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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 37 c.c. Fondo comune

In vigore

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

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In sintesi

  • Il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni con essi acquistati.
  • Finché l'associazione è in vita, nessun associato può chiedere la divisione del fondo.
  • In caso di recesso, l'associato non ha diritto alla restituzione della quota versata.
  • La norma garantisce la stabilità patrimoniale dell'ente a tutela dei terzi e della continuità associativa.

Il fondo comune è costituito da contributi degli associati e non è divisibile.

Ratio

L'art. 37 c.c. persegue un duplice obiettivo: assicurare la continuità dell'ente, impedendo che recessi o richieste di divisione ne mettano a rischio l'operatività; tutelare i creditori dell'associazione, i quali devono poter fare affidamento su un patrimonio stabile. La norma riflette la natura non lucrativa dell'associazione: il contributo dell'associato non è un investimento in senso economico, ma l'adesione a uno scopo comune.

Analisi

Il fondo comune non costituisce una comproprietà ordinaria fra gli associati: è un patrimonio separato destinato allo scopo associativo, strutturalmente diverso dalla comunione disciplinata dagli artt. 1100 ss. c.c. Proprio per questo l'azione di divisione ex art. 1111 c.c. è esclusa finché l'associazione perdura. Il divieto di restituzione della quota al recedente è funzionale a evitare strumentalizzazioni: l'associato non può sfruttare il recesso per ottenere indirettamente un beneficio economico.

Quando si applica

La norma si applica a tutte le associazioni non riconosciute. Non si applica alle cooperative, alle società di persone o ad altri enti con struttura patrimoniale diversa. Per le associazioni iscritte al RUNTS, il D.Lgs. 117/2017 aggiunge ulteriori vincoli di destinazione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Connessioni

L'art. 37 c.c. è strettamente connesso all'art. 38 c.c., che individua nel fondo comune il primo bersaglio delle pretese dei creditori. Si raccorda con l'art. 24 c.c. (recesso nelle associazioni riconosciute) e con l'art. 1111 c.c. (scioglimento della comunione), dal quale si distingue per la speciale indivisibilità del fondo.

Domande frequenti

Cosa costituisce il fondo comune?

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi.

Il fondo comune è divisibile durante l'associazione?

No, finché l'associazione dura, il fondo è indivisibile.

L'associato può chiedere la quota in caso di recesso?

No, il recesso non autorizza la pretesa della quota del fondo.

Quando il fondo diventa divisibile?

Solo dopo l'estinzione dell'associazione nel corso della liquidazione.

Cosa accade al fondo all'estinzione?

Il fondo è liquidato e i beni sono devoluti secondo l'atto costitutivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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