← Torna a Accertamento - D.P.R. 600/1973
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 53 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Altre violazioni] (1)

In vigore dal 1/1/1974

[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Altre violazioni) – Sono punite con la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni: 1) l’omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell’art. 32 o l’invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; 2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) e al n. 7) dell’art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere; 3) la inottemperanza all’invito di comparizione di cui al n. 2) dell’art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell’esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo; 4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi. La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel quarto comma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera d), dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l’uso di tali attestazioni. L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell’art. 36, è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze.“.

In sintesi

  • Articolo abrogato dal D.Lgs. 471/1997 con effetto dall'8 gennaio 1998.
  • Puniva con pena pecuniaria l’omissione di comunicazioni, questionari e comparizioni agli uffici delle imposte.
  • Sanzionava ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal D.P.R. 600/1973 e dalle norme sulle singole imposte.
  • Prevedeva sanzione separata per l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione dell’art. 36, irrogata con decreto ministeriale.
Contenuto e collocazione sistematica dell’art. 53

L’art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 era collocato nel Titolo V del decreto, dedicato alle sanzioni, e costituiva una norma di chiusura del sistema sanzionatorio pecuniario per le violazioni formali e strumentali. La disposizione è stata abrogata dall’art. 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, con effetto dall'8 gennaio 1998, nell’ambito della complessiva riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale avviata con la legge delega 23 dicembre 1996 n. 662.

Nel testo previgente, l’articolo elencava quattro categorie di violazioni punite con la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni: l’omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi dell’art. 32 n. 5 o l’invio di comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; la mancata restituzione dei questionari previsti dall’art. 32 n. 4 e n. 7, ovvero la restituzione con risposte incomplete o non veritiere; l’inottemperanza all’invito di comparizione di cui all’art. 32 n. 2 e a qualsiasi altra richiesta degli uffici esercitata ai sensi del medesimo articolo; infine, ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal decreto o dalle norme relative alle singole imposte sui redditi.

La clausola generale del numero 4

La fattispecie residuale del numero 4 aveva una funzione di chiusura del sistema: consentiva all’ufficio delle imposte di sanzionare qualsiasi inadempimento formale non espressamente contemplato nelle disposizioni precedenti, garantendo la completezza della risposta sanzionatoria a fronte di nuove forme di elusione degli obblighi procedurali. Si trattava di una tecnica legislativa già presente in altri settori tributari, che nel tempo sollevò tuttavia dubbi di determinatezza, in quanto la formulazione generica rischiava di attribuire all’ufficio un potere sanzionatorio eccessivamente discrezionale.

Sanzione separata per il mancato adempimento dell’art. 36

Il terzo comma dell’art. 53 prevedeva una sanzione distinta e autonoma per l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione di cui al quarto comma dell’art. 36 del D.P.R. 600/1973. Tale obbligo riguardava la comunicazione all’Amministrazione finanziaria di determinate notizie acquisite nell’esercizio di funzioni pubbliche. La pena pecuniaria applicabile era compresa tra lire centomila e lire un milione ed era irrogata, in modo peculiare rispetto al regime ordinario, non dall’ufficio delle imposte competente ma direttamente con decreto del Ministro delle finanze. Questa procedura speciale rifletteva il carattere istituzionale dell’obbligo violato.

Il regime transitorio successivo all’abrogazione

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 471/1997, le fattispecie sanzionatorie già previste dall’art. 53 sono confluite, in forma aggiornata e sistematizzata, nelle disposizioni del nuovo decreto. In particolare, l’art. 11 del D.Lgs. 471/1997 disciplina oggi le violazioni relative alle dichiarazioni e agli obblighi strumentali, mentre l’art. 10 riguarda le violazioni degli obblighi dei sostituti d'imposta. Il sistema sanzionatorio del 1997 ha superato il criterio delle pene pecuniarie a importo fisso in lire, introducendo sanzioni proporzionali e criteri di commisurazione più coerenti con il principio di proporzionalità. Il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 ha poi dettato le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, definendo i criteri di irrogazione, i principi di personalità e proporzionalità e l’istituto del ravvedimento operoso.

Rilevanza storica e interpretativa

Pur essendo abrogato, l’art. 53 conserva un interesse storico e interpretativo per comprendere l’evoluzione del rapporto tra Fisco e contribuente nel sistema dell’accertamento. Il modello originario del D.P.R. 600/1973 era ancora fortemente ispirato a un approccio sanzionatorio fisso e a lire, con limiti edittali rigidi e scarsa graduazione della risposta punitiva alla gravità della violazione. La riforma del 1997 ha segnato il passaggio a un sistema più flessibile, proporzionale e orientato al recupero spontaneo dell’adempimento mediante il ravvedimento, in armonia con i principi dello Statuto del contribuente poi codificato dalla legge 27 luglio 2000 n. 212.

Domande frequenti

L’art. 53 del D.P.R. 600/1973 è ancora in vigore?

No. L’articolo è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 471/1997, con effetto dall'8 gennaio 1998. Le fattispecie sanzionatorie già previste sono oggi disciplinate dal D.Lgs. 471/1997, in particolare dagli artt. 10 e 11 sulle violazioni degli obblighi strumentali e dichiarativi.

Cosa sanzionava l’art. 53 nella sua versione originaria?

Sanzionava con pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000: l’omissione o la falsità delle comunicazioni richieste dall’ufficio ai sensi dell’art. 32; la mancata restituzione o la restituzione infedele dei questionari; l’inottemperanza all’invito di comparizione; e, in via residuale, ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal decreto o dalle norme sulle singole imposte sui redditi.

Come veniva irrogata la sanzione per la violazione dell’art. 36?

La sanzione per l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 36, quarto comma, era irrogata direttamente con decreto del Ministro delle finanze, in deroga alla competenza ordinaria dell’ufficio delle imposte. L’importo era compreso tra lire 100.000 e lire 1.000.000.

Quale decreto ha sostituito il sistema sanzionatorio dell’art. 53?

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (sanzioni per violazioni di norme tributarie) e il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (principi generali in materia di sanzioni amministrative tributarie) hanno sostituito il previgente sistema, introducendo criteri di proporzionalità, personalità e ravvedimento operoso.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.