Art. 26 ter D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [n.d.r. dal 2027 art. 51 del DLgs. 24.3.2025
In vigore dal 1/1/1974
n. 33] (1) 1. Sui redditi di cui all’articolo 41 [44], comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (2) 2. Sui redditi di cui all’articolo 41 [44], comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (2) 3. Sui redditi di capitale indicati dai commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta una imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento (3). L’imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell’articolo 23, che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui l’imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l’imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. (4) Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all’estero si applicano le disposizioni di cui l’articolo 16-bis [18] del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917. (5) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 14, comma 1, DLgs. 18.2.2000 n. 47, pubblicato in G.U. 9.3.2000 n. 57, S.O. n. 41. (2) Aliquota stabilita nella misura del 26% ai sensi dell’art. 3 del DL DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 26 quater 29 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89. (3) Aliquota stabilita nella misura del 26% ai sensi dell’art. 3 del DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89. L’art. 3, comma 11, DL 66/2014 prevede che, per i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, se il contratto è stato sottoscritto entro il 30.6.2014, si applica l’aliquota del 26% sulla sola parte di redditi maturata dall’1.7.2014. Prima di tale termine, resta in vigore la precedente aliquota del 20%, prevista dall’art. 2, comma 6, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (4) Periodo inserito dall’art. 68, comma 1, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (5) Comma sostituito dall’art. 41-bis, comma 1, DL 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003 n. 326. Testo precedente: “Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.“.
In sintesi
Inquadramento sistematico dell’art. 26-ter del D.P.R. 600/1973
L’art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 disciplina il regime di tassazione sostitutiva applicabile ai redditi di capitale derivanti da specifici contratti di assicurazione sulla vita e da contratti di capitalizzazione. La norma si colloca nel Titolo III del decreto, dedicato alle ritenute alla fonte, e rappresenta una deroga al regime ordinario IRPEF: anziché applicare la progressività per scaglioni, il legislatore ha introdotto un’imposta sostitutiva a tasso proporzionale, con effetto liberatorio rispetto all’imposta ordinaria sul reddito.
Il riferimento al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 è fondamentale: l’art. 7 di tale decreto fissa l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, poi elevata al 26% dall’art. 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89). Tale aliquota si applica dunque anche ai redditi oggetto dell’art. 26-ter, con le eccezioni previste per i titoli di Stato e gli strumenti assimilati, tassati al 12,5%.
Ambito oggettivo: contratti g-quater e g-quinquies del TUIR
Il comma 1 dell’art. 26-ter richiama i redditi di cui all’art. 44, comma 1, lettera g-quater), del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917): si tratta dei redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, ossia delle plusvalenze maturate a favore dell’assicurato quando il contratto prevede una componente finanziaria (unit linked, index linked o polizze rivalutabili). Tali redditi sono tassati all’atto della liquidazione, del riscatto o della scadenza del contratto.
Il comma 2 riguarda invece i redditi di cui alla lettera g-quinquies del medesimo art. 44 TUIR: si tratta dei proventi da contratti di capitalizzazione puri, stipulati con imprese assicurative, nei quali l’elemento previdenziale è assente o marginale. In questo caso, il soggetto obbligato all’applicazione dell’imposta sostitutiva non è l’impresa assicurativa bensì i sostituti d'imposta indicati nell’art. 23 del D.P.R. 600/1973.
Soggetti obbligati e modalità applicative
Per i redditi di cui al comma 1, la responsabilità dell’applicazione dell’imposta sostitutiva grava sull’impresa di assicurazione, residente o operante in Italia. L’impresa opera la ritenuta all’atto del pagamento delle somme al beneficiario e provvede al versamento nelle modalità stabilite dal D.Lgs. 461/1997 e dai decreti ministeriali attuativi.
Per i redditi di cui al comma 2, il sostituto d'imposta è individuato nei soggetti dell’art. 23: si tratta delle società, delle associazioni e degli enti in genere che erogano somme imponibili ai percipienti residenti. In questo caso, il sostituto è tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva, al suo versamento e alla comunicazione dei dati nel modello 770.
Redditi transfrontalieri: il comma 3
Il comma 3 introduce una disciplina specifica per i redditi di cui ai commi 1 e 2 «dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato». In questa fattispecie, è comunque dovuta un’imposta sostitutiva con aliquota del 26% (già 12,5% nel testo originario, poi uniformata alla misura generale per i redditi finanziari).
L’imposta può essere applicata direttamente dall’impresa di assicurazione estera operante in regime di libertà di prestazione di servizi (LPS), oppure tramite un rappresentante fiscale nominato in Italia. Il rappresentante fiscale deve essere scelto tra i soggetti dell’art. 23 e risponde in solido con l’impresa estera per le obbligazioni di determinazione e versamento dell’imposta, nonché per la presentazione della dichiarazione annuale.
Nel caso in cui né l’impresa estera né un suo rappresentante fiscale applichino l’imposta sostitutiva, l’obbligo ricade sui soggetti dell’art. 23 attraverso cui vengono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente è tenuto a fornire, anche mediante dichiarazione sostitutiva, i dati e le informazioni necessarie alla determinazione del reddito imponibile.
Obblighi documentali del percipiente
Una peculiarità dell’art. 26-ter rispetto alle ritenute ordinarie consiste nell’obbligo a carico del percipiente di comunicare al soggetto che applica l’imposta sostitutiva tutti i dati necessari alla quantificazione del reddito. Ciò include, in particolare, le informazioni relative al valore dei premi versati, alle eventuali variazioni contrattuali e ai periodi di maturazione del reddito. La comunicazione può avvenire tramite consegna della documentazione contrattuale (anche in copia) o, in alternativa, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Se i redditi sono percepiti direttamente all’estero senza l’intervento di un intermediario italiano, il percipiente è tenuto ad assoggettarli a tassazione in dichiarazione dei redditi, applicando le disposizioni dell’art. 18 del TUIR (tassazione separata dei redditi di capitale esteri).
Evoluzione normativa e prospettive future
L’art. 26-ter ha subito significative modifiche nel corso degli anni, principalmente in materia di aliquote. L’originaria misura del 12,5% è stata portata al 20% nel 2012 e poi al 26% dal 2014 con il D.L. 66/2014. Il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (riforma del sistema delle ritenute) prevede che a decorrere dal 2027 la disciplina confluisca nell’art. 51 del nuovo testo coordinato, con riorganizzazione sistematica della materia ma senza stravolgimenti sostanziali del regime impositivo. Nel periodo transitorio rimane vigente l’attuale formulazione.
Obblighi di versamento e modello 770
L’impresa di assicurazione o il sostituto d'imposta che applica l’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 26-ter deve versare il relativo importo mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della prestazione. Il codice tributo da utilizzare è il 1030 per l’imposta sostitutiva sulle polizze vita. I dati delle operazioni devono essere riportati nel modello 770 ordinario nel quadro dedicato alle imposte sostitutive. La mancata applicazione dell’imposta sostitutiva da parte del sostituto non esime il percipiente dall’obbligo di dichiarare il reddito e di versare la corrispondente imposta nella dichiarazione annuale, ma espone il sostituto alle sanzioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 471/1997.
Domande frequenti
Qual è l’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 26-ter del D.P.R. 600/1973?
L’aliquota è pari al 26%, come stabilito dall’art. 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. Tale misura si applica sia ai redditi da contratti di assicurazione sulla vita con componente finanziaria (g-quater TUIR) sia a quelli da contratti di capitalizzazione (g-quinquies TUIR). Fanno eccezione le componenti investite in titoli di Stato o equiparati, che scontano un’aliquota effettiva ridotta.
Chi applica l’imposta sostitutiva quando il contratto è stipulato con un’impresa assicurativa estera in libera prestazione di servizi?
L’impresa estera può applicarla direttamente oppure nominare un rappresentante fiscale residente in Italia, scelto tra i soggetti dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973. Il rappresentante risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento. Se nessuno dei due provvede, l’obbligo passa al soggetto intermediario attraverso cui il percipiente riscuote i proventi.
Come si tassa il reddito da polizza vita estera percepito direttamente all’estero senza l’intervento di un intermediario italiano?
In assenza di un sostituto d'imposta, il percipiente residente in Italia deve dichiarare autonomamente il reddito, applicando la tassazione separata ai sensi dell’art. 18 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). L’aliquota applicabile è comunque quella del 26%, salvo eventuali crediti per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’art. 165 TUIR.
Qual è la differenza di trattamento tra i redditi di lettera g-quater e quelli di lettera g-quinquies del TUIR nell’art. 26-ter?
Per i redditi g-quater (polizze vita con componente finanziaria) l’imposta sostitutiva è applicata dall’impresa di assicurazione in qualità di sostituto d'imposta. Per i redditi g-quinquies (contratti di capitalizzazione puri) l’obbligo ricade sui soggetti dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973, ossia sugli intermediari o le società attraverso cui tali redditi vengono corrisposti o riscossi.
Il percipiente è tenuto a comunicare qualcosa all’impresa assicurativa o al sostituto d'imposta?
Sì. Il comma 3 dell’art. 26-ter prevede un obbligo specifico a carico del percipiente di comunicare i dati e le informazioni utili alla determinazione del reddito, consegnando la documentazione contrattuale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva. Si tratta di un onere strumentale necessario affinché il sostituto possa calcolare correttamente la base imponibile, che dipende dalla composizione degli investimenti sottostanti.