Art. 31 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Scambio di informazioni su richiesta (1)
In vigore dal 1/1/1974
1. L’Amministrazione finanziaria provvede allo DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 31 bis 43 scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali è in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell’Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali. 2. L’Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l’accertamento delle imposte sul reddito. 3. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l’Amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dell’Unione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili. 4. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un’informazione la cui divulgazione contrasti con l’ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l’autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. 5. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalità previsti dal capo IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE. 6. Non è considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonchè dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, DLgs. 12.2.2024 n. 13, pubblicato in G.U. 21.2.2024 n. 43. Testo precedente: “Art. 31-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea). – 1. L’Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell’amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali. Essa, a tale fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. 2. L’Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l’accertamento delle imposte sul reddito. 2-bis. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l’amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8, 8-bis, 8 bis bis, 8 bis ter, 8 bis quater e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977. 3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un’informazione la cui divulgazione contrasti con l’ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l’autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. 4. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalità previsti dal CAPO IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE. 5. Non è considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonchè dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette. 5-bis. In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, anche attraverso l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell’Unione europea, è disciplinata dall’articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio. Alla presenza dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata. I funzionari dell’Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all’estero. 6. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l’Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. 7. L’Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d’imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l’hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati. 8. Qualora l’autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l’Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l’adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, specificando, in quest’ultimo caso, i motivi che si oppongono all’effettuazione di tale controllo. 9. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall’autorità competente di un altro Stato membro, l’Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 31 bis1-31 bis2 44 10. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l’Amministrazione competente provvede all’espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 16, comma 1, lett. a), b), c), d), DLgs. 1.3.2023 n. 32, pubblicato in G.U. 25.3.2023 n. 72; – l’art. 10, comma 1, DLgs. 30.7.2020 n. 100, pubblicato in G.U. 11.8.2020 n. 200; – l’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 15.3.2017 n. 32, pubblicato in G.U. 23.3.2017 n. 69; – l’art. 11, comma 1, lett. a), b), c), d), DLgs. 4.3.2014 n. 29, pubblicato in G.U. 17.3.2014 n. 63; – l’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 19.9.2005 n. 215, pubblicato in G.U. 24.10.2005 n. 248. ART. 31 BIS1 Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata (1) 1. L’Amministrazione finanziaria, in attuazione del principio di economicità dell’azione amministrativa, si avvale di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche. 2. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi membri della Unione europea, agli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al capo III della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, in materia di altre forme di cooperazione amministrativa. 3. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze, gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata sono attivabili nei limiti di quanto previsto dagli accordi bilaterali o multilaterali applicabili. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, DLgs. 12.2.2024 n. 13, pubblicato in G.U. 21.2.2024 n. 43. Testo precedente: “Art. 31-bis.1 (Verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea) – 1. Quando la situazione di uno o più soggetti d’imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell’Unione europea, l’Amministrazione finanziaria può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti. 2. Quando l’autorità competente di un altro Stato membro o le autorità competenti di più Stati membri propongono di partecipare ad una verifica congiunta, l’Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorità il rifiuto o l’adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all’effettuazione della verifica congiunta. 3. L’Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autorità competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attività di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza. 4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l’Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per: a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attività di verifica congiunta di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente; b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica; c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica. 5. L’Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni è redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano. L’esito della verifica è notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall’emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima. 6. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l’Amministrazione competente provvede all’espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.“. In precedenza l’articolo era stato inserito dall’art. 16, comma 1, lett. e), DLgs. 1.3.2023 n. 32, pubblicato in G.U. 25.3.2023 n. 72. ART. 31 BIS2 Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (PAOE) (1) 1. L’Amministrazione finanziaria può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta. 2. La presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, anche attraverso l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell’Unione europea, è disciplinata dall’articolo 11 della direttiva DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 31 bis3-31 bis4 45 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, ovvero dalle specifiche intese concluse con le Autorità competenti delle giurisdizioni terze interessate. 3. Alla presenza dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono chiedere dati ed informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la documentazione dagli stessi presentata, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata. 4. I funzionari dell’Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all’estero. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, DLgs. 12.2.2024 n. 13, pubblicato in G.U. 21.2.2024 n. 43. ART. 31 BIS3 Controlli simultanei (1) 1. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l’Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. 2. L’Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d’imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l’hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati. 3. Qualora l’autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare a un controllo simultaneo, l’Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l’adesione o il rifiuto a eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, specificando, in quest’ultimo caso, i motivi che si oppongono all’effettuazione di tale controllo. 4. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall’autorità competente di un altro Stato membro, l’Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo. 5. L’Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, previa adesione delle autorità estere, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, DLgs. 12.2.2024 n. 13, pubblicato in G.U. 21.2.2024 n. 43. ART. 31 BIS4 Verifiche congiunte (1) 1. Quando la situazione di uno o più soggetti d’imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell’Unione europea, l’Amministrazione finanziaria può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti. 2. Quando l’autorità competente di un altro Stato membro o le autorità competenti di più Stati membri propongono di partecipare a una verifica congiunta, l’Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorità il rifiuto o l’adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all’effettuazione della verifica congiunta. 3. L’Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autorità competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attività di DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 31 ter 46 verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza. 4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l’Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per: a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attività di verifica congiunta di chiedere dati e informazioni ai soggetti interessati ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente; b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica; c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica. 5. L’Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni è redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano. L’esito della verifica è notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall’emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima. 6. Ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l’Amministrazione finanziaria può concludere specifiche intese con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, volti a disciplinare l’attivazione di verifiche congiunte quando la situazione di uno o più soggetti d’imposta presenta un interesse comune o complementare. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, DLgs. 12.2.2024 n. 13, pubblicato in G.U. 21.2.2024 n. 43.
In sintesi
Evoluzione normativa e contesto dell’art. 31-bis
L’art. 31-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato introdotto originariamente per dare attuazione alla direttiva 77/799/CEE sull’assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette. A seguito delle successive riforme del quadro europeo di cooperazione amministrativa fiscale, l’articolo è stato sostituito in toto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, nel contesto della riforma del sistema di accertamento tributario. Il testo attuale recepisce la direttiva 2011/16/UE («DAC», Directive on Administrative Cooperation) e i successivi aggiornamenti DAC2-DAC7, nonché i trattati bilaterali e multilaterali applicabili in materia di scambio di informazioni.
La norma si inscrive nel quadro internazionale di lotta all’evasione fiscale transfrontaliera, che negli ultimi decenni ha conosciuto una crescita esponenziale grazie allo sviluppo di nuovi strumenti: dal Common Reporting Standard (CRS) dell’OCSE, al Country-by-Country Reporting (CbCR), fino allo scambio automatico di informazioni sulle strutture di pianificazione fiscale aggressiva (DAC6). L’art. 31-bis costituisce la base giuridica nazionale che abilita l’Amministrazione finanziaria a partecipare a questi sistemi di cooperazione.
Ambito dello scambio di informazioni su richiesta
Il comma 1 dell’art. 31-bis prevede che l’Amministrazione finanziaria provveda allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali è in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni. L’ambito materiale copre le informazioni «necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell’Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali».
La formula «imposte di qualsiasi tipo» è deliberatamente ampia e supera la limitazione originaria alle sole imposte sui redditi: sono incluse l’IVA, le imposte di registro, le imposte sulle successioni e donazioni, i tributi locali e qualsiasi altra imposta. Tale ampliamento è coerente con l’evoluzione della direttiva DAC, che progressivamente ha esteso il perimetro della cooperazione amministrativa dalla fiscalità diretta all’intera materia tributaria.
Raccolta delle informazioni da trasmettere
Il comma 2 stabilisce che la raccolta delle informazioni da trasmettere alle autorità estere avviene con le stesse modalità previste per l’accertamento delle imposte sul reddito, ossia utilizzando tutti i poteri istruttori previsti dal D.P.R. 600/1973 (richiesta di dati a terzi, accessi, ispezioni, ecc.). Ciò significa che l’Amministrazione finanziaria può compiere attività istruttorie, anche invasive, non solo ai fini dell’accertamento nazionale ma anche per raccogliere informazioni da trasmettere a Stati esteri richiedenti, senza che il contribuente interessato possa opporsi invocando un interesse esclusivamente italiano nella verifica.
Limiti alla trasmissione delle informazioni
Il comma 4 dell’art. 31-bis enumera tassativamente le ipotesi in cui la trasmissione delle informazioni può (o deve) essere rifiutata:
a) Quando la divulgazione rivelerebbe un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione contrasterebbe con l’ordine pubblico. In tali casi il rifiuto è obbligatorio;
b) Quando lo Stato membro richiedente non sarebbe in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni per ragioni di fatto o di diritto. Si tratta del principio di reciprocità: l’Italia non può essere tenuta a uno standard di cooperazione superiore a quello che lo Stato richiedente sarebbe in grado di garantire.
c) Quando le informazioni si riferiscono a periodi per i quali il termine di accertamento italiano è già scaduto, anche se tale limite non è espressamente menzionato nell’art. 31-bis ma emerge dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Riservatezza e tutela delle informazioni ricevute
Il comma 5 dell’art. 31-bis stabilisce che le informazioni ricevute dall’estero devono essere trattate e tenute segrete con i limiti e le modalità previste dalla direttiva 2011/16/UE. In particolare, le informazioni possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità per cui sono state richieste e non possono essere divulgate a soggetti terzi non autorizzati. Il comma 6 chiarisce, a contrario, che la comunicazione di informazioni alle autorità estere non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte dei funzionari italiani: si tratta di un’operazione istituzionalmente autorizzata e non soggetta alle norme penali sulla divulgazione di segreti d'ufficio.
Forme di cooperazione diverse dallo scambio su richiesta
Il comma 7 dell’art. 31-bis stabilisce che le disposizioni dell’articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta. Ciò include lo scambio automatico di informazioni (che avviene sistematicamente tra le autorità competenti degli Stati membri per categorie predeterminate di dati), lo scambio spontaneo (che avviene senza richiesta quando l’Amministrazione ritiene che le informazioni possano essere utili a un altro Stato) e le indagini congiunte tra Amministrazioni di più Stati.
Lo scambio spontaneo e le indagini fiscali internazionali congiunte
Oltre allo scambio su richiesta disciplinato dall’art. 31-bis, l’Amministrazione finanziaria italiana partecipa ad altre forme di cooperazione internazionale previste dalla direttiva 2011/16/UE e dai trattati bilaterali. Lo scambio spontaneo (art. 9 della direttiva) avviene quando un’Amministrazione dispone di informazioni che ritiene utili per un altro Stato e le trasmette senza che vi sia stata una richiesta formale. Le indagini congiunte (Joint Audits) consentono a funzionari di più Amministrazioni di partecipare simultaneamente a una verifica fiscale su un gruppo multinazionale. Tali strumenti, applicabili in forza del comma 7 dell’art. 31-bis, rappresentano il futuro della cooperazione fiscale internazionale e stanno assumendo crescente importanza nella lotta all’evasione transfrontaliera dei grandi contribuenti.
Domande frequenti
L’art. 31-bis del D.P.R. 600/1973 si applica solo allo scambio di informazioni con i Paesi UE o anche con Paesi extra-UE?
L’art. 31-bis si applica sia agli Stati membri dell’Unione europea (sulla base della direttiva 2011/16/UE e dei suoi aggiornamenti DAC2-DAC7) sia alle giurisdizioni terze extra-UE con le quali l’Italia ha stipulato un trattato che prevede lo scambio di informazioni, come convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni con clausole dello scambio di informazioni modellate sull’art. 26 del Modello OCSE o accordi specifici come i TIEA (Tax Information Exchange Agreement).
L’Amministrazione finanziaria italiana può rifiutare una richiesta di informazioni proveniente da un altro Stato UE?
Sì, in casi specifici previsti dal comma 4 dell’art. 31-bis: quando le informazioni richieste rivelerebbero segreti commerciali, industriali o professionali o contraddirebbero l’ordine pubblico; oppure quando lo Stato richiedente non sarebbe in grado di fornire le stesse informazioni per ragioni di fatto o di diritto (principio di reciprocità). Il rifiuto deve essere motivato e comunicato all’autorità richiedente entro i termini previsti dalla direttiva 2011/16/UE.
Come vengono protette le informazioni ricevute dall’Amministrazione finanziaria italiana da altri Stati nell’ambito dell’art. 31-bis?
Le informazioni ricevute devono essere trattate e tenute segrete con i limiti previsti dalla direttiva 2011/16/UE (capitoli IV e VI). Possono essere utilizzate solo per le finalità per cui sono state richieste (accertamento delle imposte) e non possono essere divulgate a soggetti terzi non autorizzati. La violazione di tali obblighi di riservatezza da parte di funzionari italiani può rilevare ai sensi delle norme penali sul segreto d'ufficio.
L’Agenzia delle Entrate può svolgere verifiche fiscali in Italia al solo scopo di raccogliere informazioni da trasmettere a un’autorità estera richiedente?
Sì. Il comma 2 dell’art. 31-bis stabilisce che la raccolta delle informazioni da trasmettere avviene con le stesse modalità previste per l’accertamento delle imposte sul reddito, quindi con tutti i poteri istruttori del D.P.R. 600/1973 (richieste a terzi, accessi, ispezioni). Il contribuente interessato non può opporsi alla verifica rilevando che l’unica finalità è la trasmissione delle informazioni all’estero: l’interesse dell’Amministrazione estera richiedente è equiparato a quello dell’Amministrazione nazionale.
Lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (CRS) è disciplinato dall’art. 31-bis?
Sì, per la parte relativa al quadro giuridico abilitante: il comma 7 dell’art. 31-bis estende le disposizioni dell’articolo, in quanto compatibili, alle forme di cooperazione diverse dallo scambio su richiesta, incluso lo scambio automatico. Il Common Reporting Standard (CRS) dell’OCSE, recepito nell’UE con DAC2, trova la propria base giuridica interna nell’art. 31-bis in combinato con il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 25 e con il D.L. 18 giugno 2015, n. 83.