R. 601/1973 (altre esenzioni specifiche). Anche in questo caso la logica è di continuità: se il titolo godeva di un’esenzione totale dalla tassazione sotto il vecchio regime, questa esenzione rimane ferma nonostante l’entrata in vigore del nuovo sistema. Il D.P.R. 601/1973 (agevolazioni tributarie) era coevo al D.P.R. 600/1973 e costituiva un sistema coordinato di norme agevolative.
Il contesto storico: la riforma tributaria del 1972-1973
L’art. 72 si inserisce nella grande riforma tributaria avviata con la L. 825/1971 (legge delega) e attuata con i decreti delegati del 1972-1973. La riforma sostituì il sistema caotico delle imposte reali (ricchezza mobile, complementare progressiva, imposta di famiglia, imposta sulle obbligazioni) con un sistema organico imperniato sull’IRPEF, l’IRPEG e l’ILOR, con ritenute alla fonte disciplinate unitariamente. Il passaggio creò inevitabilmente problemi di raccordo per i titoli già in circolazione, spesso emessi con prospetti informativi e clausole contrattuali che facevano riferimento al vecchio sistema. L’art. 72 risolve questi problemi introducendo criteri chiari e orientati alla tutela dell’investitore già presente sul mercato al momento della riforma.
Rilevanza attuale
Anche l’art. 72, come gli altri articoli del Titolo VII del D.P.R. 600/1973, è una norma transitoria che ha esaurito la sua portata operativa diretta: le obbligazioni emesse prima del 1° gennaio 1974 sono da decenni estinte. La norma conserva interesse storico-sistematico e può trovare applicazione in rarissimi casi di contenzioso residuale su obbligazioni emesse prima della riforma e con scadenza eccezionalmente lunga.

Domande frequenti

Come si calcola la ritenuta sugli interessi delle obbligazioni sottoscritte prima del D.P.R. 600/1973?

Si applica la misura minore tra: la ritenuta calcolata secondo il nuovo art. 26 del D.P.R. 600/1973, e il cumulo dell’imposta di ricchezza mobile e dell’imposta sulle obbligazioni (con relative addizionali) che sarebbero state applicate secondo il vecchio sistema. Il criterio del minimo garantisce che il passaggio alla nuova normativa non aggravi il carico fiscale sui titoli già emessi.

L’emittente di obbligazioni storiche può sempre rivalersi sull’obbligazionista per la ritenuta?

No. La rivalsa è consentita solo se era già effettivamente esercitata sotto il vecchio regime per le imposte di ricchezza mobile e sulle obbligazioni. Se l’emittente aveva emesso titoli «al netto» di imposta (senza rivalsa), la nuova normativa non può trasformare retroattivamente quel regime. Prevale la tutela dell’affidamento contrattuale dell’investitore.

Le obbligazioni esenti da imposta emesse prima del D.P.R. 600/1973 continuano a godere dell’esenzione?

Sì. Il comma 2 stabilisce che la ritenuta non si applica sugli interessi delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 600/1973 che fruiscono delle esenzioni previste dall’art. 37 e dall’art. 40, terzo comma, del D.P.R. 601/1973 (agevolazioni tributarie). L’esenzione previgente è mantenuta per garantire continuità.

Perché il legislatore ha previsto queste norme transitorie sulle obbligazioni invece di applicare subito il nuovo sistema?

Per tutelare la certezza dei rapporti contrattuali e l’affidamento degli investitori. Chi aveva acquistato obbligazioni prima della riforma lo aveva fatto sulla base di aspettative fiscali precise. Applicare retroattivamente il nuovo regime avrebbe alterato il rendimento netto atteso e potuto integrare una lesione dell’affidamento legittimo, oltre a creare controversie con gli emittenti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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