← Torna a Accertamento - D.P.R. 600/1973
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (1)

In vigore dal 1/1/1974

1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell’imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati. 2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell’articolo 1 e nel primo comma dell’articolo 4. 3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell’articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d’imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell’imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio. 4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nonché alle società semplici e alle società ed associazioni ad esse equiparate. 5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall’articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all’articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ufficio competente. Note: (1) Ai sensi dell’art. 9, comma 3, DPR 22.7.1998 n. 322, le disposizioni di cui all’art. 1, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dall’1.1.1998. In precedenza la decorrenza era disciplinata dall’art. 12 del medesimo decreto legislativo.

In sintesi

  • Le società di persone (snc, sas, società semplici) presentano la dichiarazione per l’IRAP di loro competenza e per i redditi attribuiti ai soci.
  • La dichiarazione contiene le indicazioni previste dall’articolo 1, comma 2, e dall’articolo 4, comma 1.
  • In regime di contabilità ordinaria, devono redigere e conservare il bilancio per ciascun periodo d'imposta.
  • Le società semplici e i soggetti in regime semplificato sono esonerati dall’obbligo del bilancio.
  • Certificazioni, documenti probatori degli oneri e dei versamenti si conservano per il termine previsto dall’articolo 43.
La peculiare posizione fiscale delle società di persone

L’articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 disciplina gli obblighi dichiarativi delle società di persone e degli enti ad esse assimilati, una categoria di soggetti che occupa una posizione del tutto peculiare nel sistema delle imposte sui redditi italiane. A differenza delle società di capitali (soggette ad IRES), le società di persone non sono soggetti passivi autonomi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’IRES: esse determinano il reddito comune, ma questo viene poi imputato per trasparenza ai singoli soci o associati in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva percezione (principio della tassazione per trasparenza, articolo 5 del TUIR).

I soggetti destinatari dell’articolo 6 sono: le società semplici (che svolgono attività non commerciale o quella agricola), le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società e le associazioni equiparate a norma dell’articolo 5 del TUIR. In quest'ultima categoria rientrano, tra l’altro, le associazioni tra artisti e professionisti, le società di fatto costituite per l’esercizio di attività commerciali, le società di armamento e talune società irregolari.

La triplice finalità della dichiarazione

La dichiarazione delle società di persone assolve a una triplice finalità dichiarata dalla norma. In primo luogo, serve agli effetti dell’imposta locale sui redditi da esse dovuta (ILOR): si tratta di un’imposta oggi soppressa, ma che storicamente colpiva i redditi prodotti dalle società di persone in quanto soggetti autonomi. Con l’abolizione dell’ILOR e l’introduzione dell’IRAP nel 1997, la finalità si è trasformata: la dichiarazione serve ora per determinare la base imponibile IRAP della società, che costituisce un tributo regionale con propria base imponibile (valore della produzione netta), distinta dal reddito d'impresa.

In secondo luogo, la dichiarazione serve agli effetti dell’IRPEF dovuta dai soci persone fisiche e dell’IRES dovuta dai soci che siano enti o società: i dati dichiarati dalla società costituiscono la base per l’imputazione del reddito ai singoli soci, che riporteranno la propria quota nel quadro RH della propria dichiarazione dei redditi.

In terzo luogo, la dichiarazione è lo strumento attraverso il quale la società comunica all’Amministrazione finanziaria gli elementi che consentono di effettuare i controlli sia sulla società stessa sia sui soci, verificando la coerenza tra quanto dichiarato dalla società e quanto riportato dai soci nelle rispettive dichiarazioni individuali.

Il contenuto della dichiarazione e il rimando alle norme generali

Il secondo comma dell’articolo 6 stabilisce che la dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte dal secondo comma dell’articolo 1 (dati generali e formali della dichiarazione: periodo d'imposta, data di presentazione, firma del rappresentante legale) e dal primo comma dell’articolo 4 (dati identificativi del soggetto e di almeno un rappresentante). L’impianto è quindi coerente con quello previsto per i soggetti IRES, adattato alla specificità delle società di persone.

Per la parte sostanziale del contenuto (determinazione del reddito e dell’imponibile IRAP), il riferimento è al modello dichiarativo approvato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le società di persone utilizzano il modello Redditi Società di Persone (già Unico SP), nel quale devono compilare il quadro RF per il reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria (o il quadro RG per il regime semplificato), il quadro RN per il calcolo finale del reddito, e il quadro IP per il prospetto di ripartizione del reddito tra i soci.

Gli obblighi contabili: bilancio e prospetto di raccordo

Il terzo comma dell’articolo 6 impone ai soggetti di cui al primo comma, anche se non obbligati da altre norme civilistiche, di redigere e conservare il bilancio (stato patrimoniale e conto dei profitti e delle perdite) per ogni periodo d'imposta, entro il termine indicato dall’articolo 22. Il riferimento alle «altre norme» è significativo: la maggior parte delle società di persone non ha l’obbligo di depositare il bilancio presso il Registro delle imprese (con l’eccezione delle sas e snc di rilevanti dimensioni in talune fattispecie), ma l’obbligo di conservazione ai fini fiscali rimane comunque.

Quando gli elementi rilevanti per la determinazione dell’imponibile (ricavi, costi, rimanenze, quote di ammortamento) non emergono direttamente dal bilancio, la società deve predisporre un apposito prospetto. Come già evidenziato per le persone fisiche e per i soggetti IRES, questo prospetto rappresenta il collegamento tra la contabilità civilistica e la determinazione fiscale del reddito d'impresa.

Caio, socio al 40% di una società in nome collettivo che svolge attività di commercio al dettaglio, si vedrà attribuire il 40% del reddito determinato dalla snc nella propria dichiarazione IRPEF, a prescindere dal fatto che la società abbia o meno distribuito gli utili. Se la snc presenta perdite, Caio può dedurle dal proprio reddito complessivo ma solo nei limiti della propria quota di partecipazione alle perdite.

Le esenzioni dal bilancio e gli obblighi di conservazione dei documenti

Il quarto comma prevede due categorie di soggetti esonerati dall’obbligo di redazione del bilancio: i soggetti ammessi a regimi contabili semplificati che non hanno optato per l’ordinario, e le società semplici (nonché le società e associazioni ad esse equiparate). Le società semplici, svolgendo tipicamente attività agricole o di mero godimento di patrimoni, non hanno strutture commerciali complesse e sarebbero onerose da assoggettare a piena contabilità ordinaria.

Il quinto comma disciplina la conservazione delle certificazioni dei sostituti d'imposta, dei documenti probatori dei crediti d'imposta, dei versamenti eseguiti in riferimento alla dichiarazione e degli oneri deducibili o detraibili, nonché degli altri documenti previsti dal modello dichiarativo. Il termine di conservazione è quello previsto dall’articolo 43, quindi correlato ai termini di decadenza dell’accertamento (ordinariamente cinque anni dalla dichiarazione). Anche le società di persone devono esibire o trasmettere i documenti all’ufficio competente su richiesta.

Profili sanzionatori e rapporti tra la dichiarazione della società e quelle dei soci

La presentazione della dichiarazione da parte della società di persone è un adempimento autonomo rispetto a quello dei singoli soci, ma è strettamente connessa ad esso. Eventuali incongruenze tra la quota di reddito dichiarata dalla società e quella riportata dal socio nella propria dichiarazione costituiscono un elemento di anomalia che può innescare controlli incrociati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione da parte della società, le sanzioni si applicano sia alla società (ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 471/1997) sia, potenzialmente, ai singoli soci che di conseguenza omettono di dichiarare il reddito loro imputato. L’infedele dichiarazione della società che porta a una sottodichiarazione del reddito attribuito ai soci è sanzionata a livello societario, salva la responsabilità solidale dei soci per le sanzioni in base alle specifiche disposizioni del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di responsabilità solidale.

Domande frequenti

Perché le società di persone presentano la dichiarazione dei redditi se non pagano direttamente IRPEF?

Le società di persone determinano il reddito comune, che viene poi imputato per trasparenza ai soci (art. 5 TUIR). La dichiarazione serve a: determinare la base IRAP della società, comunicare all’Amministrazione i dati per i controlli incrociati con le dichiarazioni dei soci, e fornire il dato di partenza per l’imputazione del reddito a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione.

Una società in nome collettivo con soli due soci deve redigere il bilancio?

Sì, se è in regime di contabilità ordinaria. L’articolo 6, comma 3, impone la redazione del bilancio anche in assenza di obblighi civilistici analoghi. L’esonero si applica solo se la snc rientra nei limiti di ricavi per la contabilità semplificata e non ha optato per l’ordinario, oppure se si tratta di una società semplice.

Cosa succede se un socio non dichiara la quota di reddito attribuitagli dalla società di persone?

Il reddito imputato per trasparenza è soggetto a tassazione IRPEF in capo al socio indipendentemente dalla sua effettiva percezione. L’omessa o insufficiente dichiarazione della quota di reddito da parte del socio costituisce infedele dichiarazione, sanzionabile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 con una sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta accertata.

Una società semplice che percepisce solo redditi fondiari deve presentare la dichiarazione?

Sì. L’articolo 6 si applica a tutte le società semplici, indipendentemente dalla natura dei redditi prodotti. La dichiarazione è necessaria per imputare i redditi ai soci (che li riporteranno nelle rispettive dichiarazioni individuali) e per assolvere gli eventuali obblighi IRAP. Tuttavia, la società semplice è esonerata dall’obbligo di bilancio ai sensi del quarto comma dell’articolo 6.

I documenti conservati dalla società di persone possono essere richiesti dall’Agenzia delle Entrate per verificare la dichiarazione dei soci?

Sì. L’Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati della dichiarazione societaria per effettuare controlli incrociati con le dichiarazioni dei singoli soci. I documenti conservati dalla società (bilancio, certificazioni dei sostituti, documenti probatori degli oneri) possono essere richiesti sia alla società sia ai soci nell’ambito dei controlli, degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche previsti dall’articolo 32 e seguenti del D.P.R. 600/1973.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.