← Torna a Accertamento - D.P.R. 600/1973
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti [n.d.r. dal 2027 art. 50 del DLgs.

In vigore dal 1/1/1974

24.3.2025 n. 33] (1) 1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 26 ter 28 postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell’articolo 41 [44], comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da: a) soggetti residenti all’estero, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni; (2) b) […] (3) 1 bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239. (4) 2. Qualora i rapporti di cui all’articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l’esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all’ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. (5) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 12, DLgs. 21.11.1997 n. 461, pubblicato in G.U. 3.1.1998 n. 2, S.O. n. 2. (2) Lettera sostituita dall’art. 10, comma 2, lett. a), DL 25.9.2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.11.2001, n. 409. Testo precedente: “soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreché tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell’articolo 76 del citato testo unico n. 917 del 1986; ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni;“. (3) Lettera soppressa dall’art. 10, comma 2, lett. a), DL 25.9.2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.11.2001, n. 409. Testo precedente: “enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.“. (4) Comma inserito dall’art. 10, comma 2, lett. a), DL 25.9.2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.11.2001, n. 409. (5) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “Qualora i rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) abbiano ad oggetto azioni o titoli similari l’esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all’ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.“.

In sintesi

  • Esenzione da imposizione per redditi di capitale su strumenti finanziari percepiti da non residenti qualificati.
  • Riguarda redditi da contratti derivati, pronti contro termine e riporto (art. 44, lettere a, c, d, g-bis, g-ter TUIR).
  • L’esenzione non si applica agli interessi di depositi e conti correnti bancari/postali.
  • Requisiti attestati con documentazione ex art. 7 del D.Lgs. 239/1996.
  • Dal 2027 confluisce nell’art. 50 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.
Ratio e collocazione sistematica

L’art. 26-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nell’ambito della riforma della tassazione delle rendite finanziarie. La norma prevede una specifica esenzione da imposizione per alcuni redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti qualificati, creando un regime di favore volto ad attrarre investimenti esteri nel mercato finanziario italiano. L’esenzione è coerente con la disciplina dei «grandi emittenti» di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, che già esclude dalla ritenuta i proventi corrisposti a soggetti non residenti qualificati su titoli di Stato e obbligazioni bancarie quotate. Dal 2027 la materia sarà riordinata nell’art. 50 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

Redditi esenti e soggetti beneficiari

L’art. 26-bis, comma 1, dispone che non siano soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nell’art. 44, comma 1, lettere a) (diverse dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi da prestiti di denaro), c), d), g-bis) e g-ter), del TUIR, qualora siano percepiti da: soggetti residenti all’estero di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (enti creditizi, imprese di assicurazione, enti previdenziali e altri investitori istituzionali esteri, soggetti a forme di vigilanza nei paesi di istituzione).

I redditi esenti comprendono in pratica: proventi di contratti derivati su titoli o valute (lett. c e d dell’art. 44 TUIR); proventi da pronti contro termine e riporto su titoli (lett. g-bis); proventi da mutui di titoli e operazioni simili (lett. g-ter). Sono invece esclusi dall’esenzione gli interessi su depositi e conti correnti bancari e postali (sempre soggetti alla ritenuta del 26%) e gli interessi su prestiti di denaro (parimenti esclusi).

Requisiti e documentazione

Il comma 1-bis (introdotto dal D.Lgs. 10 aprile 1996, n. 239) richiede che i requisiti per l’accesso all’esenzione siano attestati mediante la documentazione prevista dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 10 aprile 1996, n. 239: una dichiarazione del soggetto non residente (o del suo rappresentante fiscale italiano) che attesti il possesso dei requisiti, accompagnata da documentazione probatoria della residenza estera e della natura dell’ente. L’intermediario italiano (banca, SIM, sgr) che eroga i proventi è responsabile della verifica della documentazione presentata prima di applicare l’esenzione.

Limitazione per strumenti finanziari con sottostante azionario

Il comma 2 introduce una deroga all’esenzione: qualora i contratti di pronti contro termine (lett. g-bis) e le operazioni simili (lett. g-ter) abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni, l’esenzione non si applica sulla quota del provento corrispondente all’ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. In pratica, se il sottostante di un contratto di pronti contro termine è un’azione, la parte del provento che corrisponde al dividendo maturato nel periodo non beneficia dell’esenzione, per evitare che il non residente eluda la tassazione sui dividendi attraverso contratti derivati.

Domande frequenti

Chi può beneficiare dell’esenzione dell’art. 26-bis?

Possono beneficiarne i soggetti non residenti qualificati di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 239/1996: enti creditizi esteri, imprese di assicurazione UE, enti previdenziali esteri, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e altri investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza nel paese di istituzione.

Quali redditi sono esenti ai sensi dell’art. 26-bis?

Sono esenti i redditi da contratti derivati su titoli e valute (art. 44, lettere c e d, TUIR), i proventi di pronti contro termine e riporto su titoli (lett. g-bis) e i proventi di mutui di titoli (lett. g-ter). Sono invece esclusi dall’esenzione gli interessi su depositi e conti correnti bancari/postali e su prestiti di denaro.

Cosa deve produrre il non residente per ottenere l’esenzione?

Deve produrre la documentazione prevista dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 239/1996: una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti (natura dell’ente, residenza estera, assoggettamento a vigilanza) accompagnata da documentazione probatoria. L’intermediario italiano verifica tale documentazione prima di applicare l’esenzione.

Se un non residente detiene azioni tramite un pronti contro termine, l’esenzione si applica ai dividendi?

No. Il comma 2 esclude dall’esenzione la quota del provento del pronti contro termine che corrisponde agli utili (dividendi) messi in pagamento nel periodo di durata del contratto, quando il sottostante è costituito da azioni o strumenti assimilati. La limitazione mira a evitare che i non residenti eludano la tassazione ordinaria sui dividendi attraverso contratti derivati.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.