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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 31 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Attribuzioni degli uffici delle imposte

In vigore dal 1/1/1974

Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all’autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Per le finalità di cui al primo comma, l’Amministrazione finanziaria svolge le opportune attività di analisi del rischio. (1) La competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Nel caso di esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo comma, spetta all’ufficio competente all’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, che procede con accertamento parziale. (2) […] (3) […] (4) Note: (1) Comma inserito dall’art. 2, comma 5, lett. a), DLgs. 12.2.2024 n. 13, pubblicato in G.U. 21.2.2024 n. 43. (2) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. a), DLgs. 12.2.2024 n. 13, pubblicato in G.U. 21.2.2024 n. 43. Ai sensi del successivo art. 41, comma 2, la presente disposizione si applica con riferimento agli atti emessi dal 30.4.2024. (3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 19.9.2005 n. 215, pubblicato in G.U. 24.10.2005 n. 248. Testo precedente: “L’Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.“. (4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 19.9.2005 n. 215, pubblicato in G.U. 24.10.2005 n. 248. Testo precedente: “L’Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l’accertamento delle imposte sul reddito.“.

In sintesi

  • L’art. 31 attribuisce agli uffici delle imposte la funzione di controllo delle dichiarazioni, di liquidazione delle imposte e di vigilanza sulle scritture contabili.
  • Gli uffici provvedono anche all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie e alla presentazione del rapporto all’autorità giudiziaria per le violazioni penali.
  • La competenza spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione (o di scadenza) della dichiarazione.
  • Per i redditi da partecipazione in società di persone e trasparenza fiscale, la competenza è dell’ufficio competente per la società o l’associazione.
  • L’Amministrazione finanziaria svolge attività di analisi del rischio per orientare i controlli verso i soggetti e i settori a maggiore rischio di evasione.
La funzione degli uffici delle imposte nel sistema di accertamento

L’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è la norma che apre il Titolo IV del decreto («Attribuzioni degli uffici delle imposte e poteri degli stessi»), definendo il quadro generale dei compiti istituzionali degli uffici dell’Amministrazione finanziaria nel campo dell’accertamento delle imposte sui redditi. La disposizione ha un carattere organizzativo e attribuisce all’ufficio delle imposte (oggi: Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate) tre funzioni fondamentali: il controllo delle dichiarazioni, la liquidazione delle imposte e la vigilanza sull’osservanza degli obblighi formali.

L’art. 31 va letto in stretta connessione con l’art. 32 (poteri istruttori degli uffici), con l’art. 33 (accessi, ispezioni e verifiche) e con gli artt. 36-bis e 36-ter (liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni), che insieme formano l’ossatura procedurale dell’attività di accertamento tributario in senso lato.

Il controllo delle dichiarazioni e la liquidazione delle imposte

La prima funzione attribuita dagli uffici è il «controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta». Questo controllo si articola, nella prassi, in tre livelli:

1) Il controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, che consiste nella liquidazione informatica delle imposte sulla base dei dati presenti nella dichiarazione, con correzione degli errori materiali e di calcolo;
2) Il controllo formale ex art. 36-ter, che implica la verifica della corrispondenza tra i dati esposti in dichiarazione e la documentazione (certificazioni, attestazioni, ricevute) prodotta o richiesta al contribuente;
3) Il controllo sostanziale, che dà luogo all’accertamento vero e proprio nei casi di infedeltà o incompletezza della dichiarazione, attraverso le metodologie previste dagli artt. 38 e seguenti del decreto.

Gli uffici «rilevano l’eventuale omissione» delle dichiarazioni: ciò significa che l’Amministrazione è tenuta ad attivarsi anche quando nessuna dichiarazione è stata presentata, attraverso l’istituto dell’accertamento d'ufficio previsto dall’art. 41 del D.P.R. 600/1973. L’ufficio provvede poi alla «liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute», emettendo gli avvisi di accertamento, le cartelle di pagamento o gli avvisi bonari.

Vigilanza sulle scritture contabili e sugli obblighi formali

La seconda funzione degli uffici è la «vigilanza sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi». Tra gli obblighi vigilati rientrano: la corretta tenuta delle scritture contabili obbligatorie (libro giornale, libro degli inventari, registri IVA), la conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti, il rispetto dei termini di presentazione delle dichiarazioni, l’adempimento degli obblighi del sostituto d'imposta (ritenute, certificazioni, 770).

L’analisi del rischio come strumento di orientamento dei controlli

Il secondo comma dell’art. 31, introdotto dall’art. 2, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, stabilisce espressamente che «per le finalità di cui al primo comma, l’Amministrazione finanziaria svolge le opportune attività di analisi del rischio». Si tratta di una norma di principio che formalizza a livello legislativo una prassi già consolidata: l’utilizzo di tecniche di risk assessment e di analisi dei dati per selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo, concentrando le risorse dell’Amministrazione sui soggetti e sui settori a maggiore rischio di evasione o elusione fiscale.

L’analisi del rischio si avvale di strumenti informatici avanzati (il sistema VERA dell’Agenzia delle Entrate, le banche dati dell’anagrafe tributaria, i dati del sistema della fatturazione elettronica, i dati forniti dai sistemi esteri nell’ambito dello scambio automatico di informazioni CRS e CbCR) e segue le linee guida metodologiche elaborate annualmente dall’Agenzia delle Entrate nel Piano operativo di contrasto all’evasione.

La competenza territoriale degli uffici

Il terzo comma dell’art. 31 stabilisce il criterio di riparto della competenza territoriale tra i vari uffici delle imposte: «la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata». Il domicilio fiscale è determinato ai sensi degli artt. 58 e 59 del D.P.R. 600/1973: per le persone fisiche corrisponde al comune di residenza anagrafica; per i soggetti diversi dalle persone fisiche corrisponde al comune in cui si trova la sede legale o, in assenza, la sede amministrativa.

Il quarto comma (inserito dal D.Lgs. 13/2024) introduce una regola speciale di competenza per i redditi da partecipazione in società di persone (art. 5 TUIR), in aziende coniugali non gestite in forma societaria e in società che optano per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR): in questi casi, la competenza spetta all’ufficio competente per l’accertamento della società o dell’associazione, che procede con accertamento parziale nei confronti dei soci o degli associati per il reddito imputato per trasparenza.

L’attività di liquidazione e l’avviso bonario

Nell’esercizio della funzione di liquidazione delle imposte, gli uffici emettono l'«avviso bonario» (o comunicazione di irregolarità) previsto dagli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 prima di procedere all’iscrizione a ruolo. Il contribuente che riceve l’avviso bonario ha 30 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione versando le somme indicate con una sanzione ridotta al 10% dell’imposta non versata (in luogo del 30% ordinario). L’istituto dell’avviso bonario è uno strumento fondamentale del sistema italiano di accertamento: consente di risolvere in modo deflattivo la grande maggioranza delle irregolarità derivanti da errori di calcolo o di trascrizione nelle dichiarazioni, senza dover avviare un formale procedimento di accertamento. L’art. 31, dunque, non si esaurisce nella sola attività di verifica approfondita ma comprende anche questa importante attività di regolarizzazione pre-contenziosa.

Domande frequenti

Quali sono le tre funzioni fondamentali attribuite agli uffici delle imposte dall’art. 31 del D.P.R. 600/1973?

L’art. 31 attribuisce agli uffici delle imposte: (1) il controllo delle dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, con liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute e rilevazione delle omissioni dichiarative; (2) la vigilanza sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi formali; (3) l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie e la presentazione del rapporto all’autorità giudiziaria per le violazioni penalmente rilevanti.

Quale ufficio delle imposte è competente per l’accertamento di un contribuente che ha cambiato residenza tra il 31 dicembre e la data di presentazione della dichiarazione?

In base al comma 3 dell’art. 31, la competenza spetta all’ufficio nella cui circoscrizione si trovava il domicilio fiscale del contribuente alla data in cui la dichiarazione è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata (cioè la scadenza ordinaria). Se il contribuente aveva già trasferito la residenza prima di quella data, è competente il nuovo ufficio; se il trasferimento è avvenuto dopo la scadenza, rimane competente il vecchio ufficio.

Cosa prevede l’art. 31 in tema di analisi del rischio fiscale?

Il secondo comma dell’art. 31, introdotto dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, stabilisce che l’Amministrazione finanziaria svolge attività di analisi del rischio per orientare i controlli. Si tratta di una norma di principio che formalizza l’uso di strumenti informatici e banche dati (anagrafe tributaria, fatturazione elettronica, CRS, CbCR) per selezionare i contribuenti da sottoporre a verifica, concentrando le risorse sui soggetti e sui settori a maggiore rischio di evasione.

Chi è competente all’accertamento dei soci di una S.n.c. in regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 31?

Ai sensi del quarto comma dell’art. 31 (inserito dal D.Lgs. 13/2024), per i redditi imputati per trasparenza ai soci di società di persone ex art. 5 TUIR, la competenza spetta all’ufficio competente per l’accertamento della società stessa. Tale ufficio procede con accertamento parziale nei confronti dei singoli soci per la quota di reddito di partecipazione loro attribuita, senza che sia necessario l’intervento dell’ufficio nel cui distretto risiede ciascun socio.

L’art. 31 attribuisce agli uffici delle imposte il potere di presentare direttamente denunce penali per evasione fiscale?

Sì, ma in forma mediata: l’art. 31 prevede che gli uffici «provvedano alla presentazione del rapporto all’autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente». Il «rapporto» è la comunicazione di notizia di reato che gli uffici inviano alla Procura della Repubblica quando, nel corso dell’attività di controllo, emergono fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari), come l’omessa dichiarazione, la dichiarazione fraudolenta o l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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