Art. 63 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Rappresentanza e assistenza dei contribuenti
In vigore dal 1/1/1974
1. Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. 2. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L’autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell’elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria (1) ovvero ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (2), o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, (3) è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell’assi- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 64-65 77 stenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi. (4) 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze può autorizzare all’esercizio dell’assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se cessati dall’impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero nonchè gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L’autorizzazione può essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attività connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. (5) (6) 4. Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorchè iscritti in un albo professionale, è vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le commissioni tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d’impiego. (7) (6) 5. L’esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila. (8) (6) Note: (1) Le parole “, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria” sono state inserite dall’art. 1, comma 279, lett. a), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. (2) Le parole “ovvero ai soggetti … n. 545” sono state inserite dall’art. 7-quater, comma 1, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. (3) Le parole “, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,“ sono state inserite dall’art. 6-bis, comma 1, DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. (4) Periodo inserito dall’art. 1, comma 279, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. (5) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Testo precedente: “Il Ministero delle finanze può autorizzare all’esercizio dell’assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto dell’amministrazione finanziaria, nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L’autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l’elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni.“. In precedenza, le parole “e i sottufficiali” erano state inserite dall’art. 42, comma 2, L. 23.12.2000 n. 388, pubblicata in G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219. (6) Si veda dal 2027 l’art. 57, commi 12, 13 e 14, DLgs. 14.11.2024 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2024 n. 279, S.O. n. 40. (7) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Testo precedente: “A coloro che hanno appartenuto all’amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell’elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d’impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.“. (8) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Testo precedente: “Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo è punito con la multa da lire cinquantamila [n.d.r. euro 25,82] a lire cinquecentomila [n.d.r. euro 258,23].“.
In sintesi
Funzione e ambito di applicazione dell’art. 63
L’art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 disciplina la rappresentanza e l’assistenza del contribuente davanti agli uffici finanziari, definendo i soggetti abilitati a svolgere queste funzioni, le modalità formali della procura e i limiti derivanti dalla precedente appartenenza all’Amministrazione finanziaria. La norma è fondamentale per garantire al contribuente il diritto di avvalersi di un professionista qualificato nel rapporto con il Fisco, bilanciando questo diritto con l’esigenza di tutelare la riservatezza del procedimento e di prevenire conflitti di interesse.
Il sistema previsto dall’art. 63 si distingue da quello della rappresentanza davanti alle corti tributarie, disciplinata dall’art. 12 del D.Lgs. 546/1992 (processo tributario): davanti alle commissioni tributarie (ora corti di giustizia tributaria) è richiesta la difesa tecnica obbligatoria per le controversie di valore superiore a 3.000 euro (elevato a 5.000 euro dal D.Lgs. 220/2023), mentre davanti agli uffici finanziari la rappresentanza è facoltativa e copre il procedimento amministrativo che precede il ricorso. Le due discipline si integrano: il professionista che ha assistito il contribuente nell’accertamento potrà poi rappresentarlo nel successivo processo tributario.
La procura generale e speciale
Il comma 1 riconosce al contribuente la facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, con il limite (introdotto dal quarto comma) relativo agli ex dipendenti degli enti impositori. La procura generale abilita il rappresentante a compiere tutti gli atti riguardanti i rapporti fiscali del contribuente; la procura speciale è limitata a specifici atti o procedure (ad esempio, la partecipazione al contraddittorio per un determinato avviso di accertamento o la presentazione di un’istanza di autotutela).
Il comma 2 disciplina le forme della procura speciale. La regola generale è che la procura deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L’autenticazione della firma serve a garantire che il mandante sia effettivamente la persona che si afferma essere, tutelando l’Amministrazione da possibili usi fraudolenti di deleghe false. Tuttavia, l’autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita a coniuge o parenti e affini entro il quarto grado, ovvero a propri dipendenti da persone giuridiche: in questi casi la fiducia implicita nella relazione o il rapporto di subordinazione rendono superflua la formalità autenticatoria.
I soggetti abilitati all’autenticazione della sottoscrizione
Il secondo comma prevede che, quando la procura è conferita a determinate categorie di soggetti abilitati, questi stessi rappresentanti possano autenticare la sottoscrizione del conferente, senza dover ricorrere a un notaio o a altro pubblico ufficiale. Le categorie abilitate all’autenticazione includono: i professionisti iscritti in albi professionali (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, periti industriali); i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti delle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza, economia o ragioneria (inseriti dall’art. 1, comma 279, L. 147/2013); i soggetti indicati nell’art. 4, comma 1, lettere e), f) e i), del D.Lgs. 545/1992 (giudici tributari onorari); i professionisti certificati e qualificati ai sensi della norma UNI 11511 e della legge 4/2013 (gestori di crisi da sovraindebitamento). Quando la procura è rilasciata a un funzionario di un centro di assistenza fiscale (CAF) o di una società di servizi ai sensi del D.M. 164/1999, essa deve essere autenticata dal responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o dal legale rappresentante della società.
Il regime degli ex dipendenti degli enti impositori
Il comma 3 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa autorizzare all’esercizio dell’assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie gli ex dipendenti delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero, nonché gli ex ufficiali e ispettori della Guardia di Finanza, purché abbiano almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci svolti in attività connesse ai tributi, e siano cessati dall’impiego. L’autorizzazione può essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attività connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui all’art. 12, comma 4, del D.Lgs. 546/1992.
Il comma 4 introduce però un periodo di incompatibilità biennale: agli stessi soggetti, ancorché iscritti in un albo professionale, è vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le corti tributarie per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego. Questa limitazione risponde a un’esigenza di tutela della concorrenza leale nel mercato dei servizi tributari e di prevenzione di situazioni di conflitto di interesse, che potrebbero derivare dalla conoscenza privilegiata acquisita durante il servizio nell’Amministrazione. La norma è applicabile anche agli ex ufficiali e ispettori della GdF, ed è fatta salva per il caso in cui il soggetto sia già iscritto in un albo professionale e si limiti ad esercitare le funzioni tipiche della propria professione.
La sanzione per l’esercizio abusivo
Il comma 5 stabilisce che l’esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione delle disposizioni dell’art. 63 è punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila. La sanzione si applica sia a chi esercita le funzioni senza la necessaria abilitazione professionale, sia a chi le esercita nel periodo di incompatibilità biennale. Il regime sanzionatorio è stato aggiornato in termini di importo dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156, che ha sostituito la precedente multa in lire (da lire cinquantamila a lire cinquecentomila) con gli importi in euro.
Casi pratici
Tizio, imprenditore individuale, riceve un avviso di accertamento per l’anno d'imposta 2021 e vuole farsi assistere da un amico commercialista. Conferisce la procura speciale direttamente al professionista, che autentica la firma di Tizio in qualità di iscritto all’albo dei dottori commercialisti. Non è necessario recarsi da un notaio. Il commercialista potrà partecipare al contraddittorio con l’ufficio e, se necessario, presentare ricorso davanti alla corte tributaria.
Caio è un ex funzionario dell’Agenzia delle Entrate, cessato dall’impiego il 1 febbraio 2024 dopo venticinque anni di servizio. Vuole avviare uno studio di consulenza fiscale. Può iscriversi all’albo dei consulenti del lavoro o dei dottori commercialisti (previo superamento degli esami abilitanti), ma non potrà esercitare assistenza e rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le corti tributarie prima del 1 febbraio 2026. Potrà invece svolgere altre attività professionali non rientranti nella «assistenza e rappresentanza» in campo tributario.
Domande frequenti
La procura speciale per rappresentare il contribuente davanti all’Agenzia delle Entrate deve sempre essere autenticata da un notaio?
No. L’autenticazione notarile non è necessaria quando la procura è conferita a coniuge, parenti e affini entro il quarto grado, o a dipendenti di persone giuridiche. Inoltre, i professionisti iscritti in albi (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro), i soggetti abilitati ex D.Lgs. 545/1992 e i professionisti certificati UNI 11511 possono autenticare essi stessi la sottoscrizione del conferente.
Un ex funzionario dell’Agenzia delle Entrate può subito lavorare come consulente fiscale?
No. Il comma 4 impone un periodo di incompatibilità biennale: per due anni dalla cessazione del rapporto d'impiego non può esercitare funzioni di assistenza e rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le corti tributarie, anche se iscritto a un albo professionale. Decorso il biennio, può esercitare pienamente la professione, eventualmente previa autorizzazione ministeriale ai sensi del comma 3.
Qual è la sanzione per chi esercita abusivamente l’assistenza tributaria?
La sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000, ai sensi del comma 5, come modificato dal D.Lgs. 156/2015. Si applica sia a chi svolge le funzioni senza abilitazione professionale, sia a chi le esercita nel periodo di incompatibilità biennale previsto per gli ex dipendenti degli enti impositori.
Un funzionario di un CAF può ricevere la procura per assistere un contribuente?
Sì, ma la procura deve essere autenticata dal responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o dal legale rappresentante della società di servizi di cui all’art. 11 del D.M. 164/1999. Non è sufficiente l’autenticazione del singolo funzionario: la validità della procura è subordinata alla firma del responsabile apicale del CAF.
La rappresentanza davanti agli uffici finanziari è uguale a quella davanti alle corti tributarie?
No. Davanti agli uffici finanziari la rappresentanza è facoltativa e disciplinata dall’art. 63. Davanti alle corti di giustizia tributaria, per le controversie di valore superiore a 5.000 euro (D.Lgs. 220/2023), la difesa tecnica è obbligatoria ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 546/1992, con un elenco di soggetti abilitati più ristretto.