Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 37 c.c. – Fondo comune

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

In sintesi

  • L'art. 37 c.c. definisce il fondo comune dell'associazione non riconosciuta come l'insieme dei contributi degli associati e dei beni acquistati con essi.
  • Finche l'associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune.
  • In caso di recesso, l'associato non puo pretendere la quota del fondo comune.
  • La norma esprime il principio di autonomia patrimoniale del fondo rispetto al patrimonio dei singoli associati.
  • Si applica alle associazioni non riconosciute e tutela la stabilita e la destinazione del patrimonio allo scopo associativo.
Indice dei contenuti

L'articolo 37 del codice civile detta la disciplina del fondo comune delle associazioni non riconosciute, individuando la natura del patrimonio destinato allo scopo associativo e i limiti che gravano sui singoli associati. La norma e centrale per comprendere il regime di queste formazioni sociali, che pur prive di personalita giuridica dispongono di un patrimonio autonomo, distinto da quello dei loro membri. La disposizione si muove lungo due direttrici: la definizione del fondo e la sua intangibilita da parte dei singoli, finalita entrambe orientate a preservare la stabilita e la destinazione del patrimonio.

La nozione di fondo comune

Il fondo comune e definito come l'insieme dei contributi degli associati e dei beni acquistati con questi contributi. La formula coglie due componenti: da un lato gli apporti che gli associati versano per il perseguimento dello scopo comune, dall'altro i beni che con tali apporti vengono acquisiti. Il fondo non e quindi una semplice somma di denaro, ma un patrimonio dinamico, destinato a sostenere l'attivita dell'associazione e a incrementarsi o trasformarsi nel corso della vita associativa.

L'autonomia patrimoniale dell'associazione non riconosciuta

Sebbene l'associazione non riconosciuta sia priva di personalita giuridica, l'art. 37 le riconosce un patrimonio autonomo. Il fondo comune e infatti distinto dai patrimoni personali degli associati: e destinato allo scopo associativo e non si confonde con i beni dei singoli. Questa autonomia patrimoniale e cio che consente all'associazione di operare come centro di imputazione di rapporti, di possedere beni e di destinarli stabilmente al perseguimento del fine comune. La norma costituisce il fondamento di tale autonomia.

Il divieto di chiedere la divisione durante la vita dell'associazione

Il secondo profilo riguarda i limiti imposti ai singoli. Finche l'associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune. Si tratta di una regola di intangibilita che mira a preservare l'integrita del patrimonio destinato allo scopo. Se ogni associato potesse pretendere in ogni momento la divisione, il fondo sarebbe esposto a una continua erosione e l'associazione non potrebbe perseguire stabilmente i propri fini. Il divieto assicura quindi la continuita dell'attivita e la conservazione del patrimonio.

Il recesso e l'impossibilita di pretendere la quota

Strettamente connessa e la regola sul recesso. L'associato che recede non puo pretendere la quota del fondo comune. Anche questa previsione protegge l'integrita del patrimonio: l'uscita di un membro non comporta una corrispondente riduzione del fondo, che resta destinato allo scopo associativo. Il fondo comune non e ripartito in quote individuali liberamente rivendicabili, ma e un patrimonio unitario al servizio del fine comune. Chi entra contribuisce, chi esce non porta con se una porzione del patrimonio.

La ratio della disciplina

La logica complessiva della norma e la tutela della destinazione del patrimonio allo scopo associativo. Le associazioni perseguono finalita che trascendono l'interesse del singolo: un'attivita culturale, sportiva, sociale o di altro genere richiede continuita e mezzi stabili. La disciplina del fondo comune assicura che il patrimonio non sia smembrato per iniziativa dei singoli e resti vincolato al fine per cui e stato costituito. Si realizza cosi un equilibrio tra l'apporto individuale e l'interesse collettivo all'esistenza e all'operativita dell'ente.

Il rapporto con la disciplina generale delle associazioni

L'art. 37 va letto nel contesto delle norme sulle associazioni non riconosciute, che ne disciplinano l'ordinamento interno, la rappresentanza e la responsabilita per le obbligazioni. Il fondo comune e l'elemento patrimoniale di questo assetto: e cio su cui possono soddisfarsi i creditori dell'associazione e cio che sostiene la sua attivita. La sua disciplina si coordina con le regole sull'amministrazione e sulla destinazione del patrimonio, formando un sistema coerente che consente all'associazione di operare pur senza personalita giuridica. In particolare, il fondo comune costituisce il punto di riferimento patrimoniale su cui si articolano i rapporti con i terzi, accanto al regime di responsabilita che il codice riserva a coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Il fondo comune e i creditori dell'associazione

Un profilo di particolare rilievo riguarda la funzione di garanzia che il fondo comune svolge nei confronti dei creditori dell'associazione. I terzi che entrano in rapporto con l'ente possono fare affidamento sul patrimonio destinato allo scopo associativo come oggetto di possibile soddisfacimento delle proprie pretese. Questa funzione spiega ulteriormente la ratio dell'intangibilita del fondo da parte dei singoli: se gli associati potessero liberamente prelevarne porzioni, ne risulterebbe pregiudicata anche la garanzia offerta ai creditori. L'integrita del fondo tutela quindi non solo l'interesse dell'associazione a perseguire i propri fini, ma anche l'affidamento dei terzi che con essa hanno contrattato.

La sorte del fondo allo scioglimento dell'ente

Le regole dell'art. 37 operano finche l'associazione dura. Diverso e il discorso relativo al momento dello scioglimento dell'ente, fase in cui il fondo comune, esaurita la sua funzione di sostegno dell'attivita, va destinato secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto e dalle norme applicabili. Anche in questa fase, peraltro, non riemerge un automatico diritto del singolo associato a riprendere la propria quota: la destinazione del patrimonio residuo segue le regole proprie della liquidazione, coerentemente con la natura del fondo come patrimonio vincolato allo scopo e non come somma di quote individuali. E quindi opportuno che lo statuto disciplini in anticipo questa eventualita, indicando la destinazione del patrimonio residuo.

Indicazioni pratiche

Per chi partecipa a un'associazione non riconosciuta e essenziale comprendere che i contributi versati confluiscono in un patrimonio destinato allo scopo comune e non sono recuperabili come quota individuale in caso di recesso. E opportuno che lo statuto disciplini con chiarezza la gestione del fondo, le modalita di amministrazione e l'eventuale destinazione del patrimonio in caso di scioglimento, nel rispetto dei principi posti dalla norma. La consapevolezza di questi limiti previene controversie e chiarisce la posizione di ciascun associato.

Domande frequenti

Cos'e il fondo comune dell'associazione?

E l'insieme dei contributi degli associati e dei beni acquistati con tali contributi: un patrimonio autonomo destinato allo scopo dell'associazione non riconosciuta.

Un associato puo chiedere la divisione del fondo?

No. Finche l'associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, a tutela dell'integrita del patrimonio.

Chi recede puo riprendere la propria quota?

No. L'associato che recede non puo pretendere la quota del fondo comune: il patrimonio resta destinato allo scopo associativo e non si riduce per effetto dell'uscita del singolo.

Il fondo comune e separato dal patrimonio degli associati?

Si. Il fondo comune e un patrimonio autonomo, distinto da quello personale dei singoli associati e vincolato al perseguimento del fine comune.

Qual e la ratio del divieto di divisione e di pretendere la quota?

Preservare la stabilita e la destinazione del patrimonio allo scopo associativo, evitando che l'iniziativa dei singoli ne provochi lo smembramento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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