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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 27 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti [n.d.r. dal

In vigore dal 1/1/1974

2027 art. 56 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento (2) del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter (3) dell’articolo 27, se: a) rivestono una delle forme previste nell’allegato della direttiva 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990; b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea (4); c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire (5) di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva (6); d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. (7) 1 bis. La disposizione del comma 1 si applica alresì alle remunerazioni di cui all’articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, semprechè la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1. (8) 2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1. (9) 3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all’art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter (3) dell’art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. (10) Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante l’approvazione di appositi modelli. 4. […] (11) 5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall’ordinamento nazionale mediante l’applicazione dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. (12) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 2, DLgs. 6.3.1993 n. 136, pubblicato in G.U. 10.5.1993 n. 107 . (2) Le parole “20 per cento” sono state sostituite alle precedenti “25 per cento”, dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del medesimo decreto, tale percentuale è ridotta al 15% per gli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2007 ed al 10% per quelli distribuiti a decorrere dall’1.1.2009. (3) Le parole “ai commi 3, 3-bis e 3-ter” sono state sostituite alle precedenti “al terzo comma” dall’art. 1, comma 67, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 68 della legge medesima, si applica agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a partire dall’esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi. (4) Le parole “, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lettera a), n. 2), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall.1.1.2005. (5) Le parole “senza fruire” sono state sostituite alle precedenti “senza possibilità di fruire”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 ter 38 disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. (6) Le parole “indicate nella predetta direttiva” sono state sostituite alle precedenti “indicate nell’allegato della predetta direttiva” , dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. (7) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. (8) Comma sostituito dall’art. 26, comma 2, lett. a), L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016. Testo precedente: “La disposizione del comma 1 si applica altresì alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 44, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico, nonché alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, sempreché la remunerazione e gli utili siano erogati a società con i requisiti indicati nel comma 1 che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. n. 49/2007, tali disposizioni si applicavano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005, mentre, ai sensi dell’art. 2, comma 2, la percentuale era ridotta al 15% per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed al 10% per quelli distribuiti a decorrere dall’1.1.2009. (9) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Testo precedente: “Ai fini dell’applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possiede i requisiti indicati nel comma 1 nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al medesimo comma 1.“ Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. In precedenza il comma era stato sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. (10) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Testo precedente: “In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.“ Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. (11) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lettera e), DLgs. 6.2.2007, n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86, con effetto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, per gli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. Testo precedente: “Resta impregiudicata l’applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.“. (12) Comma sostituito dall’art. 26, comma 2, lett. b), L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016. Testo precedente: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l’assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.“. In precedenza, le parole “non detenere la partecipazione” erano state sostituite alle precedenti “non esser state costituite”, dall’art. 1, comma 1, lett. f), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. n. 49/2007, tali disposizioni si applicavano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005.

In sintesi

  • L’art. 27-bis riconosce il diritto al rimborso della ritenuta sui dividendi alle società UE che detengono almeno il 20% del capitale della società distributrice italiana.
  • Il beneficio è riconosciuto in attuazione della direttiva 90/435/CEE (direttiva madre-figlia), sostituita dalla 2011/96/UE.
  • I requisiti soggettivi includono: forma societaria UE, residenza in uno Stato membro, assoggettamento a imposta sulle società senza esoneri.
  • La partecipazione deve essere detenuta ininterrottamente per almeno un anno prima della richiesta di rimborso.
  • In alternativa al rimborso, i sostituti d'imposta possono non applicare la ritenuta se verificati i requisiti al momento del pagamento.
Origini e finalità dell’art. 27-bis: la direttiva madre-figlia

L’art. 27-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato introdotto dal D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136 in attuazione della direttiva 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi dell’Unione europea (c.d. direttiva madre-figlia). La direttiva, rifusa nella direttiva 2011/96/UE, persegue l’obiettivo di eliminare la doppia imposizione economica sui dividendi distribuiti nell’ambito di gruppi societari transfrontalieri europei: la società madre non deve essere assoggettata sia alla ritenuta nello Stato della figlia sia all’imposta sulle società nello Stato di residenza della madre.

La norma prevede che la società madre non residente abbia diritto al rimborso della ritenuta del 26% applicata ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 600/1973 oppure, in alternativa, all’esonero diretto dalla ritenuta al momento della distribuzione degli utili. È dunque un meccanismo che non elimina l’IRES italiana sugli utili della figlia, ma rimuove il doppio prelievo alla fonte che si cumulava all’imposizione sulla madre nel Paese di residenza.

Requisiti per accedere al rimborso o all’esonero

Il comma 1 dell’art. 27-bis individua quattro requisiti cumulativi che la società madre non residente deve soddisfare:

a) Deve rivestire una delle forme societarie elencate nell’allegato della direttiva 90/435/CEE (oggi direttiva 2011/96/UE), tra cui figurano le principali forme di società di capitali di tutti gli Stati membri (S.p.A. e equivalenti);
b) Deve risiedere, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’UE, senza essere considerata residente al di fuori dell’Unione europea ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni con un Paese terzo;
c) Deve essere assoggettata all’imposta sulle società nel Paese di residenza, senza fruire di regimi di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati;
d) La partecipazione nel capitale della società italiana deve essere pari ad almeno il 20% e deve essere detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

Tutti e quattro i requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente e devono permanere durante l’intero periodo considerato. La mancanza anche di uno solo di essi esclude il diritto al rimborso o all’esonero.

La soglia di partecipazione: storia e vigente misura

La soglia minima di partecipazione richiesta dall’art. 27-bis è attualmente fissata al 20%, in linea con la direttiva madre-figlia. Va ricordato, però, che la direttiva 2011/96/UE ha abbassato progressivamente tale soglia dal 25% al 10% nei Paesi membri; l’Italia ha recepito parzialmente questo abbassamento portando la soglia al 20%. L’ulteriore riduzione al 10% prevista dalla direttiva 2011/96/UE non è ancora stata formalmente recepita nell’art. 27-bis, il che rappresenta una potenziale area di non conformità del diritto interno rispetto al diritto UE.

Documentazione richiesta e procedura di rimborso

Il comma 2 dell’art. 27-bis stabilisce che la domanda di rimborso deve essere corredata da una certificazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. Deve essere altresì allegata una dichiarazione della società stessa che attesti la sussistenza del requisito relativo alla durata minima della detenzione della partecipazione (lettera d).

La certificazione estera deve essere aggiornata e riferita al periodo d'imposta in cui i dividendi sono stati distribuiti. Non sono accettate certificazioni generiche o di data anteriore all’anno d'imposta di riferimento. La domanda di rimborso va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il termine decadenziale biennale (art. 38 del D.P.R. 602/1973) dalla data del pagamento della ritenuta.

Procedura alternativa: mancata applicazione della ritenuta

Il comma 3 dell’art. 27-bis prevede una procedura alternativa al rimborso: i sostituti d'imposta di cui all’art. 23 possono scegliere di non applicare la ritenuta al momento della distribuzione degli utili, qualora ricorrano le condizioni del comma 1. In questo caso, il sostituto deve acquisire preventivamente tutta la documentazione prevista dal comma 2 e conservarla per essere esibita in caso di verifica. La responsabilità per l’imposta non versata ricade sul sostituto d'imposta qualora i requisiti dichiarati risultino inesistenti o le informazioni fornite false.

Clausola antiabuso e giurisprudenza della CGUE

Come per tutte le direttive UE nel settore dell’imposizione diretta, anche l’art. 27-bis è soggetto all’applicazione di una clausola antiabuso implicita: l’esenzione non spetta quando la struttura societaria è artificiosamente costruita al solo fine di beneficiare dei vantaggi della direttiva madre-figlia, senza che vi sia una reale attività economica o una giustificazione commerciale autentica. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nelle sentenze del 26 febbraio 2019 nelle cause riunite C-116/16 e C-117/16 (T Danmark e Y Denmark), ha chiarito che gli Stati membri possono negare i benefici della direttiva nelle strutture di conduit prive di sostanza, in cui la società madre è interposta artificiosamente tra la figlia e il beneficiario effettivo dei dividendi residente in un Paese terzo. L’Agenzia delle Entrate italiana ha fatto proprie queste posizioni nelle proprie circolari e risposte a interpello.

Il regime transitorio e i casi pratici di applicazione

Nella prassi operativa, il meccanismo dell’art. 27-bis trova frequente applicazione nei gruppi multinazionali europei che distribuiscono dividendi dalla propria controllata italiana alla casa madre UE. Un aspetto operativo critico riguarda il tempismo nella presentazione della documentazione: se la documentazione non è disponibile al momento dell’assemblea che delibera la distribuzione, la società distributrice deve applicare la ritenuta del 26% e il rimborso dovrà essere richiesto successivamente. Solo se la documentazione è già disponibile e completa prima della distribuzione è possibile non applicare la ritenuta ai sensi del comma 3. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E del 2005 fornisce indicazioni operative sulle modalità di documentazione e sulla procedura di rimborso.

Domande frequenti

Qual è la percentuale minima di partecipazione richiesta dall’art. 27-bis del D.P.R. 600/1973 per il rimborso della ritenuta sui dividendi?

Il comma 1 dell’art. 27-bis richiede una partecipazione diretta pari ad almeno il 20% del capitale della società italiana che distribuisce i dividendi. La partecipazione deve essere detenuta ininterrottamente per almeno un anno. Si noti che la direttiva 2011/96/UE prevede una soglia minima del 10%, ma l’Italia non ha ancora recepito integralmente tale riduzione nel testo dell’art. 27-bis.

Qual è la documentazione richiesta per ottenere il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 27-bis?

Occorre presentare: una certificazione rilasciata dall’autorità fiscale dello Stato estero di residenza della società madre, attestante la forma societaria prevista dalla direttiva, la residenza fiscale nell’UE e l’assoggettamento a imposta sulle società; nonché una dichiarazione della società stessa che attesti il possesso ininterrotto della partecipazione per almeno un anno. La documentazione deve essere riferita all’anno d'imposta in cui i dividendi sono stati distribuiti.

È possibile non applicare la ritenuta direttamente al momento della distribuzione degli utili invece di chiedere il rimborso?

Sì. Il comma 3 dell’art. 27-bis consente al sostituto d'imposta (la società italiana che distribuisce i dividendi) di non applicare la ritenuta al momento della distribuzione, previa acquisizione di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti. In questo caso il sostituto è direttamente responsabile per l’imposta non versata qualora i requisiti dichiarati risultino inesistenti.

Una società holding lussemburghese interposta artificiosamente può beneficiare dell’esonero dalla ritenuta ai sensi dell’art. 27-bis?

No. L’esonero non spetta nelle strutture artificiose prive di sostanza economica, come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’UE nelle sentenze del 26 febbraio 2019 (cause C-116/16 e C-117/16). Se la società madre UE è un mero conduit senza reale attività economica e il beneficiario effettivo dei dividendi è residente in un Paese terzo, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere il beneficio e assoggettare i dividendi alla ritenuta ordinaria del 26%.

L’art. 27-bis si applica anche alle remunerazioni di strumenti finanziari partecipativi?

Sì. Il comma 1-bis dell’art. 27-bis estende l’applicazione della norma alle remunerazioni di cui all’art. 89, comma 3-bis, del TUIR (remunerazioni di strumenti finanziari che non partecipano agli utili ma sono assimilate ai dividendi), nella misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, a condizione che la società beneficiaria abbia i requisiti soggettivi previsti dal comma 1.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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