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Art. 41 c.c. Responsabilità dei componenti.
In vigore
Rappresentanza in giudizio Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.
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In sintesi
I componenti del comitato privo di personalità giuridica rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte; il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.
Ratio
La norma tutela i creditori del comitato che, non avendo di fronte a sé un soggetto dotato di autonomia patrimoniale perfetta, possono rivalersi sui singoli componenti. La possibilità di stare in giudizio nella persona del presidente assicura al comitato una capacità processuale unitaria, evitando che l'assenza di personalità giuridica si traduca in un ostacolo insormontabile all'accesso alla giustizia.
Analisi
In assenza di riconoscimento formale, l'art. 41 c.c. prevede una responsabilità personale e solidale di tutti i componenti, analoga a quella prevista per le società di persone. La solidarietà passiva consente al creditore di scegliere liberamente il debitore nei cui confronti agire per l'intero, salvo poi il regresso interno tra i corresponsabili. La rappresentanza spettante al presidente costituisce una deroga funzionale: il comitato acquista una soggettività processuale limitata, pur restando privo di piena personalità giuridica sostanziale.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che un comitato abbia assunto obbligazioni senza aver previamente conseguito il riconoscimento come persona giuridica. Si applica altresì quando un terzo intenda citare in giudizio il comitato o il comitato stesso voglia agire in giudizio: in entrambi i casi il presidente assume la veste di rappresentante processuale.
Connessioni
L'art. 41 c.c. si collega all'art. 39 c.c. (nozione di comitato), all'art. 40 c.c. (obbligazioni degli organizzatori) e all'art. 38 c.c. (disciplina analoga per le associazioni non riconosciute). Sul piano processuale, occorre considerare l'art. 75 c.p.c. in materia di capacità processuale.
Domande frequenti
Cosa accade se il comitato non ha personalità giuridica?
I componenti rispondono personalmente e in solido di tutte le obbligazioni assunte dal comitato.
I sottoscrittori sono responsabili per le obbligazioni del comitato?
No, sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse, non le obbligazioni assunte dal comitato.
Come può stare in giudizio il comitato senza personalità giuridica?
Il comitato può stare in giudizio nella persona del suo presidente.
Qual è la differenza tra componente e sottoscrittore?
Il componente risponde in solido delle obbligazioni; il sottoscrittore è tenuto soltanto al versamento promesso.
La responsabilità dei componenti è limitata?
No, è una responsabilità personale e solidale senza limite.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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